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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26679/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26679/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 34153/2022 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 06.10.2022,
non notificata,
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Huri Vaisshna Parte_1 C.F._1
Palumbo, C.F. , giusta procura allegata all'atto di citazione di primo grado, ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via L. Giordano, n. 142,
appellante
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. , C.F.: , nella qualità di Controparte_2 C.F._3
procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma Persona_1
rep. n. 177893 racc. n. 11776, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Messuri, C.F. , C.F._4 giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in
Napoli alla via L. Giordano, n. 164,
appellata
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
appellata contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, l e la proponendo Controparte_1 Controparte_3
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120190139910007000, dell'importo di € 426,12, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Stradale di CP_3
notificata il 20.12.2021.
[...]
Ha eccepito l'estinzione del credito in quanto la sanzione pecuniaria irrogata con il presupposto verbale n.
1600002492 del 09.09.2018, dell'importo di € 118,30, era stata pagata in data 12.09.2018.
Ha chiesto, dunque, l'annullamento della cartella e la dichiarazione di inesistenza del diritto delle parti convenute di procedere ad esecuzione forzata.
Con la sentenza n. 34153/2022, pubblicata in data 06.10.2022, il primo giudice ha interpretato la domanda come opposizione ad estratto di ruolo esattoriale e l'ha dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma
4 bis, d.P.R. n. 602/1973.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello lamentando l'erronea interpretazione Parte_1
della domanda e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. L' si è costituita eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. Controparte_1
e, nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
La è rimasta contumace. Controparte_3
Va preliminarmente osservato che la controversia, concernente una domanda di valore inferiore a €
1.100,00, precisamente pari ad € 426,12, deve intendersi decisa secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c.
Il gravato provvedimento, pertanto, è appellabile per le sole ragioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.,
ovverosia per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, la S.C. ha affermato che, "in tema di opposizione all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della
legge 18 giugno 2009, n. 69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, cod. proc. civ.,
dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità
necessaria, sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati" (v.
Cass., Sez. VI, n. 7585/2022; Cass., Sez. III, n. 23623/2019).
Ebbene, l'appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il quale va ricompreso nei principi regolatori della materia, con la conseguenza che la doglianza rientra nel novero dei motivi ammissibili ai sensi del citato art. 339 c.p.c.
Invero, trova qui applicazione il seguente principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: "In tema di
impugnabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, deve essere annoverato tra principi informatori
della materia processuale, quello contenuto nell'art. 112 cod. proc. civ. relativo al canone della corrispondenza tra il chiesto e
pronunciato" (Cass., Sez. III, n. 552/2012).
Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, perché redatto - a dire dell'agente della riscossione appellato - senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. e perché
privo di ragionevoli probabilità di accoglimento ex art. 348-bis c.p.c. Va osservato che, al contrario, sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Quanto alla presunta carenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, valgano le seguenti considerazioni di merito.
L'attore, sin dalla proposizione dell'opposizione in primo grado, ha dedotto di aver ricevuto il verbale presupposto alla cartella esattoriale impugnata, ossia il n. 1600002492 del 09.09.2018 elevato dalla Polizia
stradale di e di aver pagato la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, dell'importo di € CP_3
118,30 in misura ridotta, in data 12.09.2018, dunque entro cinque giorni dalla contestazione dell'infrazione.
Al riguardo, ha prodotto, anzitutto, la copia del menzionato verbale di accertamento ove è indicato, come importo della sanzione irrogata, la cifra in misura ridotta di € 118,30 da pagarsi nei cinque giorni mediante il bollettino postale ad esso allegato n. 800002729493.
Ha inoltre depositato la copia di tale bollettino postale, sul quale risulta apposta la stampigliatura dell'ufficio postale attestante l'avvenuto pagamento dell'importo di € 118,30 in data 11.09.2018 con valuta 12.09.2018.
Ne consegue, stante anche l'assenza di qualsiasi contestazione al riguardo da parte dell'ente impositore, che non si è costituito in giudizio, che il pagamento della sanzione risulta pienamente provato, con la conseguente estinzione del debito già in epoca precedente della formazione del ruolo esattoriale.
Pertanto, la domanda è fondata e va accolta.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_3 b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara l'inesistenza del diritto delle parti convenute di procedere ad esecuzione forzata per i crediti portati dalla cartella impugnata,
che annulla;
c) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio del primo grado, che liquida, ai sensi del d.m. n. 55/2014 (scaglione fino a € 1.100,00), in complessivi € 145,00 per compensi (dei quali € 35,00 per la fase di studio, € 35,00 per la fase introduttiva ed € 75,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Huri
Vaisshna Palumbo, dichiaratosi anticipatario;
d) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che liquida, ai sensi del d.m. n. 55/2014, in complessivi € 240,00 per compensi di appello (dei quali € 70,00
per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la fase decisoria), con attribuzione all'avv. Huri Vaisshna Palumbo, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26679/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 34153/2022 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 06.10.2022,
non notificata,
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Huri Vaisshna Parte_1 C.F._1
Palumbo, C.F. , giusta procura allegata all'atto di citazione di primo grado, ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via L. Giordano, n. 142,
appellante
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig. , C.F.: , nella qualità di Controparte_2 C.F._3
procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma Persona_1
rep. n. 177893 racc. n. 11776, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Messuri, C.F. , C.F._4 giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in
Napoli alla via L. Giordano, n. 164,
appellata
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
appellata contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, l e la proponendo Controparte_1 Controparte_3
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120190139910007000, dell'importo di € 426,12, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Stradale di CP_3
notificata il 20.12.2021.
[...]
Ha eccepito l'estinzione del credito in quanto la sanzione pecuniaria irrogata con il presupposto verbale n.
1600002492 del 09.09.2018, dell'importo di € 118,30, era stata pagata in data 12.09.2018.
Ha chiesto, dunque, l'annullamento della cartella e la dichiarazione di inesistenza del diritto delle parti convenute di procedere ad esecuzione forzata.
Con la sentenza n. 34153/2022, pubblicata in data 06.10.2022, il primo giudice ha interpretato la domanda come opposizione ad estratto di ruolo esattoriale e l'ha dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma
4 bis, d.P.R. n. 602/1973.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello lamentando l'erronea interpretazione Parte_1
della domanda e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. L' si è costituita eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. Controparte_1
e, nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
La è rimasta contumace. Controparte_3
Va preliminarmente osservato che la controversia, concernente una domanda di valore inferiore a €
1.100,00, precisamente pari ad € 426,12, deve intendersi decisa secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c.
Il gravato provvedimento, pertanto, è appellabile per le sole ragioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.,
ovverosia per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, la S.C. ha affermato che, "in tema di opposizione all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della
legge 18 giugno 2009, n. 69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, cod. proc. civ.,
dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità
necessaria, sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati" (v.
Cass., Sez. VI, n. 7585/2022; Cass., Sez. III, n. 23623/2019).
Ebbene, l'appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il quale va ricompreso nei principi regolatori della materia, con la conseguenza che la doglianza rientra nel novero dei motivi ammissibili ai sensi del citato art. 339 c.p.c.
Invero, trova qui applicazione il seguente principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: "In tema di
impugnabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, deve essere annoverato tra principi informatori
della materia processuale, quello contenuto nell'art. 112 cod. proc. civ. relativo al canone della corrispondenza tra il chiesto e
pronunciato" (Cass., Sez. III, n. 552/2012).
Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, perché redatto - a dire dell'agente della riscossione appellato - senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. e perché
privo di ragionevoli probabilità di accoglimento ex art. 348-bis c.p.c. Va osservato che, al contrario, sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Quanto alla presunta carenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, valgano le seguenti considerazioni di merito.
L'attore, sin dalla proposizione dell'opposizione in primo grado, ha dedotto di aver ricevuto il verbale presupposto alla cartella esattoriale impugnata, ossia il n. 1600002492 del 09.09.2018 elevato dalla Polizia
stradale di e di aver pagato la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, dell'importo di € CP_3
118,30 in misura ridotta, in data 12.09.2018, dunque entro cinque giorni dalla contestazione dell'infrazione.
Al riguardo, ha prodotto, anzitutto, la copia del menzionato verbale di accertamento ove è indicato, come importo della sanzione irrogata, la cifra in misura ridotta di € 118,30 da pagarsi nei cinque giorni mediante il bollettino postale ad esso allegato n. 800002729493.
Ha inoltre depositato la copia di tale bollettino postale, sul quale risulta apposta la stampigliatura dell'ufficio postale attestante l'avvenuto pagamento dell'importo di € 118,30 in data 11.09.2018 con valuta 12.09.2018.
Ne consegue, stante anche l'assenza di qualsiasi contestazione al riguardo da parte dell'ente impositore, che non si è costituito in giudizio, che il pagamento della sanzione risulta pienamente provato, con la conseguente estinzione del debito già in epoca precedente della formazione del ruolo esattoriale.
Pertanto, la domanda è fondata e va accolta.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_3 b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara l'inesistenza del diritto delle parti convenute di procedere ad esecuzione forzata per i crediti portati dalla cartella impugnata,
che annulla;
c) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio del primo grado, che liquida, ai sensi del d.m. n. 55/2014 (scaglione fino a € 1.100,00), in complessivi € 145,00 per compensi (dei quali € 35,00 per la fase di studio, € 35,00 per la fase introduttiva ed € 75,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Huri
Vaisshna Palumbo, dichiaratosi anticipatario;
d) condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che liquida, ai sensi del d.m. n. 55/2014, in complessivi € 240,00 per compensi di appello (dei quali € 70,00
per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la fase decisoria), con attribuzione all'avv. Huri Vaisshna Palumbo, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale