Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/12/2023, n. 35042
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Sentenza 14 dicembre 2023

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In tema di rimborso dell'Iva versata in eccesso, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 a carico di entrambe le parti, non è violato dalle argomentazioni con cui l'Amministrazione finanziaria, soccombente in primo grado, neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di mere difese e, come tali, non soggette ad alcuna preclusione processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata, poiché aveva erroneamente dichiarato inammissibili le affermazioni dell'Amministrazione che, avendo in primo grado contestato in generale i fatti costitutivi del diritto al rimborso, aveva eccepito solo in appello che la richiesta di restituzione doveva limitarsi alle annualità oggetto di ripresa).

In tema di rimborso anomalo di imposte dirette, il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è quello biennale, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ancorché indiretto, della non debenza dell'imposta originariamente versata. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata, che aveva applicato il termine di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, anziché quello di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, all'istanza di rimborso presentata dopo la notificazione dell'atto impositivo per il recupero dei tributi ricalcolati a seguito dell'attribuzione ad un diverso periodo di imposta di componenti negative di reddito, imputate dal contribuente ad altri esercizi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/12/2023, n. 35042
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35042
    Data del deposito : 14 dicembre 2023

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