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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Viviana Mele Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 13152/2018 R.G.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Sindaco;
Parte_1
- attore -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Zampieri Controparte_1
- convenuto -
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorena Gabrieli Controparte_2
- terzo chiamato -
, rappresentati e difesi dall'avv. Lorena Gabrieli Controparte_3
- terza chiamata -
, contumace Controparte_4
- terza chiamata -
, contumace Controparte_5
- terza chiamata -
, contumace Controparte_6
- terza chiamata - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di data 10.10.2018, , premesso: - che il proprio Parte_1
genitore, era deceduto in data 24.12.2016 lasciando come eredi i Persona_1
due figli, e , e la moglie, ; - Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
che il de cuius, allorquando era in vita, aveva disposto di due immobili nell'interesse di
(figlio dell'odierno attore) al quale, con atto a rogito Notaio Controparte_1 Per_2
del 18.11.2013 registrato il 17.12.2013, n. rep. 25723, n. racc. 16280, aveva donato
[...]
la nuda proprietà di un fabbricato sito in Collepasso alla via Generale Giardini (composto da una casa di abitazione al piano terra e di una al piano primo) riservando per sé e, per dopo di sé, in favore della moglie , l'usufrutto vitalizio;
- che, se Controparte_3
originariamente aveva accettato senza obiezioni l'atto di liberalità del padre, successivamente, stante la sopravvenuta posizione conflittuale con il figlio, si era determinato ad avviare il presente giudizio al fine di far accertare e dichiarare la lesione della propria quota di legittima in conseguenza della predetta donazione;
tanto premesso, conveniva in giudizio il figlio chiedendo a questo Tribunale di Controparte_1
accogliere l'azione di riduzione della donazione con reintegra della sua quota di riserva.
Si costituiva il quale: Controparte_1
- eccepiva in via preliminare l'estinzione del procedimento asserendo che, così come quello originario, anche l'atto di citazione rinnovato conteneva l'indicazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, oltre che l'irregolarità e/o nullità di tale atto in quanto privo di sottoscrizione del difensore, di procura sottoscritta e di ogni attestazione di conformità dei verbali di causa allegati;
- deduceva che l'attore era incorso in una violazione del contraddittorio, non avendo citato in giudizio tutte le parti dell'atto di donazione ritenuto lesivo della sua quota di legittima
(ossia la moglie del de cuius e le nipoti dello stesso, Controparte_3 CP_4 e figlie del germano ), nonché lo stesso
[...] CP_5 CP_6 Controparte_2
in qualità di coerede;
Controparte_2
- che la domanda era inammissibile perché l'attore non aveva imputato a sé le numerose donazioni ricevute in vita, né aveva provato l'effettiva consistenza del relictum. Tutto ciò premesso, chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio, l'inammissibilità dell'azione con conseguente rigetto delle domande ex adverso proposte e, in via subordinata, il reintegro della quota di legittima dell'attore mediante proporzionale riduzione delle donazioni ricevute da , e Controparte_1 CP_4 CP_5 CP_6
All'udienza a trattazione scritta del 30.03.2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , e nonché di Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_3
e , con rinvio della causa all'udienza del 21.10.2021.
[...] Controparte_2
Con atti di comparsa depositati il 19-20.10.2021, si costituivano in giudizio CP_3
e facendo proprie le tesi dell'attore (evidenziando, quindi,
[...] Controparte_2
la sussistenza di una donazione in favore di lesiva della quota loro Controparte_1
spettante per legge in quanto, rispettivamente, moglie e figlio del de cuius).
e non si costituivano in giudizio, ragion per cui Controparte_4 CP_5 CP_6
venivano dichiarate contumaci all'udienza a trattazione scritta del 23.03.2022.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c., venivano depositate le memorie istruttorie;
quindi, dopo numerosi rinvii per assenza del magistrato titolare del ruolo, assegnata la causa alla sottoscritta in data 3.10.2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.04.2025; all'esito, il Giudice riservava di riferire al
Collegio, concedendo i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che con comparsa depositata il 1.06.2025, ossia dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 3.04.2025, e Parte_1
hanno comunicato l'avvenuto decesso della madre , Controparte_2 Controparte_3 litisconsorte necessaria regolarmente costituita, avvenuto il 2.05.2025 giusta certificato di morte in atti.
Entrambi, dunque, con la depositata comparsa di costituzione, si sono costituiti nel presente giudizio quali unici figli ed eredi legittimi della , riportandosi al CP_3
contenuto di tutti gli atti e scritti di causa nell'interesse della de cuius, facendoli propri e chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate negli stessi.
Pertanto, quanto contenuto in detta comparsa è inidoneo a produrre l'effetto interruttivo del processo (cfr. “Sez. 2 - , Ordinanza n. 1104 del 16/01/2025 la costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce
l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo).
Del resto, il contraddittorio era stato già correttamente instaurato fra tutti gli eredi anche prima della morte di , sicchè può affermarsi che nel caso di specie la Controparte_3
deduzione in giudizio del decesso di non determina l'interruzione del Controparte_3
processo, in quanto tale evento è impedito dalla contemporanea costituzione volontaria di alcuni di coloro ai quali, come eredi della parte defunta, spettava di proseguirlo.
***
1. – Ciò premesso, in primo luogo, va individuato il perimetro dell'azione proposta dall'attore che è, a parere del Collegio, indubitabilmente un'azione di riduzione.
, infatti, nell'atto introduttivo mirando ad ottenere la reintegra nella Parte_1
propria quota di riserva, ha chiesto di “Dichiarare lesa la quota di legittima per l'effetto della donazione degli immobili e di conseguenza accogliere l'azione di riduzione della donazione e previo accertamento anche giudiziale del quantum, dichiarare dovuto all'attore la quota corrispondente ex lege rispetto al valore del patrimonio paterno”.
Tuttavia, nelle memorie ex art. 183, vi comma, n.1 c.p.c. ha così concluso: a) previo accertamento della simulazione dell'atto di donazione in favore di CP_1
in luogo del padre , dichiarare inefficace o nulla la
[...] Parte_1
donazione de qua e dichiarare valida ed efficace la donazione dissimulata nei confronti del sig. ; Parte_1
b) dichiarare lesa la quota di legittima per l'effetto della donazione dell'unico compendio immobiliare de quo, nell'interesse sia di , attore, che di Parte_1 CP_2
e , convenuti in intervento adesivo;
[...] Controparte_3
c) accogliere l'azione di riduzione della donazione e, previo accertamento del quantum alla luce della inesistenza di ulteriori lasciti in denaro ed in considerazione della consulenza già in atti, dichiarare dovuto al sig. , la quota Parte_1
corrispondente ex lege rispetto al valore del patrimonio del de cuius.
Ritiene il Collegio che la domanda di nullità della donazione proposta dall'attore debba essere dichiarata inammissibile perché nuova e incompatibile con il tenore della domanda iniziale.
È nota, infatti, la distinzione esistente tra la “modifica” della domanda, concessa con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (in base alla quale è consentita la mera introduzione di fatti storici nuovi che, però, non alterino il contenuto del diritto del quale si chiede tutela nel giudizio) e la vera e propria proposizione di una nuova domanda, fondata su una diversa causa petendi.
Ora, nell'atto introduttivo l'attore ha chiesto di accertare la sussistenza di un atto, quello di donazione, mentre nella memoria successiva ne ha dedotto la nullità, che è l'esatto opposto della prima domanda, introducendo peraltro ulteriore circostanza mai prima dedotta, ovvero supponendo di non essere il vero padre del de cuius e parimenti ipotizzando “che il de cuius non avrebbe mai proceduto a tale liberalità nei confronti del convenuto di un “estraneo” alla propria legittima discendenza”. Se, quindi, con la domanda originaria l'attore ha chiesto la riduzione della donazione – della quale, pertanto, egli presupponeva l'esistenza – con la successiva domanda (fondata su ben altri presupposti, non specificati nell'atto di citazione, ma solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), ha chiesto di porre nel nulla quella stessa operazione negoziale.
E' ben evidente dal tenore della domanda iniziale (che, lo si ripete, è l'unica che può essere considerata, in quanto le successive domande non sono modificazioni della stessa ma, basandosi su altri presupposti, costituiscono vere e proprie domande nuove) che l'attore ha agito solo per la riduzione della donazione al fine di ottenere il reintegro della propria quota di legittima, sottintendendo, quindi, che detta donazione dovesse essere considerata esistente e sorretta da una volontà e da un intento liberale del defunto di arricchire il convenuto , e anzi esplicitando che Persona_1 Controparte_1
“è diritto del legittimario, nel caso di specie , agire per azione di Parte_1
riduzione della donazione che resterà, come noto, atto valido ed efficace”.
Come anche sostenuto da condivisa giurisprudenza (cfr. Tribunale Bari sez. I,
12/10/2015, n. 4277), “proposta un'azione di riduzione, costituisce quindi domanda nuova, e non mera modificazione di quella originaria, la successiva deduzione nel corpo della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. relativa alla presunta nullità della donazione (che è richiesta contrastante ed anzi contrapposta alla domanda originaria)
e quella relativa alla interposizione fittizia di persona”.
L'azione, e conseguentemente il giudizio, devono essere circoscritti entro questi limiti.
2. – La domanda di riduzione è, parimenti, inammissibile.
Come noto, l'azione di riduzione è un'azione di accertamento che mira alla dichiarazione di inefficacia totale o parziale di un lascito o di una donazione eccedenti la quota c.d. disponibile. Giova precisare che: - è un'azione personale che tende ad ottenere non la restituzione di un bene, bensì la ricostruzione, seppur fittizia, della massa ereditaria al fine della determinazione delle quote disponibili e di riserva, onde poter valutare se e in che misura vi sia stata la violazione dei diritti del legittimario che agisce;
- l'effetto reale è invece collegato all'azione di restituzione che il legittimario può successivamente esercitare per ottenere la soddisfazione concreta dei suoi diritti.
L'azione di reintegrazione della quota di riserva non è, infatti, una azione spettante collettivamente ai legittimari ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale e l'accertamento della lesione non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi.
Al fine, dunque, di valutare se vi sia stata o meno violazione della legittima è necessario procedere con un procedimento a contrario, ossia è necessario calcolare l'ammontare della quota disponibile. Tale calcolo viene effettuato sommando il relictum ed il donatum
e sottraendo la legittima spettante complessivamente a tutti i legittimari.
Il relictum è costituito da tutto ciò che apparteneva al de cuius al momento della morte, mentre il donatum è costituito dall'insieme dei beni che hanno formato oggetto di donazione, sia diretta che indiretta.
E' necessario anche che il legittimario leso imputi al donatum quanto eventualmente ricevuto egli stesso da parte del de cuius (c.d. imputazione ex se - 564 c.c.).
Spetta, dunque, al legittimario leso che agisce con l'azione di riduzione offrire la ricostruzione dell'entità del patrimonio del de cuius, quantificandolo al momento dell'apertura della successione così da permettere il vaglio in ordine alla lamentata lesione della quota di legittima.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo si è limitato ad affermare Parte_1
che, in vita, il de cuius avrebbe donato tutti i suoi beni immobili. Per_1 Ha prodotto, in via istruttoria, una perizia di parte dell'Ing. (all. n. 2 atto di Persona_3
citazione) – che controparte contesta non essendo perizia giurata - nonché una visura catastale per soggetto ( , allegata alle memorie istruttorie. Persona_1
Tuttavia, negli scritti difensivi di parte attrice non vi è menzione, né sono stati quantificati in alcun modo, i beni mobili (depositi, risparmi, conti correnti) dei quali Persona_1
aveva la disponibilità in vita;
beni, che dovrebbero essere transitati, al momento
[...]
dell'apertura della successione, agli eredi.
Sicchè, non può neppure ritenersi verificata l'ipotesi di totale pretermissione dell'attore
(circostanza che, per giurisprudenza costante – cfr. Cassazione civile sez. II, 19/11/2019,
n.30079; Cassazione civile sez. II, 03/07/2013, n.16635, Sez. 2 -, Sentenza n. 24836 del
17/08/2022, Rv. 665563) - avrebbe escluso l'obbligo di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità), essendo la stessa incompatibile con la deduzione dello stesso attore, contenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., dell'esistenza di somme di denaro del de cuius già sborsate o accantonate per eventi futuri (“… utilizzate per le spese funerarie del defunto donante, nonché delle esigenze di vita della sig.ra , avanti CP_3
con l'età, nonché per il pagamento della donazione di che trattasi, non da ultimo anche per le spese funerarie future della stessa”).
Infatti, seppure l'attore sostenga la modicità dei risparmi del defunto padre, si tratta comunque di dato in sé sufficiente a escludere che si verta nell'ipotesi di totale mancanza di patrimonio relitto, necessaria al fine di ritenere il legittimario chiamato all'eredità totalmente pretermesso.
Pertanto, non essendo stato dedotto nulla in ordine all'apertura della successione legittima, non essendovi prova della effettiva consistenza del relictum ossia del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione, non è possibile in alcun modo scrutinare in che misura si è concretata l'asserita lesione alla quota di legittima vantata dal legittimario pretermesso. La domanda, conseguentemente, va ritenuta inammissibile.
***
Parimenti inammissibili sono le domande avanzate da e dagli eredi di Controparte_2
– peraltro integranti non già domande adesive a quella attorea, ma Controparte_3
domande volte ad ottenere l'accertamento della lesione della propria quota individuale di legittima: trattasi di domande che dovevano essere specificamente proposte mediante domanda riconvenzionale e non nell'atto di costituzione e risposta.
In ogni caso, anche a volerle ritenere alla stregua di domande riconvenzionali, sono tardive, come eccepite dal convenuto in quanto si è Controparte_1 Controparte_2
costituito con comparsa di costituzione e risposta in data 20.10.21, concludendo affinché venga dichiarata la lesione di legittima anche nei suoi confronti. si è Controparte_3
costituita in data 19.10.21 con comparsa di costituzione e risposta in cui conclude chiedendo l'accertamento della lesione di legittima anche nei suoi confronti.
Le domande riconvenzionali, ai sensi dell'art. 166 e 167 cpc devono essere proposte almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza. Nel caso di specie sono state depositate il 19.10.2021 ed il 20.10.2021 per l'udienza fissata al
21.10.2021 (poi spostata dal magistrato impedito all'8.2.2022).
***
La soccombenza implica la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore del convenuto costituito, , in complessivi € Controparte_1
3.808,00, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 con l'applicazione della diminuzione di cui all'art. 4, comma 9, dello stesso testo legislativo (riduzione del 50% per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità).
Vanno dichiarate irripetibili le spese di parte attrice nei confronti degli altri litisconsorti necessari rimasti contumaci.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. 13152/2018 R.G. promossa da nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e Controparte_7 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande formulate;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali a favore del convenuto costituito che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre a spese generali, Controparte_1
IVA e CAP come per legge;
4) Dichiara irripetibili le spese di parte attrice nei confronti degli altri litisconsorti necessari rimasti contumaci.
Lecce, 24.10.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Saracino Dott.ssa Viviana Mele
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo, dott.ssa Mariangela Liaci.