Decreto cautelare 24 giugno 2021
Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/07/2021, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00633/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2021, proposto da
RN LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Petracin, Silvia Balboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Colceresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 12 del 24/03/2021 del Comune di Colceresa con la quale la P.A. ha ordinato la “rimessione in pristino dello stato dei luoghi - via Franchi” al sig. LI RN, emessa dal responsabile dell'area tecnica, Geom. Walter Strapazzon, notificata il 26/03/2021 a mani del sig. LI
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Colceresa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’istanza cautelare non merita accoglimento per difetto del fumus boni iuris in quanto:
- il ricorrente risulta aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, notificagli a mani dal Comune (doc. 4 P.A.);
- la quantità di materiali di riporto rinvenuta nelle aree per cui è causa, con particolare riferimento a quelle esterne a quelle di cantiere, risulta notevolmente superiore (5961 mc) rispetto al volume autorizzato (2961 mc);
- i dati contenuti nel verbale di sopralluogo effettuato in data 11.02.2021 e la stima dei volumi del materiale di riporto effettuata dalla P.A. non appaiono prima facie inattendibili;
- l’ordinanza di rimessione in pristino non pone obblighi di facere impossibili da assolvere o indeterminati;
- le dimensioni e la tipologia dell’abuso (collocazione di una notevole quantità di materiale terroso in aree diverse da quelle dedicate) non lasciano ipotizzare la praticabilità di prescrizioni conformative, apparendo il ripristino dello stato dei luoghi l’unica soluzione concretamente praticabile per eliminare il riporto abusivo e ricostituire lo status quo ante;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF, Estensore
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO