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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6695/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. AN EO Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. LE Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina italiana codice fiscale C.F._1 residente a [...] professione: insegnante titolo di studio: laurea in Pittura presso Accademia delle Arti di Brera di Milano con l'avv. Elisa Bertogli presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) Controparte_1 nato a [...] il [...] codice fiscale C.F._2 residente a [...] professione: presso Cisco Systems Inc CP_2 titolo di studio: Laurea in Ingegneria con l'Avv. Roberta Cìttera presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_2
pagina 1 di 7 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 22 aprile 2005 e con rito religioso in data 25 aprile 2006 (matrimonio iscritto nei registi di stato civile del Comune di Milano al n. 0610, registro 01, Parte 01, Anno 2005),
- in separazione dei beni.
- con un figlio, , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale tra Parte_1
e , coniugi sposati a Milano con rito civile in data 25 aprile 2005 e con rito
[...] Controparte_1 religioso in data 25 aprile 2006 (matrimonio iscritto nei registi di stato civile del Comune di Milano al n. 0610, registro 01, Parte 01, Anno 2005), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito;
2. il figlio minore resta affidato in via condivisa ai genitori, con collocamento Persona_1 paritario presso i medesimi, ferma restando la residenza anagrafica del minore presso l'attuale abitazione familiare, sita in Milano, via Luigi Canonica n. 59. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore importanza e interesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: salute, scuola, interventi chirurgici, viaggi all'estero), e disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore presso il quale il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione;
3. avrà il diritto di trascorrere il tempo con i genitori in via paritetica a settimane alterne: Per_1
- il padre, nella settimana di competenza, avrà cura il lunedì pomeriggio di recarsi a prendere Per_1
a scuola, al termine delle lezioni e/o presso la residenza della madre, tenendolo con sé per l'intera settimana fino al lunedì mattina successivo in cui lo accompagnerà a scuola;
la madre allo stesso modo avrà cura il lunedì pomeriggio di recarsi a prendere a scuola, al termine delle lezioni, Per_1 tenendolo con sé per l'intera settimana fino al lunedì mattina successivo. Il tutto compatibilmente con le trasferte di lavoro del sig. che si impegna a comunicare entro la domenica sera Per_1 antecedente la settimana, l'eventuale necessità di ottenere un cambio del periodo di permanenza di presso di sé. Per_1
In ogni caso è garantito il diritto di contatti telefonici quotidiani tra il genitore e il figlio nel tempo di permanenza presso l'altro genitore.
- trascorrerà poi ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore, il periodo dal 25/12 al 31/12 Per_1
e dal 31/12 al 6/1, con la precisazione che il minore potrà trascorrere la Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorrerà il primo periodo;
- trascorrerà due settimane (preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive, di cui Per_1 almeno una nel periodo di agosto, da concordarsi, quanto al periodo, entro il 31 maggio, se possibile, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno;
- per ogni altra festività (Pasqua, Carnevale e per i ponti infrasettimanali), compreso il compleanno, dovrà essere rispettato il criterio dell'alternanza, suddividendosi, pertanto, i genitori i relativi periodi e pagina 2 di 7 quanto al compleanno l'alternanza annuale salva la possibilità di trascorrerlo insieme. Sono sempre fatti salvi i migliori accordi che i genitori dovessero raggiungere tra loro nell'interesse esclusivo del figlio e al fine di contemperare le esigenze lavorative di entrambi. In ogni caso, entrambi hanno diritto di conoscere il luogo ove trascorrerà la villeggiatura, nonché di avere un recapito Per_1 telefonico ove poterlo contattare. Qualora uno dei genitori, per esigenze lavorative, dovesse trascorrere una o più notti fuori casa, nel periodo di propria competenza, dovrà interpellare l'altro genitore al fine di richiederne la disponibilità a tenere . In caso di impossibilità, il genitore che ha manifestato l'esigenza potrà rivolgersi ai Per_1 nonni o a una baby-sitter, scelta di comune accordo e di cui provvederà a sostenere il costo. Ciascun genitore favorirà la relazione con l'altro genitore, nonché con parenti e affini, impegnandosi a non assumere mai atteggiamenti o proferire parole squalificanti l'altro genitore, né controllare o interferire nelle comunicazioni con il figlio. Ciascun genitore in ragione dell'età e delle esigenze del figlio minore avrà cura quando è presso di sé di valutare le attività più consone al minore. Per le medesime ragioni i ricorrenti si impegnano a non presentare nuovi partner a e ciò fino a che non abbiano una relazione stabile e duratura. Per_1
Ciascun genitore si farà carico e parte diligente per avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio firmando la documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
ciascun genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche con esercizio indipendente della responsabilità di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano o si dovessero occupare di . Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza. Per_1
avrà diritto a partecipare ad almeno un'attività extra scolastica adeguata alle sue capacità, Per_1 aspirazioni e sviluppo, con spese a carico del sig. (come meglio specificato infra-punto 5) e Per_1 ad esservi accompagnato e ripreso dal genitore collocatario che se ne farà carico. Entrambi i genitori possono iscrivere il figlio ad altre attività facendosi carico dell'onere e della gestione. Ogni genitore deve garantire che , negli spostamenti, abbia con sé tutto il necessario Per_1
(abbigliamento, effetti personali, materiale scolastico).
4. la casa coniugale, in proprietà nella misura di 1/4 della sig.ra e di 3/4 del sig. , con Pt_1 Per_1 quanto ivi contenuto - arredi e corredi - rimane assegnata alla madre, che si fa carico delle utenze e delle spese condominiali ordinarie, mentre rimangono a carico del sig. il 100% delle spese Per_1 straordinarie relative all'immobile e il pagamento della rata mutuo di euro 580,00 mensile. Il sig. , in accordo con la moglie, ha già lasciato la casa familiare e trasferito la propria Per_1 dimora in altro immobile, sito a Milano, via Francesco Filelfo n. 12, asportando i propri beni ed effetti personali. L'autovettura intestata alla sig.ra rimane assegnata alla medesima che continuerà a farsi carico Pt_1 delle spese di manutenzione e assicurazione.
5. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, il sig. provvederà a Per_1 contribuire al mantenimento del figlio , sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1 economica, mediante il versamento anticipato, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra sul Pt_1 conto corrente a Lei intestato, della somma di euro 700,00 (settecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo vita, con decorrenza prima rivalutazione da gennaio 2026;
- il padre provvederà altresì al pagamento del 100% delle spese straordinarie scolastiche, relative ad uno sport e mediche, usufruendo anche della polizza sanitaria stipulata, mentre tutte le altre spese pagina 3 di 7 straordinarie di cui alle linee guida della Corte d'Appello di Milano saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori con la precisazione che le spese extra scolastiche saranno decise in accordo tra le parti:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) insegnante di sostegno, corsi di recupero e lezioni private.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) un'attività sportiva e pertinente abbigliamento (comprese spese per iscrizioni a gare e tornei).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) superiori al numero di una a scelta;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese da concordare: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Gli assegni familiari, se dovuti, verranno percepiti dalla sig.ra Pt_1
6. il sig. provvederà a versare alla moglie in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 pagina 4 di 7 sul conto corrente a Lei intestato, l'importo di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo vita, con decorrenza da gennaio 2026; 7. le Parti, come da accordi assunti nel ricorso, hanno già provveduto a:
- estinguere il corrente cointestato n. 615264647650 intrattenuto presso Banca Intesa con divisione nella misura del 50% ciascuno della giacenza;
- estinguere il conto corrente presso Banca Investis, con vendita dei titoli e suddivisione delle giacenze in ragione del 50% ciascuno. 8. Il marito, a titolo di supporto alla formazione professionalizzante, corrisponderà alla moglie l'importo di Euro 2.500,00 per il corso di abilitazione all'insegnamento finalizzato all'ottenimento di 30 crediti formativi (CFU).
9. Il marito si impegna inoltre a mantenere la copertura sanitaria a favore della moglie (fatta salva la franchigia, che rimarrà a carico di quest'ultima), sino alla pronuncia di divorzio, con impegno a rivalutare in tale sede la possibilità di conservare il beneficio.
10. I genitori prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per il minore, con la precisazione che in ogni caso i viaggi all'estero dovranno essere concordati e comunicati con congruo anticipo, indicando itinerario preciso, luoghi e recapiti.
11. Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] l'[...] e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...]. coniugi sposati a Milano con rito C.F._2 civile in data 22 aprile 2005 e con rito religioso in data 25 aprile 2006 (matrimonio iscritto nei registi di stato civile del Comune di Milano al n. 0610, registro 01, Parte 01, Anno 2005), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. LE Di Peppe Dott. AN EO
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. AN EO Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. LE Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina italiana codice fiscale C.F._1 residente a [...] professione: insegnante titolo di studio: laurea in Pittura presso Accademia delle Arti di Brera di Milano con l'avv. Elisa Bertogli presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) Controparte_1 nato a [...] il [...] codice fiscale C.F._2 residente a [...] professione: presso Cisco Systems Inc CP_2 titolo di studio: Laurea in Ingegneria con l'Avv. Roberta Cìttera presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_2
pagina 1 di 7 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 22 aprile 2005 e con rito religioso in data 25 aprile 2006 (matrimonio iscritto nei registi di stato civile del Comune di Milano al n. 0610, registro 01, Parte 01, Anno 2005),
- in separazione dei beni.
- con un figlio, , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale tra Parte_1
e , coniugi sposati a Milano con rito civile in data 25 aprile 2005 e con rito
[...] Controparte_1 religioso in data 25 aprile 2006 (matrimonio iscritto nei registi di stato civile del Comune di Milano al n. 0610, registro 01, Parte 01, Anno 2005), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito;
2. il figlio minore resta affidato in via condivisa ai genitori, con collocamento Persona_1 paritario presso i medesimi, ferma restando la residenza anagrafica del minore presso l'attuale abitazione familiare, sita in Milano, via Luigi Canonica n. 59. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore importanza e interesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: salute, scuola, interventi chirurgici, viaggi all'estero), e disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore presso il quale il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione;
3. avrà il diritto di trascorrere il tempo con i genitori in via paritetica a settimane alterne: Per_1
- il padre, nella settimana di competenza, avrà cura il lunedì pomeriggio di recarsi a prendere Per_1
a scuola, al termine delle lezioni e/o presso la residenza della madre, tenendolo con sé per l'intera settimana fino al lunedì mattina successivo in cui lo accompagnerà a scuola;
la madre allo stesso modo avrà cura il lunedì pomeriggio di recarsi a prendere a scuola, al termine delle lezioni, Per_1 tenendolo con sé per l'intera settimana fino al lunedì mattina successivo. Il tutto compatibilmente con le trasferte di lavoro del sig. che si impegna a comunicare entro la domenica sera Per_1 antecedente la settimana, l'eventuale necessità di ottenere un cambio del periodo di permanenza di presso di sé. Per_1
In ogni caso è garantito il diritto di contatti telefonici quotidiani tra il genitore e il figlio nel tempo di permanenza presso l'altro genitore.
- trascorrerà poi ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore, il periodo dal 25/12 al 31/12 Per_1
e dal 31/12 al 6/1, con la precisazione che il minore potrà trascorrere la Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorrerà il primo periodo;
- trascorrerà due settimane (preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive, di cui Per_1 almeno una nel periodo di agosto, da concordarsi, quanto al periodo, entro il 31 maggio, se possibile, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno;
- per ogni altra festività (Pasqua, Carnevale e per i ponti infrasettimanali), compreso il compleanno, dovrà essere rispettato il criterio dell'alternanza, suddividendosi, pertanto, i genitori i relativi periodi e pagina 2 di 7 quanto al compleanno l'alternanza annuale salva la possibilità di trascorrerlo insieme. Sono sempre fatti salvi i migliori accordi che i genitori dovessero raggiungere tra loro nell'interesse esclusivo del figlio e al fine di contemperare le esigenze lavorative di entrambi. In ogni caso, entrambi hanno diritto di conoscere il luogo ove trascorrerà la villeggiatura, nonché di avere un recapito Per_1 telefonico ove poterlo contattare. Qualora uno dei genitori, per esigenze lavorative, dovesse trascorrere una o più notti fuori casa, nel periodo di propria competenza, dovrà interpellare l'altro genitore al fine di richiederne la disponibilità a tenere . In caso di impossibilità, il genitore che ha manifestato l'esigenza potrà rivolgersi ai Per_1 nonni o a una baby-sitter, scelta di comune accordo e di cui provvederà a sostenere il costo. Ciascun genitore favorirà la relazione con l'altro genitore, nonché con parenti e affini, impegnandosi a non assumere mai atteggiamenti o proferire parole squalificanti l'altro genitore, né controllare o interferire nelle comunicazioni con il figlio. Ciascun genitore in ragione dell'età e delle esigenze del figlio minore avrà cura quando è presso di sé di valutare le attività più consone al minore. Per le medesime ragioni i ricorrenti si impegnano a non presentare nuovi partner a e ciò fino a che non abbiano una relazione stabile e duratura. Per_1
Ciascun genitore si farà carico e parte diligente per avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio firmando la documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
ciascun genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche con esercizio indipendente della responsabilità di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano o si dovessero occupare di . Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza. Per_1
avrà diritto a partecipare ad almeno un'attività extra scolastica adeguata alle sue capacità, Per_1 aspirazioni e sviluppo, con spese a carico del sig. (come meglio specificato infra-punto 5) e Per_1 ad esservi accompagnato e ripreso dal genitore collocatario che se ne farà carico. Entrambi i genitori possono iscrivere il figlio ad altre attività facendosi carico dell'onere e della gestione. Ogni genitore deve garantire che , negli spostamenti, abbia con sé tutto il necessario Per_1
(abbigliamento, effetti personali, materiale scolastico).
4. la casa coniugale, in proprietà nella misura di 1/4 della sig.ra e di 3/4 del sig. , con Pt_1 Per_1 quanto ivi contenuto - arredi e corredi - rimane assegnata alla madre, che si fa carico delle utenze e delle spese condominiali ordinarie, mentre rimangono a carico del sig. il 100% delle spese Per_1 straordinarie relative all'immobile e il pagamento della rata mutuo di euro 580,00 mensile. Il sig. , in accordo con la moglie, ha già lasciato la casa familiare e trasferito la propria Per_1 dimora in altro immobile, sito a Milano, via Francesco Filelfo n. 12, asportando i propri beni ed effetti personali. L'autovettura intestata alla sig.ra rimane assegnata alla medesima che continuerà a farsi carico Pt_1 delle spese di manutenzione e assicurazione.
5. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, il sig. provvederà a Per_1 contribuire al mantenimento del figlio , sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1 economica, mediante il versamento anticipato, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra sul Pt_1 conto corrente a Lei intestato, della somma di euro 700,00 (settecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo vita, con decorrenza prima rivalutazione da gennaio 2026;
- il padre provvederà altresì al pagamento del 100% delle spese straordinarie scolastiche, relative ad uno sport e mediche, usufruendo anche della polizza sanitaria stipulata, mentre tutte le altre spese pagina 3 di 7 straordinarie di cui alle linee guida della Corte d'Appello di Milano saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori con la precisazione che le spese extra scolastiche saranno decise in accordo tra le parti:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) insegnante di sostegno, corsi di recupero e lezioni private.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) un'attività sportiva e pertinente abbigliamento (comprese spese per iscrizioni a gare e tornei).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) superiori al numero di una a scelta;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese da concordare: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Gli assegni familiari, se dovuti, verranno percepiti dalla sig.ra Pt_1
6. il sig. provvederà a versare alla moglie in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 pagina 4 di 7 sul conto corrente a Lei intestato, l'importo di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat costo vita, con decorrenza da gennaio 2026; 7. le Parti, come da accordi assunti nel ricorso, hanno già provveduto a:
- estinguere il corrente cointestato n. 615264647650 intrattenuto presso Banca Intesa con divisione nella misura del 50% ciascuno della giacenza;
- estinguere il conto corrente presso Banca Investis, con vendita dei titoli e suddivisione delle giacenze in ragione del 50% ciascuno. 8. Il marito, a titolo di supporto alla formazione professionalizzante, corrisponderà alla moglie l'importo di Euro 2.500,00 per il corso di abilitazione all'insegnamento finalizzato all'ottenimento di 30 crediti formativi (CFU).
9. Il marito si impegna inoltre a mantenere la copertura sanitaria a favore della moglie (fatta salva la franchigia, che rimarrà a carico di quest'ultima), sino alla pronuncia di divorzio, con impegno a rivalutare in tale sede la possibilità di conservare il beneficio.
10. I genitori prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per il minore, con la precisazione che in ogni caso i viaggi all'estero dovranno essere concordati e comunicati con congruo anticipo, indicando itinerario preciso, luoghi e recapiti.
11. Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara la separazione personale dei coniugi tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] l'[...] e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...]. coniugi sposati a Milano con rito C.F._2 civile in data 22 aprile 2005 e con rito religioso in data 25 aprile 2006 (matrimonio iscritto nei registi di stato civile del Comune di Milano al n. 0610, registro 01, Parte 01, Anno 2005), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. LE Di Peppe Dott. AN EO
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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