Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 35/2018
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Udienza del 24/01/2025
È presente, per l'attrice , in sostituzione dell'Avv. Mariani Giuseppe l'Avv. Trivigno Parte_1
Giuseppe, il quale si riporta integralmente agli atti di causa, ivi compresa la memoria conclusionale depositata in data 06.01.2025 e chiede l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nella medesima.
L'oggetto del giudizio verte sul risarcimento del danno patito dall'appellata, attrice in primo grado, conseguenti alla non autorizzata installazione di pali di sostegno in legno e di supporti di linee telefoniche aeree, non serventi una propria utenza telefonica, presenti sui fondi di sua proprietà e/o nella sua esclusiva disponibilità.
Come ampiamente e costantemente riaffermato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito citata negli atti di causa, nella materia de qua non è prevista la imposizione coattiva di una servitù di passaggio sui fondi della parte danneggiata. Nel caso in cui, come nella specie, l'esercente il servizio telefonico non disponga di valido titolo per il passaggio o non dia prova dello stesso, l'ordinamento fa salvo il buon diritto del proprietario a vedere rimossi gli appoggi abusivamente installati dalla società telefonica. Invero, nel caso di specie, a fronte delle deduzioni attoree relative all'assenza di titolo, all'assenza -in ogni caso- di utilità derivante dalla linea telefonica, la convenuta nulla ha provato: né il titolo legittimante il passaggio dei fili/cavi con appoggio né altro. Pertanto, va riconosciuto all'appellato anche la tutela risarcitoria così come da granitica giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale.
Alla luce di tali brevi considerazioni, l'Avv. Trivigno conclude per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella memoria conclusionale depositata in data 06.01.2025
È presene per parte convenuta l'Avv. Laura Robortaccio, la quale si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento. Impugna l'avversa comparsa conclusionale in quanto non autorizzata e chiede la decisione.
IL GIUDICE all'esito della discussione orale
PROVVEDE come da sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, decisa all'udienza del 24.1.2025 a seguito di discussione orale, vertente
TRA
(C.F.: , nata a Parte_2 C.F._1
UR CA (PZ) il 23.8.1930 e ivi residente alla c.da Lucchetto s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE MARIANI (C.F.: ), giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliati in UR CA (PZ) alla via Sopra Maddalena n. 4, presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. LAURA ROBORTACCIO (C.F.: ), giusta C.F._3
procura in atti, con elezione di domicilio in Potenza alla via della Tecnica n. 4/M, presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE/ATTRICE IN RICONVENZIONALE-
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.1.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I L'attrice ha convenuto in giudizio Parte_2
reiterando le deduzioni e le domande di cui all'atto di citazione con il Controparte_1
quale aveva convenuto in giudizio la medesima società dinanzi al Giudice di Pace di Bella
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(n. 51/2009 R.G.). Quest'ultimo, con sentenza n. 108/2010 del 27.06.2010, pubblicata nella stessa data e notificata il 22.7.2010, aveva accolto la domanda attorea, condannando - per l'effetto- la società convenuta al pagamento della somma di euro 100,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno, oltre Parte_2
interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, oltre che alla refusione delle spese di lite.
La società convenuta aveva proposto appello avverso la sentenza n. 108/2010 dinanzi al Tribunale di Potenza (n. 2227/2010 R.G.), ponendo alla base del primo motivo di impugnazione l'erroneità della ritenuta infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di Pace a conoscere l'intero giudizio a favore dell'intestato Tribunale.
Quest'ultimo, con sentenza n. 1002/2017 del 27.9.2017, aveva accolto l'appello e - per l'effetto- annullato la sentenza n. 108/2010 e l'ordinanza con la quale era stata rigettata l'eccezione di incompetenza per materia da parte del Giudice di Pace di Bella, dichiarato l'incompetenza del Giudice di Pace di Bella in ordine alle domande formulate in favore del
Tribunale di Potenza, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
L'attrice in riassunzione, a fondamento della domanda, ha dedotto:
-di essere proprietaria «di un fondo sito in Agro di UR CA in Contrada Piano della
Corte, in Catasto al Foglio 56, particella n. 318»;
-che la società convenuta, «in assenza di qualunque atto di consenso e comunque in assenza completa di mantenimento, […] aveva prima provveduto a costruire, ed ancora oggi continuava a mantenere, una linea telefonica che si sostanziava, con riferimento alle sopra menzionate particelle di sua proprietà, in n° 5 (cinque) sostegni in legno ed in svariate centinaia di metri di linea telefonica»;
-che l'attività posta in essere dalla società convenuta era da configurarsi come attività illecita, attesa la mancanza di qualsiasi atto di consenso e/o autorizzativo;
-che l'illiceità dell'attività posta in essere dalla società convenuta era stata accertata dal
Giudice di Pace di Bella con sentenza n. 356/2005 pronunciata all'esito del giudizio iscritto al n. 16/2005 R.G. Ciononostante, «la situazione dei luoghi non era mutata e la società convenuta aveva continuato a mantenere in esercizio la linea telefonica, continuando a mantenere i menzionati sostegni in legno sul terreno di proprietà dell'attore, con ciò continuando ad arrecare danno, essendo, invero, il danno in questione qualificabile come danno permanente».
Per l'effetto, l'attrice ha ribadito le conclusioni così come già rassegnate nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Bella, formulando la seguente domanda:
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«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) accertare e dichiarare la illegittimità della permanenza della installazione dei tralicci telefonici sul terreno di proprietà della signora Parte_2
;
[...]
b) condannare la in persona del suo legale CP_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire i danni causati dall'attività illecita posta in essere da questa, maggiorati da interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda, danni quantificati in € 1.000,00 o in quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) condannare, in ogni caso, la Società in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite».
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha reiterato le Controparte_3
eccezioni e le domande così come già formulate nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Bella (n. 51/2009 R.G.), nonché nell'ambito del giudizio di appello (n. 2227/2010 R.G.).
In particolare:
1. ha formulato domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione del diritto di servitù sul terreno oggetto di causa, adducendo a sostegno della stessa che
«l'installazione di cui si doleva parte attrice nel proprio atto introduttivo era avvenuta alla fine degli anni '70 - inizio anni '80 e la conseguente occupazione si era protratta pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e continuamente per oltre venti anni», il che aveva comportato «l'acquisizione, in favore della società convenuta, di una servitù di telefonia per usucapione sul terreno per cui era causa, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a proposito dell'analoga ipotesi di servitù di elettrodotto […] (cfr. Cass., sez. II,
18 giugno 1996, n. 5606)»;
2. ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c., sempre che l'attività posta in essere dalla società convenuta potesse qualificarsi come attività illecita. Segnatamente, è stato rappresentato che «i cinque pali per cui era causa erano stati installati alla fine degli anni '70 - inizio anni '80. Pertanto, risultava abbondantemente trascorso il termine di anni cinque da quando si era verificato il fatto illecito, previsto dalla
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suddetta norma». Ebbene, la pretesa di risarcimento del danno da parte dell'attrice risultava -inevitabilmente- prescritta, attesa altresì «la manifesta evidenza del danno nel momento della apposizione dei pali e stante l'assenza di nuovi e continui pregiudizi sorti in capo all'attrice»;
3. ha ritenuto l'infondatezza della domanda formulata da parte attrice ai sensi degli artt. 95 R.D. n. 1198 del 19.7.1941 e 232 D.P.R. n. 156 del 29.3.1973 (ora art. 91
Codice delle Comunicazioni Elettroniche), sostenendo l'applicabilità al caso di specie dei menzionati articoli atteso che «i cinque pali erano stati posati all'interno del terreno ad una distanza minima dal confine, in modo da non arrecare danno al proprietario del terreno»;
4. ha altresì sostenuto l'infondatezza della domanda risarcitoria per carenza di prova del danno, asserendo che «qualunque forma di risarcimento presupponeva la rigorosa dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno, oltre che dell'imputabilità dello stesso a una condotta della parte nei confronti della quale si agiva».
Per l'effetto, la società convenuta ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«a) in via preliminare e riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di telefonia sui terreni di proprietà della sig.ra Parte_2
;
[...]
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2947 c.c.;
c) in via subordinata, rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e spese generali».
III Alla prima udienza sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., e la causa è stata rinviata all'udienza del 25.1.2019.
Ambedue le parti hanno depositato le memorie istruttorie. In particolare, parte convenuta, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha domandato disporsi C.T.U
«volta ad accertare: 1) la presenza, il numero e la posizione dei pali telefonici;
2) il momento storico in cui è avvenuta l'infissione nel terreno per cui è causa dei pali telefonici».
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All'udienza del 5.6.2020 è stata disattesa la richiesta C.T.U. e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il
27.11.2019.
Dopo una serie di rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo (come da programma di smaltimento dell'arretrato), all'udienza del 13.11.2024, ritenuto che la causa potesse esser decisa ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., è stata fissata l'udienza del 24.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza da ultima indicata, esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa.
IV Sulla tempestività della riassunzione e sulla domanda riconvenzionale di usucapione.
Preliminarmente si osserva che la riassunzione del processo effettuata dall'attrice, per effetto di quanto statuito dalla sentenza n. 1002/2017, pubblicata in data 28.9.2017, è tempestiva in considerazione del fatto che l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato in data 27.12.2017.
Circa la domanda riconvenzionale di usucapione «della servitù di telefonia sui terreni di proprietà della sig.ra » necessita rammentare, Parte_2
in punto di diritto, i seguenti principi regolatori della materia:
-nell'ordinamento vigente il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale ai sensi dell'art. 1140 c.c.;
-pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene a titolo originario, ovvero chi eccepisce di avere acquisito a tale titolo uno dei predetti diritti, ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 6.9.2022, n. 12984; Cass. civ., sez. II, ord., 27.9.2017, n. 22667);
-per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, volto inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare del ius in re aliena (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 9.8.2001, n.
11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il
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compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 23.5.2012, n.
8158);
-a mente dell'art. 1061 c.c., le servitù apparenti sono usucapibili con il decorso del termine ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c. ed il tempo per l'esercizio del possesso utile ai fini dell'usucapione decorre dal momento in cui vengono ad esistenza le opere visibili e permanenti.
Tanto premesso, nel merito la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Invero, non è stata fornita alcuna prova a sostegno di essa. La convenuta non ha articolato prova orale volta a dimostrare quanto posto a fondamento della domanda in disamina, limitandosi a chiedere al giudicante di disporre C.T.U. al fine di individuare l'esatto tempo in cui i pali furono installati sui terreni assunti esser dell'attrice. Correttamente, mediante la condivisa ordinanza resa a verbale all'udienza del 5.6.2020, l'istanza della convenuta è stata respinta, poiché la C.T.U. -nell'ottica dell'attrice in riconvenzionale- era volta a sopperire alle carenze deduttive e probatorie circa l'esatto termine iniziale dell'asserito possesso della servitù ai fini dell'usucapione.
Ne discende che la domanda riconvenzionale deve essere disattesa, pertanto, deve passarsi all'esame della composita domanda attorea.
V Sulla domanda di accertamento dell'illegittimità dell'installazione dei tralicci telefonici sul terreno assunto esser di proprietà dell'attrice e sulla conseguente domanda risarcitoria.
L'attrice ha formulato sia domanda di accertamento dell'illegittimità della permanenza dell'installazione della linea telefonica (pali e cavo telefonico aereo) sul terreno di cui ha assunto esser titolare, sia domanda risarcitoria.
Orbene, con riguardo alla prima domanda menzionata, si osserva quanto segue.
A) L'attrice ha dedotto che sul terreno di cui assume esser proprietaria, sito in agro di
UR CA alla c.da Piano della Corte, in catasto al foglio 56, particella n. 318, la società convenuta aveva -senza alcun titolo- installato e mantenuto una linea telefonica costituita da n. 5 sostegni in legno e cavo telefonico aereo.
B) Era stata intrapresa azione giudiziaria volta all'accertamento della condotta illegittima della società convenuta con contestuale richiesta di risarcimento del danno patito,
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giudizi incardinati dinanzi al Giudice di Pace di Bella R.G. n. 15/2005, definito con sentenza n. 356/2005 passata in giudicato, sicché la condotta antigiuridica della convenuta perdurava almeno sin dal 2005, quale anno di emissione/pubblicazione della detta sentenza.
C) Nulla ha dedotto nello specifico l'attrice in ordine alla sentenza n. 356/2005 emessa dal
Giudice di Pace di Bella, né la sentenza risulta prodotta agli atti di causa (sebbene indicata nell'indice del fascicolo di parte attrice di primo grado del Giudice di Pace di
Bella come atto allegato all'originario atto di citazione datato 10.12.2008 e portato alla notificazione in data 11.12.2008).
D) Ebbene, dall'esame di quanto chiesto nell'atto di citazione, si ritiene che la domanda attorea vada inquadrata nell'ambito dell'azione negatoria ex art. 949 c.c., quale azione di accertamento negativo concessa al proprietario per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul bene, o per far cessare eventuali molestie di diritto, ossia per far dichiarare inesistenti eventuali diritti di godimento che altri vantino sulla cosa. L'interesse a proporre l'azione sorge allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'uso, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, oppure allorché, pur senza alcuna concreta attività materiale, il terzo pretenda in maniera esplicita di esercitare una determinata servitù. Necessita puntualizzare che l'azione negatoria è esperibile non soltanto per respingere le turbative che abbiano il contenuto di una servitù, ma anche per paralizzare ogni pretesa di diritto sulla cosa di proprietà dell'attore, che ne menomi la libertà e la pienezza. Invero, ai sensi del secondo comma dell'art. 949 c.c.,
l'azione negatoria può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza dei diritti vantati dai terzi sulla cosa, sia all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo, e -in aggiunta al ristabilimento della violata situazione- può essere chiesto il risarcimento del danno, il quale non sarà dovuto ove non risulti specificamente che, dall'illegittimo esercizio del diritto vantato dal terzo, sia derivato per l'attore un concreto pregiudizio patrimoniale. Ne deriva che causa petendi dell'actio negatoria è, in uno alla violazione lamentata, la proprietà o la comproprietà dell'immobile, indipendentemente dal modo di acquisto.
Essa è imprescrittibile, in ossequio al principio che vuole la proprietà libera da vincoli e da pesi. E, in ordine all'onere probatorio, l'attore dovrà solo provare il suo diritto di proprietà, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo e anche in via
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presuntiva di possedere il bene in forza di un titolo valido;
sarà -invece- onere della parte convenuta provare l'eventuale diritto reale da quest'ultima preteso.
E) Così qualificata la domanda in disamina, si ritiene applicabile al caso concreto quanto precisato dalla seconda sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 788 del
12.1.2022, ovvero:
«Il D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 90, comma 1, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilità agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione. Il successivo art. 91 - nel testo vigente ratione temporis (solo recentemente modificato - dal D.L. n. 77 del 201, art. 40, comma 5 bis, convertito con L. n. 108 del 2021), dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma 3) e deve sopportare il passaggio del personale dell'esercente il servizio, che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).
La disciplina distingue - dunque - le ipotesi in cui l'imposizione di pesi alla proprietà altrui riflette una mera limitazione della proprietà altrui (art. 91), dai casi in cui è necessario - in mancanza del consenso del proprietario - il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitù (art. 92).
Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprietà, purché non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre
o altre aperture (Cass. 15683/2006), e il passaggio nell'immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti "di cui sopra".
Con effetto solo dal 31.7.2021, il comma 2 bis della norma qualifica come ulteriore limitazione della proprietà anche la facoltà del concessionario di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni
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contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere. Trattasi di disposizione innovativa, che trova applicazione non per qualsiasi intervento, ma - specificamente - solo per quelli di adeguamento tecnologico della rete di accesso.
E' invece necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera
e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. s.u.
571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998; Cass.
12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass.
2505/1998; Cass. 4517/2021).
Di conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e
l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e
l'appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari
o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988)».
F) L'attrice ha agito in giudizio in considerazione dell'attraversamento aereo di cavi telefonici con appoggio sul fondo di cui ha assunto esser titolare, sicché -in virtù di quanto precisato dalla Cassazione e riportato sub E), necessitava l'acquisizione del preventivo consenso della titolare del fondo per l'installazione della palificazione messa in opera per il passaggio della linea telefonica, o l'attivazione della specifica procedura ablatoria. Prova mancante nel caso di specie. Tuttavia, la detta carenza probatoria non rileva nel caso concreto poiché non risulta provata la proprietà del terreno in capo all'attrice. Nessun valido titolo di proprietà è stato versato in atti.
Dall'esame dei fascicoli di parte dell'attrice non emerge alcun titolo idoneo a dimostrare la proprietà dei terreni, né sussistono elementi dai quali possa ritenersi provata la titolarità in proprietà del fondo -in capo all'attrice- in via presuntiva. Manca, come già esposto, la sentenza n. 356/2005 e qualsiasi altra allegazione o elemento dal
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quale possa ragionevolmente presumersi che l'attrice sia titolare del terreno sito in
UR CA (PZ), individuato in catasto al foglio 56, particella 318.
Per le esposte ragioni la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della permanenza della linea telefonica sul terreno per cui è causa, nei termini già specificati, deve essere disattesa.
Conseguentemente risulta assorbita la domanda risarcitoria. Questa, in ogni caso [e ferma l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione atteso che nella specie sarebbe venuto in rilievo un illecito a carattere permanente in considerazione della deduzione di attualità dell'installazione dei pali della linea telefonica (argomentando da
Cass. civ., S.U., 14.3.1991, n. 2724; Cass. civ., S.U., 6.11.1989, n. 4619; Cass. civ., sez. I,
20.12.1988, n. 6954)]- non avrebbe potuto trovare accoglimento in applicazione di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 15.11.2022, n. 33645
[le quali sono state investite della seguente questione: se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa (ordinanza interlocutorio n. 1162 del 17.1.2022 della Terza Sezione Civile;
ordinanza interlocutoria n. 3946 del 2022 della Seconda Sezione
Civile)], per assoluta carenza deduttiva in ordine all'asserito subito danno. Carenza che non può essere colmata mediante l'assunzione della prova orale, la quale -in ogni caso- non è stata articolata.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la reciproca soccombenza delle parti in causa, atteso l'esito del giudizio in ordine alle domande proposte, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 35/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda riconvenzionale;
b) rigetta la domanda attorea;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Così deciso in Potenza, in data 24.1.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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