Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 12363/2020 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 30/09/2024.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via m. R. Imbriani n. 27 presso lo studio dell'avv. Leone Pio
Capobianco che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE
E
P. IVA , con sede in Mogliano Veneto Controparte_1 P.IVA_1
(TV) alla via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Duomo n. 326 presso lo studio dell'avv. Rosalia Aurino che la rappresenta e difende giusta procura speciale per atto del notaio Persona_1
- APPELLATA
E
residente in [...]alla strada provinciale delle Brecce n. CP_2
1
- APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 41/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Barra.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 30/09/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Giudice di pace di Barra, la e Controparte_1 CP_2
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno
[...]
patito in occasione dell'evento per cui è causa.
Allo scopo l'attore deduceva che in data 11/07/2013, alle ore 10,00 circa, in
Ercolano alla via B. Cozzolino mentre si trovava a bordo del motociclo Honda
NS (tg. CK 32167) veniva impattato dal veicolo OL GO (tg.
CK763XK) il quale rientrando da una manovra di sorpasso con la sua parte anteriore destra impattava la parte posteriore sinistra del motoveicolo Honda: per effetto dell'impatto l'attore perdeva il controllo del motoveicolo rovinando al suolo e riportando lesioni personali per le quali, il giorno dopo il sinistro, si recava al P.S. dell'ospedale “A. Maresca” di Torre del Greco ove i sanitai gli diagnosticavano “trauma spalla destra”
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva Controparte_1
2 l'inammissibilità nonché improponibilità della domanda;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 41/2020 rigettava la domanda ritenendo il fatto storico descritto dall'attore non provato.
Avverso la sentenza del Giudice di pace proponeva appello per i Parte_1
seguenti motivi: “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
difetto di motivazione della sentenza di primo grado”.
Costituitasi in appello, la concludeva chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per mancato rispetto del termine lungo per la notifica dell'appello sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice. Sul punto si osserva che l'appellante ha notificato l'atto di appello nel rispetto del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. il quale statuisce che “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Passando al merito, l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
Si osserva, infatti, che l'appellante in ordine alla verificazione del fatto storio e alle modalità di realizzazione dello stesso ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
L'unico testimone escusso sulle modalità di realizzazione dell'evento di sinistro ha riferito: “ho visto un veicolo Volkswagen GO che stava percorrendo la via
Cozzolino in direzione San Sebastiano al quando giunto nei pressi dove mi Per_2 trovavo io , iniziava un sorpasso ad un motociclo che percorreva la suddetta strada nello stesso senso di marcia, quando dall'opposto senso di marcia a causa del sopraggiungere di un veicolo rientrava nella sua corsia, cioè si spostava a destra ed andava ad urtare con
3 la sua parte anteriore destra la parte posteriore laterale sinistra del motoveicolo il quale
a seguito dell'urto sbandava e cadeva a destra […] ricordo che gli occupanti la moto avevano dolori al braccio e gambe lato destro”.
È indubbio, quindi, che il testimone abbia descritto i tratti essenziali del sinistro in modo sovrapponibile rispetto alla descrizione effettuata dall'attore sin dall'atto di citazione: il luogo, i soggetti coinvolti e la dinamica, vale a dire la circostanza che si sia trattato di un tamponamento operato da un autoveicolo, il quale nell'intento di operare un'improvvida manovra di sorpasso impattava il motoveicolo condotto dall'attore determinandone la caduta al suolo. Il testimone, inoltre, coerentemente con quanto indicato dall'attore, il quale in citazione ha affermato che l'urto gli faceva perdere il controllo del motorino e la caduta avveniva solo dopo pochi metri, ha anche confermato che “l'urto non era violentissimo” ma che determinava la perdita di controllo e la conseguente caduta (“a seguito dell'urto sbandava e cadeva a destra)”.
Anche il CTU dott. , nominato in corso del giudizio di appello, Persona_3
ha confermato la compatibilità tra le lesioni patite dall'attore e la dinamica del sinistro (“Tenuto conto delle modalità dell'incidente, emerse dalla istruttoria compiuta, che corrispondono a quanto già riportato negli atti di causa, e di tutto quanto precedentemente esposto nel capitolo delle “Considerazioni medico-legali, si ritiene che vi sia compatibilità tra le suddette lesioni, riportate dal periziato e la dinamica del sinistro, per cui sembra netto e diretto il nesso di causalità con
l'incidente per cui è causa. Ciò in quanto, risultano verificati i principali criteri di sussistenza del nesso, quello cronologico, il criterio topografico, dell'adeguatezza quali-quantitativa del trauma occorso rispetto alle lesioni riscontrate, il criterio modale
e quello della continuità fenomenica”).
Orbene, in virtù della dichiarazione del teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare essendo estraneo alle parti in causa ed entrato a contatto con l'attore solo per avere assistito al sinistro, appare evidente la responsabilità esclusiva del conducente della Volkswagen GO, il quale ha violato la norma di
4 cui all'art. 140, comma 1 del Codice della Strada ai sensi del quale il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio della circolazione, nonché la regola prudenziale prescritta dall'art. 148 c.d.s. il quale prescrive le modalità che devono essere seguite dal conducente che intende operare una manovra di sorpasso ed ancora l'art 149 c.d.s, comma 1 del Codice della Strada ai sensi del quale “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
La condotta di guida ascritta al conducente la Volkswagen GO assorbe per la sua gravità (plurime violazione al codice della strada) l'intera causalità del sinistro con superamento della presunzione di pari e concorrente responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. per via della presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (art. 149 comma 1 codice della strada). Ed infatti il soggetto che tampona un veicolo ha l'onere di fornire la prova liberatoria dando dimostrazione che il mancato tempestivo arresto del mezzo condotto e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile. (cfr. da ultimo Cassazione ordinanza de 3.2.2023 n.
3398).
È poi emerso dalla svolta istruttoria che ha riportato lesioni in Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa e tanto si ricava dalle certificazioni mediche prodotte (cfr. referto P.S. n. 2013/40076 – doc. n. 5 produzione primo grado attore) come riscontrate dagli accertamenti operati dal CTU.
Quanto all'entità del danno questo giudicante fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. , in quanto appaiono Persona_3 congruamente motivate, prive di errori logico giuridici e sorrette da solide argomentazioni di carattere tecnico-scientifico.
In base a quanto accertato, quindi, il CTU ha valutato che dall'evento è residuato un danno biologico del 1,5%, una ITP al 75% di 2 giorni, una ITP al 5 50% di giorni 15 e una ITP al 25% di giorni 10.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ciò posto, trattandosi di lesione di lieve entità cd. “danno micropermanente” derivante da un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dall'art. 139 cod. ass., i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno.
In applicazione dei criteri del predetto articolo, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (43 anni) deve erssere riconosciuto l'importo di euro 1.265,60 per l'invalidità permanente nella misura del 1,5%, quello di euro 82,86 per i 2 giorni di ITP al 75%, quello di euro 414,30 per i 15 giorni di ITT al 50% e quello di euro 138,10 per i 10 giorni di ITP al 25%. Il CTU poi non ha riscontrato spese mediche sostenute dalla parte (“dall'esame degli atti non risultano sostenute spese sanitarie né, per quanto su esposto, sono prevedibili spese mediche da sostenere in futuro”).
L'entità del risarcimento deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (Cass. civ., sent. n. 11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e
“sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (Cass. civ., SS. UU. sent. n. 2697272018). Il danneggiato, tuttavia, per vedersi riconosciuto tale tipo di danno, ha l'onere di allegare, nei termini di rito, tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Nel caso di specie, si osserva che può essere riconosciuto a tale titolo in quanto
6 l'attore non ha allegato prima ancora che provato siffatto pregiudizio in termini di maggiore sofferenza interiore patita in occasione dell'evento dedotto.
Del resto la lieve entità del pregiudizio fisico non lascia neanche presumere il conseguente e connesso danno morale.
In conclusione, e rimasto contumace nel Controparte_1 CP_2
presente giudizio, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno della complessiva Parte_1 somma di euro 1.900,86. A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (sent.
1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici
Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della compagnia assicurativa e del responsabile civile in solido tra loro in favore dell'attore; sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00).
Le spese della CTU espletata nel corso di questo grado di giudizio vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
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P.Q.M.
IL Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: CP_2
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna la e in solido tra loro al Controparte_1 CP_2
pagamento, in favore di della somma di euro 1.900,86 Parte_1 oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del doppio grado di giudizio che per il primo grado si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.265,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, e per il secondo grado si liquidano in euro 175,00 per esborsi ed euro
2.552,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
Napoli, 3.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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