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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 284/2025 RVG promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Colli di Murle n. 18 (c.f. ) C.F._1
e da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Murle n. 18 (c.f. , C.F._2
entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Mauro Cassol, come da procura in atti
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che
nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visti gli artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c;
considerato che
secondo la Corte di Cassazione “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
(Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727); rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”; ritenuto pertanto che la causa, all'esito della pronuncia sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile una volta decorsi i termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e alle condizioni formulate nel ricorso Controparte_1 CP_2
depositato in data 19/02/2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Belluno, il 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice relatore
Dott. Beniamino Margiotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 284/2025 RVG promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Colli di Murle n. 18 (c.f. ) C.F._1
e da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Murle n. 18 (c.f. , C.F._2
entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Mauro Cassol, come da procura in atti
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che
nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visti gli artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c;
considerato che
secondo la Corte di Cassazione “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
(Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727); rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”; ritenuto pertanto che la causa, all'esito della pronuncia sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile una volta decorsi i termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e alle condizioni formulate nel ricorso Controparte_1 CP_2
depositato in data 19/02/2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Belluno, il 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice relatore
Dott. Beniamino Margiotta