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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI AR ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 2399 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, in proprio e quale erede di , deceduto il 31 Parte_1 Persona_1 luglio 2012, elettivamente domiciliata in Latina via Cairoli n. 10, presso lo studio del procuratore
Avv. Ezio Bonanni, che la rappresenta e difende
RICORRENTE CONTRO
, con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Latina piazzale Carturan n. 3, presso il procuratore Avv. Sandra Maria Colombino, che lo rappresenta e difende RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5 maggio 2022 , quale erede di Parte_1 Per_1
ha rappresentato: che il marito ha lavorato dall'1 marzo 1978 al 30 aprile
[...] Persona_1
1980 nel sito di S.P.A. YE ubicato in Cisterna di Latina (LT), con la qualifica di operaio, dall'1 giugno 1981 al 31 dicembre 1987 alle dipendenze del , con la qualifica Controparte_2 di programmatore presso la sede di Roma via Cristoforo Colombo, dall'1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1997 presso la sede del di Latina e dall'1 gennaio 1998 al 31 Controparte_2 dicembre 2011 presso la sede di Latina - ex con la mansione di impiegato;
che il CP_3 CP_4 marito è deceduto il 31 luglio 2012, in seguito ad “astrocitoma anaplastico grado III sez. W.H.O.”.
La ricorrente ha affermato l'origine professionale della patologia, per inalazione di amianto e di altre sostanze cancerogene cui è stato esposto nel proprio lavoro, e ha pertanto convenuto in giudizio l' perché il giudice: accerti l'origine professionale delle patologie sofferte dal defunto CP_1
e che ne hanno portato la morte, compresi l'ispessimento dell'interstizio polmonare, l'iniziale asbestosi e il versamento pleurico, chiari segni biologici dell'esposizione ad amianto, l'astrocitoma e comunque per tutte le patologie denunciate, e condanni l'Istituto a costituire in suo favore l'assegno funerario e la rendita a decorrere dal giorno successivo a quello della morte, con le prestazioni aggiuntive del Fondo per le Vittime dell'Amianto ex art. 1 commi 241/246 della legge
244/2007, compresa la liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati, dal primo giorno successivo alla morte del defunto con l'aggiunta, in detti ratei, delle prestazioni del Fondo Vittime
Amianto, e sin dalla costituzione della relativa prestazione, gli interessi legali.
1.1. Si è costituito in giudizio che ha eccepito la improponibilità parziale del ricorso, CP_1 contestato quanto affermato dalla ricorrente e chiesto il rigetto di tutte le domande.
2. Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
2.1. Conclusa l'istruttoria, con ordinanza del 13 agosto 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 5 novembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.2. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate in atti da ciascuno.
2.3. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. Si procede all'esame delle questioni sottoposte all'Ufficio in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. ord. 9 gennaio 2019 n. 363).
3.1. Parte resistente ha eccepito la improponibilità parziale delle domande, in quanto la domanda amministrativa presentata il 24 marzo 2014 ha avuto ad oggetto il riconoscimento dell'origine professionale del solo “astrocitoma anaplastico di grado III secondo WHO”.
3.1.1. Risulta, copiosa documentazione allegata al ricorso, che la certificazione medica di malattia professionale, allegata alla domanda amministrativa del 24 marzo 2014, indica l'unica patologia in un “astrocitoma anaplastico di grado III secondo WHO” (doc. 12 di parte ricorrente), come eccepito da CP_1
3.2. Ne deriva, secondo le regole generali, la dichiarazione di improponibilità della domanda, relativamente a ogni patologia deversa dal “astrocitoma anaplastico di grado III secondo
WHO”.
4. L'art. 85 d.p.r. 1124/1965 ha previsto che “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati”.
L'art. 1 commi 241-126 legge 244/2007 prevede: “241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ), con contabilità autonoma e CP_1 separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti CP_5 di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall' . CP_1
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
4.1. Nel caso di specie, incaricato dell'accertamento della sussistenza della malattia denunciata e della sua origine professionale, il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato: lavorativa riferita dall'erede: La signora dichiara di avere conosciuto il Per_2 Parte_1 marito nel 1984 e pertanto non sa precisare quali fossero le sue esatte mansioni lavorative negli anni precedenti. Sa comunque che egli lavorò come operaio alla YE di Cisterna di Latina dall'1.3.1978 al 31.12.1979. In seguito prestò servizio con mansioni di carattere impiegatizio quale programmatore alle dipendenze del e e Controparte_2 Controparte_6 CP_3 nelle sedi di Roma e Latina.
Nel 2009 a seguito di una crisi epilettica insorta bruscamente subì vari ricoveri ospedalieri e gli accertamenti eseguiti documentarono la presenza di un astrocitoma in sede occipitale. La morte sopravvenne il 31.7.2012 (prima che il paziente andasse in pensione) a causa della metastatizzazione diffusa della neoplasia.
La signora aggiunge che prima ancora della diagnosi di neoplasia il marito già Parte_1 da circa dieci anni soffriva di depressione, crisi di pianto, vomito a getto, vertigini, tumefazione dei piedi con impossibilità ad indossare scarpe (usava ciabatte). Ebbe parziale beneficio da una cura cortisonica, fino a quando nel 2009 fu accertata la neoplasia.
DIAGNOSI
Sulla base della documentazione medica presente in atti si può affermare che il signor
[...]
era affetto da: Persona_1
“Astrocitoma anaplastico di grado III secondo la classificazione dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO)”.
La patologia fu diagnosticata nel 2009 e lo condusse a morte il 31.7.2012.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Gli astrocitomi rappresentano circa il 50% di tutti i tumori cerebrali primitivi. Essi fanno parte della famiglia dei gliomi, ossia tumori primari del cervello che originano dalla glia, che è la maggiore componente cellulare del sistema nervoso, essendo da 10 a 50 volte più numerosa dei neuroni. Le cellule della glia, oltre a fornire sostegno ai neuroni, controllano l'ambiente interno del cervello, partecipano alla formazione di strutture specializzate come la barriera ematoencefalica e la guaina mielinica, assicurano l'isolamento delle cellule nervose e la loro protezione da agenti estranei. Nello specifico gli astrocitomi originano dagli astrociti, un tipo di cellule gliali a forma di stella. La classificazione degli astrocitomi proposta dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO) contempla quattro tipologie, definite sulla base delle loro caratteristiche istologiche: aumentata cellularità, presenza di mitosi, proliferazione endoteliale, necrosi. I gliomi astrocitari sono classificati in gliomi a basso grado di malignità (grado I e II) e gliomi ad alto grado di malignità (III e IV grado). Se a basso grado di malignità, gli astrocitomi tendono a crescere lentamente e in genere non invadono i tessuti circostanti;
al contrario, se ad alto grado di malignità, crescono più velocemente e si infiltrano nei tessuti sani che li circondano.
La classificazione WHO distingue:
- Astrocitoma pilocitico (grado I): è un tumore frequente soprattutto nella popolazione pediatrica. Si sviluppa di solito a livello della fossa cranica posteriore ed ha in generale un andamento benigno.
- Astrocitoma diffuso di basso grado (grado II): è un tumore a lenta crescita che si localizza a livello degli emisferi cerebrali e presenta aumentata cellularità. E' maggiormente frequente nella popolazione giovane-adulta. Nel corso della storia naturale può evolvere nelle forme successive aumentando di grado.
- Astrocitoma anaplastico (grado III): presenta un quadro di anaplasia cellulare che si associa a proliferazione vascolare. Rappresenta circa il 5% di tutti i tumori cerebrali primitivi e può essere l'evoluzione di un glioma di basso grado. Tende a crescere velocemente, a invadere i tessuti circostanti e a disseminarsi nel sistema nervoso.
- Glioblastoma (grado IV) è il tumore cerebrale primitivo più frequente ed è quello più aggressivo, a prognosi peggiore. E' caratterizzato da anaplasia, proliferazione endoteliale e necrosi. Rappresenta il 65-70% di tutti i tumori astrocitari. Ai fini della risposta al quesito che mi è stato posto dal Giudice concernente la possibilità di attribuire alla esposizione ad amianto la genesi della patologia da cui il signor fu affetto Per_1
è opportuno richiamare preliminarmente quanto rilevabile a proposito degli astrocitomi dal sito della Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro): “Ogni attività di prevenzione primaria richiede che le cause del tipo di tumore che si desidera prevenire siano note,
a livello di popolazione, almeno con i dati statistici delle osservazioni epidemiologiche, e possibilmente anche con i possibili meccanismi biologici messi in luce tramite esperimenti di laboratorio… Per gli astrocitomi non è al momento possibile definire strategie efficaci per la prevenzione, dal momento che l'epidemiologia non ha ad oggi identificato fattori di rischio modificabili”.
Sul sito Orphanet2 si può inoltre leggere: “Gli astrocitomi sono un complesso gruppo di tumori cerebrali, benigni e maligni, che insorgono ad ogni età. Sono i tumori cerebrali più comuni e rappresentano oltre la metà dei tumori cerebrali primitivi… Oltre all'irradiazione cranica, che può indurre da sola i glioblastomi, le cause responsabili di questi tumori non sono note”.
Il dottor sostiene l'ipotesi che soprattutto nel periodo in cui il signor ha CP_7 Per_1 lavorato alle dipendenze della YE (dall'1.3.1978 al 31.12.1979) egli sia stato costantemente esposto all'amianto e ritiene pertanto riconducibile a tale esposizione la patologia neoplastica da cui fu riscontrato affetto e che lo condusse a morte.
Evidenzio che in atti non sono chiaramente rilevabili le mansioni svolte dall'interessato presso la YE e di conseguenza quale fosse l'entità della sua (eventuale) esposizione all'amianto. Neppure la vedova, signora , è stata in grado di dire alcunchè a riguardo. Parte_1
In sede di operazioni peritali ha dichiarato di avere conosciuto il marito nel 1984 e pertanto di non poter precisare quali fossero le sue esatte mansioni lavorative negli anni precedenti.
Arduo appare pertanto ogni tentativo di definire quale sia stata la reale entità della
(eventuale) esposizione all'amianto del signor . Per_1
Parte ricorrente ha prodotto una pubblicazione scientifica secondo cui è “possibile” che l'asbesto possa essere causa di alcuni tumori cerebrali, quali astrocitoma (non viene precisato il tipo) e glioblastoma multiforme […].
Altre pubblicazioni mi sono state fatte pervenite dal CTP dottor che era presente Per_3 all'inizio delle operazioni peritali […]
In proposito devo osservare che le varie pubblicazioni prodotte da parte ricorrente sono tutte molto datate, non giungono a conclusioni definitive e che l'ipotizzata correlazione tra astrocitomi ed esposizione a fibre di amianto non trova alcuna conferma negli studi scientifici successivi.
Devo evidenziare in proposito che, oltre a quanto rilevabile dai sopracitati siti della
Fondazione AIRC e Orphanet circa l'attuale impossibilità di definire quali siano le cause di questi tumori, nessuna correlazione tra l'inalazione di fibre di amianto e la loro insorgenza è ipotizzata nei seguenti documenti elaborati dai principali organismi nazionali e internazionali che si occupano delle patologie amianto correlate: • Documento di Consenso di Helsinki. I Criteri di Helsinky rappresentano un documento di consenso adottato dalla comunità scientifica che fu originariamente elaborato da un gruppo di esperti internazionali nel 1997 ed è stato successivamente aggiornato nel 2014, a seguito di una preparazione durata due anni, che sintetizza l'informazione più aggiornata riguardo ai metodi per la gestione e l'eliminazione delle malattie asbesto correlate (Asbestos Related Diseases, ARD in inglese).
• Monografia 100C “Evaluation on carcinogenic risks to humans” (2012) pubblicata da
IARC (International Agency for Research on Cancer) con sede a Lione.
• Position Paper Amianto, documento elaborato nel 2019 dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro, che esprime la posizione ufficiale della Società scientifica sul tema dell'amianto.
Ritengo pertanto in conclusione di dover affermare che non esiste alcuna evidenza scientifica condivisa dalla comunità scientifica nazionale e internazionale che consenta di porre in relazione causale l'esposizione a fibre di asbesto con la diagnosi di astrocitoma” (relazione agli atti).
4.1.1. Il consulente ha quindi concluso: “In base a quanto sopra rilevato e considerato così si risponde ai quesiti posti:
1. Sebbene in atti non sia presente alcuna documentazione medica successiva al 13.2.2010, si può ritenere con sufficiente attendibilità, sulla base del certificato necroscopico prodotto dal
CTP dottor , che il signor sia deceduto il 31.7.2012 a causa della Persona_4 Persona_1 metastatizzazione diffusa di una neoplasia cerebrale che può essere ragionevolmente identificata con un “Astrocitoma anaplastico di grado III secondo la classificazione dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO)” che era stato diagnosticato nel 2009.
2. Non sussiste allo stato attuale delle conoscenze mediche alcuna possibilità di individuare un nesso causale scientificamente dimostrato tra l'eventuale esposizione a fibre di asbesto (peraltro non adeguatamente documentata da parte ricorrente per quanto concerne la persona del signor
[...]
) e la patologia che ha condotto a morte il paziente. Per_1
3. Non si può pertanto ritenere che la malattia fosse di origine professionale”.
4.1.2. Il CTU ha confermato tali conclusioni anche in risposto alle osservazioni di parte ricorrente, che nulla di ulteriore hanno dedotto in proposito.
4.2. Tali essendo le risultanze dell'accertamento peritale, rileva l'Ufficio che, considerata la genericità delle deduzioni di parte ricorrente circa le mansioni svolte da e le Persona_1 modalità concrete di lavoro (quanto ai tempi e all'ambiente di lavoro, ad esempio) e alla luce della consulenza tecnica in atti, che supera anche le obiezioni proposte anche ultimo con la nota di trattazione scritta depositata per l'udienza del 5 novembre 2025 da parte ricorrente, e le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, e in quanto immuni da vizi logici, deve ritenersi che non è stata accertata l'origine professionale né da esposizione ad amianto della patologia oggetto di domanda amministrativa, “astrocitoma anaplastico di grado III secondo WHO”, di cui soffriva il lavoratore e che ne ha determinato il decesso.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, la complessità della questione di fatto e di diritto sottoposta all'esame dell'Ufficio impone la compensazione integrale dei compensi, tra le parti.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' secondo la liquidazione operata in separato CP_1 decreto, avendo parte ricorrente attestato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la improponibilità del ricorso, con eccezione della domanda di riconoscimento dell'origine professionale di “astrocitoma anaplastico di grado III secondo WHO”; rigetta nel resto il ricorso;
compensa i compensi di lite;
pone le spese di CTU a carico dell' secondo la liquidazione disposta in separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Velletri, 5 dicembre 2025
Il giudice
PI AR ZI