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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7158/2019 1
TRIBUNALE NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7158/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta difesa Parte_1
dagli avv.ti. Agostino Morello e Paolo Starvaggi, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Brunelli, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del, disposta ai sensi degli artt. 127 co 3 e 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
L (d'ora in poi per brevità “ ) proponeva Parte_1 Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2019, emesso da questo Tribunale in data 10/1/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società (d'ora in poi Controparte_1 R.G. n. 7158/2019 2
solo “ ), della somma € 22.784,72 oltre accessori, a titolo di CP_1
corrispettivo per l'anticipata risoluzione del contratto di attestazione per la qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
-che non sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare sotto il profilo della certezza del credito;
-che la ricorrente non aveva fornito una prova idonea del credito azionato, atteso che la fattura emessa era stata formalmente disconosciuta da essa opponente;
- che il corrispettivo preteso dalla era indebito in quanto la CP_1
stessa si era resa inadempiente agli impegni contrattuali assunti;
- che la predetta sosteneva di non aver ricevuto la documentazione necessaria per l'attività di certificazione, ma in realtà era già in possesso della stessa;
- che anche in precedenza la non aveva portato a termine un CP_1
incarico conferitole;
- che, in ogni caso, la clausola contrattuale che prevedeva che la avesse diritto al corrispettivo anche in caso di inadempimento, CP_1
prevedeva altresì che l'importo dovesse variare in funzione dell'accordato (art. 5 co 1 del contratto).
Tanto premesso, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ed accertarsi che nulla era dovuto alla con vittoria di spese e CP_1
compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la che, resistendo CP_1
all'opposizione, ne chiedeva il rigetto, evidenziando, in particolare, R.G. n. 7158/2019 3
che l'obbligo di pagamento del corrispettivo permaneva anche nell'ipotesi di diniego dell'attestazione richiesta
Con ordinanza in data 23/9/2019, veniva disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione.
Indi, disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 14/10/2024, resa all'esito delle scambio di note in sostituzione dell'udienza, veniva riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In primo luogo, va evidenziato che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, la pretesa azionata non si fonda unicamente sulla fattura n. 335/2013, ma trova titolo nel contratto di attestazione per la qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici n. 3216/2013, sottoscritto dalle parti e depositato in atti dalla ricorrente sin dalla fase monitoria.
Invero, con il contratto in questione la conferiva alla Pt_1
l'incarico di rilasciare l'attestazione relativa al possesso dei CP_1
requisiti di capacità tecnica-finanziaria richiesta dall'art. 76 del D.P.R.
n. 207/2010 per la partecipazione alle gare di appalto pubblico. In Cont base alla richiamata normativa, la deve compiere la procedura di rilascio dell'attestazione entro 90 giorni dalla stipula del contratto, ma la procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo di tempo complessivamente non superiore R.G. n. 7158/2019 4
a 90 giorni, trascorso il quale e, comunque, trascorso un periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla stipula del contratto, la stessa è tenuta a rilasciare l'attestazione ovvero il relativo diniego.
Orbene, sostiene l'opponente che la si sarebbe resa CP_1
inadempiente, in quanto non avrebbe provveduto all'istruzione della pratica nel suindicato termine di 90 giorni, avendo proceduto alla sospensione della procedura per integrazione documentale quando ormai lo stesso era già decorso.
L'assunto è privo di fondamento. Infatti, la conclusione del contratto di attestazione non può farsi risalire al 10/4/2013, come vorrebbe l'opponente (v. 2° memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.), dovendo ritenersi, in conformità al disposto di cui all'art. 1326 c.c, che lo stesso si sia perfezionato nel momento in cui l'accettazione della giungeva a conoscenza della e, dunque, in data Pt_1 CP_1
27/4/2013, come si evince dalla pec depositata in atti da quest'ultima.
Sul punto non ha pregio la tesi della secondo la quale il CP_1
contratto si sarebbe perfezionato in data 29/4/2013, ossia quando l'accettazione della veniva protocollata, atteso che ogni Pt_1
dichiarazione avente carattere recettizio si presume conosciuta nel momento in cui arriva all'indirizzo del destinatario e, dunque, nel caso di pec, nel momento in cui vengono generate le ricevute di consegna ed accettazione. Discende da ciò, pertanto, che la sospensione della procedura disposta dalla CO in data 27/7/2013 è intervenuta dopo
91 giorni dalla conclusione del contratto e, dunque, con un solo giorno di ritardo rispetto al termine di legge. Tuttavia, si deve osservare che R.G. n. 7158/2019 5
l'inosservanza del suindicato termine non ha comportato la risoluzione di diritto del contratto, come invece ritenuto dall'opponente, non avendo lo stesso natura di termine essenziale. Invero, non solo dalle pattuizioni contrattuali non emerge la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo, ma l'essenzialità di esso non si ricava neppure dalla normativa innanzi richiamata. Infatti, come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, l'eventuale superamento dei termini prescritti per l'istruttoria può comportare l'applicazione di sanzioni dell'organismo di certificazione, ma certamente non preclude l'effetto retroattivo della certificazione, ove la stessa sia utilmente rilasciata
(cfr. Cons. di Stato, n. 21/6/2013, n. 3398; Tar Lazio, 6/4/2017, n.
4296).
Né il mancato rilascio dell'attestazione può imputarsi all'asserito comportamento inadempiente dell'opposta. Infatti, agli atti di causa sono state prodotte una prima richiesta di documentazione inoltrata all'odierna opponente con pec del 24/6/2013, una seconda richiesta avanzata con pec del 30/7/2013, con la quale la CP_1
comunicava all di aver disposto la sospensione della procedura Pt_1
in attesa dell'invio della documentazione, ed un successivo sollecito con pec del 10/9/2013. Ebbene, a fronte di tali ripetute richieste, non risulta che la si sia in qualche modo attivata, né abbia Pt_1
riscontrato le pec inviatele dalla posto che l'unica CP_1
corrispondenza allegata in atti è la risposta del proprio legale alla R.G. n. 7158/2019 6
richiesta di pagamento del corrispettivo avanzata dalla società di certificazione.
Neppure ha pregio l'argomento secondo cui la documentazione richiesta fosse già in possesso della CO. Invero, come evidenziato da quest'ultima, la documentazione cui si riferisce la Pt_1
riguardava una diversa attestazione oggetto di un precedente incarico.
Tuttavia, dalla normativa di settore emerge chiaramente come le attestazioni rilasciate dalle SOA devono certificare il possesso dei requisiti in capo alle imprese richiedenti all'atto del relativo rilascio, posto che il legislatore si è preoccupato di dettare un'apposita disciplina sia con riferimento alla durata di tali titoli, che con riferimento al relativo rinnovo, proprio allo scopo di assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti in questione. Pertanto, non si vede come la CO potesse legittimamente compiere l'attività di certificazione sulla base della documentazione precedentemente fornita dalla società opponente.
Ed è appena il caso di rilevare, infine, che la ricostruzione della
- secondo cui essa si sarebbe rivolta ad altra società di Pt_1
certificazione in ragione dell'inadempimento della - è CP_1
smentita anche dalla cronologia degli avvenimenti, posto che il mandato a tale nuova società è stato conferito in data 9/7/2013 e, dunque, in pendenza dell'istruttoria iniziata dalla il cui CP_1
termine conclusivo scadeva soltanto il 25/10/2013.
In definitiva, deve ritenersi insussistente l'inadempimento della con conseguente diritto della predetta alla corresponsione del CP_1 R.G. n. 7158/2019 7
compenso, atteso che a norma dell'art 5) del contratto in atti il pagamento del corrispettivo risulta dovuto anche nel caso, ricorrente nella specie, in cui il procedimento si sia chiuso con un diniego di attestazione. Nè la citata clausola prevede in tal caso una riduzione del compenso pattuito, riguardando l'eventuale variazione soltanto la diversa ipotesi “di aumenti o riduzioni del numero o dei livelli di classifiche richiesti in base al presente contratto”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 654 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e successive integrazioni.
Va, invece, disattesa la domanda, avanzata dall'opposta, di condanna per lite temeraria, non essendo tale fattispecie integrata dalla mera infondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2019 del 10/1/2019, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore della CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.227,00
[...] R.G. n. 7158/2019 8
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Napoli, 17/1/2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
TRIBUNALE NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7158/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta difesa Parte_1
dagli avv.ti. Agostino Morello e Paolo Starvaggi, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Brunelli, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del, disposta ai sensi degli artt. 127 co 3 e 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
L (d'ora in poi per brevità “ ) proponeva Parte_1 Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2019, emesso da questo Tribunale in data 10/1/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società (d'ora in poi Controparte_1 R.G. n. 7158/2019 2
solo “ ), della somma € 22.784,72 oltre accessori, a titolo di CP_1
corrispettivo per l'anticipata risoluzione del contratto di attestazione per la qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
-che non sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare sotto il profilo della certezza del credito;
-che la ricorrente non aveva fornito una prova idonea del credito azionato, atteso che la fattura emessa era stata formalmente disconosciuta da essa opponente;
- che il corrispettivo preteso dalla era indebito in quanto la CP_1
stessa si era resa inadempiente agli impegni contrattuali assunti;
- che la predetta sosteneva di non aver ricevuto la documentazione necessaria per l'attività di certificazione, ma in realtà era già in possesso della stessa;
- che anche in precedenza la non aveva portato a termine un CP_1
incarico conferitole;
- che, in ogni caso, la clausola contrattuale che prevedeva che la avesse diritto al corrispettivo anche in caso di inadempimento, CP_1
prevedeva altresì che l'importo dovesse variare in funzione dell'accordato (art. 5 co 1 del contratto).
Tanto premesso, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ed accertarsi che nulla era dovuto alla con vittoria di spese e CP_1
compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la che, resistendo CP_1
all'opposizione, ne chiedeva il rigetto, evidenziando, in particolare, R.G. n. 7158/2019 3
che l'obbligo di pagamento del corrispettivo permaneva anche nell'ipotesi di diniego dell'attestazione richiesta
Con ordinanza in data 23/9/2019, veniva disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione.
Indi, disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 14/10/2024, resa all'esito delle scambio di note in sostituzione dell'udienza, veniva riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In primo luogo, va evidenziato che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, la pretesa azionata non si fonda unicamente sulla fattura n. 335/2013, ma trova titolo nel contratto di attestazione per la qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici n. 3216/2013, sottoscritto dalle parti e depositato in atti dalla ricorrente sin dalla fase monitoria.
Invero, con il contratto in questione la conferiva alla Pt_1
l'incarico di rilasciare l'attestazione relativa al possesso dei CP_1
requisiti di capacità tecnica-finanziaria richiesta dall'art. 76 del D.P.R.
n. 207/2010 per la partecipazione alle gare di appalto pubblico. In Cont base alla richiamata normativa, la deve compiere la procedura di rilascio dell'attestazione entro 90 giorni dalla stipula del contratto, ma la procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo di tempo complessivamente non superiore R.G. n. 7158/2019 4
a 90 giorni, trascorso il quale e, comunque, trascorso un periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla stipula del contratto, la stessa è tenuta a rilasciare l'attestazione ovvero il relativo diniego.
Orbene, sostiene l'opponente che la si sarebbe resa CP_1
inadempiente, in quanto non avrebbe provveduto all'istruzione della pratica nel suindicato termine di 90 giorni, avendo proceduto alla sospensione della procedura per integrazione documentale quando ormai lo stesso era già decorso.
L'assunto è privo di fondamento. Infatti, la conclusione del contratto di attestazione non può farsi risalire al 10/4/2013, come vorrebbe l'opponente (v. 2° memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.), dovendo ritenersi, in conformità al disposto di cui all'art. 1326 c.c, che lo stesso si sia perfezionato nel momento in cui l'accettazione della giungeva a conoscenza della e, dunque, in data Pt_1 CP_1
27/4/2013, come si evince dalla pec depositata in atti da quest'ultima.
Sul punto non ha pregio la tesi della secondo la quale il CP_1
contratto si sarebbe perfezionato in data 29/4/2013, ossia quando l'accettazione della veniva protocollata, atteso che ogni Pt_1
dichiarazione avente carattere recettizio si presume conosciuta nel momento in cui arriva all'indirizzo del destinatario e, dunque, nel caso di pec, nel momento in cui vengono generate le ricevute di consegna ed accettazione. Discende da ciò, pertanto, che la sospensione della procedura disposta dalla CO in data 27/7/2013 è intervenuta dopo
91 giorni dalla conclusione del contratto e, dunque, con un solo giorno di ritardo rispetto al termine di legge. Tuttavia, si deve osservare che R.G. n. 7158/2019 5
l'inosservanza del suindicato termine non ha comportato la risoluzione di diritto del contratto, come invece ritenuto dall'opponente, non avendo lo stesso natura di termine essenziale. Invero, non solo dalle pattuizioni contrattuali non emerge la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo, ma l'essenzialità di esso non si ricava neppure dalla normativa innanzi richiamata. Infatti, come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, l'eventuale superamento dei termini prescritti per l'istruttoria può comportare l'applicazione di sanzioni dell'organismo di certificazione, ma certamente non preclude l'effetto retroattivo della certificazione, ove la stessa sia utilmente rilasciata
(cfr. Cons. di Stato, n. 21/6/2013, n. 3398; Tar Lazio, 6/4/2017, n.
4296).
Né il mancato rilascio dell'attestazione può imputarsi all'asserito comportamento inadempiente dell'opposta. Infatti, agli atti di causa sono state prodotte una prima richiesta di documentazione inoltrata all'odierna opponente con pec del 24/6/2013, una seconda richiesta avanzata con pec del 30/7/2013, con la quale la CP_1
comunicava all di aver disposto la sospensione della procedura Pt_1
in attesa dell'invio della documentazione, ed un successivo sollecito con pec del 10/9/2013. Ebbene, a fronte di tali ripetute richieste, non risulta che la si sia in qualche modo attivata, né abbia Pt_1
riscontrato le pec inviatele dalla posto che l'unica CP_1
corrispondenza allegata in atti è la risposta del proprio legale alla R.G. n. 7158/2019 6
richiesta di pagamento del corrispettivo avanzata dalla società di certificazione.
Neppure ha pregio l'argomento secondo cui la documentazione richiesta fosse già in possesso della CO. Invero, come evidenziato da quest'ultima, la documentazione cui si riferisce la Pt_1
riguardava una diversa attestazione oggetto di un precedente incarico.
Tuttavia, dalla normativa di settore emerge chiaramente come le attestazioni rilasciate dalle SOA devono certificare il possesso dei requisiti in capo alle imprese richiedenti all'atto del relativo rilascio, posto che il legislatore si è preoccupato di dettare un'apposita disciplina sia con riferimento alla durata di tali titoli, che con riferimento al relativo rinnovo, proprio allo scopo di assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti in questione. Pertanto, non si vede come la CO potesse legittimamente compiere l'attività di certificazione sulla base della documentazione precedentemente fornita dalla società opponente.
Ed è appena il caso di rilevare, infine, che la ricostruzione della
- secondo cui essa si sarebbe rivolta ad altra società di Pt_1
certificazione in ragione dell'inadempimento della - è CP_1
smentita anche dalla cronologia degli avvenimenti, posto che il mandato a tale nuova società è stato conferito in data 9/7/2013 e, dunque, in pendenza dell'istruttoria iniziata dalla il cui CP_1
termine conclusivo scadeva soltanto il 25/10/2013.
In definitiva, deve ritenersi insussistente l'inadempimento della con conseguente diritto della predetta alla corresponsione del CP_1 R.G. n. 7158/2019 7
compenso, atteso che a norma dell'art 5) del contratto in atti il pagamento del corrispettivo risulta dovuto anche nel caso, ricorrente nella specie, in cui il procedimento si sia chiuso con un diniego di attestazione. Nè la citata clausola prevede in tal caso una riduzione del compenso pattuito, riguardando l'eventuale variazione soltanto la diversa ipotesi “di aumenti o riduzioni del numero o dei livelli di classifiche richiesti in base al presente contratto”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 654 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e successive integrazioni.
Va, invece, disattesa la domanda, avanzata dall'opposta, di condanna per lite temeraria, non essendo tale fattispecie integrata dalla mera infondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2019 del 10/1/2019, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore della CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.227,00
[...] R.G. n. 7158/2019 8
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Napoli, 17/1/2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)