Articolo 1 della Legge 18 gennaio 1951, n. 36
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24 febbraio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, numero 625 , sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1952.

Entrata in vigore il 24 febbraio 1951