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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 573/2024 R.G.A.C., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Mesoraca Parte_1
(KR), via Campizzi, n. 42, presso lo studio dell'avv. Fabio Rizzuti che la rappresenta e difende,
Attrice
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
ME, via Lenin, n. 23, presso lo studio dell'avv. Francesco Poerio che lo rappresenta e difende,
Convenuto
con li intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro sulle seguenti
CONCUSIONI
Per l'attrice “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Catanzaro: A)Dichiarare efficace nella
Repubblica Italiana la Sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro pronunciata in data 27 ottobre 2023, resa pubblica in data 24.11.2023, dichiarata esecutiva con decreto del 23.12.2023 pronunciato dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, dichiarata in ultimo esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio contratto dalla Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
celebrato con rito concordatario in ME il 15 settembre 2018 e trascritto nei
[...] registri di matrimonio del Comune di Mesoraca al numero n. 1, parte II, Serie A, anno 2018, uff. 1;b) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, compresi accessori di legge, qualora parte convenuta dovesse contestare la domanda Voglia l'Ill.ma Corte adita dichiarare l'efficacia nello Stato italiano della Sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro in data 27/10/2021, con ogni conseguente statuizione, e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parghelia (VV) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per il convenuto: “Così precisa le proprie CONCLUSIONI: voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello, 1) Dichiarare l'efficacia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Calabro pronunciata in data 27 ottobre 2023, resa pubblica in data 24.11.2023, dichiarata esecutiva con decreto del 23.12.2023, pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, dichiarata in ultimo esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio contratto dalla sig.ra ed il Parte_1
Sig. , celebrato con rito concordatario in ME il 15.09.2018 e trascritto Controparte_1
nei registri di matrimonio nel comune di (ME) al n. 1, parte II, Serie A, anno 2018, Uff.
1; 2) ordinare al Responsabile dello Stato Civile del comune di MELISSA (KR) di trascrivere nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 63.2, lett. h), del d.P.R. 396 del
2000, la presente sentenza di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, ai sensi dell'art.
8.2 della legge n. 121 del 1985; 3) Compensare interamente tra le parti le spese di causa.
Per il P.G.: “Chiede l'accoglimento del ricorso, con conseguente declaratoria di esecutività agli effetti civili della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, con ogni effetto di legge”.
RILEVATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo, ai sensi della Legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed Controparte_1
esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, modificativo del Concordato dell'11.2.1929), la declaratoria di efficacia, nell'ordinamento italiano, della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto con la in ME (KR) il 15.9.2018, debitamente trascritto nei registri di Parte_1
matrimonio del Comune medesimo. A tal fine esponeva:
- che il Tribunale Ecclesiastico Regionale ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto con con sentenza del 27.10.2023, resa pubblica il 24.11.2023, Controparte_1
dichiarata esecutiva con decreto del 23.12.2023 pronunciato dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro e successivo decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica del 20.5.2024;
-che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Produceva all'uopo, a corredo dell'atto di citazione, la necessaria documentazione.
Si costituiva in giudizio , il quale non opponendosi alla chiedeva la Controparte_1
compensazione delle spese processuali.
Il P.G. concludeva nei temini in epigrafe riportati
Con ordinanza del 9.12.2024 il Presidente istruttore, visto l'art. 352 bis c.p.c. fissava per la discussione l'udienza del 4 febbraio 2025 assegnando alle parti termine sino al
20.1.2025.
All'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note e la causa, con ordinanza del 10.2.2025, veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio di dover, innanzi tutto, evidenziare che la causa viene decisa con sentenza ex art 281 sexies c.p.c essendo la trattazione cartolare ritenuta compatibile con il rito del lavoro e con le forme di discussione orale.
Invero, in relazione alla ammissibilità di decisione della causa con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c in giudizi trattati in forma cartolare si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n. 37137/20211 resa in fattispecie regolata dalla disciplina pandemica.
La riforma Cartabia ha tipizzato, con l'introduzione del disposto di cui all'art 127 ter c.p.c. il modello di trattazione cartolare sostitutivo dell'udienza, assegnando tuttavia alle parti che ravvisassero la necessità di discussione orale, la facoltà di proporre opposizione alla trattazione scritta in favore appunto di quella orale, diritto che va esercitato nel termine perentorio previsto dalla norma in commento.
Tanto premesso, deve rilevarsi la domanda avanzata da cui ha Parte_1
aderito è fondata e pertanto, merita accoglimento. CP_2
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda giacchè: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica;
d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice
italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
Nella concreta fattispecie la nullità del matrimonio concordatario tra le odierne parti in causa trova fondamento: 1) nel “grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice (can. 1095, n. 2 CIC”; 2) nel “nell'incapacità dell'uomo, convenuto, ad assumere gli obblighi essenziale del matrimonio (can. 1095, n. 3 CIC)”
Ciò posto, appare opportuno richiamare il quadro giurisprudenziale di riferimento.
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte». Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità << In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico >> (Cass.
n. 6611 del 01/04/2015; conf. Cass. n. 8857 del 01/06/2012: << In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica, l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di "discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento, che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte >>).
Ed ancora, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità << In tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, costituisce principio di ordine pubblico la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cosicché non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che abbia accertato l'esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi, quando sia rimasta a livello di riserva mentale di uno di essi e sia stata accertata l'assenza del consenso o quanto meno la presa d'atto dell'altro >> (. Cass. ord. n. 18492/2022)
Così richiamati i principali principi giurisprudenziali in materia, deve rilevarsi che la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti è stata pronunciata a seguito di una istruttoria completa, consistita nell'esame delle parti e dei testimoni ed in una perizia psicologica In particolare, dall'istruttoria espletata in sede ecclesiastica, di cui è dato specificamente conto nella sentenza di nullità, emerge peraltro chiaramente che entrambe le odierne parti in causa erano in condizioni di avvedersi dell'immaturità l'una dell'altro nell'affrontare il matrimonio e che specificamente la era in condizione di Parte_1
avvedersi dell'incapacità del di affrontare gli obblighi matrimoniali. Pt_2
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto del giudizio.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di ME (KR) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);
- annotata con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica Italiana
a margine degli atti di nascita di e , in ottemperanza Parte_1 Controparte_1
all'art. 49, lett. h), del richiamato D.P.R. n. 396/2000.
Spese compensate in ragione del comportamento processuale del convenuto che ha aderito alla domanda di delibazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nata a [...] il [...], nei Parte_1
confronti di , nato a [...] il [...], con l'intervento del Controparte_1
P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-dichiara l'efficacia nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro in data 27 ottobre 2023, resa pubblica in data 24.11.2023, con la quale è stata pronunziata la nullità del matrimonio concordatario contratto il 15.9.2018, in
ME (KR), da nata a [...] il [...], e , Controparte_3 Controparte_1
nato a [...] ( Albania) il 23.41985, ed ivi trascritto, dichiarata esecutiva con decreto del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del 23.12.2023 e successivo decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 20.5.2024; -dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga trascritta nei registri degli atti di matrimonio ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto e degli atti di nascita delle parti;
-compensa tra le parti le spese del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siamo omesse le generalità
delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi con collegamento da remoto il 19.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con cui ha affermato il seguente principio di diritto: «l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del decreto-legge 17