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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2765/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2765/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFFE' PIERO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 66 PESCARA presso il difensore avv. CAFFE' PIERO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Controparte_1 C.F._1
CHRISTOPHER, elettivamente domiciliata in VIA MISTICONI, 3 65127 PESCARA, presso il difensore avv. LEONE CHRISTOPHER
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.1.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti:
l'appellante ha chiesto che il tribunale, accertata la violazione del principio dell'integrità del contraddittorio, dichiari la nullità della sentenza impugnata e disponga, ai sensi dell'art 354 cpc, la rimessione della causa al Giudice di prime cure;
nel merito ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione formulata dalla
SI.ra vinte le spese. Parte_2
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello depositato in data 4.8.2023 e ritualmente notificato
[...]
ha impugnato la sentenza n. 580/2023 emessa in data 24.01.2023 dal Giudice di Pace di Parte_1
Pescara, che aveva accolto l'opposizione proposta dalla SI.ra , avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 5464 emessa dall'appellante in qualità di affidataria della riscossione delle entrate del Controparte_2
2. Con comparsa di costituzione depositata il 31.11.2023 l'appellata si è costituita, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. pagina 1 di 3 3. Considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
4. In relazione alla richiesta di integrazione del contraddittorio, formulata dall'appellante, si richiama quanto già chiarito con ordinanza in data 28.12.2023 ovvero che, in tema di riscossione dei crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'Ente creditore e concessionario del servizio di riscossione, anche quando la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, essendo applicabile unicamente l'istituto della chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. (cfr Cassazione, Sez. 3
Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023)
***
A. ha impugnato l'ingiunzione a lei notificata in data 13.07.2022, avente Controparte_1 ad oggetto i verbali n. V.13141U/17V e n. V.13166U/18V elevati dalla Polizia Municipale di Pescara, per violazione dell'art. 180 co.8 del C.d.S.
Il primo, per mancato pagamento della sanzione pecuniaria (verbale n. V.13141U/17V) il secondo per omessa esibizione della patente di guida (verbale n. ). NumeroDiP_1
A sostegno dell'opposizione ha allegato una nota datata 15.06.2018 con prot. 23/16 della Legione dei
Carabinieri Abruzzo e Molise, Stazione di San Giovanni Teatino, nella quale si dava atto dell'effettivo rilascio del permesso provvisorio di guida, in favore della SI.ra , nonché dell'omessa CP_1 comunicazione, per mera svista, delle opportune informazioni al Comando di Polizia Municipale di
Pescara.
Ha inoltre allegato la richiesta di annullamento, in autotutela, del verbale n. U13166 da lei presentata al
Comando della Polizia Municipale di Pescara.
Assumendo che la Polizia Municipale di Pescara avesse effettivamente provveduto all'annullamento del verbale impugnato, con comunicazione a lei inviata via Pec e di cui aveva smarrito la copia, aveva chiesto al giudice di primo grado di emettere, nei confronti dell'Ente impositore, richiesta di esibizione, ex art. 210 c.p.c.
B. Tale richiesta non era stata vagliata dal giudice di pace di Pescara che, sulla base della sola nota dei
Carabinieri della Stazione di San Giovanni Teatino, che davano atto di aver rilasciato alla
[...]
un permesso provvisorio di guida e di aver omesso di effettuare le dovute informazioni al CP_1
Comando di Polizia Municipale di Pescara, aveva annullato l'ingiunzione fiscale opposta.
B. L'impugnazione formulata da va accolta per i seguenti motivi. Parte_1
Premesso che il verbale n. V.13141U/17V era stato notificato il 30.11.2017 ed il verbale n.
V.13166U/18V era stato notificato il 27.11.2018, la SI.ra , onerata della relativa prova, CP_1 avrebbe dovuto allegare, a sostegno della richiesta formulata, copia del provvedimento di annullamento in autotutela, da lei richiesto ex art. 21 novies della legge 241 del 1990 in data 5.7.2018, dopo il decorso dei termini per proporre ricorso al prefetto ex art. 203 CdS e dopo la scadenza dei termini per proporre ricorso in sede giurisdizionale.
pagina 2 di 3 Certamente non poteva chiedere al giudice un ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, nei confronti della
Polizia Municipale, considerato che tale richiesta non può essere utilizzata per sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte, tenuta a produrre il relativo documento, ovvero a chiedere alla Polizia Municipale di Pescara il rilascio di una copia.
C. Considerato che, in relazione al verbale n. , concernente la contestazione del NumeroDiC_1 mancato pagamento della sanzione pecuniaria, applicata per la violazione dell'art. 180 del C.d.S.
l'appellata nulla ha dedotto e, in relazione al verbale n. elevato dalla Polizia NumeroDiP_1
Municipale di Pescara per l'omessa esibizione della patente di guida, l'appellata non è stata in grado di allegare prova dell'avvenuto annullamento in autotutela, l'appello va accolto, con conseguente rigetto dell'impugnazione formulata da avverso l'ingiunzione n. 5464 a lei Controparte_1 notificata in data 13.07.2022
D. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, considerata la linearità della controversia.
Nulla sulle spese del primo grado considerata la mancata costituzione dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ACCOGLIE
l'appello e in totale riforma della sentenza n. 580/2023 emessa in data 24.01.2023 dal Giudice di Pace di Pescara
RIGETTA
l'impugnazione proposta da avverso l'ingiunzione n. 5464 a lei notificata Controparte_1 in data 13.07.2022.
CONDANNA
l'appellata al pagamento delle spese del grado che liquida in € 174,00 per spese ed € 1278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 23/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2765/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAFFE' PIERO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 66 PESCARA presso il difensore avv. CAFFE' PIERO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE Controparte_1 C.F._1
CHRISTOPHER, elettivamente domiciliata in VIA MISTICONI, 3 65127 PESCARA, presso il difensore avv. LEONE CHRISTOPHER
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.1.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti:
l'appellante ha chiesto che il tribunale, accertata la violazione del principio dell'integrità del contraddittorio, dichiari la nullità della sentenza impugnata e disponga, ai sensi dell'art 354 cpc, la rimessione della causa al Giudice di prime cure;
nel merito ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione formulata dalla
SI.ra vinte le spese. Parte_2
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello depositato in data 4.8.2023 e ritualmente notificato
[...]
ha impugnato la sentenza n. 580/2023 emessa in data 24.01.2023 dal Giudice di Pace di Parte_1
Pescara, che aveva accolto l'opposizione proposta dalla SI.ra , avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 5464 emessa dall'appellante in qualità di affidataria della riscossione delle entrate del Controparte_2
2. Con comparsa di costituzione depositata il 31.11.2023 l'appellata si è costituita, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. pagina 1 di 3 3. Considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.1.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
4. In relazione alla richiesta di integrazione del contraddittorio, formulata dall'appellante, si richiama quanto già chiarito con ordinanza in data 28.12.2023 ovvero che, in tema di riscossione dei crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'Ente creditore e concessionario del servizio di riscossione, anche quando la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, essendo applicabile unicamente l'istituto della chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. (cfr Cassazione, Sez. 3
Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023)
***
A. ha impugnato l'ingiunzione a lei notificata in data 13.07.2022, avente Controparte_1 ad oggetto i verbali n. V.13141U/17V e n. V.13166U/18V elevati dalla Polizia Municipale di Pescara, per violazione dell'art. 180 co.8 del C.d.S.
Il primo, per mancato pagamento della sanzione pecuniaria (verbale n. V.13141U/17V) il secondo per omessa esibizione della patente di guida (verbale n. ). NumeroDiP_1
A sostegno dell'opposizione ha allegato una nota datata 15.06.2018 con prot. 23/16 della Legione dei
Carabinieri Abruzzo e Molise, Stazione di San Giovanni Teatino, nella quale si dava atto dell'effettivo rilascio del permesso provvisorio di guida, in favore della SI.ra , nonché dell'omessa CP_1 comunicazione, per mera svista, delle opportune informazioni al Comando di Polizia Municipale di
Pescara.
Ha inoltre allegato la richiesta di annullamento, in autotutela, del verbale n. U13166 da lei presentata al
Comando della Polizia Municipale di Pescara.
Assumendo che la Polizia Municipale di Pescara avesse effettivamente provveduto all'annullamento del verbale impugnato, con comunicazione a lei inviata via Pec e di cui aveva smarrito la copia, aveva chiesto al giudice di primo grado di emettere, nei confronti dell'Ente impositore, richiesta di esibizione, ex art. 210 c.p.c.
B. Tale richiesta non era stata vagliata dal giudice di pace di Pescara che, sulla base della sola nota dei
Carabinieri della Stazione di San Giovanni Teatino, che davano atto di aver rilasciato alla
[...]
un permesso provvisorio di guida e di aver omesso di effettuare le dovute informazioni al CP_1
Comando di Polizia Municipale di Pescara, aveva annullato l'ingiunzione fiscale opposta.
B. L'impugnazione formulata da va accolta per i seguenti motivi. Parte_1
Premesso che il verbale n. V.13141U/17V era stato notificato il 30.11.2017 ed il verbale n.
V.13166U/18V era stato notificato il 27.11.2018, la SI.ra , onerata della relativa prova, CP_1 avrebbe dovuto allegare, a sostegno della richiesta formulata, copia del provvedimento di annullamento in autotutela, da lei richiesto ex art. 21 novies della legge 241 del 1990 in data 5.7.2018, dopo il decorso dei termini per proporre ricorso al prefetto ex art. 203 CdS e dopo la scadenza dei termini per proporre ricorso in sede giurisdizionale.
pagina 2 di 3 Certamente non poteva chiedere al giudice un ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, nei confronti della
Polizia Municipale, considerato che tale richiesta non può essere utilizzata per sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte, tenuta a produrre il relativo documento, ovvero a chiedere alla Polizia Municipale di Pescara il rilascio di una copia.
C. Considerato che, in relazione al verbale n. , concernente la contestazione del NumeroDiC_1 mancato pagamento della sanzione pecuniaria, applicata per la violazione dell'art. 180 del C.d.S.
l'appellata nulla ha dedotto e, in relazione al verbale n. elevato dalla Polizia NumeroDiP_1
Municipale di Pescara per l'omessa esibizione della patente di guida, l'appellata non è stata in grado di allegare prova dell'avvenuto annullamento in autotutela, l'appello va accolto, con conseguente rigetto dell'impugnazione formulata da avverso l'ingiunzione n. 5464 a lei Controparte_1 notificata in data 13.07.2022
D. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, considerata la linearità della controversia.
Nulla sulle spese del primo grado considerata la mancata costituzione dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ACCOGLIE
l'appello e in totale riforma della sentenza n. 580/2023 emessa in data 24.01.2023 dal Giudice di Pace di Pescara
RIGETTA
l'impugnazione proposta da avverso l'ingiunzione n. 5464 a lei notificata Controparte_1 in data 13.07.2022.
CONDANNA
l'appellata al pagamento delle spese del grado che liquida in € 174,00 per spese ed € 1278,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 23/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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