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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2824/2023 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lena e C.F._1 dall'avv. Giuseppe Giordano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo difensore, in Potenza, al Viale del Basento n. 114/D, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso,i n virtù di procura generale per Notar
[...]
del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 16.10.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente hanno causato la malattia professionale così come denunciata e, pertanto, accertare la percentuale del danno biologico nella percentuale pari o superiore al 16% di invalidità o quella che meglio risulterà nel corso di giudizio e, per l'effetto, condannare l' ad erogare, in favore CP_1
della ricorrente la rendita infortunistica e/o l'indennizzo da commisurare alla riduzione della di lei capacità lavorativa in quella misura pari o superiore al 16%
o che risulta di giustizia o di quella che meglio verrà accertata in corso di giudizio;
in ogni caso con interessi legali come per legge;
e con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituito l' in persona del legale rappresentante p.t. ed ha CP_1
domandato di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque rigettare la domanda in quanto infondata. Spese come per legge.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e mediante CTU e, in data 18 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di ritenere la sussistenza della malattia professionale in capo alla ricorrente e il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che: “… In considerazione dell'esame anamnestico, obiettivo, e della documentazione sanitaria esaminata, considerata
2 l'attività lavorativa svolta, si ritiene che la malattia lamentata dalla Sig.ra
indirizzi all'origine professionale;
si viene a Parte_1
determinare un grado complessivo, con stima globale del danno, anche considerando le preesistenze lavorative, della menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 16% (sedici per cento) fin dall'epoca della domanda”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca CP_2 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2
delle connesse previdenze, oltre accessori come per legge, a far data dalla domanda amministrativa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014 e tenuto conto di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della sezione civile e dai Giudici della sottosezione lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 16.10.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo alla sig.ra una menomazione Parte_1 dell'integrità psico-fisica del manente, quale conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 16% a far data dalla domanda amministrativa;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
corresponsione in favore della sig.ra delle connesse Parte_1
provvidenze, oltre accessori come per legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle CP_1
3 spese di lite che liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
Potenza, 18 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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