Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2579
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Sentenza 3 giugno 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dal Giudice Francesca M.C. Capelli, il 3 giugno 2025. Le parti ricorrenti, dipendenti della società convenuta, hanno richiesto l'accertamento della natura non assorbibile del superminimo percepito e l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla società a partire da febbraio 2018. I ricorrenti sostenevano che l'assorbimento del superminimo, avvenuto in concomitanza con gli aumenti stipendiali derivanti dal rinnovo del CCNL Telecomunicazioni, fosse illegittimo, rivendicando il ripristino dell'importo originario e il pagamento delle differenze retributive.

La società convenuta ha contestato le pretese, affermando che non vi fosse stata alcuna riduzione del trattamento economico complessivo, ma solo una diversa quantificazione delle voci retributive. Tuttavia, il Giudice ha accolto il ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali che evidenziano come il superminimo possa essere soggetto a assorbimento solo se non vi è un uso aziendale che ne preveda la non assorbibilità. Il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori, escludendo quindi la legittimità dell'assorbimento e condannando la società al ripristino del superminimo e al pagamento delle somme dovute. La decisione si fonda su un'interpretazione estensiva dell'uso aziendale, considerato come fonte di obbligo unilaterale, e sulla mancata contestazione specifica da parte della società riguardo alle allegazioni dei lavoratori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2579
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 2579
    Data del deposito : 3 giugno 2025

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