Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6037/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 6037/2024, promossa con ricorso depositato il 05/12/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in Canegrate (MI), piazza Unità d'Italia n. 1
con gli Avv.ti Cathy La Torre e Silvia Gorini
e
2) Parte_2
Nato a Legnano (MI) il 3 ottobre 1984
Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Lucio Mapelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portovenere (SP), in data 1 settembre
2021 (anno 2021 atto n. 30 parte II serie A Ufficio 1)
senza figli
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/12/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Casa familiare
La casa familiare sita nel Comune di Canegrate (MI) in Piazza Unità d'Italia n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra in quanto di proprietà esclusiva della Pt_1
stessa.
Il sig. dichiara altresì di aver già provveduto al ritiro di tutti i propri effetti personali e beni Pt_2
di sua esclusiva proprietà dalla casa familiare.
2. Condizioni economiche
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione al mantenimento e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo, perciò, nulla a pretendere l'una dall'altra.
La sig.ra si impegna ad acquistare l'autovettura Wrangler-Rubicon Dsl, tg. FM804TD, di Pt_1
proprietà esclusiva del sig. ma il cui costo veniva sostenuto anche dalla prima nella misura Pt_2
di circa un terzo.
Nello specifico, la sig.ra si impegna ad acquistare l'autovettura sopra indicata alla somma Pt_1 di € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento,00) con le seguenti modalità:
a) € 15.000,00 (quindicimila,00) al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento in oggetto;
b) € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta,00) alla celebrazione della prima udienza del procedimento in oggetto;
c) € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta,00) alla pubblicazione della sentenza di separazione del procedimento in oggetto, contestualmente al trasferimento della proprietà del veicolo di cui si discute.
Si rappresenta che il prezzo di acquisto così indicato è stato calcolato sia tenendo conto del contributo prestato dalla sig.ra al momento dell'acquisto, che dell'importo di circa € Pt_1
2.500,00 (duemilacinquecento,00) che il sig. deve alla moglie per spese condominiali e Pt_2
familiari arretrate.
Dal suo canto, il sig. si impegna a pagare le rate restanti del finanziamento acceso per Pt_2
l'acquisto dell'autovettura in questione che, pertanto, non saranno addebitate in alcun modo alla sig.ra Pt_1
2 Le spese relative al passaggio di proprietà saranno invece a carico della sig.ra Pt_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 1 settembre 2021 in Portovenere (SP), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Portovenere (anno 2021 atto n. 30 parte II serie A Ufficio 1) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __28.4.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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