Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. ssa Manuela Velotti -Presidente
-dott. Luciano Varotti -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1270/2020 R.G.;
TRA
avente codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Egidio Tursi (indirizzo pec;
Email_1
E
avente codice fiscale , e (già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, avente codice fiscale rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
Annalisa Setti (indirizzo pec;
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E
avente codice fiscale;
Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5 avente codice fiscale;
avente codice fiscale;
P.IVA_5 CP_6 P.IVA_6
, avente codice fiscale;
avente Parte_2 C.F._1 Parte_3 codice fiscale e avente codice fiscale C.F._2 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Biavati (indirizzo C.F._3 pec , Lotario Dittrich;
Email_3 CP_7
(indirizzo pec e Simone Brambilla Email_4
(indirizzo pec;
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E
1
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E
, avente codice fiscale , rappresentato e Parte_5 C.F._5 difeso dall'Avv. Dario Bolognesi (indirizzo pec;
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E
, avente codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_9 C.F._6 dagli Avv.ti Simone Merisio e Angelo Proserpio (indirizzo pec
; Email_8
E
, avente codice fiscale , rappresentato e difeso CP_10 C.F._7 dall'Avv. Antonio Console (indirizzo pec;
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E
, avente codice fiscale rappresentata e difesa CP_11 C.F._8 dall'Avv. Stefano Lamberti (indirizzo pec;
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E
avente codice fiscale;
Parte_6 C.F._9
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1)Con atto di citazione del marzo 2016, e Agenti in Parte_1 Controparte_1 rete S.r.l. convenivano Controparte_8 Controparte_4 Controparte_5
, , CP_6 Parte_5 Controparte_9 Parte_6 Parte_2
, e innanzi il Tribunale di Bologna,
[...] Parte_3 Parte_4 formulando le seguenti domande: accertarsi e dichiararsi il compimento di atti di concorrenza sleale a norma degli artt. 2598 c.c., 2043 c.c., artt. 98 e 99 c.p.i e 2055 c.c. da parte dei convenuti, emanare gli opportuni provvedimenti volti ad inibirne la continuazione, nonché condannare gli stessi, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o gradata in proporzione alle singole responsabilità, ai sensi delle richiamate norme e/o ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle
2 società attrici per le causali descritte in narrativa, che in via prudenziale si quantificano in complessivi € 1.609.349,89 (€ 1.192.719,02 per € 266.630,87 per ed Pt_1 CP_1
€ 150.000,00 per o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà CP_3 ritenuta in causa, anche all'esito dell'espletanda CTU, che sin d'ora si chiede e/o in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, a cura e spese a carico dei convenuti su almeno tre quotidiani di rilevanza nazionale, da eseguirsi entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con autorizzazione, in difetto, a provvedervi le attrici con diritto a ripetere le spese, a semplice presentazione delle fatture delle concessionarie di pubblicità e/o società Editrici>.
2)A fondamento di tali domande allegavano le circostanze così efficacemente illustrate dal primo giudice:
costituita nel 1999, e divenuta leader del suo settore, è un Parte_1
Organismo Notificato di Certificazione e di Ispezione, abilitato dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) a svolgere le attività di certificazione e verifica richieste dalla “Direttiva Ascensori” 95/16/CE e dal Dpr 162 del 1999, norma interne di attuazione;
le verifiche periodiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, disciplinate dal
Dpr 462 del 2001, e la verifica della potabilità delle acque, ai sensi del Dlgsvo 31 del
2001. La società impiega personale tecnico, addetto alle verifiche (ingegneri e periti), oltre a personale commerciale, amministrativo e contabile.
controllata al 100 % da si occupa prevalentemente Controparte_1 Pt_1 della protezione dei dati sensibili della propria clientela, costituita per lo più da condomini, e il suo legale rappresentante è stato, fino al 2015, . Parte_5
prima denominata svolge la attività di agente Controparte_2 CP_3 di commercio e procacciatore di affari per conto di terzi.
Nel giugno del 2014 aveva acquisito il 95 % delle quote di quest'ultima Controparte_8 società, che aveva poi stipulato accordi con e Parte_1 Controparte_1 per promuovere la sottoscrizione di contratti relativi alle verifiche tecniche e alla gestione della privacy;
in seguito aveva ceduto le proprie quote in Controparte_8
a uscendo quindi dalla società. CP_3 CP_12
Anche la società che ha per oggetto la distribuzione e Controparte_4
3 commercializzazione di combustibili liquidi, solidi o gassosi, e di energia, aveva stipulato nel 2014 un contratto con che si impegnava con la propria rete CP_3 commerciale a promuovere la vendita dei prodotti di;
per svolgere Controparte_4 tale attività il fece assumere da parte di numerose persone, con CP_8 CP_3 mansioni commerciali, tra cui , Parte_3 Persona_1 Persona_2
, , , Persona_3 Persona_4 Parte_2 Persona_5
e Persona_6 Parte_6
costituì nel 2015 la che aveva per oggetto Controparte_4 Controparte_5 sociale una ampia attività di certificazione e verifiche tecniche di ascensori e altri impianti;
le quote sociali di quest'ultima, dopo la costituzione, erano state trasferite dapprima a controllante di , poi a persone fisiche, CP_13 Controparte_4 verosimilmente parenti dei titolari di;
nel 2015 Controparte_4 Controparte_5 aveva acquisito dalla AQ TA SR (società le cui quote erano intestate originariamente a tale che le cedette poi al un ramo di azienda relativo Per_7 CP_8 alla attività di verifica di ascensori e impianti, e le autorizzazioni ministeriali relative, di cui la cedente era titolare. infine, pure costituita nel 2015, e come interamente CP_6 Controparte_4 partecipata da ha oggetto sociale sovrapponibile a CP_13 Controparte_1 infine, sia che che hanno sede in Controparte_4 Controparte_14 CP_6
Milano, in via Caldera 21.
Nel 2015 una serie di dipendenti di ( ) Parte_1 Controparte_9 Parte_4
( ) e ( Controparte_1 Parte_5 CP_3 Parte_6 [...]
, e si sono licenziati per essere assunti e collaborare con Parte_2 Parte_3 le società del gruppo e CP_4 Controparte_14 CP_6
Le attrici quindi, dopo avere “presentato” i soggetti operanti nella vicenda, descrivono la complessiva attività di concorrenza sleale che i convenuti hanno posto in essere a loro danno, sostenendo che fin dal 2013 il regista di tutta la vicenda, aveva CP_8 programmato di costituire un nuovo Organismo di Certificazione, che si ponesse in concorrenza con operando in concreto il suo disegno attraverso i seguenti Pt_1 passaggi:.
-tramite la newco AQ TA SR, (le cui quote, dapprima intestate a tale Per_7
Par divennero effettivamente aveva acquistato da altra società presente nel CP_8 mercato il ramo di azienda relativo alla attività di certificazione;
-nel contempo aveva stipulato, tramite (ora ) accordi per CP_3 CP_2
4 promuovere la sottoscrizione di contratti relativi alle verifiche tecniche e alla gestione della privacy con e Parte_1 Controparte_1
-quindi si era risolto a cercare la collaborazione di un partner finanziario solido, che aveva trovato in società già presente nel mercato, e in rapporti Controparte_15 commerciali con per questo nel 2015 su suggerimento CP_3 CP_4 CP_15 del aveva costituito la newco per acquistare l'azienda di CP_8 Controparte_5
AQ TA, e svolgere la attività di certificazione;
poi, aveva convinto numerosi collaboratori di ed Parte_8 CP_3 Parte_1
a seguirlo nel gruppo rappresentando falsamente una grave crisi economica e CP_4 finanziaria in capo ad che avrebbe contagiato di conseguenza Pt_1 CP_3
-da ultimo aveva ceduto le proprie quote in a tale CP_3 CP_12
Le attrici affermavano che in effetti, dopo il trasferimento dei dipendenti e collaboratori stornati, ad e sono pervenute in brevissimo tempo Parte_1 Controparte_1 numerose lettere di risoluzione contrattuale, uniformi e prive di motivazione, per di più da amministratori di condomini clienti dei dipendenti e collaboratori passati al gruppo
Le società attrici avevano avuto conferma da propri dipendenti della attività di CP_4 storno e denigrazione svolta dal e della gestione sistematica delle disdette dei CP_8 clienti (e di questo riferisce ampiamente la citazione, riportando stralci delle dichiarazioni, dalle pagine 12 a 20). Vi erano inoltre numerose conferme documentali, nelle mail circolate tra i collaboratori transfughi, (vedi indicazione analitica a pagg.20-
24)>.
3)Nel procedimento così instaurato, tutti i convenuti si costituivano e alcuni di essi,
, e chiedevano ed ottenevano di poter chiamare in Parte_4 Parte_3 Pt_6 Pt_2 garanzia ed . CP_10 CP_11
Chiedevano dichiararsi gli stessi tenuti a manlevarli tenuti a pagare alle società attrici secondo la quota di responsabilità accertata in capo a ciascuno dei soggetti terzi chiamati>.
ed si costituivano, chiedendo il rigetto della suindicata CP_10 CP_11 domanda.
Parte attrice estendeva le domande nei loro confronti,
4) Con ordinanza del 28.6.2017, veniva dichiarava l'incompetenza funzionale dell'adita sezione civile ordinaria, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione della
5 causa innanzi la competente sezione specializzata in materia di impresa del medesimo tribunale.
5) Con atto di citazione dell'ottobre 2017, le originarie attrici riassumevano il procedimento, nei confronti dei summenzionati convenuti e chiamati in causa, reiterando nei confronti di tutti loro le originarie domande.
6) Con sentenza n. 441/2020, decidendo nel contraddittorio, il Tribunale di Bologna accoglieva tali domande solo parzialmente.
Accertava la condotta, posta in essere da Controparte_8 Controparte_4
, , Controparte_5 CP_6 Parte_5 Controparte_9 Pt_6
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_11 [...]
, di concorrenza sleale per storno e sviamento di clientela nei limiti e con le CP_10 modalità di cui in motivazione>.
Condannava e Controparte_8 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, Parte_5 Controparte_9 Parte_6 Parte_2 [...]
, e , in solido tra loro, a Parte_3 Parte_4 CP_11 CP_10 rifondere alle attrici il danno patrimoniale subito, mediante pagamento della somma di
€.110.000 a favore di e di €.23.000,00 a favore di Parte_1 Controparte_1
Condannava al risarcimento del danno morale, in favore delle attrici Controparte_8
e mediante pagamento della somma, Parte_1 Controparte_1 CP_3 liquidata alla attualità, di €.
5.000 per ciascuna di esse.
Compensava interamente le spese della lite.
7) Dato il richiamo operato in dispositivo alla motivazione, è utile, sin d'ora, riportarne testualmente il nucleo centrale in punto di an, come segue: <nel caso di specie all dell documentale pare evidente che il>CP_8 contribuì in modo determinante alla scelta di costituire e renderla Controparte_5 operativa acquisendo il personale, già capace e di esperienza, in forza presso la concorrente. Seppure risulta dalla documentazione complessivamente prodotta (vedi in particolare le produzioni dell'avv.Dalmotto) che per taluni almeno dei collaboratori vi erano oggettive ragioni di scontento, (conseguenti sia ad un periodo di difficoltà attraversata nel 2013 e 2014 sia alle modalità di gestione del personale), è
6 sostanzialmente fatto pacifico che il a partire dal 2013, e fino al 2015 aveva CP_8 avvicinato numerosi dipendenti e collaboratori del gruppo anche ma non Parte_1 solo nel corso di una cena di saluto tenutasi nel dicembre 2014, e dipinto la situazione di e (poi ) come precaria, e addirittura destinata alla Pt_1 CP_3 CP_2 chiusura e al fallimento, facendo così leva, in modo sicuramente sleale sul piano della concorrenza, anche sul comprensibile timore di perdere il lavoro e la fonte di reddito: CP_1 vedi in tal senso le dichiarazioni rese dalla e dal , ma anche da CP_11 Per_1
, e tutte
[...] Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 prodotte dalle attrici [….]
E' anche dimostrato che l'acquisizione dei dipendenti, operata con le modalità sopra descritte, ha consentito alle convenute di utilizzare informazioni riservate, costituita dagli elenchi clienti contenuti nel gestionale di e che hanno avvantaggiato Pt_1 CP_1 la affermazione nel mercato delle convenute, e verosimilmente assai più l'avrebbero avvantaggiata, in mancanza della pronta ed efficiente reazione delle attrici.
Le attrici sostengono che si tratta di informazioni sottoposte a segreto aziendale ex art. 98 CPI, riferendosi in particolare alle anagrafiche e agli elenchi clienti, corredati delle indicazioni dei contratti stipulati. Ora, l'art. 98, D.lgs. n. 30 del 2005 tutela, come privativa industriale, oggetto quindi di un diritto reale, le informazioni segrete, in presenza di precisi e specifici presupposti: deve trattarsi in primo luogo, di informazioni che, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non sono generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore, e quindi non possono essere assunte dai concorrenti in tempi brevi e a costi ragionevoli. In secondo luogo, occorre che le informazioni segrete presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato. Infine occorre che le informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete: si ritiene comunemente necessario, sotto questo profilo, che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto, o nel contratto, ovvero nel regolamento interno, e che organizzi per quanto possibile un sistema di accesso selettivo alle informazioni.
7 Con riguardo al carattere oggettivo che debbono possedere le informazioni commerciali perché siano ntegrati i primi due requisiti, è opinione unanime in giurisprudenza, che
“sono informazioni riservate quelle che recano non solo i dati identificativi dei clienti, ma nel contempo le ulteriori indicazioni, utili non solo al loro reperimento, ma piuttosto e soprattutto a determinare il profilo qualificante, in modo che dalla sua lettura sia possibile ricavare conseguenze utili e necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale senza necessità di acquisire ulteriori informazioni” (Cass. civ. Sez. I, 19/06/2008, n.
16744, tra le altre). Non costituisce pertanto informazione riservata un mero elenco clienti, inteso come limitato ai dati identificativi degli stessi, mentre integra il requisito richiesto dall'art.98 Cpi un data base che contenga la lista dei clienti, accompagnata da informazioni ulteriori quali il tipo di contratti da ciascuno stipulati, le relative condizioni economiche, ed eventualmente le scadenze contrattuali da far valere: è ovvio infatti il vantaggio che deriva al concorrente in possesso di questi elementi, che gli consentono di ottimizzare il lavoro svolto, e renderlo più produttivo, visitando i clienti che sono prossimi alla scadenza dei vincoli contrattuali, e con la conoscenza acquisita delle condizioni praticate. Quanto all'ultimo requisito, parte attrice ha allegato che il data base era soggetto a sistemi di secretazione idonei ad impedirne la divulgazione a terzi, perché i dipendenti potevano accedere solo a quella parte dei dati che era loro necessaria per svolgere la attività di competenza e comunque dovevano utilizzare delle password di accesso.
La circostanza trova conferma nelle esposizioni difensive delle parti costituite, da cui si apprende, ad esempio, che il Giudici fu insistentemente richiesto dalla di CP_11 fornire un elenco completo dei clienti del Veneto, Friuli e parte del Trentino, Pt_1 che evidentemente altri diversi da lui non potevano fornire. Può quindi ritenersi, nella fattispecie, che siano integrati tutti i presupposti delle informazioni tutelate dall'art.98
CPI.
Ad avviso del Collegio, peraltro la esatta qualificazione delle informazioni sottratte non
è di particolare rilievo nel caso in esame, e ai fini della domanda risarcitoria qui azionata: ciò che rileva e connota in ogni caso come illecita la condotta, è invero la utilizzazione fatta di questi elementi informativi.
Anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per ottenere la specifica tutela erga omnes delle informazioni “segrete” tutelate come privativa industriale dall'art.98 Cpi, le informazioni di cui si tratta sono certamente informazioni aziendali “riservate”, caricate sul gestionale delle società che le utilizzavano, e come tali fanno parte del
8 patrimonio aziendale, cosicchè l'appropriazione e l'uso dimostrato in atti integra senz'altro una violazione concorrenziale.
Il massiccio invio di disdette, preordinato e organizzato dall'ufficio di Controparte_5
[... di Torino è stato reso possibile dalla disponibilità dei dati, come confermato dalle mail e dalla copiosa documentazione in atti (doc. 37, 38, 40, 41, 42, 43 e-mail Parte_3 doc. 45 registro disdette, doc. 49 e 50 e-mail tra i convenuti). La attrice ha prodotto d'altro canto documenti eloquenti riguardo la trasmissione, il possesso e la utilizzazione di tali informazioni (vedi e-mail doc. 49 inviata da alla Parte_5
, avente ad oggetto “portafoglio privacy”; e-mail doc. 50, inviata da Giudici CP_11 alla ed avente in allegato il portafoglio clienti al 31/07/2015) CP_11 Pt_1 allegando anche la perizia redatta da un esperto informatico (doc. 51) che dopo aver confrontato le disdette ricevute dalle attrici con i dati estraibili dal database di Pt_1
e di ha rilevato che le tabelle riportate nelle disdette esaminate contengono dati CP_1 perfettamente sovrapponibili a quelle estratte dai database delle rispettive società attrici, cosicchè debbono a tutti gli effetti ritenersi proveniente da quel gestionale.
La circostanza non è neppure contestata dalle difese dei convenuti, che sostanzialmente si limitano ad affermare che i dati utilizzati non erano stati “sottratti” perché erano già in possesso degli ex dipendenti, ed erano rimasti sui supporti informatici nella loro disponibilità, anche dopo la interruzione del rapporto di collaborazione con le attrici.
Questo può influire sulla intensità del dolo, non invece sulla illiceità della condotta, che resta tale nel momento in cui l'ex dipendente o l'ex collaboratore mantiene il possesso di dati che non fanno parte del suo personale patrimonio di esperienze, conoscenze o relazioni, ma appartengono all'imprenditore ex datore di lavoro, e le utilizza in modo deliberato e sistematico a favore del concorrente, come avvenuto nella fattispecie, attesi gli elementi probatori sopra richiamati.
Si ravvisa quindi la condotta di storno e utilizzo di informazioni illecite: la prima deve essere ascritta al in concorso con le società convenute, ben consapevoli di CP_8 avvantaggiarsi dell'operato del era stata infatti costituita CP_8 Controparte_5 da per svolgere la attività in concorrenza con così come Controparte_15 Pt_1 era stata costituita per divenire concorrente di , per i servizi CP_6 Controparte_1 legati alla privacy;
il disegno complessivo del venne condiviso dai vertici delle CP_8
9 società e come risulta esplicito Controparte_15 Controparte_5 CP_6
CP_1 dalle dichiarazioni di e della ed è comunque dimostrato nei fatti dalla CP_11 pre-ordinata costituzione delle società operanti, e dalle acquisizioni aziendali, poste in essere in rapida successione. Inoltre, risulta accertato, il che pure è scorretto sul piano concorrenziale, che veniva presentata fin da subito come Controparte_5
Organismo Abilitato alla esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, e questo prima di avere ottenuto la Autorizzazione Ministeriale, rilasciata solo in data 25 novembre 2015 (vedi doc.17 di parte attrice). La utilizzazione delle informazioni illecitamente acquisite, invece, deve essere ascritta in concorso a tutti i convenuti, perché tutti hanno contribuito alla realizzazione dello sviamento della clientela, consapevoli di collaborare ad un disegno unitario>.
8)Avverso tale sentenza interponevano congiuntamente appello le originarie società attrici, e chiedendo una Controparte_16 Controparte_1 Controparte_3 nuova, maggiore, quantificazione del danno subito nonché una revisione della statuizione sulle spese di lite.
Chiedevano, specificatamente, quanto segue: <riformare per tutti i motivi esposti in atti la sentenza impugnata punto di quantum e>conseguentemente condannare tutti i convenuti, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o gradata in proporzione alle singole condotte/responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dalle società attrici, che in via prudenziale si quantificano in complessivi
€ 1.372.839,98 (di cui con riguardo ad € 352.146,44 a titolo di Parte_1 valorizzazione contratti distratti;
€ 117.040,67 a titolo di danno emergente ed €
500.000,00 per danno all'immagine; quanto a € 65.492,25 a titolo di Controparte_1 valorizzazione contratti distratti;
€ 38.160,62 a titolo di danno emergente ed €
150.000,00 per danno all'immagine; quanto ad € 150.000,00 danno Controparte_2 all'immagine) o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta in causa.
Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda Sentenza, a cura e spese a carico dei convenuti su almeno tre quotidiani di rilevanza nazionale, da eseguirsi entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con autorizzazione, in difetto, a provvedervi le attrici con diritto a ripetere le spese, a semplice presentazione delle fatture delle concessionarie di pubblicità e/o società Editrici>.
10 9)Resistevano Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_8
, , e
[...] Controparte_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4 limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello principale.
10)Resistevano anche , e Parte_5 CP_10 CP_11 proponendo appello incidentale, col quale chiedevano tutti la revoca della dichiarazione di responsabilità pronunciata nei loro confronti.
11 formulava, specificatamente, le seguenti conclusioni:< Parte_5 accogliere, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, l'appello incidentale promosso dall'ing. avverso la medesima sentenza di cui sopra e, per l'effetto, Parte_5 revocare la dichiarazione di responsabilità del convenuto in relazione alle contestate condotte di concorrenza sleale e la conseguente condanna, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento del danno>.
12) formulava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello CP_11 di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Imprese,
n. 441/2020 del 13/2/2020, pubblicata il 26/2/2020, non notificata, nella causa R.G.
15522/2017, giudice dott.ssa Anna Maria Rossi, disattesa e reietta ogni contraria istanza,
• in via principale per tutte le motivazioni in atti accertare che la Sig.ra non CP_11 ha concorso ad alcuna attività di distrazione di personale e/o di informazioni riservate e/o clientela delle società e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 conseguentemente rigettare ogni avversaria pretesa perché infondata, in fatto ed in diritto;
• in via subordinata, previo accertamento del diverso concorso tra le parti convenute in primo grado nei fatti illeciti ad essi ascritti da e Parte_1 Controparte_1
graduare la loro diversa responsabilità ed il correlato diverso Controparte_2 ammontare dei danni che debbono pagare in via di regresso. liquidati in primo grado e/o in corso di liquidazione all'esito del giudizio di secondo grado>.
13 formulava le seguenti conclusioni: CP_10 <dichiarare la totale estraneit del dott. nella commissione degli illeciti cp_10 ex adverso denunciati e quindi rigettare ogni domanda principale di regresso contro lui proposta>11 in via subordinata: determinare ed attribuire al dott. , una percentuale di CP_10
responsabilità, nella produzione dell'evento di danno, come accertato dal Tribunale, non superiore al 2% del totale, ovvero in quell'altra misura ritenuta di giustizia, con la consequenziale rideterminazione del quantum condannatorio in suo danno, comunque in maniera differenziata e minore rispetto alle percentuali di responsabilità eventualmente riconosciute in capo agli altri convenuti in primo grado>.
14)Non si costituiva nonostante la regolarità della notifica nei suoi CP_17 confronti, e ne veniva dichiarata la contumacia.
15) Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 7.3.2023, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
16) Prima di procedere con l'esame dei contrapposti motivi, per esigenze di chiarezza, è opportuno evidenziare come l'accertamento delle responsabilità operato dal giudice di prime cure non è stato impugnato da tutti gli originari convenuti, con la sola eccezione di
, e , sicchè nei confronti di tutti CP_11 Parte_5 CP_10 gli altri, tale accertamento è passato in giudicato.
17) Ciò preliminarmente evidenziato, può procedersi all'esame del primo motivo dell'appello principale, con il quale si lamenta come il primo giudice, nonostante l'espressa richiesta formulata dalle originarie attrici, odierne appellanti principali, non abbia fatto applicazione dell'art. 125, ultimo comma, C.P.I., così non riconoscendo la retroversione degli utili, pur avendo riconosciuto espressamente la violazione dell'art. 98 del medesimo codice.
18) Il motivo, ampiamente argomentato da pag. 15 a pag. 22 dell'atto di citazione in appello, è infondato, atteso che, a differenza di quanto dedotto ivi, la richiesta di applicazione dell'art. 125, ultimo comma, CPI, prevista da tale norma, come suo presupposto, non è stata formulata in primo grado ed infatti parte appellante principale non indica ove, specificatamente, sarebbe stata proposta.
12 19) Con il secondo motivo, si contesta, specificatamente argomentando, come erroneamente il primo giudice, nel liquidare il danno, abbia operato una riduzione di un terzo del fatturato perso dalle società attrici, sull'erroneo presupposto che, a causa del solo ingresso di un concorrente nel mercato, un terzo dei clienti lo avrebbe comunque scelto.
Si contesta, specificatamente, quanto segue:
È evidente la contraddizione in cui è incorsa il Tribunale che per un verso riconosce l'illiceità della distrazione del personale e per l'altro decurtando l'ammontare del conseguente danno, salvaguarda – sia pur solo in parte – gli effetti di questa illiceità.
Perché se non ci fosse stata illecita distrazione di quel particolare tipo di maestranze
(soprattutto commerciali), proveniente tutto dalle società appellate non ci sarebbe stato un flusso così imponente di disdette.
Nessuno, infatti, avrebbe dovuto dedicare tutte le proprie energie lavorative al reclutamento proprio della clientela di e/o di Pt_1 CP_1
Il personale ipoteticamente assunto dalle new.co., in quanto sicuramente proveniente da molteplici realtà imprenditoriali, avrebbe spalmato la propria attenzione professionale su tutto il mercato, su tutti i potenziali clienti e nei confronti di tutte le società concorrenti.
In un'attività di questo tipo (certamente lecita) i rischi per le società appellanti (come per ogni altra società presente sul mercato) sarebbero rientrati nell'alea ordinaria propria di ogni attività imprenditoriale.
Avrebbero comportato al più – ma è ipotesi molto pessimistica – la perdita di una frazione millesimale del fatturato annuale. Neppure evincibile esaminando i bilanci>.
20)Il motivo in esame è fondato e va accolto per le considerazioni di seguito illustrate.
Va, anzitutto, rilevato come sia fuor di dubbio che tutti gli utenti che hanno lasciato le società attoree, optando per le società convenute, sono state indotte a tale scelta, in base a quanto accertato dal primo giudice, con statuizione passata in giudicato, in conseguenza della concorrenza sleale attuata dalle seconde, che si sono avvalse di personale stornato alle prime, che poteva contare su un preesistente rapporto di affidamento, e delle specifiche informazioni relativi ai singoli contratti di assistenza.
Non vi sono elementi, peraltro, per affermare che in alcune ipotesi, il cambio di società sia stato, di fatto, attuato, senza il ricorso al personale stornato, già conosciuto dagli utenti,
13 che vi riponevano fiducia, o senza proporre la sostituzione, con, alla mano, tutte le informazioni dei precedenti contratti.
Ciò ha comportato anche l'affidamento incondizionato degli utenti, tanto è vero che nessuno degli stessi si è posto il problema di verificare se le nuove società, con le quali avevano concluso i nuovi contratti avessero le necessarie autorizzazioni, invero pacificamente mancanti e successivamente neppure acquisite, per come risulta in atti.
21)Con il terzo motivo, si contesta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto non provato il danno emergente, scaturente dalla dedotta necessità di riguadagnare la clientela, impiegando così i propri dipendenti con attività, altrimenti non necessarie.
Parte appellante principale contesta specificatamente come, < per contenere i costi per far fronte ad una emergenza improvvisa come quella per cui è causa, ogni impresa cerca, nei limiti del possibile di ridurre i costi evitando di ricorrere a lavoro straordinario>.
Chiede che si proceda, pertanto, ad una liquidazione equitativa.
22)Il motivo va rigettato, osservando che la domanda in esame non è stata rigettata per la difficoltà di quantificare esattamente il danno, ma piuttosto per la mancata prova di un tale danno, neppure specificatamente allegato, ma solo genericamente dedotto.
23) Con il quarto motivo, parte appellante contesta la statuizione adottata dal primo giudice in relazione al dedotto danno morale, la cui motivazione è opportuno riportare testualmente come segue:
“Quanto, infine, al danno morale, può effettivamente essere riconosciuto, in conseguenza del discredito e della lesione di immagine patita da e dalle altre Pt_1 società del gruppo a cui veniva attribuita una situazione di crisi, e di prossima insolvenza;
la lesione dell'immagine tuttavia è contenuta, atteso che per quanto le stesse attrici allegano queste notizie allarmistiche sono state diffuse limitatamente, all'interno della società, tra i dipendenti, che comunque avevano una diretta conoscenza delle reali condizioni delle società presso cui lavoravano;
conseguentemente il danno morale si determina, con valutazione equitativa, e alla attualità, in €.5.000,00 per ed Pt_1 altrettanto per e ” Controparte_1 CP_3
24)Parte appellante principale contesta come erroneamente il primo giudice non abbia riconosciuto come sia stato provato come le notizie denigratorie fossero circolate, oltre
14 che fra i dipendenti, anche fra l'utenza, costituita da amministratori condominiali.
Rileva specificatamente quanto segue:
Come dimostrato in atti, si evidenzia che ai dipendenti stornati, con apposite riunioni alla presenza del sig. e della dirigenza del gruppo era stata suggerita CP_8 CP_4 tale “linea di condotta” da utilizzare proprio presso la clientela al fine dell'operato sviamento anche tramite il discredito all'immagine che le società attrici avevano creato di sé in numerosi anni di attività.
La prova della diffusione di tali notizie a soggetti economici del mercato di riferimento emerge tra le altre, dalla dichiarazione della signora , già agli atti della Persona_6 fase cautelare (doc. 55).
Le odierne appellanti hanno rappresentato nel corso del giudizio che la propria clientela attinge informazioni sui servizi offerti dalle imprese affidandosi a canali (associazioni di categoria e forum sulla rete) che ne determinano la diffusione in maniera rapida ed incontrollata e pertanto, essendo stata resa piena prova che il discredito è emerso nel settore di riferimento, la propalazione di notizie negative ai danni delle appellanti è senz'altro lesiva della loro immagine.
La proposta di cambiare fornitore di servizi agli amministratori di condominio adducendo l'approssimarsi del fallimento di – e conseguentemente di Pt_1 CP_1 ed AIR – proveniente da dipendenti/collaboratori che avevano rese note le proprie dimissioni per gli stessi motivi hanno avuto una immediata negativa valenza esterna nei confronti degli utenti che, venuti a conoscenza di tali circostanze, hanno dato disdetta ai contratti con le stesse in essere, non essendo le poche dichiarazioni in senso contrario indice dell'insussistenza della condotta contestata>.
25)Il motivo in esame va rigettato, evidenziando anzitutto la sua genericità, non deducendo parte appellante quali sarebbero le specifiche risultanze istruttorie, da cui si evincerebbe il fondamento delle sue affermazioni, fatto salvo il documento n. 55 della fase cautelare, che non può essere esaminato in quanto non prodotto nel grado.
Deve dunque concludersi che non è stato provato affatto che le informazioni false utilizzate dal durante le riunioni con i dipendenti delle originarie attrici, circa il CP_8 suo rischio di fallimento, siano state diffuse da questi ultimi, per convincere gli utenti a recedere dai vecchi contratti per affidarsi alle nuove società, non potendosi, peraltro, dedurre logicamente che la strategia sia stata effettivamente quella di screditare le originarie contraenti, ben potendo bastare la presentazione dei soggetti, già noti come
15 affidabili, quando erano dipendenti delle società attrici, muniti di tutta la necessaria documentazione.
Del resto, dalla dichiarazione, datata 17.12.2025 di , diretta a , CP_10 CP_3 si apprende che la proposta dei dipendenti stornati prevedeva
26)Con l'ultimo motivo, parte appellante principale, specificatamente argomentando, si duole della regolamentazione delle spese del primo grado, di cui il primo giudice ha disposto la compensazione, sul presupposto che la liquidazione è stata operata in misura prossima alla proposta transattiva, rifiutata da essa parte attrice.
27)Il motivo risulta logicamente superato, in considerazione dell'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, a seguito della quale, occorre adottare, comunque, una nuova statuizione sulle spese del primo grado, tenuto conto dell'esito complessivo del procedimento.
28) Occorre ora procedere all'esame dei tre appelli incidentali, iniziando dall'appello di
, con il quale questi rivendica la sua estraneità all'intervenuta attività di CP_10 concorrenza sleale, riconosciuta dal primo giudice ed in via subordinata chiede di quantificare nel 2% il suo contributo.
29)Con l'unico motivo, ritiene importante ribadire quanto già evidenziato CP_10 in primo grado e specificatamente, in estrema sintesi;
-di essere stato coinvolto nella vicenda, per cui è causa, dall'amico ; Controparte_8
-che era stato assunto da senza, tuttavia, aver contributo affatto, se non Controparte_5 in misura del tutto irrilevante, all' ideazione, alla partecipazione, alla realizzazione e soprattutto ad alcuna attività anticoncorrenziale ai danni di e delle altre società Pt_1 attrici;
-che inoltre aveva lavorato per solo per tre mesi Controparte_5 disposizioni dai vertici della società presso cui era stato assunto nonché dal sig. CP_8 vero ideatore ed attuatore, non solo dell'attività di reclutamento del personale commerciale confluito in Unogas/Unocertificazioni, ma anche promotore delle iniziative tese a sviare in maniera massiva la clientela di e , in ciò Pt_1 Controparte_1
16 avvantaggiato oltre che dal personale commerciale distratto, anche e soprattutto dal possesso ed utilizzo dei data base di e;
Pt_1 Controparte_1
-che il suo licenziamento era dipeso dalla spericolate iniziative anticoncorrenziali delle società ed Controparte_5 CP_4
; CP_6
-che infatti, sin dai primi giorni della sua assunzione in aveva Controparte_5 manifestato la propria riluttanza verso le prassi anticoncorrenziali che sia i vertici di
Unogas/Unocertificazioni che lo stesso dettavano a tutti i neo-assunti delle dette CP_8 società;
-che, comunque, egli non era addetto al settore commerciale, ma si occupava della gestione dei flussi operativi>;
-che era stato licenziato, appena tre mesi dopo la sua assunzione, con una lettera di licenziamento, da cui emergeva il suo mero ruolo di incaricato di accelerare il rilascio alla società delle autorizzazioni ministeriali, necessarie per operare.
30)Il motivo in esame è infondato e va rigettato, già in considerazione di quanto dichiarato da , nella sopraindicata dichiarazione, prodotta da parte attrice. CP_10
Questi, infatti, ha riferito di un suo coinvolgimento nell'attività di concorrenza sleale in esame, peraltro con ruolo di responsabilità, posto che altri facevano sottoscrivere le disdette ed egli controllava il loro operato, a campione come da direttive della dirigenza di . CP_4
Solo per esigenze di completezza, va evidenziato come tale suo ruolo fosse deducibile CP_1 anche dalla e -mail inviata dallo stesso il 15 luglio 2015 a + altri CP_11 del seguente tenore:
“Buongiorno , nel testo della lettera di comunicazione disdetta è opportuno Pt_3
evitare la locuzione “disdetta immediata” preferendo la “scadenza naturale del contratto”. La disdetta così formulata costituisce una possibile rescissione anticipata del contratto in essere. Questo consente all'ente uscente, se la volontà del cliente permane, di applicare le penalità usualmente previste dal contratto. Si crea inoltre la possibilità di una corrispondenza che comporta solo seccature per il Cliente. Pertanto dobbiamo evitare per quanto possibile di inserire la frase DISDETTA IMMEDIATA. Sarà mia (cura) controllare le date di scadenza contrattuale delle disdette richieste e sollecitare quelle la cui scadenze rientrano nel prossimo quadrimestre onde evitare il rinnovo all'ente uscente.”
17 CP_1 Ulteriore riscontro del ruolo del nell'attività di concorrenza sleale, comunque oggetto di confessione stragiudiziale, come sopra evidenziato, si rinviene nella dichiarazione, pure prodotta da parte attrice, sottoscritta da sotto trascritta, Parte_6
CP_1 dalla quale emerge pure un ruolo di controllo e gestione del
Questi, infatti, ha riferito di essere stato convinto a passare al gruppo da CP_4 CP_8
e da , spiegando come gli erano state illustrate le modalità con le
[...] CP_10 quali doveva sviare la clientela dal gruppo Pt_1
Ha dichiarato, specificatamente, quanto segue: <la suddetta procedura di sviamento della clientela consisteva in sostanza nel recarci>dai clienti in precedenza gestiti per conto di e al fine di proporre Pt_1 Controparte_1 loro il passaggio nelle società ed e tutto ciò, riferendo ai Controparte_5 CP_6 clienti visitati apprezzamenti non certo benevoli nei confronti di e Pt_1 CP_1
Io, così come credo facessero anche gli altri commerciali passati al gruppo CP_4 prima di recarmi presso i singoli studi di amministrazione, contattavo la sig. ra
[...]
collaboratrice del sig. o il sig. (che fungeva da Parte_3 Controparte_8 CP_10 tramite fra quest'ultimo e la sg. ra affinchè quest'ultima predisponesse il Parte_3 modello di disdetta utilizzando i dati estratti da un file di cui aveva la disponibilità; file che, quando collaboravo con e era nella disponibilità del sig. Pt_1 CP_1 CP_8 mio responsabile commerciale.
La sig. ra redatte queste disdette, (a volte utilizzando la stessa carta intestata Parte_9 preventivamente chiesta ai clienti) ce le faceva pervenire, generalmente via e-mail affinchè io, così come gli altri, già alla prima visita presso gli studi di amministrazione, mi facevo sottoscrivere tali disdette, per poi in molti casi, ritirarle e provvedere noi alla loro spedizione. Queste disdette comprendevano, salvo errori (per condomini nel mentre già passati ad altri amministratori), tutti e soli i riferimenti dei contratti relativi agli studi di amministrazione visitati per i quali, credo, la o verificano le Parte_3 Parte_10 scadenze contrattuali per decidere il modello ed il momento più opportuno di inviare tali disdette…..>.
Non resta, in conclusione, che confermare come abbia preso parte CP_10 all'organizzazione della concorrenza sleale, con un ruolo sovraordinato rispetto a coloro che contattavano l'utenza, svolgendo un ruolo di indirizzo e di controllo.
31)Le considerazioni che precedono impongono all'evidenza di rigettare anche la seconda censura del motivo in esame, con il quale si duole del CP_10
18 riconoscimento della sua pari responsabilità rispetto agli ulteriori originari convenuti, posto che un compito di indirizzo e di controllo potrebbe, al contrario, comportare il riconoscimento di una maggiore e non certamente minore responsabilità.
32) Completato l'esame dell'appello incidentale di , può procedersi con CP_10
l'esame dell'appello incidentale di , iniziando col considerare le richieste CP_11 istruttorie nelle quali ha insistito, senza tuttavia spiegare tuttavia perché le circostanze di cui agli articolati di prova fossero rilevanti, per la decisione della causa, così non contestando la valutazione di superfluità espressa dal primo giudice.
33) Con il primo motivo, essa contesta il riconoscimento della sua responsabilità, osservando di aver solo fatto sottoscrivere delle disdette, dopo aver acquisito i dati da altri e dopo aver convinto i clienti in tal senso, ma di aver deciso, comprendendo il disvalore dell'intera operazione, di conservarle in un cassetto, così da impedire ogni danno.
34) Il motivo in esame è infondato, posto che la partecipazione della alla CP_11 concorrenza sleale va affermata già per il suo impegno di fare sottoscrivere le disdette, mentre la deduzione di averle nascoste in un cassetto risulta del tutto inverosimile a fronte di un lavoro di equipe, quale risulta dallo scambio delle e- mail prodotte in atti.
Del resto, solo ora in appello la riferisce di aver conservato tutte le disdette in CP_11 un cassetto, mentre nella comparsa di costituzione in primo grado, si era limitata a dire, più verosimilmente, che non le aveva spedite
Che lavorasse in gruppo emerge, sia detto per completezza, dalla e-mail del giorno 8 giugno 2015, con la quale le scrive il seguente, inequivoco testo, che Parte_5 rende palese la falsità delle giustificazioni, che tenta di rendere credibili, senza riuscirvi:
“Ciao…ho verificato il tuo portafoglio Privacy, in realtà nel tuo caso non ci sono delle eclatanti chiusure da sede di gruppi di contratti rilevanti.
Però vedo che ci sono diverse disdette, con gruppi di contratti rilevanti e che mi chiedo se possano considerarsi potenziali nuovi clienti!!!
Ad esempio di seguito trovi i chiusi disdettati. Non nascondo che i gruppi di 45.28-190 e
26 fanno gola!!!
Mi fai sapere se li ritieni recuperabili….e ovviamente prima di subito!!!!!! Anche qui andiamo di fretta, ma entro domani vogliono sapere dei numeri anche per ..e CP_18
19 se riuscissi a contattare eventuali amministratori che riterresti recuperabili te e sarei grado>.
35) Con la seconda censura, la lamenta come il primo giudice non abbia CP_11 esaminato la domanda di regresso proposta da alcuni convenuti, diretta, fra l'altro, a graduare le responsabilità dei vari responsabili.
36)La censura è inammissibile, in quanto dell'omesso esame di una domanda può dolersi solo chi l'ha proposta e la non l'ha fatta propria, limitandosi a chiedere in CP_11 primo grado il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
37) Venendo all'appello incidentale del , questi contesta, ampiamente e Parte_5 specificatamente argomentando, come erroneamente il primo giudice abbia ravvisato un suo contributo nella realizzazione dello sviamento di clientela, senza considerare affatto le circostanze di fatto, le prove e le deduzioni difensive a più riprese addotte dalla difesa
….. nel corso del giudizio di primo grado>, che richiama.
Deduce, in particolare, come non sia stato provata la sottrazione, da parte sua, del database di , di cui il convenuto era stato amministratore unico sino al Controparte_1
28.4.2015.
Conclude come segue: <la suddetta procedura di sviamento della clientela consisteva in sostanza nel recarci>Appurato dunque che l'ing. non ha recato alcun contributo causale rilevante Parte_5 alla “sottrazione” o comunque messa a disposizione di informazioni riservate del gruppo occorre svolgere alcune considerazioni circa la contestata condotta di Pt_1 illegittima utilizzazione dei medesimi, cui parimenti il convenuto non ha concorso in alcun modo.
Si ribadisce che l'ing. , all'interno del gruppo ha sempre e soltanto Parte_5 CP_4 svolto il ruolo di Direttore Tecnico della società posizione che nulla Controparte_5 ha a che vedere con l'attività di amministratore o di commerciale e con la gestione delle
20 disdette contrattuali.
Sin dal suo ingresso in in data 4.5.2015, il convenuto si è occupato Controparte_5 esclusivamente della direzione e del coordinamento delle attività tecniche quali la responsabilità su adempimenti normativi e regolamenti, la formazione interna,
l'organizzazione di workshop e convegni per clienti, la supervisione e il controllo in ordine alla corretta esecuzione delle commesse, l'implementazione del software gestionale, la progettazione di layout di tutta la documentazione tecnica per la definizione e l'avviamento dei servizi offerti in ambito volontario, la gestione delle pratiche per l'iter di accreditamento e autorizzazione dei servizi offerti, la programmazione delle verifiche relative ai contratti acquisiti, etc.
In tale veste, l'ing. non ha offerto alcun apporto causale alla commissione della Parte_5 contestata condotta di sviamento di clientela mediante l'utilizzo di informazioni coperte da segreto ex art. 98 c.p.i. Si tratta infatti di dati che non solo, come già osservato, egli non ha messo a disposizione di chicchessia, ma che neppure ha mai dovuto utilizzare;
tanto meno, egli ha mai dato indicazioni in questo senso ai commerciali o alla segreteria>.
38) Il motivo in esame è infondato, pur imponendosi una integrazione della motivazione del primo giudice, non senza prima evidenziare, solo per esigenze di chiarezza, come, nel processo civile, in tema di prova, viga il principio del più probabile che non, piuttosto che il più rigoroso principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che contraddistingue il processo penale, principio al quale sembra, erroneamente, far riferimento il motivo in esame.
Occorre anzitutto tratteggiare la figura del che, fino al 27aprile 2015, non era Parte_5 un mero dipendente di , ma il suo legale rappresentante, come tale al Controparte_1 corrente di ogni informazione relativa a tale società, che, come accertato con statuizione passata in giudicato, era stata oggetto della concorrenza sleale architettata dal ben CP_8 descritta nell'impugnata sentenza.
Esattamente una settimana dopo, il 4 maggio 2015, venne assunto da come CP_19 responsabile tecnico, nonché da diretta concorrente di come CP_6 Controparte_1 coordinatore.
Deve, a questo punto, osservarsi anzitutto, come sia del tutto inverosimile che il Parte_5 fosse all'oscuro dell'intrapresa concorrenza sleale, tenuto conto della tempistica della sua nuova assunzione;
di quanto contestualmente avveniva e della stessa circostanza che il
21 non era un modesto dipendente, cui poteva sfuggire quanto stava avvenendo Parte_5 sotto la regia del CP_8
In verità il glissa sul punto, perché ribadisce, specificatamente argomentando, Parte_5 di non avere partecipato allo storno, di non avere posto a disposizione dati, né curato le disdette, asserendo che, conseguentemente, non aveva arrecato alcun danno a parte attrice.
La sua piena partecipazione alla concorrenza sleale deve ribadirsi, comunque, in forza delle considerazioni che seguono.
Va rilevato, anzitutto, che la , particolarmente collaborativa, in quanto riaccolta CP_11 fra il personale delle società attrici, della cui attendibilità non ricorre motivo di dubitare, ha raccontato di una riunione di tenutasi il 21 maggio a Milano, cui aveva CP_19 partecipato anche il , nel corso della quale si discusse delle modalità di Parte_5 sottrazione dei clienti al ed il presidente della confermò anche CP_20 CP_19
CP_1 al , oltre che alla stessa , al alla al d al , Parte_5 CP_11 Parte_3 Pt_6 Pt_2 che era stato l'ideatore ed il motore del progetto fatto proprio da CP_8 Controparte_5
che prevedeva le già esaminate modalità di concorrenza sleale. CP_4
Rilevato, a questo punto, che il trasferimento del proprio in quel periodo non Parte_5 poteva che essere era ricollegato, all'evidenza, al progetto del ormai in fase di CP_8 attuazione, va evidenziato che la con la sua comparsa di costituzione in primo CP_11 grado, ha riferito che era stato il a fornirle le informazioni relative a parte dei Parte_5 clienti di per procedere nei loro confronti. Controparte_1
Conferma di tale dichiarazione è, peraltro, la e-mail trasmessa dallo stesso alla Parte_5
, sopra trascritta, che sollecitava quest'ultima, con evidente interesse, a CP_21 procurare nuovi contratti anche ad proprio la società diretta concorrente della CP_6
, di cui il fino a poco prima era stato il legale rappresentante. Controparte_1 Parte_11
Non resta, in conclusione, che confermare la responsabilità del , bastando già, Parte_5
a tale fine, le circostanze sopra evidenziate.
39) Tirando le fila di quanto sin qui argomentato, resta da accogliere, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, il solo secondo motivo dell'appello incidentale, rideterminando il risarcimento, elidendo la sottrazione di un terzo operata dal primo giudice.
40) Le spese, quantificate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
22 41)Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
P.Q.M.
la Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1270/2020 R.G., così statuisce:
-rigetta gli appelli incidentali;
-in parziale accoglimento dell'appello principale ed in conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza:
CP_22 Controparte_8 Controparte_4 Controparte_5
, , CP_6 Parte_5 Controparte_9 Parte_6 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_11 CP_10 in solido al pagamento, per il patito danno patrimoniale, di € 165.000 in favore di e di €34.500 in favore di;
Parte_1 Controparte_1
-condanna Controparte_8 Controparte_4 Controparte_5
, , CP_6 Parte_5 Controparte_9 Parte_6 [...]
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_11 CP_10 in solido alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 30.00 per il primo grado ed in € 44.000 per il secondo grado, oltre rimborso spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa, in favore di parte appellante;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali, , e , dell'ulteriore CP_11 Parte_5 CP_10 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 26.3.2024
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. ssa Manuela Velotti
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