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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI US IZ
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4212 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
CC AR (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MIRAGLIA DANTE, con domicilio eletto in VIA XX SETTEMBRE, 7 SESTO CALENDE, presso il difensore avv. MIRAGLIA DANTE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
NO NA (C.F. [...]), NA RO (C.F. [...]), ZI
AN, (C.F. [...]) NA RO (C.F. [...]), NA DI,
(C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. LOCARNO GIORGIO, con domicilio eletto in Verghera di
Samarate alla via Locarno n.19, presso il difensore avv. LOCARNO GIORGIO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
EREDI E AVENTI CAUSA DI NA DI, NA AN, NA DA, LI LA con notifica avvenuta per pubblici proclami;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato CA RI ha convenuto in giudizio IN MA, IN
AN, IN AU, OZ AN, IN RO nonché gli eredi di IN AN, IN AN, IN
DA e LI RT chiedendo di accertare e dare atto del godimento del bene per oltre vent'anni in maniera esclusiva, continuata, ininterrotta, pubblica, pacifica e incontrastata ( anche in virtù della successione nel possesso a seguito della morte di RI NA) del fabbricato di cui al catasto fabbricati del Comune di
Sesto Calende foglio 6 mapp. 873 sub 2 nonché dei fondi siti in Sesto Calende e censiti al catasto terreni del
Comune di Sesto Calende al foglio 1 mapp. 7652-7654-7656 e per l'effetto ha chiesto di dichiarare di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione di tali immobili ed infine di disporre la trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia del Territorio.
- 1 - Si sono costituiti in giudizio OZ AN, IN MA, IN RO, IN AN e IN AU non contestando la domanda di parte attrice e non opponendosi alla domanda.
Seppur ritualmente citati in giudizio (mediante notifica per pubblici proclami) non si sono costituiti in giudizio gli eredi di IN AN, IN AN, IN DA e LI RT e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia in sede di verifiche preliminari.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice ha chiesto di dichiararsi l'intervenuto acquisto della proprietà per intervenuta usucapione del fabbricato di cui al catasto fabbricati del Comune di Sesto Calende foglio 6 mapp. 873 sub 2 nonché dei fondi siti in Sesto Calende e censiti al catasto terreni del Comune di Sesto Calende al foglio 1 mapp. 7652-7654-7656.
Con l'espressione "usucapione" si indica un modo d'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali a titolo originario (cfr. Cass. 8122/2000); in particolare, la disposizione di cui all'articolo 1158 c.c. disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto (cfr. Cass.
2485/2007), esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Al fine di usucapire il bene posseduto è, pertanto, necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (cfr. Cass. 5687/1996; Cass. 4807/1992) o, più precisamente, l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione, cfr. Cass. 3464/1998 e Cass. 4206/1987).
Ciò che caratterizza, infatti, l'accertamento della domanda di usucapione è l'assenza in capo a chi chiede tale accertamento della titolarità formale del diritto che si intende usucapire.
Infatti, presupposto dell'usucapione è non solo il fatto che il possessore, privo di titolo, si sia sostituito al titolare dell'avente diritto, ma anche che chi intenda acquistare il diritto a titolo originario non sia già titolare del diritto stesso.
Peraltro, è evidente che l'animus rem sibi habendi non può avere rilievo rispetto ad una situazione assolutamente certa come quella di un titolo dominicale compiuto, così come non sussiste un interesse concreto ed attuale ad ottenere l'accertamento di un titolo di proprietà alternativo a quello derivativo.
- 2 - Nel caso portato all'attenzione del Tribunale va scrutinata, quindi, la compatibilità dell'accertamento dell'acquisto a titolo originario (qual è quello dell'usucapione) a fronte della produzione documentale della compravendita
(doc. 40) con cui NO CA ha venduto a RI NA ( dante causa di RI CA) porzione di fabbricato costituita da unico locale sgombero a piano terra con sovrastante soffitta a uso deposito non plafonata;
senza scale o altre stabili strutture di collegamento.
Nell'atto si precisa che, quanto in oggetto, risulta al NCEU di Sesto Calende e risulta denunciato all'Ute di
Varese con scheda planimetrica n.11 del 24 gennaio 1980. La vendita ha luogo anche con i diritti comuni sui mappali 7652,7654 e 7656 e sul punto si richiama quale titolo di provenienza l'atto notarile del 17 giugno 1987
n.28322 di repertorio.
Tale ultimo atto è quello con cui la NO ha acquistato da LI RT, IN AN, IN IO,
IN AN, IN LO e IN MA NA quanto risultante dalla scheda 1 presentata all'Ute di
Varese il 24 gennaio 1980 registrata al numero 11 con i diritti sui mappali 7652,7654 e 7656.
Ebbene non risulta prodotta da parte attrice la planimetria allegata all'atto pubblico ed in particolare la scheda n.
1 registrata all'Ute di Varese al numero 11 essendo stata depositata solo la scheda catastale 2 prot. 12 che la parte attrice deduce essere quella relativa al mappale 873 n. 2 ma l'indicazione ivi apposta a penna in rosso non
è stata apposta sul documento in originale (essendo il mappale 873 n. 2 stato creato a seguito di frazionamento avvenuto nel 2006) e dunque non fa sì che possa ritenersi effettivamente provato che tale scheda catastale si riferisca al suindicato mappale.
Tale lacuna probatoria in relazione all'effettivo oggetto del contratto di compravendita immobiliare ( e che fa presumere che la LI -titolare della quota di diritto di proprietà proprio sulla intera particella successivamente frazionata- abbia trasferito proprio lo stesso immobile di cui oggi l'attore chiede dichiararsi proprietario per usucapione) nonché la circostanza che il frazionamento della particella 873 è avvenuto nel 2006 e quindi successivamente all'atto di compravendita avvenuto nel 1994, fanno emergere la carenza di interesse ad agire da parte dell'attore per la dichiarazione di acquisto della proprietà per usucapione dell'immobile di cui alla suddetta particella, avendone RI NA ( cui è succeduto poi l'odierno attore) già acquistato la proprietà a titolo derivativo sia della particella 873 n.2 sia dei mappali 7652-7654-7656 i cui diritti sono stati trasferiti con il medesimo atto di compravendita alla RI.
D'altronde dal documento 18 di parte attrice emerge che il Comune di Sesto Calende segnali a NA
RI (evidentemente alla luce della documentazione in atti) che l'immobile a Lei intestato con schede catastali 11 e 12 del 1980 era stato frazionato nelle particelle 873 sub 1 e 2 confermandosi così che tali immobili le erano stati trasferiti nella compravendita da parte della NO.
Deve, pertanto, opinarsi - come recentemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica - nel senso
“dell'incompatibilità radicale fra il possesso di un titolo di acquisto a titolo derivativo e la pretesa del riconoscimento di un acquisto a titolo originario” (cfr. Cass. ord. 13701 del 18.5.2023).
Per questi motivi
la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
- 3 - Quanto alle spese nei confronti dei convenuti contumaci si deve tenere conto che la condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 17432/11), nè può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11).
Quanto alle spese tra l'attore e i convenuti costituiti, l'adesione alla domanda di parte attrice fa sì che le spese legali possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. LO Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CA RI nei confronti di IN MA, IN AN,
IN AU, OZ AN, IN RO nonché gli eredi di IN AN, IN AN, IN DA e
LI RT ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) nulla a disporre sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci;
3) compensa le spese tra la parte attrice e i convenuti costituiti.
Così deciso in Busto Arsizio, il 15/01/2025
Il Giudice
LO Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI US IZ
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4212 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
CC AR (nato a [...] il [...], C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MIRAGLIA DANTE, con domicilio eletto in VIA XX SETTEMBRE, 7 SESTO CALENDE, presso il difensore avv. MIRAGLIA DANTE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
NO NA (C.F. [...]), NA RO (C.F. [...]), ZI
AN, (C.F. [...]) NA RO (C.F. [...]), NA DI,
(C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. LOCARNO GIORGIO, con domicilio eletto in Verghera di
Samarate alla via Locarno n.19, presso il difensore avv. LOCARNO GIORGIO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
EREDI E AVENTI CAUSA DI NA DI, NA AN, NA DA, LI LA con notifica avvenuta per pubblici proclami;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato CA RI ha convenuto in giudizio IN MA, IN
AN, IN AU, OZ AN, IN RO nonché gli eredi di IN AN, IN AN, IN
DA e LI RT chiedendo di accertare e dare atto del godimento del bene per oltre vent'anni in maniera esclusiva, continuata, ininterrotta, pubblica, pacifica e incontrastata ( anche in virtù della successione nel possesso a seguito della morte di RI NA) del fabbricato di cui al catasto fabbricati del Comune di
Sesto Calende foglio 6 mapp. 873 sub 2 nonché dei fondi siti in Sesto Calende e censiti al catasto terreni del
Comune di Sesto Calende al foglio 1 mapp. 7652-7654-7656 e per l'effetto ha chiesto di dichiarare di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione di tali immobili ed infine di disporre la trascrizione della sentenza presso la competente Agenzia del Territorio.
- 1 - Si sono costituiti in giudizio OZ AN, IN MA, IN RO, IN AN e IN AU non contestando la domanda di parte attrice e non opponendosi alla domanda.
Seppur ritualmente citati in giudizio (mediante notifica per pubblici proclami) non si sono costituiti in giudizio gli eredi di IN AN, IN AN, IN DA e LI RT e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia in sede di verifiche preliminari.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice ha chiesto di dichiararsi l'intervenuto acquisto della proprietà per intervenuta usucapione del fabbricato di cui al catasto fabbricati del Comune di Sesto Calende foglio 6 mapp. 873 sub 2 nonché dei fondi siti in Sesto Calende e censiti al catasto terreni del Comune di Sesto Calende al foglio 1 mapp. 7652-7654-7656.
Con l'espressione "usucapione" si indica un modo d'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali a titolo originario (cfr. Cass. 8122/2000); in particolare, la disposizione di cui all'articolo 1158 c.c. disciplina l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto (cfr. Cass.
2485/2007), esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Al fine di usucapire il bene posseduto è, pertanto, necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (cfr. Cass. 5687/1996; Cass. 4807/1992) o, più precisamente, l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto (ad es., la presentazione di una denuncia di successione, la partecipazione ad una divisione ereditaria, l'instaurazione, nei confronti di un terzo, di un giudizio di affrancazione, cfr. Cass. 3464/1998 e Cass. 4206/1987).
Ciò che caratterizza, infatti, l'accertamento della domanda di usucapione è l'assenza in capo a chi chiede tale accertamento della titolarità formale del diritto che si intende usucapire.
Infatti, presupposto dell'usucapione è non solo il fatto che il possessore, privo di titolo, si sia sostituito al titolare dell'avente diritto, ma anche che chi intenda acquistare il diritto a titolo originario non sia già titolare del diritto stesso.
Peraltro, è evidente che l'animus rem sibi habendi non può avere rilievo rispetto ad una situazione assolutamente certa come quella di un titolo dominicale compiuto, così come non sussiste un interesse concreto ed attuale ad ottenere l'accertamento di un titolo di proprietà alternativo a quello derivativo.
- 2 - Nel caso portato all'attenzione del Tribunale va scrutinata, quindi, la compatibilità dell'accertamento dell'acquisto a titolo originario (qual è quello dell'usucapione) a fronte della produzione documentale della compravendita
(doc. 40) con cui NO CA ha venduto a RI NA ( dante causa di RI CA) porzione di fabbricato costituita da unico locale sgombero a piano terra con sovrastante soffitta a uso deposito non plafonata;
senza scale o altre stabili strutture di collegamento.
Nell'atto si precisa che, quanto in oggetto, risulta al NCEU di Sesto Calende e risulta denunciato all'Ute di
Varese con scheda planimetrica n.11 del 24 gennaio 1980. La vendita ha luogo anche con i diritti comuni sui mappali 7652,7654 e 7656 e sul punto si richiama quale titolo di provenienza l'atto notarile del 17 giugno 1987
n.28322 di repertorio.
Tale ultimo atto è quello con cui la NO ha acquistato da LI RT, IN AN, IN IO,
IN AN, IN LO e IN MA NA quanto risultante dalla scheda 1 presentata all'Ute di
Varese il 24 gennaio 1980 registrata al numero 11 con i diritti sui mappali 7652,7654 e 7656.
Ebbene non risulta prodotta da parte attrice la planimetria allegata all'atto pubblico ed in particolare la scheda n.
1 registrata all'Ute di Varese al numero 11 essendo stata depositata solo la scheda catastale 2 prot. 12 che la parte attrice deduce essere quella relativa al mappale 873 n. 2 ma l'indicazione ivi apposta a penna in rosso non
è stata apposta sul documento in originale (essendo il mappale 873 n. 2 stato creato a seguito di frazionamento avvenuto nel 2006) e dunque non fa sì che possa ritenersi effettivamente provato che tale scheda catastale si riferisca al suindicato mappale.
Tale lacuna probatoria in relazione all'effettivo oggetto del contratto di compravendita immobiliare ( e che fa presumere che la LI -titolare della quota di diritto di proprietà proprio sulla intera particella successivamente frazionata- abbia trasferito proprio lo stesso immobile di cui oggi l'attore chiede dichiararsi proprietario per usucapione) nonché la circostanza che il frazionamento della particella 873 è avvenuto nel 2006 e quindi successivamente all'atto di compravendita avvenuto nel 1994, fanno emergere la carenza di interesse ad agire da parte dell'attore per la dichiarazione di acquisto della proprietà per usucapione dell'immobile di cui alla suddetta particella, avendone RI NA ( cui è succeduto poi l'odierno attore) già acquistato la proprietà a titolo derivativo sia della particella 873 n.2 sia dei mappali 7652-7654-7656 i cui diritti sono stati trasferiti con il medesimo atto di compravendita alla RI.
D'altronde dal documento 18 di parte attrice emerge che il Comune di Sesto Calende segnali a NA
RI (evidentemente alla luce della documentazione in atti) che l'immobile a Lei intestato con schede catastali 11 e 12 del 1980 era stato frazionato nelle particelle 873 sub 1 e 2 confermandosi così che tali immobili le erano stati trasferiti nella compravendita da parte della NO.
Deve, pertanto, opinarsi - come recentemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica - nel senso
“dell'incompatibilità radicale fra il possesso di un titolo di acquisto a titolo derivativo e la pretesa del riconoscimento di un acquisto a titolo originario” (cfr. Cass. ord. 13701 del 18.5.2023).
Per questi motivi
la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
- 3 - Quanto alle spese nei confronti dei convenuti contumaci si deve tenere conto che la condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 17432/11), nè può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. 904/04). In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11).
Quanto alle spese tra l'attore e i convenuti costituiti, l'adesione alla domanda di parte attrice fa sì che le spese legali possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. LO Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CA RI nei confronti di IN MA, IN AN,
IN AU, OZ AN, IN RO nonché gli eredi di IN AN, IN AN, IN DA e
LI RT ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) nulla a disporre sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci;
3) compensa le spese tra la parte attrice e i convenuti costituiti.
Così deciso in Busto Arsizio, il 15/01/2025
Il Giudice
LO Barile
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