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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3587/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con gli avv.ti Lucia Pettinato, Parte_1 P.IVA_1
Alberto Mardegan e Lorenzo Gatto
Parte attrice contro
C.F. ), con l'avv. Mauro Contin Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: appalto.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
A. Condannare la a corrispondere alla le seguenti Controparte_1 Parte_1
somme:
1 – € 951,00 portati dalla fattura n. 70 del 22.09.2020, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002;
– € 366,00 portati dalla fattura n.73 del 22.09.2020 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002;
– € 2.928,00 portati dalla fattura n. 75 del 22.09.2020 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002;
– € 549,00 portati dalla fattura n. 76 del 22.09.2020 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002;
– € 9.516,00 portati dalla fattura n. 87 del 27.10.2020 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002;
– € 7.320,00 portati dalla fattura di acconto n. 93 del 30.10.2020 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002.
B. Condannare la a corrispondere alla le seguenti Controparte_1 Parte_1
somme:
– € 450,00 oltre IVA, e quindi € 549,00 a titolo di saldo del prezzo per l'esecuzione dell'opera su Pressure Vessel e di cui la fattura n. 93 del 30.10.2020 ne portava l'acconto di € 6.000,00
(oltre IVA), oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 o, in subordine, oltre agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c.;
– € 1.700,00 oltre IVA, e quindi € 2.074,00, a titolo di pagamento del prezzo dell'opera di ri- esecuzione dei pre-fori sul Pressure Vessel resasi necessaria a causa della non conformità dei pre-fori effettuati dalla , oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 o, in CP_1 subordine, oltre agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. Nella denegata ipotesi in cui codesto Giudicante considerasse non intervenuto l'accordo tra le parti in relazione a tale opera si chiede la condanna a al pagamento della somma di € 1.700,00 a titolo di CP_1
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale determinato dalla non conformità dei materiali consegnati alla rispetto ai quali, per l'appunto, Parte_1 Parte_1
ha dovuto adoperarsi per eliminarne i vizi. Oltre agli interessi moratori nella misura
[...] di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
2 – € 6.290,00 oltre IVA, e quindi € 7.673,80, a titolo di pagamento del prezzo dell'opera di ri- esecuzione degli smussi sulla base dei progetti tecnici tridimensionali richiesti successivamente da , oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 o, in CP_1 subordine, oltre agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c.
– Condannare la a corrispondere alla € 1.000,40 a Controparte_1 Parte_1
titolo di rimborso delle spese sostenute da a seguito della richiesta di Parte_1
di far predisporre da uno studio tecnico esterno i progetti in 3D, oltre agli interessi CP_1 moratori ex D. Lgs. 231/2002 o, in subordine, oltre agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c.
C. Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata in fatto CP_1
ed in diritto.
D. Condannare ex art. 96, comma 1, c.p.c., a rifondere le spese legali relative alla CP_1 fase della negoziazione assistita, trattandosi di una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale instaurata da Parte_1
E. Condannare ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere a CP_1 Parte_1 una somma equitativamente determinata dall'odierno Giudicante.
[...]
In ogni caso:
Spese e compensi di lite integralmente rifusi, comprese le spese relative alla C.T.U. ed al
C.T.P. di Parte_1
In via istruttoria:
Si insiste, altresì, per l'accoglimento di tutte le istanze, anche istruttorie e a prova contraria, formulate e non già accolte negli atti e nei verbali di causa, e nello specifico le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 10.01.2022 nonché alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 del 31.01.2022.
Per parte convenuta
Nel merito
In via principale
3 Rigettarsi integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti e dichiarare che nulla è dovuto da parte di Controparte_1
in favore di per il credito azionato in giudizio.- Parte_1
In via riconvenzionale
Accertarsi e dichiararsi il credito risarcitorio vantato da agente Controparte_1
in persona del l.r.p.t., per un importo non inferiore ad euro 27.948,26, fatta salva ulteriore quantificazione anche maggiore, conseguentemente condannarsi in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore Parte_1
della convenuta in persona del l.r.p.t., della precitata somma CP_1 Controparte_1
(ovvero di quella diversa che dovesse risultare congrua all'esito dell'istruttoria) maggioranda per rivalutazione monetaria, interessi legali dall'emissione di ogni effetto all'effettivo saldo.-
In ogni caso.-
Con vittoria di spese (anche di CTU) e competenze di causa, oltre IVA, CPA e spese generali.-
In via istruttoria.-
a. Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie avanzate nell'interesse di nelle memorie ex art. 183, co. 6 nn.
1-3 e non ammesse con Controparte_1
ordinanze del 02.05.2022 e del 23.05.2024.-
b. Si insiste per la convocazione del C.T.U. affinché fornisca tutti i chiarimenti tecnici alle osservazioni sviluppate da parte convenuta con note dd.te 20.02.2024.-
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione di data 28.5.2021 conveniva in giudizio Parte_1
per ottenerne la condanna al pagamento di alcune fatture Controparte_1
insolute, nonché di quanto ulteriormente dovuto a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in esecuzione di diversi contratti di appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni meccaniche.
4 Quanto alle fatture insolute n. 70 del 22.9.2020 per € 951,60, n. 73 del 22.9.2020 per €
366,00, n. 75 del 22.9.2020 per € 2.928,00, n. 76 del 22.9.2020 per € 549,00 e n. 87 del
27.10.2020 per € 9.516,00, per complessivi € 14.310,60, deduceva che nessuna questione era insorta tra le parti, che aveva realizzato le opere commissionatele ai Parte_1
prezzi pattuiti e che le aveva consegnate a senza che questa avesse sollevato CP_1
alcuna contestazione.
Quanto, invece, alla fattura di acconto sulle lavorazioni eseguite sul “pressure vessel”, e cioè la n. 93 del 30.10.2020 per € 7.320,00, deduceva che:
− secondo un primo accordo, aveva commissionato a la CP_1 Parte_1
realizzazione in tale serbatoio di fori e smussi da eseguirsi sulla base di disegni bidimensionali al prezzo convenuto di € 6.000,00 oltre IVA e dunque € 7.320,00 complessivi;
− a causa di un'errata esecuzione dei disegni bidimensionali da parte di , CP_1
questa aveva commissionato a (secondo accordo) il rifacimento Parte_1
delle opere di allineatura e tracciatura dei prefori sulla superficie del serbatoio;
− avvedutasi della necessità di maggiore precisione nella realizzazione delle opere
Sidertaglio, dapprima per le vie brevi e poi con comunicazione del 22.10.2020 (terzo accordo), aveva incaricato di rifare le opere sulla base di nuovi Parte_1
progetti tridimensionali.
L'attrice affermava di aver eseguito tutte le opere sopra descritte via via commissionatele dalla convenuta e di aver dunque diritto al pagamento del dovuto che quantificava:
1. quanto al primo accordo per lavori di foratura e smussatura commissionati il
24.09.2020, in € 6.000,00, oltre IVA, di cui alla fattura di acconto n. 93 del 30.10.2020 ed € 450,00, oltre IVA, a saldo;
2. quanto al secondo accordo di riesecuzione dei predetti fori in € 1.700,00 (€ 85,00 per
20 ore di lavoro), oltre IVA;
5 3. quanto al terzo accordo di riesecuzione delle opere sulla base di nuovi progetti tridimensionali in € 6.290,00 (€ 85,00 per 74 ore di lavoro), oltre IVA, per l'esecuzione delle opere ed € 1.000,40 per la realizzazione dei progetti tridimensionali da parte di una ditta terza, tale 3D Service s.r.l.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.10.2021 si Controparte_1
costituiva ritualmente in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande di parte attrice ed, in via riconvenzionale, l'accertamento di un proprio “credito risarcitorio” per
€ 27.948,26 (€ 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 1.948,26 per rimborso della perizia di parte), sostenendo che le lavorazioni compiute dall'attrice sul “pressure vessel” avevano presentato gravi difformità rispetto a quanto previsto nei disegni tecnici e che per tale ragione la convenuta aveva dovuto far eseguire delle lavorazioni di riparazione ad una società terza, tale Serenissima Montaggi s.r.l., e inoltre aveva dovuto eseguire nei mesi di gennaio e febbraio 2021, tramite operai alle proprie dipendenze, ulteriori lavorazioni necessarie per emendare i vizi, per un totale di 400 ore di lavoro ad un costo orario di € 65,00 l'ora.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale alle udienze del
31.1.2023, 17.7.2024 e 13.11.2024. Veniva inoltre disposta C.T.U. mediante nomina dell'ing.
il quale provvedeva a depositare il proprio elaborato finale in data 26.1.2024. Persona_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024, poi rinviata al 20.2.2025, e quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Sulla domanda attorea di pagamento delle somme portate dalle fatture n. 70 del 22.9.2020, n.
73 del 22.9.2020, n. 75 del 22.9.2020, n. 76 del 22.9.2020 e n. 87 del 27.10.2020
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
6 Il mancato pagamento delle fatture sopra indicate per complessivi € 14.310,60 si rivela ingiustificato in quanto parte convenuta non ha contestato né in sede stragiudiziale, né nel corso del presente giudizio, l'effettiva realizzazione dei lavori, né ha eccepito la presenza di difformità nelle opere oggetto delle stesse ovvero, quanto alle sole fatture 70 e 73, l'ha eccepita tardivamente (rispetto alla consegna delle opere avvenuta mesi prima) e comunque in maniera del tutto generica ed estemporanea (v. le c.d. “non conformità” di cui ai docc. n. 6, 7
e 8 di parte convenuta che non contengono alcuna specifica indicazione in ordine a quali sarebbero i vizi concretamente riscontrati in relazione alle due fatture in parola).
Pertanto:
− le lavorazioni di cui alle fatture n. 75, 76 e 87 sono rimaste immuni da contestazioni;
− quelle di cui alle fatture n. 70 e 73 sono state oggetto di lamentele, da parte della convenuta, tardive e generiche (nei docc. n. 6, 7 e 8 citati non viene neppure fornita indicazione delle fatture in contestazione come neppure ne viene specificato il numero nella comunicazione delle “non conformità” inviata da l'11.12.2020 e da CP_1
questa prodotta al doc. n. 9), nonché prive di riscontro probatorio.
Anche in sede di C.T.U. si è avuto evidenza di ciò: “le tre NC (non conformità) emesse dalla
Convenuta sono state emesse tardivamente rispetto alla consegna dei rispettivi manufatti lavorati, sono state trasmesse all'esecutore ancora più tardivamente (fino anche a tre mesi) e senza nessuna ricevuta di ricevimento, sono state redatte in modo incomprensibile ed inquantificabile e soprattutto non è stata data la possibilità all'esecutore di prendere visione delle eventuali difformità rilevate, della loro entità e di dare la possibilità allo stesso di porvi rimedio o, una volta accertata l'entità e la responsabilità, di organizzarne il ripristino e di seguirne gli sviluppi. Oltretutto si rileva in atti che le NC sono state opposte all'attuale
Attrice solamente una volta che quest'ultima ha richiesto il pagamento delle fatture insolute relative a forniture precedenti mai contestate e quindi dovute” (v. punto 3, pag. 18 C.T.U.).
La convenuta andrà pertanto condannata al pagamento delle somme di cui alle fatture in oggetto per complessivi € 14.310,60, oltre agli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo.
7 Sulla domanda attorea di pagamento delle lavorazioni effettuate sul “pressure vessel”
Anche tale domanda attorea risulta fondata e va quindi accolta.
Le evidenze probatorie confermano infatti la ricostruzione degli eventi fornita da parte attrice nell'ambito della quale si può effettivamente distinguere la progressione in tre differenti fasi di lavorazione della commessa relativa al serbatoio in oggetto, ognuna delle quali può dirsi iniziata su impulso, rectius, ordine della convenuta.
1. In data 24.9.2020 ha commissionato a la realizzazione di CP_1 Parte_1 fori e smussi sul “pressure vessel” sulla base di disegni bidimensionali che essa stessa ha fornito all'attrice (v. docc. n. 9, 10, 11, 30 e 31 attorei).
Per tale lavorazione le parti concordavano il prezzo di € 6.450,00, oltre IVA (v. docc. n. 7 e 9 attorei), avendo la convenuta già realizzato sul serbatoio la tracciatura necessaria all'allineamento del pezzo e i c.d. pre-fori che l'attrice avrebbe poi dovuto seguire nelle opere definitive di foratura. Di tale ultima circostanza vi è prova:
− nei docc. n. 9 e 10 attorei costituiti da mail di del 16.7.2020 e del 7.9.2020 CP_1 in cui si legge, rispettivamente: “eseguiremo pre-foro di fiamma per 1N, 3N, 6N,
BOOT” e “il mantello ti arriverà già con alcuni pre-fori di fiamma”;
− nella testimonianza di , dipendente dell'attrice all'epoca dei fatti, il Tes_1 quale, sentito all'udienza del 31.01.2023, ha dichiarato che: “Prima di consegnare il
Pressure Vessel a la avrebbe realizzato sul serbatoio Parte_1 CP_1 metallico la tracciatura necessaria all'allineazione del pezzo ed i pre-fori che doveva seguire nelle opere definitive di foratura” e che “Sul Parte_1
Pressure Vessel consegnato a la aveva Parte_1 CP_1 preventivamente realizzato la tracciatura necessaria all'allineazione del pezzo ed i pre-fori che doveva seguire nelle opere definitive di foratura”; Parte_1
− nella relazione di C.T.U. in cui, a pag. 27, si legge che: “Il CTU precisa che tutti e 7 i fori per i bocchelli radiali indicati in precedenza sono stati tracciati e pre-forati da
SIDERTAGLIO con ossitaglio (taglio a fiamma)”.
8 2. A ciò è seguita una seconda fase relativa al rifacimento, da parte dell'attrice, e prima della foratura e della smussatura, delle predette operazioni di allineamento e tracciatura dei c.d. pre- fori sulla superficie del serbatoio dovuto alla errata esecuzione di tale lavoro da parte della convenuta.
Che l'errore fosse imputabile a emerge: CP_1
− dalla corrispondenza mail prodotta da ai proprio docc. n. 18 e 21 Parte_1
(“considerato i tempi per […] i n. 7 fori a 0° e 180° ripassati come da Vs. istruzioni fase di riposizionamento pezzo e ripasso fori” e “La tracciatura del mantello fatta da
Voi era errata, abbiamo dovuto rifarla e attendere la Vs. presenza presso di noi per conferma e procedere con le lavorazioni. – I fori tagliati a cannello erano sbagliati di passo e abbiamo provveduto a ripristinare tutto”);
− dalle affermazioni del C.T.U. alle pagg. 27 e 28 delle relazione peritale: “Il CTU precisa che tutti e 7 i fori per i bocchelli radiali indicati in precedenza sono stati tracciati e pre-forati da con ossitaglio (taglio a fiamma) in posizione CP_1
non conforme al disegno ricevuto. Sono stati pertanto oggetto di nuova tracciatura e di extra lavorazione con macchina utensile eseguita dall'Attrice a seguito dell'autorizzazione ricevuta dalla Convenuta come si rileva anche dai docc. 18 e 21 del fascicolo Attoreo di cui di seguito si riproducono le immagini dei capoversi di interesse”;
− dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 31.1.2023: “È vero che il Tes_1
serbatoio presentava la tracciatura ma questa non era affidabile (ad esempio le tracciature corrispondenti al diametro del cilindro non erano in asse;
e conseguentemente anche i fori erano fuori asse). ADR Di ciò venne avvertita
, la quale venne in sopralluogo, constatò il problema e ci disse di CP_1 procedere ripristinando l'esatta posizione. Sarebbe stata poi a rimettere il CP_1
materiale dove era mancante. La tracciatura era costituita da una linea su ciascun lato lungo la quale si sarebbero dovuti aprire una parte dei fori. Tali linee non erano
9 tra loro in asse. Lungo queste linee vi erano dei punti in cui alcuni fori erano già aperti mentre altri dovevano essere aperti da noi”.
L'attrice procedeva quindi ad eseguire nuovamente i pre-fori sul serbatoio per poi proseguire con le operazioni di foratura e smussatura commissionate sulla base dei disegni bidimensionali fornitile dalla convenuta.
Per determinare la congruità del prezzo applicato a tali lavorazioni “extra” effettuate da a fronte degli errori riscontrati nelle operazioni di tracciatura e pre- Parte_1
foratura eseguite da , è soccorsa la C.T.U., dalla quale si evince quanto segue: CP_1
“SULLA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLE LAVORAZIONI EXTRA RICHIESTE
DALL'ATTRICE – Come ricostruito in precedenza nella cronologia degli eventi e nell'analisi delle singole problematiche rilevate, nelle giornate del 28 e 29 settembre 2020, l'Attrice ha riscontrato che l'interasse e l'esecuzione dei pre-fori di fiamma (1N-3N-6N-2N-BOOT) effettuati dalla Convenuta sul mantello del vessel (spedito all'Attrice mediante CP_2
DDT 343 del 24.09.2020) unitamente alla tracciatura degli assi per l'allineamento svolta sul manufatto da parte della stessa, differivano dalla quotatura dei disegni ricevuti ed a seguito dell'interessamento della Convenuta (Sig. ha ricevuto Persona_2
incarico/autorizzazione per il nuovo e corretto allineamento della situazione riscontrata e segnalata (Doc.18 e 21 del fascicolo Attoreo). L'Attrice ha quindi provveduto a:
- riposizionare correttamente il fasciame ed a tracciare nuovamente gli assi 180° che risultavano tracciati con uno scostamento di 40/50mm rispetto al disegno;
- centrare nuovamente i pre-fori (1N-6N-2N-3N-BOOT) effettuati dalla Convenuta con errato posizionamento” (v. pag. 35 C.T.U.).
Il CTU ha altresì indicato il numero di ore di lavoro richiesto per le “extra lavorazioni”, nel seguente modo (v. pag. 36 C.T.U.):
− riposizionamento pezzo + ritracciatura assi: 5 ore
− sistemazione e recupero dei pre-fori di fiamma (3h x 5f): 15 ore.
10 Per la riesecuzione della tracciatura e dei pre-fori viene così confermata la quantificazione offerta dall'attrice in 20 ore lavorative al prezzo orario di € 85,00 per un totale di € 1.700,00, oltre IVA.
Successivamente, ha iniziato le lavorazioni di foratura e smussatura sul Parte_1
“pressure vessel” come richiesto della committente e come risulta dal D.D.T. di consegna del serbatoio di data 24.9.2020, sul quale ha annotato: “eseguire le lavorazioni come CP_1 da accordi con ns. sig. e disegni in vs. mani” (v. doc. n. 32 attoreo). Per_2
Nella prima metà del mese di ottobre 2020, giunti ormai al termine dell'esecuzione dell'opera commissionata sulla base dei disegni bidimensionali, in occasione di un sopralluogo tra le parti presso la sede di (in quell'occasione rappresentata da Parte_1 CP_1
) prendeva atto che la precisione delle lavorazioni eseguite sarebbe stata Persona_2
superiore se fossero stati utilizzati disegni tridimensionali.
Tale circostanza è confermata dal teste e dalla teste dipendente di Tes_1 Tes_2 all'epoca dei fatti, i quali entrambi, in risposta al capitolo di prova 37 di Parte_1
parti di attrice, hanno confermato che nella prima metà del mese di ottobre 2020, durante la fase di ultimazione le opere sul “pressure vessel”, si teneva un incontro presso Parte_1
alla presenza di in occasione del quale emergeva che le opere
[...] Persona_2 eseguite non erano abbastanza precise a causa dell'utilizzo dei progetti bidimensionali forniti da . CP_1
era stata messa a conoscenza sin da subito, da parte di della CP_1 Parte_1
possibilità che i soli disegni bidimensionali forniti dalla convenuta non offrissero la precisione necessaria ai fini dell'esecuzione delle operazioni di foratura e smussatura sul serbatoio. Ciò è confermato dalle dichiarazioni rese dai testi (“lui [ mi ha spiegato che Tes_2 Testimone_3
secondo lui avevamo bisogno di un disegno tridimensionale. Lui mi ha riferito di averlo detto anche a . Inizialmente ha detto di procedere con i disegni CP_1 CP_1 bidimensionali”) e (al capitolo 20 di cui alla seconda memoria di parte attrice “Prima di Tes_1
dare inizio alle opere sul Pressure Vessel la e per essa il sig. Parte_1 [...]
comunicava per le vie brevi alla e per essa al sig. che i Tes_3 CP_1 Persona_2
11 disegni bidimensionali forniti dalla non avrebbero consentito nella realizzazione CP_1
delle opere sul Pressure Vessel la stessa precisione tecnica che si sarebbe potuta ottenere se fossero stati messi a disposizione dei progetti in formato tridimensionale” ha risposto “È vera la circostanza”).
Ciò non toglie che l'attrice abbia comunque eseguito l'incarico di foratura e smussatura affidatogli dalla convenuta sulla base dei disegni 2D da questa forniti e abbia pertanto diritto al pagamento del proprio lavoro, e così al pagamento della fattura d'acconto n. 93 del
30.1.2020 per € 6.000,00, oltre IVA, e del residuo concordato in € 450,00, oltre IVA, per un totale di € 7.869,00, cui devono aggiungersi - si ribadisce - € 1.700,00, oltre IVA, e così €
2.047,00, per le elaborazioni “extra” eseguite per il riposizionamento del pezzo, la ri- tracciatura degli assi, la sistemazione e il recupero dei pre-fori di fiamma in relazione ai quali ha impiegato 20 ore lavorative al prezzo orario di € 85,00. Parte_1
3. È seguita una terza fase della commessa in cui, dopo essersi avveduta della necessità di maggiore precisione nella realizzazione delle lavorazioni, incaricava CP_1 Parte_1 delle operazioni di smussatura sul “pressure vessel” da eseguirsi tuttavia stavolta
[...] sulla base ad un modello tridimensionale che frattanto l'attrice si era fatta predisporre da una ditta esterna. In proposito va ricordato che aveva manifestato sin da Parte_1
subito a di non essere in grado di sviluppare un progetto tridimensionale in quanto CP_1
attività del tutto estranea rispetto alla propria. Tale circostanza è stata confermata dal teste che, rispondendo “è vero” al capitolo 21 della memoria istruttoria attorea, ha Tes_1 confermato come, nel mese di settembre, prima dell'inizio delle opere sul “pressure vessel”, avesse comunicato a , e per essa che non avrebbe Parte_1 CP_1 Per_2 potuto fornire i progetti tridimensionali;
anche la teste ha inoltre confermato che “non Tes_2
li avremmo fatti [i progetti tridimensionali dei fori tangenziali] perché noi non li abbiamo mai fatti in generale”. ha così affidato a 3D Service s.r.l. di Spresiano (TV) l'incarico di Parte_1
realizzare il progetto tridimensionale delle opere commissionatele da e, una volta CP_1
12 ottenuto il modello tridimensionale ed il successivo benestare della committente (v. doc. n. 14 attoreo costituito dalla mail del 22.10.2020 con cui risponde a CP_1 Parte_1
“Procedete URGENTEMENTE con disegno come da voi inviato”), ha completato la ri- esecuzione delle opere sul “pressure vessel” in base al progetto tridimensionale impiegando
74 ore di lavoro e consegnandolo in data 30.10.2020 presso Serenissima Montaggio s.r.l., ditta incaricata da dell'esecuzione di lavorazioni successive. CP_1
Anche il C.T.U. ha ritenuto congrua la prospettazione delle ore di lavoro prestate dall'attrice per l'effettuazione del lavoro sulla base dei disegni e tridimensionali, come viene spiegato a pag. 36 della relazione peritale, per cui andrà accolta la domanda di pagamento del corrispettivo per le 74 ore di lavorazioni “extra” svolte da per Parte_1
l'esecuzione dei cianfrini tangenziali sulla base dei progetti tridimensionali al prezzo di €
85,00 orari e così di € 6.290,00, oltre IVA.
Va invece rigettata la domanda di rimborso di quanto versato a 3D Service s.r.l. per l'esecuzione del progetto tridimensionale perché non vi è prova agli atti del pagamento dell'importo richiesto (al doc. n. 15 attoreo risulta allegata la relativa fattura per € 1.000,40 ma la stessa non risulta quietanzata).
Sulla domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta
In via riconvenzionale chiede l'accertamento del credito risarcitorio vantato per CP_1 complessivi € 27.948,26, di cui € 26.000,00 per i vizi che avrebbero afferito le lavorazioni compiute dall'attrice sul “pressure vessel” ed € 1.948,26 per la perizia tecnica redatta dal proprio consulente ing. Per_3
La domanda è infondata e va rigettata.
Non vi è prova agli atti (e neppure la C.T.U. svolta in corso di causa riesce a fare completa chiarezza sul punto) in ordine alle pretese gravi difformità (che non vengono mai peraltro specificate) rispetto a quanto previsto nei disegni tecnici delle lavorazioni svolte dall'attrice sul serbatoio.
13 Non vi è prova in particolare che le lavorazioni eseguite da Serenissima Montaggi s.r.l., dopo che alla stessa è stato consegnato il “pressure vessel” da parte di siano Parte_1
consistite nel rimedio aglierrori - peraltro non meglio identificati - asseritamente commessi dall'attrice nell'esecuzione della propria commessa.
Non viene inoltre fornita prova in ordine al tipo di lavorazioni eseguite dai dipendenti della convenuta onde riparare o correggere quanto prima svolto dall'attrice, per cui non si ritiene giustificata la relativa richiesta di risarcimento.
Del tutto ingiustificata appare pure la richiesta di rimborso delle spese di consulenza tecnica, considerato anche che non vi è prova del relativo pagamento.
Sulle istanze attoree ex art. 96 c.p.c.
Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta ex art. 96, comma 1, c.p.c. a rifondere le spese legali relative alla fase di negoziazione assistita, nonché ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrisponderle una somma equitativamente determinata da questo Giudice.
Entrambe le domande risultano infondate e vanno rigettate.
Il primo comma dell'art. 96 c.p.c. prevede la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di chi abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave: non si ravvisano i presupposti - né parte attrice ne ha fornito prova - per provvedere ad una condanna in tal senso nei confronti di parte convenuta, anche per la mancata deduzione di uno specifico pregiudizio che dovrebbe essere risarcito.
Non si ritengono sussistere neppure i presupposti per condannare quest'ultima ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nelle difese della convenuta un profilo di temerarietà o conclamata pretestuosità.
Sulle istanze istruttorie reiterate dalle parti
Entrambe le parti, nelle rispettive conclusioni, insistono per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse e parte convenuta insiste affinché il C.T.U. venga convocato a chiarimenti.
14 Tali domande non meritano accoglimento.
Le motivazioni indicate nelle ordinanze del 2.5.2022 e del 23.5.2024 per la mancata ammissione dei capitoli di prova rimasti esclusi sono condivisibili e non vengono specificamente contestate dalle parti.
L'istanza della convenuta volta a chiamare a chiarimenti il C.T.U. va invece disattesa in quanto è la stessa convenuta, nelle sue note del 20.2.2024, a dare atto che in data 07.01.2024 il C.T.U. trasmetteva ai consulenti di parte la bozza di perizia e che il 22.01.2024 il C.T.P. di parte convenuta, ing. trasmetteva le proprie osservazioni al C.T.U., prima che Persona_4 in data 29.01.2024 venisse depositato l'elaborato peritale definitivo. Non si ravvede pertanto alcuna lesione del contraddittorio e si ritiene che le parti abbiano avuto modo di esprimere compiutamente le proprie difese anche sotto l'aspetto più prettamente tecnico.
Conclusioni e spese
La convenuta è tenuta a pagare all'attrice le somme portate nelle fatture azionate, pari ad €
21.630,00 IVA inclusa, nonché il compenso dovuto per le lavorazioni non preventivate effettuate dall'attrice con riguardo al “pressure vessel”, per ulteriori € 10.296,80, al lordo di
IVA (450,00 + 1.700,00 + 6.290,00 = 8.440,00 oltre ad IVA).
Attesa la soccombenza, parte convenuta va onerata delle spese di causa e di C.T.U.
Le spese di difesa dell'attrice vengono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto del valore e della complessità della causa.
La richiesta dell'attrice di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza del consulente tecnico di parte di cui la stessa si è avvalsa merita di essere accolta, avendo essa fornito la prova dell'effettività della spesa (Cass. n. 2605/06, rv. 586818; n. 21402/22, rv. 665209). Per tale prova non valgono le preclusioni istruttorie (Cass. n. 24188/21) ed, in proposito, ha dimesso, con la comparsa conclusionale, le fatture quietanzate emesse Parte_1
dal CTP.
15
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
21.630,60, maggiorata degli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
2) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
10.296,80, maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
4) rigetta ogni altra domanda svolta in giudizio dalle parti;
5) pone le spese di C.T.U. a carico di Controparte_1
6) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 difesa, liquidate in € 545,00 per esborsi, € 5.977,39 per consulenza tecnica di parte ed €
7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 12 giugno 2025
il giudice dott. Dario Morsiani
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con gli avv.ti Lucia Pettinato, Parte_1 P.IVA_1
Alberto Mardegan e Lorenzo Gatto
Parte attrice contro
C.F. ), con l'avv. Mauro Contin Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: appalto.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
A. Condannare la a corrispondere alla le seguenti Controparte_1 Parte_1
somme:
1 – € 951,00 portati dalla fattura n. 70 del 22.09.2020, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002;
– € 366,00 portati dalla fattura n.73 del 22.09.2020 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002;
– € 2.928,00 portati dalla fattura n. 75 del 22.09.2020 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002;
– € 549,00 portati dalla fattura n. 76 del 22.09.2020 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002;
– € 9.516,00 portati dalla fattura n. 87 del 27.10.2020 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002;
– € 7.320,00 portati dalla fattura di acconto n. 93 del 30.10.2020 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002.
B. Condannare la a corrispondere alla le seguenti Controparte_1 Parte_1
somme:
– € 450,00 oltre IVA, e quindi € 549,00 a titolo di saldo del prezzo per l'esecuzione dell'opera su Pressure Vessel e di cui la fattura n. 93 del 30.10.2020 ne portava l'acconto di € 6.000,00
(oltre IVA), oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 o, in subordine, oltre agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c.;
– € 1.700,00 oltre IVA, e quindi € 2.074,00, a titolo di pagamento del prezzo dell'opera di ri- esecuzione dei pre-fori sul Pressure Vessel resasi necessaria a causa della non conformità dei pre-fori effettuati dalla , oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 o, in CP_1 subordine, oltre agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. Nella denegata ipotesi in cui codesto Giudicante considerasse non intervenuto l'accordo tra le parti in relazione a tale opera si chiede la condanna a al pagamento della somma di € 1.700,00 a titolo di CP_1
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale determinato dalla non conformità dei materiali consegnati alla rispetto ai quali, per l'appunto, Parte_1 Parte_1
ha dovuto adoperarsi per eliminarne i vizi. Oltre agli interessi moratori nella misura
[...] di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
2 – € 6.290,00 oltre IVA, e quindi € 7.673,80, a titolo di pagamento del prezzo dell'opera di ri- esecuzione degli smussi sulla base dei progetti tecnici tridimensionali richiesti successivamente da , oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 o, in CP_1 subordine, oltre agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c.
– Condannare la a corrispondere alla € 1.000,40 a Controparte_1 Parte_1
titolo di rimborso delle spese sostenute da a seguito della richiesta di Parte_1
di far predisporre da uno studio tecnico esterno i progetti in 3D, oltre agli interessi CP_1 moratori ex D. Lgs. 231/2002 o, in subordine, oltre agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c.
C. Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata in fatto CP_1
ed in diritto.
D. Condannare ex art. 96, comma 1, c.p.c., a rifondere le spese legali relative alla CP_1 fase della negoziazione assistita, trattandosi di una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale instaurata da Parte_1
E. Condannare ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere a CP_1 Parte_1 una somma equitativamente determinata dall'odierno Giudicante.
[...]
In ogni caso:
Spese e compensi di lite integralmente rifusi, comprese le spese relative alla C.T.U. ed al
C.T.P. di Parte_1
In via istruttoria:
Si insiste, altresì, per l'accoglimento di tutte le istanze, anche istruttorie e a prova contraria, formulate e non già accolte negli atti e nei verbali di causa, e nello specifico le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 10.01.2022 nonché alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 del 31.01.2022.
Per parte convenuta
Nel merito
In via principale
3 Rigettarsi integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti e dichiarare che nulla è dovuto da parte di Controparte_1
in favore di per il credito azionato in giudizio.- Parte_1
In via riconvenzionale
Accertarsi e dichiararsi il credito risarcitorio vantato da agente Controparte_1
in persona del l.r.p.t., per un importo non inferiore ad euro 27.948,26, fatta salva ulteriore quantificazione anche maggiore, conseguentemente condannarsi in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore Parte_1
della convenuta in persona del l.r.p.t., della precitata somma CP_1 Controparte_1
(ovvero di quella diversa che dovesse risultare congrua all'esito dell'istruttoria) maggioranda per rivalutazione monetaria, interessi legali dall'emissione di ogni effetto all'effettivo saldo.-
In ogni caso.-
Con vittoria di spese (anche di CTU) e competenze di causa, oltre IVA, CPA e spese generali.-
In via istruttoria.-
a. Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie avanzate nell'interesse di nelle memorie ex art. 183, co. 6 nn.
1-3 e non ammesse con Controparte_1
ordinanze del 02.05.2022 e del 23.05.2024.-
b. Si insiste per la convocazione del C.T.U. affinché fornisca tutti i chiarimenti tecnici alle osservazioni sviluppate da parte convenuta con note dd.te 20.02.2024.-
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione di data 28.5.2021 conveniva in giudizio Parte_1
per ottenerne la condanna al pagamento di alcune fatture Controparte_1
insolute, nonché di quanto ulteriormente dovuto a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in esecuzione di diversi contratti di appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni meccaniche.
4 Quanto alle fatture insolute n. 70 del 22.9.2020 per € 951,60, n. 73 del 22.9.2020 per €
366,00, n. 75 del 22.9.2020 per € 2.928,00, n. 76 del 22.9.2020 per € 549,00 e n. 87 del
27.10.2020 per € 9.516,00, per complessivi € 14.310,60, deduceva che nessuna questione era insorta tra le parti, che aveva realizzato le opere commissionatele ai Parte_1
prezzi pattuiti e che le aveva consegnate a senza che questa avesse sollevato CP_1
alcuna contestazione.
Quanto, invece, alla fattura di acconto sulle lavorazioni eseguite sul “pressure vessel”, e cioè la n. 93 del 30.10.2020 per € 7.320,00, deduceva che:
− secondo un primo accordo, aveva commissionato a la CP_1 Parte_1
realizzazione in tale serbatoio di fori e smussi da eseguirsi sulla base di disegni bidimensionali al prezzo convenuto di € 6.000,00 oltre IVA e dunque € 7.320,00 complessivi;
− a causa di un'errata esecuzione dei disegni bidimensionali da parte di , CP_1
questa aveva commissionato a (secondo accordo) il rifacimento Parte_1
delle opere di allineatura e tracciatura dei prefori sulla superficie del serbatoio;
− avvedutasi della necessità di maggiore precisione nella realizzazione delle opere
Sidertaglio, dapprima per le vie brevi e poi con comunicazione del 22.10.2020 (terzo accordo), aveva incaricato di rifare le opere sulla base di nuovi Parte_1
progetti tridimensionali.
L'attrice affermava di aver eseguito tutte le opere sopra descritte via via commissionatele dalla convenuta e di aver dunque diritto al pagamento del dovuto che quantificava:
1. quanto al primo accordo per lavori di foratura e smussatura commissionati il
24.09.2020, in € 6.000,00, oltre IVA, di cui alla fattura di acconto n. 93 del 30.10.2020 ed € 450,00, oltre IVA, a saldo;
2. quanto al secondo accordo di riesecuzione dei predetti fori in € 1.700,00 (€ 85,00 per
20 ore di lavoro), oltre IVA;
5 3. quanto al terzo accordo di riesecuzione delle opere sulla base di nuovi progetti tridimensionali in € 6.290,00 (€ 85,00 per 74 ore di lavoro), oltre IVA, per l'esecuzione delle opere ed € 1.000,40 per la realizzazione dei progetti tridimensionali da parte di una ditta terza, tale 3D Service s.r.l.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.10.2021 si Controparte_1
costituiva ritualmente in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande di parte attrice ed, in via riconvenzionale, l'accertamento di un proprio “credito risarcitorio” per
€ 27.948,26 (€ 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 1.948,26 per rimborso della perizia di parte), sostenendo che le lavorazioni compiute dall'attrice sul “pressure vessel” avevano presentato gravi difformità rispetto a quanto previsto nei disegni tecnici e che per tale ragione la convenuta aveva dovuto far eseguire delle lavorazioni di riparazione ad una società terza, tale Serenissima Montaggi s.r.l., e inoltre aveva dovuto eseguire nei mesi di gennaio e febbraio 2021, tramite operai alle proprie dipendenze, ulteriori lavorazioni necessarie per emendare i vizi, per un totale di 400 ore di lavoro ad un costo orario di € 65,00 l'ora.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale alle udienze del
31.1.2023, 17.7.2024 e 13.11.2024. Veniva inoltre disposta C.T.U. mediante nomina dell'ing.
il quale provvedeva a depositare il proprio elaborato finale in data 26.1.2024. Persona_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024, poi rinviata al 20.2.2025, e quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Sulla domanda attorea di pagamento delle somme portate dalle fatture n. 70 del 22.9.2020, n.
73 del 22.9.2020, n. 75 del 22.9.2020, n. 76 del 22.9.2020 e n. 87 del 27.10.2020
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
6 Il mancato pagamento delle fatture sopra indicate per complessivi € 14.310,60 si rivela ingiustificato in quanto parte convenuta non ha contestato né in sede stragiudiziale, né nel corso del presente giudizio, l'effettiva realizzazione dei lavori, né ha eccepito la presenza di difformità nelle opere oggetto delle stesse ovvero, quanto alle sole fatture 70 e 73, l'ha eccepita tardivamente (rispetto alla consegna delle opere avvenuta mesi prima) e comunque in maniera del tutto generica ed estemporanea (v. le c.d. “non conformità” di cui ai docc. n. 6, 7
e 8 di parte convenuta che non contengono alcuna specifica indicazione in ordine a quali sarebbero i vizi concretamente riscontrati in relazione alle due fatture in parola).
Pertanto:
− le lavorazioni di cui alle fatture n. 75, 76 e 87 sono rimaste immuni da contestazioni;
− quelle di cui alle fatture n. 70 e 73 sono state oggetto di lamentele, da parte della convenuta, tardive e generiche (nei docc. n. 6, 7 e 8 citati non viene neppure fornita indicazione delle fatture in contestazione come neppure ne viene specificato il numero nella comunicazione delle “non conformità” inviata da l'11.12.2020 e da CP_1
questa prodotta al doc. n. 9), nonché prive di riscontro probatorio.
Anche in sede di C.T.U. si è avuto evidenza di ciò: “le tre NC (non conformità) emesse dalla
Convenuta sono state emesse tardivamente rispetto alla consegna dei rispettivi manufatti lavorati, sono state trasmesse all'esecutore ancora più tardivamente (fino anche a tre mesi) e senza nessuna ricevuta di ricevimento, sono state redatte in modo incomprensibile ed inquantificabile e soprattutto non è stata data la possibilità all'esecutore di prendere visione delle eventuali difformità rilevate, della loro entità e di dare la possibilità allo stesso di porvi rimedio o, una volta accertata l'entità e la responsabilità, di organizzarne il ripristino e di seguirne gli sviluppi. Oltretutto si rileva in atti che le NC sono state opposte all'attuale
Attrice solamente una volta che quest'ultima ha richiesto il pagamento delle fatture insolute relative a forniture precedenti mai contestate e quindi dovute” (v. punto 3, pag. 18 C.T.U.).
La convenuta andrà pertanto condannata al pagamento delle somme di cui alle fatture in oggetto per complessivi € 14.310,60, oltre agli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo.
7 Sulla domanda attorea di pagamento delle lavorazioni effettuate sul “pressure vessel”
Anche tale domanda attorea risulta fondata e va quindi accolta.
Le evidenze probatorie confermano infatti la ricostruzione degli eventi fornita da parte attrice nell'ambito della quale si può effettivamente distinguere la progressione in tre differenti fasi di lavorazione della commessa relativa al serbatoio in oggetto, ognuna delle quali può dirsi iniziata su impulso, rectius, ordine della convenuta.
1. In data 24.9.2020 ha commissionato a la realizzazione di CP_1 Parte_1 fori e smussi sul “pressure vessel” sulla base di disegni bidimensionali che essa stessa ha fornito all'attrice (v. docc. n. 9, 10, 11, 30 e 31 attorei).
Per tale lavorazione le parti concordavano il prezzo di € 6.450,00, oltre IVA (v. docc. n. 7 e 9 attorei), avendo la convenuta già realizzato sul serbatoio la tracciatura necessaria all'allineamento del pezzo e i c.d. pre-fori che l'attrice avrebbe poi dovuto seguire nelle opere definitive di foratura. Di tale ultima circostanza vi è prova:
− nei docc. n. 9 e 10 attorei costituiti da mail di del 16.7.2020 e del 7.9.2020 CP_1 in cui si legge, rispettivamente: “eseguiremo pre-foro di fiamma per 1N, 3N, 6N,
BOOT” e “il mantello ti arriverà già con alcuni pre-fori di fiamma”;
− nella testimonianza di , dipendente dell'attrice all'epoca dei fatti, il Tes_1 quale, sentito all'udienza del 31.01.2023, ha dichiarato che: “Prima di consegnare il
Pressure Vessel a la avrebbe realizzato sul serbatoio Parte_1 CP_1 metallico la tracciatura necessaria all'allineazione del pezzo ed i pre-fori che doveva seguire nelle opere definitive di foratura” e che “Sul Parte_1
Pressure Vessel consegnato a la aveva Parte_1 CP_1 preventivamente realizzato la tracciatura necessaria all'allineazione del pezzo ed i pre-fori che doveva seguire nelle opere definitive di foratura”; Parte_1
− nella relazione di C.T.U. in cui, a pag. 27, si legge che: “Il CTU precisa che tutti e 7 i fori per i bocchelli radiali indicati in precedenza sono stati tracciati e pre-forati da
SIDERTAGLIO con ossitaglio (taglio a fiamma)”.
8 2. A ciò è seguita una seconda fase relativa al rifacimento, da parte dell'attrice, e prima della foratura e della smussatura, delle predette operazioni di allineamento e tracciatura dei c.d. pre- fori sulla superficie del serbatoio dovuto alla errata esecuzione di tale lavoro da parte della convenuta.
Che l'errore fosse imputabile a emerge: CP_1
− dalla corrispondenza mail prodotta da ai proprio docc. n. 18 e 21 Parte_1
(“considerato i tempi per […] i n. 7 fori a 0° e 180° ripassati come da Vs. istruzioni fase di riposizionamento pezzo e ripasso fori” e “La tracciatura del mantello fatta da
Voi era errata, abbiamo dovuto rifarla e attendere la Vs. presenza presso di noi per conferma e procedere con le lavorazioni. – I fori tagliati a cannello erano sbagliati di passo e abbiamo provveduto a ripristinare tutto”);
− dalle affermazioni del C.T.U. alle pagg. 27 e 28 delle relazione peritale: “Il CTU precisa che tutti e 7 i fori per i bocchelli radiali indicati in precedenza sono stati tracciati e pre-forati da con ossitaglio (taglio a fiamma) in posizione CP_1
non conforme al disegno ricevuto. Sono stati pertanto oggetto di nuova tracciatura e di extra lavorazione con macchina utensile eseguita dall'Attrice a seguito dell'autorizzazione ricevuta dalla Convenuta come si rileva anche dai docc. 18 e 21 del fascicolo Attoreo di cui di seguito si riproducono le immagini dei capoversi di interesse”;
− dalle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 31.1.2023: “È vero che il Tes_1
serbatoio presentava la tracciatura ma questa non era affidabile (ad esempio le tracciature corrispondenti al diametro del cilindro non erano in asse;
e conseguentemente anche i fori erano fuori asse). ADR Di ciò venne avvertita
, la quale venne in sopralluogo, constatò il problema e ci disse di CP_1 procedere ripristinando l'esatta posizione. Sarebbe stata poi a rimettere il CP_1
materiale dove era mancante. La tracciatura era costituita da una linea su ciascun lato lungo la quale si sarebbero dovuti aprire una parte dei fori. Tali linee non erano
9 tra loro in asse. Lungo queste linee vi erano dei punti in cui alcuni fori erano già aperti mentre altri dovevano essere aperti da noi”.
L'attrice procedeva quindi ad eseguire nuovamente i pre-fori sul serbatoio per poi proseguire con le operazioni di foratura e smussatura commissionate sulla base dei disegni bidimensionali fornitile dalla convenuta.
Per determinare la congruità del prezzo applicato a tali lavorazioni “extra” effettuate da a fronte degli errori riscontrati nelle operazioni di tracciatura e pre- Parte_1
foratura eseguite da , è soccorsa la C.T.U., dalla quale si evince quanto segue: CP_1
“SULLA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLE LAVORAZIONI EXTRA RICHIESTE
DALL'ATTRICE – Come ricostruito in precedenza nella cronologia degli eventi e nell'analisi delle singole problematiche rilevate, nelle giornate del 28 e 29 settembre 2020, l'Attrice ha riscontrato che l'interasse e l'esecuzione dei pre-fori di fiamma (1N-3N-6N-2N-BOOT) effettuati dalla Convenuta sul mantello del vessel (spedito all'Attrice mediante CP_2
DDT 343 del 24.09.2020) unitamente alla tracciatura degli assi per l'allineamento svolta sul manufatto da parte della stessa, differivano dalla quotatura dei disegni ricevuti ed a seguito dell'interessamento della Convenuta (Sig. ha ricevuto Persona_2
incarico/autorizzazione per il nuovo e corretto allineamento della situazione riscontrata e segnalata (Doc.18 e 21 del fascicolo Attoreo). L'Attrice ha quindi provveduto a:
- riposizionare correttamente il fasciame ed a tracciare nuovamente gli assi 180° che risultavano tracciati con uno scostamento di 40/50mm rispetto al disegno;
- centrare nuovamente i pre-fori (1N-6N-2N-3N-BOOT) effettuati dalla Convenuta con errato posizionamento” (v. pag. 35 C.T.U.).
Il CTU ha altresì indicato il numero di ore di lavoro richiesto per le “extra lavorazioni”, nel seguente modo (v. pag. 36 C.T.U.):
− riposizionamento pezzo + ritracciatura assi: 5 ore
− sistemazione e recupero dei pre-fori di fiamma (3h x 5f): 15 ore.
10 Per la riesecuzione della tracciatura e dei pre-fori viene così confermata la quantificazione offerta dall'attrice in 20 ore lavorative al prezzo orario di € 85,00 per un totale di € 1.700,00, oltre IVA.
Successivamente, ha iniziato le lavorazioni di foratura e smussatura sul Parte_1
“pressure vessel” come richiesto della committente e come risulta dal D.D.T. di consegna del serbatoio di data 24.9.2020, sul quale ha annotato: “eseguire le lavorazioni come CP_1 da accordi con ns. sig. e disegni in vs. mani” (v. doc. n. 32 attoreo). Per_2
Nella prima metà del mese di ottobre 2020, giunti ormai al termine dell'esecuzione dell'opera commissionata sulla base dei disegni bidimensionali, in occasione di un sopralluogo tra le parti presso la sede di (in quell'occasione rappresentata da Parte_1 CP_1
) prendeva atto che la precisione delle lavorazioni eseguite sarebbe stata Persona_2
superiore se fossero stati utilizzati disegni tridimensionali.
Tale circostanza è confermata dal teste e dalla teste dipendente di Tes_1 Tes_2 all'epoca dei fatti, i quali entrambi, in risposta al capitolo di prova 37 di Parte_1
parti di attrice, hanno confermato che nella prima metà del mese di ottobre 2020, durante la fase di ultimazione le opere sul “pressure vessel”, si teneva un incontro presso Parte_1
alla presenza di in occasione del quale emergeva che le opere
[...] Persona_2 eseguite non erano abbastanza precise a causa dell'utilizzo dei progetti bidimensionali forniti da . CP_1
era stata messa a conoscenza sin da subito, da parte di della CP_1 Parte_1
possibilità che i soli disegni bidimensionali forniti dalla convenuta non offrissero la precisione necessaria ai fini dell'esecuzione delle operazioni di foratura e smussatura sul serbatoio. Ciò è confermato dalle dichiarazioni rese dai testi (“lui [ mi ha spiegato che Tes_2 Testimone_3
secondo lui avevamo bisogno di un disegno tridimensionale. Lui mi ha riferito di averlo detto anche a . Inizialmente ha detto di procedere con i disegni CP_1 CP_1 bidimensionali”) e (al capitolo 20 di cui alla seconda memoria di parte attrice “Prima di Tes_1
dare inizio alle opere sul Pressure Vessel la e per essa il sig. Parte_1 [...]
comunicava per le vie brevi alla e per essa al sig. che i Tes_3 CP_1 Persona_2
11 disegni bidimensionali forniti dalla non avrebbero consentito nella realizzazione CP_1
delle opere sul Pressure Vessel la stessa precisione tecnica che si sarebbe potuta ottenere se fossero stati messi a disposizione dei progetti in formato tridimensionale” ha risposto “È vera la circostanza”).
Ciò non toglie che l'attrice abbia comunque eseguito l'incarico di foratura e smussatura affidatogli dalla convenuta sulla base dei disegni 2D da questa forniti e abbia pertanto diritto al pagamento del proprio lavoro, e così al pagamento della fattura d'acconto n. 93 del
30.1.2020 per € 6.000,00, oltre IVA, e del residuo concordato in € 450,00, oltre IVA, per un totale di € 7.869,00, cui devono aggiungersi - si ribadisce - € 1.700,00, oltre IVA, e così €
2.047,00, per le elaborazioni “extra” eseguite per il riposizionamento del pezzo, la ri- tracciatura degli assi, la sistemazione e il recupero dei pre-fori di fiamma in relazione ai quali ha impiegato 20 ore lavorative al prezzo orario di € 85,00. Parte_1
3. È seguita una terza fase della commessa in cui, dopo essersi avveduta della necessità di maggiore precisione nella realizzazione delle lavorazioni, incaricava CP_1 Parte_1 delle operazioni di smussatura sul “pressure vessel” da eseguirsi tuttavia stavolta
[...] sulla base ad un modello tridimensionale che frattanto l'attrice si era fatta predisporre da una ditta esterna. In proposito va ricordato che aveva manifestato sin da Parte_1
subito a di non essere in grado di sviluppare un progetto tridimensionale in quanto CP_1
attività del tutto estranea rispetto alla propria. Tale circostanza è stata confermata dal teste che, rispondendo “è vero” al capitolo 21 della memoria istruttoria attorea, ha Tes_1 confermato come, nel mese di settembre, prima dell'inizio delle opere sul “pressure vessel”, avesse comunicato a , e per essa che non avrebbe Parte_1 CP_1 Per_2 potuto fornire i progetti tridimensionali;
anche la teste ha inoltre confermato che “non Tes_2
li avremmo fatti [i progetti tridimensionali dei fori tangenziali] perché noi non li abbiamo mai fatti in generale”. ha così affidato a 3D Service s.r.l. di Spresiano (TV) l'incarico di Parte_1
realizzare il progetto tridimensionale delle opere commissionatele da e, una volta CP_1
12 ottenuto il modello tridimensionale ed il successivo benestare della committente (v. doc. n. 14 attoreo costituito dalla mail del 22.10.2020 con cui risponde a CP_1 Parte_1
“Procedete URGENTEMENTE con disegno come da voi inviato”), ha completato la ri- esecuzione delle opere sul “pressure vessel” in base al progetto tridimensionale impiegando
74 ore di lavoro e consegnandolo in data 30.10.2020 presso Serenissima Montaggio s.r.l., ditta incaricata da dell'esecuzione di lavorazioni successive. CP_1
Anche il C.T.U. ha ritenuto congrua la prospettazione delle ore di lavoro prestate dall'attrice per l'effettuazione del lavoro sulla base dei disegni e tridimensionali, come viene spiegato a pag. 36 della relazione peritale, per cui andrà accolta la domanda di pagamento del corrispettivo per le 74 ore di lavorazioni “extra” svolte da per Parte_1
l'esecuzione dei cianfrini tangenziali sulla base dei progetti tridimensionali al prezzo di €
85,00 orari e così di € 6.290,00, oltre IVA.
Va invece rigettata la domanda di rimborso di quanto versato a 3D Service s.r.l. per l'esecuzione del progetto tridimensionale perché non vi è prova agli atti del pagamento dell'importo richiesto (al doc. n. 15 attoreo risulta allegata la relativa fattura per € 1.000,40 ma la stessa non risulta quietanzata).
Sulla domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta
In via riconvenzionale chiede l'accertamento del credito risarcitorio vantato per CP_1 complessivi € 27.948,26, di cui € 26.000,00 per i vizi che avrebbero afferito le lavorazioni compiute dall'attrice sul “pressure vessel” ed € 1.948,26 per la perizia tecnica redatta dal proprio consulente ing. Per_3
La domanda è infondata e va rigettata.
Non vi è prova agli atti (e neppure la C.T.U. svolta in corso di causa riesce a fare completa chiarezza sul punto) in ordine alle pretese gravi difformità (che non vengono mai peraltro specificate) rispetto a quanto previsto nei disegni tecnici delle lavorazioni svolte dall'attrice sul serbatoio.
13 Non vi è prova in particolare che le lavorazioni eseguite da Serenissima Montaggi s.r.l., dopo che alla stessa è stato consegnato il “pressure vessel” da parte di siano Parte_1
consistite nel rimedio aglierrori - peraltro non meglio identificati - asseritamente commessi dall'attrice nell'esecuzione della propria commessa.
Non viene inoltre fornita prova in ordine al tipo di lavorazioni eseguite dai dipendenti della convenuta onde riparare o correggere quanto prima svolto dall'attrice, per cui non si ritiene giustificata la relativa richiesta di risarcimento.
Del tutto ingiustificata appare pure la richiesta di rimborso delle spese di consulenza tecnica, considerato anche che non vi è prova del relativo pagamento.
Sulle istanze attoree ex art. 96 c.p.c.
Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta ex art. 96, comma 1, c.p.c. a rifondere le spese legali relative alla fase di negoziazione assistita, nonché ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrisponderle una somma equitativamente determinata da questo Giudice.
Entrambe le domande risultano infondate e vanno rigettate.
Il primo comma dell'art. 96 c.p.c. prevede la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di chi abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave: non si ravvisano i presupposti - né parte attrice ne ha fornito prova - per provvedere ad una condanna in tal senso nei confronti di parte convenuta, anche per la mancata deduzione di uno specifico pregiudizio che dovrebbe essere risarcito.
Non si ritengono sussistere neppure i presupposti per condannare quest'ultima ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nelle difese della convenuta un profilo di temerarietà o conclamata pretestuosità.
Sulle istanze istruttorie reiterate dalle parti
Entrambe le parti, nelle rispettive conclusioni, insistono per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse e parte convenuta insiste affinché il C.T.U. venga convocato a chiarimenti.
14 Tali domande non meritano accoglimento.
Le motivazioni indicate nelle ordinanze del 2.5.2022 e del 23.5.2024 per la mancata ammissione dei capitoli di prova rimasti esclusi sono condivisibili e non vengono specificamente contestate dalle parti.
L'istanza della convenuta volta a chiamare a chiarimenti il C.T.U. va invece disattesa in quanto è la stessa convenuta, nelle sue note del 20.2.2024, a dare atto che in data 07.01.2024 il C.T.U. trasmetteva ai consulenti di parte la bozza di perizia e che il 22.01.2024 il C.T.P. di parte convenuta, ing. trasmetteva le proprie osservazioni al C.T.U., prima che Persona_4 in data 29.01.2024 venisse depositato l'elaborato peritale definitivo. Non si ravvede pertanto alcuna lesione del contraddittorio e si ritiene che le parti abbiano avuto modo di esprimere compiutamente le proprie difese anche sotto l'aspetto più prettamente tecnico.
Conclusioni e spese
La convenuta è tenuta a pagare all'attrice le somme portate nelle fatture azionate, pari ad €
21.630,00 IVA inclusa, nonché il compenso dovuto per le lavorazioni non preventivate effettuate dall'attrice con riguardo al “pressure vessel”, per ulteriori € 10.296,80, al lordo di
IVA (450,00 + 1.700,00 + 6.290,00 = 8.440,00 oltre ad IVA).
Attesa la soccombenza, parte convenuta va onerata delle spese di causa e di C.T.U.
Le spese di difesa dell'attrice vengono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto del valore e della complessità della causa.
La richiesta dell'attrice di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza del consulente tecnico di parte di cui la stessa si è avvalsa merita di essere accolta, avendo essa fornito la prova dell'effettività della spesa (Cass. n. 2605/06, rv. 586818; n. 21402/22, rv. 665209). Per tale prova non valgono le preclusioni istruttorie (Cass. n. 24188/21) ed, in proposito, ha dimesso, con la comparsa conclusionale, le fatture quietanzate emesse Parte_1
dal CTP.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
21.630,60, maggiorata degli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo;
2) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
10.296,80, maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
4) rigetta ogni altra domanda svolta in giudizio dalle parti;
5) pone le spese di C.T.U. a carico di Controparte_1
6) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 difesa, liquidate in € 545,00 per esborsi, € 5.977,39 per consulenza tecnica di parte ed €
7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 12 giugno 2025
il giudice dott. Dario Morsiani
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