Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, numero 625 , sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1952.
Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, numero 625 , sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1952.