TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare del
04/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEDERICIS Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in Piazza G. D'Annunzio n. 11, 64039 PENNA
SANT'ANDREA, presso il difensore avv. DE FEDERICIS PAOLA
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T. (C.F. ), con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GAMBINO ARMANDO e avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato C/O la sede legale in , C.so San Giorgio n. 14-16 e presso il difensore avv. GAMBINO CP_1 CP_1
ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.07.2023 conveniva in giudizio l' in persona del Parte_1 CP_1
direttore pro-tempore, per sentirlo condannare alla corresponsione della pensione anticipata di vecchiaia, oltre arretrati nel contempo maturati, ex art. 1 c. 8 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503,
1 sostenendo di essere in possesso dei requisiti normativi presupposti, contributivi e anagrafico, inutilmente chiesta in via amministrativa con domanda del 25/08/2021, avendo l'ente previdenziale accertato in sede di visita da parte dei propri medici l'insussistenza del richiesto requisito sanitario, rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare la natura e l'entità delle infermità lamentate dalla sig.ra 2. Pt_1
accertare e dichiarare, quindi, che il quadro patologico riscontrato a carico della ricorrente rende quest'ultima in misura pari o superiore all'80% (requisito sanitario), con decorrenza Pt_2
dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
3. accertare e dichiarare, pertanto, che in capo alla ricorrente sussistono tutte le condizioni- legalmente richieste che danno luogo al diritto ad ottenere dall' ai sensi dell'art. 1, comma 8, CP_1
D. L.gsl. 503/92, l'anticipazione della pensione di vecchiaia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
4. per l'effetto, condannare
l' in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in a corrispondere in CP_1 CP_1
favore della sig.ra la Pensione anticipata di vecchiaia, ex art. 1, comma 8, D.L.gsl. 503/92, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa o dalla diversa data che risulterà di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge”.
Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il CP_2 rigetto per gli stessi motivi che ne avevano determinato l'esito negativo in sede amministrativa ribadendo l'assenza di prova della esistenza di perduranti infermità tali da determinare il riconoscimento delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 1, comma 8°, del Decreto
Legislativo n. 503 del 30.12.1992.
Esperita sulla persona dell'istante una consulenza medico legale al fine di accertare la natura e l'entità delle lamentate infermità, all'udienza odierna fissata nella modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note d'udienza entro il termine assegnato, la causa viene decisa con il deposito di sentenza con motivazione contestuale.
La questione sottoposta al giudicante impinge il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.
Come è noto, infatti, con siffatto decreto legislativo, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria)
CP_ gestita dall' da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
2 Allo stato, le lavoratrici con un'invalidità riconosciuta pari o superiore all'80% possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata a 56 anni, con almeno 20 anni di contributi per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria o ai fondi CP_1
sostitutivi.
L'art. 1 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503 ha espressamente previsto, al 1° comma, che “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella allegata” e, poi, al comma 8°, che “L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%” per i quali pertanto l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini.
Non avendo parte resistente sollevato contestazioni in ordine al requisito anagrafico e contributivo, veniva disposta CTU medico-legale tesa all'accertamento del requisito sanitario in testa alla ricorrente al cospetto della quale la domanda proposta è risultata fondata e pertanto va accolta.
Invero, dall'accertamento peritale disposto d'ufficio, le cui conclusioni rassegnate dall'ausiliare nominato, qui integralmente richiamate, siccome rassegnate all'esito di accertamenti accurati ed immuni da vizi logici e non contraddette da apprezzabili censure delle parti, possono essere condivise, ha accertato le patologie di cui la ricorrente è affetta, cioé:
“ Poliartrosi cronica primaria ad elevato impegno funzionale del rachide, delle anche, spalle e ginocchia. Cardiopatia ipertensiva II classe Nyha. BPCO. Asportazione di formazioni melanocitiche cutanee recidivanti. Depressione maggiore grave, ansia generalizzata modesto deterioramento cognitivo. Ipotiroidismo. Dette infermità , difetti fisici o mentali, determinano a carico della Sig.ra una invalidità dell'80% in relazione alla sua capacità lavorativa secondo le Parte_1 attività confacenti alle attitudini della persona con riferimento alla L. 12/06/1984 n.222”.
Il dott. ha quindi concluso la propria relazione affermando la sussistenza del Controparte_3
requisito sanitario di cui al quesito posto: PENSIONE ANTICIPIATA DI VECCHIAIA ex art. 1, comma 8, Decreto Legislativo n. 503/92 se parte ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, possa essere riconosciuto invalido nella misura percentuale minima dell'80% in relazione alla sua capacità lavorativa secondo le attività confacenti alle attitudini della persona con riferimento alla L. 12/06/1984 n. 222”.
Solo all'esito positivo per la ricorrente e non in fase di affidamento dell'incarico al CTU, la resistente ha opposto il criterio di valutazione della invalidità facendo espresso riferimento ad una datata giurisprudenza di legittimità e ad un pronunciamento di questo Tribunale che indurrebbe alla valutazione della invalidità civile secondo i consueti criteri di cui alla L. 118/1971.
3 A prescindere dalla considerazione che il giudicante ha ritenuto, al momento della formulazione del quesito, che le controversie in materia di pensione e di assegno per i lavoratori iscritti all'AGO vadano disciplinate dalla legge n. 222 del 1984 e secondo i criteri valutativi ivi contenuti, è stato chiamato a chiarimento l'ausiliare nominato chiedendo l'accertamento del requisito dell'80% con il calcolo riduzionistico della formula di Balthazard secondo il criterio tabellare della Invalidità
Civile L.118/71; in risposta scritta Il CTU dott. applicando i riferimenti tabellari Controparte_3
del DM 5.02.1992, nel ripetere la valutazione medico-legale, ha ritenuto di dover riconoscere una invalidità del 93% anche superiore a quella precedentemente indicata.
In conseguenza la domanda merita accoglimento e va riconosciuto alla ricorrente il diritto ad ottenere dall' ai sensi dell'art. 1, n.8, D.Lgs. 503/92, l'anticipazione della pensione di CP_1
vecchiaia.
Tenuto conto dell'esito della c.t.u. medico-legale, che ha accertato la sussistenza del requisito sanitario collocabile alla data del 11.05.2023 (diagnosi formulata dal , Parte_3
successivamente alla domanda amministrativa, le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% tra le parti e poste a carico dell' per la restante percentuale in favore del CP_1
difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, unitamente alle spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
-accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da infermità tali da determinare una invalidità permanente superiore all'80% e, per l'effetto, condanna l' ad erogare la pensione di vecchiaia CP_1
con decorrenza trascorsi dodici mesi dalla maturazione del diritto a pensione accertata nella data del
11.05.2023.
- compensa al 50% le spese di lite e condanna l' alla rifusione in favore del procuratore CP_1 antistatario del restante 50%, liquidate in € 1.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto. CP_1
Teramo, 4 Giugno 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare del
04/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEDERICIS Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in Piazza G. D'Annunzio n. 11, 64039 PENNA
SANT'ANDREA, presso il difensore avv. DE FEDERICIS PAOLA
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T. (C.F. ), con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GAMBINO ARMANDO e avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato C/O la sede legale in , C.so San Giorgio n. 14-16 e presso il difensore avv. GAMBINO CP_1 CP_1
ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.07.2023 conveniva in giudizio l' in persona del Parte_1 CP_1
direttore pro-tempore, per sentirlo condannare alla corresponsione della pensione anticipata di vecchiaia, oltre arretrati nel contempo maturati, ex art. 1 c. 8 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503,
1 sostenendo di essere in possesso dei requisiti normativi presupposti, contributivi e anagrafico, inutilmente chiesta in via amministrativa con domanda del 25/08/2021, avendo l'ente previdenziale accertato in sede di visita da parte dei propri medici l'insussistenza del richiesto requisito sanitario, rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare la natura e l'entità delle infermità lamentate dalla sig.ra 2. Pt_1
accertare e dichiarare, quindi, che il quadro patologico riscontrato a carico della ricorrente rende quest'ultima in misura pari o superiore all'80% (requisito sanitario), con decorrenza Pt_2
dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
3. accertare e dichiarare, pertanto, che in capo alla ricorrente sussistono tutte le condizioni- legalmente richieste che danno luogo al diritto ad ottenere dall' ai sensi dell'art. 1, comma 8, CP_1
D. L.gsl. 503/92, l'anticipazione della pensione di vecchiaia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
4. per l'effetto, condannare
l' in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in a corrispondere in CP_1 CP_1
favore della sig.ra la Pensione anticipata di vecchiaia, ex art. 1, comma 8, D.L.gsl. 503/92, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa o dalla diversa data che risulterà di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge”.
Fissata l'udienza di comparizione, si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il CP_2 rigetto per gli stessi motivi che ne avevano determinato l'esito negativo in sede amministrativa ribadendo l'assenza di prova della esistenza di perduranti infermità tali da determinare il riconoscimento delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 1, comma 8°, del Decreto
Legislativo n. 503 del 30.12.1992.
Esperita sulla persona dell'istante una consulenza medico legale al fine di accertare la natura e l'entità delle lamentate infermità, all'udienza odierna fissata nella modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note d'udienza entro il termine assegnato, la causa viene decisa con il deposito di sentenza con motivazione contestuale.
La questione sottoposta al giudicante impinge il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.
Come è noto, infatti, con siffatto decreto legislativo, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria)
CP_ gestita dall' da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini.
2 Allo stato, le lavoratrici con un'invalidità riconosciuta pari o superiore all'80% possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata a 56 anni, con almeno 20 anni di contributi per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria o ai fondi CP_1
sostitutivi.
L'art. 1 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503 ha espressamente previsto, al 1° comma, che “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella allegata” e, poi, al comma 8°, che “L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%” per i quali pertanto l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini.
Non avendo parte resistente sollevato contestazioni in ordine al requisito anagrafico e contributivo, veniva disposta CTU medico-legale tesa all'accertamento del requisito sanitario in testa alla ricorrente al cospetto della quale la domanda proposta è risultata fondata e pertanto va accolta.
Invero, dall'accertamento peritale disposto d'ufficio, le cui conclusioni rassegnate dall'ausiliare nominato, qui integralmente richiamate, siccome rassegnate all'esito di accertamenti accurati ed immuni da vizi logici e non contraddette da apprezzabili censure delle parti, possono essere condivise, ha accertato le patologie di cui la ricorrente è affetta, cioé:
“ Poliartrosi cronica primaria ad elevato impegno funzionale del rachide, delle anche, spalle e ginocchia. Cardiopatia ipertensiva II classe Nyha. BPCO. Asportazione di formazioni melanocitiche cutanee recidivanti. Depressione maggiore grave, ansia generalizzata modesto deterioramento cognitivo. Ipotiroidismo. Dette infermità , difetti fisici o mentali, determinano a carico della Sig.ra una invalidità dell'80% in relazione alla sua capacità lavorativa secondo le Parte_1 attività confacenti alle attitudini della persona con riferimento alla L. 12/06/1984 n.222”.
Il dott. ha quindi concluso la propria relazione affermando la sussistenza del Controparte_3
requisito sanitario di cui al quesito posto: PENSIONE ANTICIPIATA DI VECCHIAIA ex art. 1, comma 8, Decreto Legislativo n. 503/92 se parte ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, possa essere riconosciuto invalido nella misura percentuale minima dell'80% in relazione alla sua capacità lavorativa secondo le attività confacenti alle attitudini della persona con riferimento alla L. 12/06/1984 n. 222”.
Solo all'esito positivo per la ricorrente e non in fase di affidamento dell'incarico al CTU, la resistente ha opposto il criterio di valutazione della invalidità facendo espresso riferimento ad una datata giurisprudenza di legittimità e ad un pronunciamento di questo Tribunale che indurrebbe alla valutazione della invalidità civile secondo i consueti criteri di cui alla L. 118/1971.
3 A prescindere dalla considerazione che il giudicante ha ritenuto, al momento della formulazione del quesito, che le controversie in materia di pensione e di assegno per i lavoratori iscritti all'AGO vadano disciplinate dalla legge n. 222 del 1984 e secondo i criteri valutativi ivi contenuti, è stato chiamato a chiarimento l'ausiliare nominato chiedendo l'accertamento del requisito dell'80% con il calcolo riduzionistico della formula di Balthazard secondo il criterio tabellare della Invalidità
Civile L.118/71; in risposta scritta Il CTU dott. applicando i riferimenti tabellari Controparte_3
del DM 5.02.1992, nel ripetere la valutazione medico-legale, ha ritenuto di dover riconoscere una invalidità del 93% anche superiore a quella precedentemente indicata.
In conseguenza la domanda merita accoglimento e va riconosciuto alla ricorrente il diritto ad ottenere dall' ai sensi dell'art. 1, n.8, D.Lgs. 503/92, l'anticipazione della pensione di CP_1
vecchiaia.
Tenuto conto dell'esito della c.t.u. medico-legale, che ha accertato la sussistenza del requisito sanitario collocabile alla data del 11.05.2023 (diagnosi formulata dal , Parte_3
successivamente alla domanda amministrativa, le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% tra le parti e poste a carico dell' per la restante percentuale in favore del CP_1
difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, unitamente alle spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
-accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da infermità tali da determinare una invalidità permanente superiore all'80% e, per l'effetto, condanna l' ad erogare la pensione di vecchiaia CP_1
con decorrenza trascorsi dodici mesi dalla maturazione del diritto a pensione accertata nella data del
11.05.2023.
- compensa al 50% le spese di lite e condanna l' alla rifusione in favore del procuratore CP_1 antistatario del restante 50%, liquidate in € 1.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto. CP_1
Teramo, 4 Giugno 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
4