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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1779/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1779/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA Parte_1 C.F._1
GASBARRI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASBARRI Controparte_1 C.F._2
ROSSELLA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.06.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
affinché venisse disposta da questo Tribunale la modifica delle condizioni, Controparte_1
consensualmente determinate, di divorzio stabilite dal Tribunale di Pescara con sentenza n.18/2016 pubblicata in data 05.01.2016, chiedendo, in particolare, la revoca della condizione di cui al punto n. 5 della suindicata sentenza, relativa al contributo al mantenimento dei figli, in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche e della raggiunta indipendenza economica degli stessi figli.
La convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 14.11.2024 la resistente non è comparsa. Il ricorrente ha chiesto differimento ad altra udienza, poiché pendente una trattativa di conciliazione tra le parti.
All'udienza del 13.02.2025 le parti sono comparse chiedendo congiuntamente che venisse disposta la modifica di cui al punto n.5 della sentenza di divorzio n.18/2016, come da accordo depositato in atti, alla condizione di seguito riportata:
- revoca del contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e , con decorrenza dalla data di deposito Parte_2 Persona_1
del presente ricorso, nonché revoca dell'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie dei figli, essendo venuti meno i presupposti.
L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica della sentenza n. 18/2016 revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l'obbligo del ricorrente di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 225,00 per ogni figlio, nonché l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie dei figli;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1779/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA Parte_1 C.F._1
GASBARRI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASBARRI Controparte_1 C.F._2
ROSSELLA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.06.2024 ha agito nei confronti dell'ex coniuge Parte_1
affinché venisse disposta da questo Tribunale la modifica delle condizioni, Controparte_1
consensualmente determinate, di divorzio stabilite dal Tribunale di Pescara con sentenza n.18/2016 pubblicata in data 05.01.2016, chiedendo, in particolare, la revoca della condizione di cui al punto n. 5 della suindicata sentenza, relativa al contributo al mantenimento dei figli, in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche e della raggiunta indipendenza economica degli stessi figli.
La convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 14.11.2024 la resistente non è comparsa. Il ricorrente ha chiesto differimento ad altra udienza, poiché pendente una trattativa di conciliazione tra le parti.
All'udienza del 13.02.2025 le parti sono comparse chiedendo congiuntamente che venisse disposta la modifica di cui al punto n.5 della sentenza di divorzio n.18/2016, come da accordo depositato in atti, alla condizione di seguito riportata:
- revoca del contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e , con decorrenza dalla data di deposito Parte_2 Persona_1
del presente ricorso, nonché revoca dell'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie dei figli, essendo venuti meno i presupposti.
L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica della sentenza n. 18/2016 revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l'obbligo del ricorrente di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 225,00 per ogni figlio, nonché l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie dei figli;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 10 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio pagina 2 di 3 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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