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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. ANDREA LOFFREDO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2892/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Iorio. Parte 1
appellante
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetana
Romano.
appellata nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2
,
domiciliato alla Via S.Giovanni Bosco n. 5 appellato contumace
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.05.2016 Pt 1
proponeva appello avverso la sentenza n. 443/16 del Giudice di
[...]
Pace di Cava de' Tirreni, che gli aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta in primo grado, deducendo a motivi: 1) l'errata e contraddittoria valutazione delle allegazioni documentali relative alle ricevute di raccomandate postali prodotte dalla difesa attorea;
2) la motivazione contraddittoria, carente e erronea della decisione, segnatamente riguardo all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta in primo grado.
Chiedeva, pertanto, la totale riforma dell'impugnata sentenza, con declaratoria di responsabilità del sig. nella causazione Controparte_2
del sinistro e conseguente condanna dello stesso, in solido con l' [...] CP 1 al pagamento in suo favore della somma di euro 2.250,00 per i danni subiti dall'autovettura di proprietà oltre accessori, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel giudizio di appello la sola Controparte 1 contestando l'atto di appello e chiedendone l'inammissibilità in quanto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito chiedendone il rigetto, avendo il Giudice di Pace correttamente dichiarata prescritta l'azione risarcitoria, in mancanza di prova di atti interruttivi.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite, veniva assegnata a sentenza con termini per il deposito di comparse conclusionali. L'appello è ammissibile, in quanto l'appellante ha indicato chiaramente le parti della sentenza da censurare, i relativi motivi specifici e la proposta di decisione alternativa, tanto è vero che l'appellata si è difesa in giudizio in modo completo.
L'appello, però, non è fondato nel merito, atteso che il giudice di primo grado correttamente ha rilevato e motivato la fondatezza dell'eccezione di Contro prescrizione sollevata dall
La vicenda processuale di primo grado aveva ad oggetto l'atto di citazione in riassunzione notificato in data 30.01.2015 dal all [...] Parte 1
Controparte_1 e al sig. Controparte_2 , per sentirli condannare,
in solido, al risarcimento dei danni materiali subiti, determinati nella somma di €.2.250,00, in occasione del sinistro verificatosi in data
27.07.2005 ore 14 circa, in Cava de' Tirreni, allorchè, mentre il veicolo di proprietà dell'attore, un IA TO tg. VC527079, si trovava fermo, in sosta, sul margine destro della strada provinciale che da Cava de' Tirreni porta a Badia, veniva urtato nella fiancata sinistra, dal motociclo IO VESPA tg. SA 98209, di proprietà del sig. il cui conducente, sbandavaControparte_2 assicurato CP 3
,
e perdeva il controllo dello stesso.
In conseguenza dell'incidente, il menzionato IA TO tg.
VC527079 subiva danni alla fiancata sinistra per un importo di €.
2.250,00.
Espletato l'iter stragiudiziale l' Controparte 1 non aveva risarcito alcun danno e convenuta in giudizio eccepiva la prescrizione del diritto. Su richiesta di parte convenuta venivano prodotte in giudizio gli originali delle ricevute delle raccomandate interruttive della prescrizione, Contro la quale, assumendo e provando documentalmente contestate dall la riferibilità delle stesse ad altri sinistri, chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura.
Il Giudice ritenuta l'irrilevanza delle eccezioni sollevate, ammetteva la prova per testi. Assunta la prova orale, la causa veniva rinviata per conclusioni e discussione, all'esito della quale, il Giudice di Pace di Cava
De Tirreni rigettava la domanda perché prescritta e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato la prescrizione della domanda attorea, ritenendo che parte convenuta avesse dimostrato il contenuto diverso delle raccomandate.
Infatti, trattandosi di sinistro del 27 Luglio 2005, per il quale la Contro compagnia ha dedotto di aver ricevuto le sole raccomandate di costituzione in mora del 31/10/2007 a firma dell'avv. Giuseppina
Calabrese e dell'1.10.2012 a firma dell'avv. Andrea Iorio, il diritto al risarcimento dei danni è da intendersi prescritto.
Il difensore dell'attore, a fronte dell'allegazione della convenuta, produceva agli atti del giudizio una serie di raccomandate che, secondo il medesimo, avevano interrotto la prescrizione. In particolare, produceva racc. del 26.07.2006, priva del numero di racc. medesimo;
racc. del
6.09.2011 n. 13965117816-2; racc. del 29.09.2009 n. 13710105718-9.
A seguito di verifiche effettuate presso l'Ispettorato AXA di Napoli, la convenuta provava che le raccomandate risultavano riferirsi ad altri sinistri, più precisamente: 1) racc. del 26.07.2006, priva del numero di racc. medesimo, presumibilmente SIN. 8603/98/621344; 2) racc. del
6.09.2011 n. 13965117816-2, Sin n. 7004/99/2676, con allegata lettera a firma dell'avv. Iorio di attestazione di avvenuto bonifico per la relativa pratica;
3) racc. del 29.09.2009 n. 13710105718-9, sin. N. 7020/99/2552, sempre a firma dell'avv. Iorio, con allegata lettera di messa in mora per tale Persona 1
Contro prova effettivamente il La suddetta documentazione prodotta dall diverso contenuto delle lettere di cui alle raccomandate prodotte dall'attore, proprio in ossequio a quanto disposto dalla Cassazione nell'ordinanza n.10388 del 13.05.2014 richiamata in atti.
Peraltro, anche nel presente giudizio, la produzione del difensore dell'appellante fatta in primo grado, è continuata con la allegazione di una Contr serie di altre raccomandate mai prodotte prima e che l'appellata ha chiesto di ritenere inammissibili.
Invero dette ulteriori raccomandate non risultano indicate nel foliario del giudizio di primo grado, né menzionate specificamente nei verbali di udienza del giudizio di primo grado. La produzione di tali raccomandate pertanto, deve ritenersi tardiva ed inammissibile nel giudizio di appello.
Ad ogni buon conto, la dimostrazione da parte dell'appellata della riconducibilità a diversi sinistri delle racc. del 6.09.2011 n. 13965117816-
2, e del 29.09.2009 n. 13710105718-9, induce a ritenere in ogni caso l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ex art.2947 c.c., atteso che "ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto“
(cfr. Cass. sentenza n. 10630/2015).
La Compagnia Contro ha effettivamente provato e documentato la riconducibilità delle suddette raccomandate ad altri sinistri e in tal senso il Giudice di Pace ha ben motivato.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, riguardo ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
Nulla per le spese per l'appellato rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Nulla per le spese per l'appellato contumace.
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo