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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3110/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Darfo Boario Terme (BS), Via Parte_1 C.F._1
G. Ghislandi 22, presso e nello studio dell'Avv. PICCINELLI ANDREA del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Viale Riviera CP_1 C.F._2
Berica 105, presso e nello studio dell'Avv. NANI FEDERICO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso richiamando le conclusioni formulate in atti, e quindi come in atto di citazione, così chiedendo:
pagina 1 di 5 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in principalità e nel merito: accertare e dichiarare i vizi del veicolo Volkswaghen Caddy Tg: GF132HH che non lo rendono idoneo all'suo a cui è destinato ex art. 1490 c.c. nonché che tali vizi fossero occulti ex art. 1491 c.c. e per l'effetto dichiarare ex art. 1490 c.c. la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo stipulato tra il sig. e la sig.ra e condannare la stessa sig.ra Parte_1 CP_1 [...]
alla restituzione a favore dell'attore della somma di € 24.5000,00 corrisposta a titolo di prezzo CP_1 dello stesso veicolo, oltre a rimborsare al sig. la somma di € 1.120,00 spesi per Parte_1 manutenzione del veicolo;
condannare altresì la convenuta a corrispondere a favore dell'attore l'ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, o quella somma maggiore o minore, anche da determinarsi in via equitativa, che si riterrà provato ad istruttoria conclusa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuta la fondatezza della domanda di risoluzione promossa dall'odierno attore: rigettarsi comunque ogni richiesta risarcitoria avanzata dal medesimo attore nei confronti dell'odierna convenuta;
rigettarsi ogni richiesta di indennizzo / rimborso delle spese sostenute dall'attore per il bene nel periodo dalla consegna del medesimo (27 Giugno 2023) alla domanda giudiziale (8 Luglio 2024); ridursi l'importo da restituire all'attore anche in ragione dell'utilizzo e della conseguente usura e svalutazione del veicolo (quantomeno fino a Maggio 2024) decurtando altresì quanto fruito dal sig. a titolo di detrazione IRPEF (pari al 19 % del prezzo pattuito e corrisposto), ovvero - ed in ogni Pt_1 caso - ridursi l'importo da restituire a parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
spese e competenze professionali integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver contattato Parte_1 CP_1
per acquistare dalla stessa un veicolo Volkswagen Caddy che la stessa confermava essere stato modificato per il trasporto di invalidi, qualità essenziale in quanto l'aspirante acquirente era affetto da sindrome laterale amiotrofica;
di aver concluso la compravendita in data 27.6.2023 e di aver corrisposto il prezzo pattuito in € 24.500,00 con plurimi bonifici;
di aver portato il veicolo per la revisione, dopo un breve periodo di utilizzo, prezzo l'Officina Fiorini s.n.c. la quale aveva dichiarato l'impossibilità di procedere con l'incombente poiché le modifiche strutturali apportate al mezzo non erano state riportate sulla carta di circolazione;
che tale circostanza rappresenta un vizio occulto ex art. 1490 c.c. in quanto il veicolo, essendone inibita la circolazione, risulta inidoneo all'uso cui era destinato. L'attore chiedeva dunque che, previa risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1492 c.c., la controparte pagina 2 di 5 venisse condannata alla restituzione del prezzo di € 24.500,00 e al rimborso delle spese di manutenzione nel frattempo sostenute nella misura di € 1.120,00 e infine al risarcimento degli ulteriori danni nella misura di € 5.000,00 anche da rideterminare in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, replicava: che il veicolo in questione, immatricolato in Germania CP_1
nel 2016, era stato acquistato nel 2021, con le modifiche già apportate, dal di lei marito, il quale era invalido al 100% e impossibilitato alla deambulazione autonoma;
che in ragione di tali condizioni fisiche, le modifiche potevano non essere riportate sulla carta di circolazione ai sensi dell'art. 30, c. 7, L.
388/2000; che infatti in data il 17.5.2022 il veicolo era stato sottoposto a revisione con esito regolare;
che invece alla controparte era stata riconosciuta un'invalidità che non comportava analoga esenzione;
la carta di circolazione era stata inviata all'acquirente prima dell'acquisto, in data 23.6.2023; che l'attenzione di controparte era stata portata sulla mancata annotazione nella carta di circolazione dell'adattamento per disabili anche dal P.R.A. di Brescia, il quale aveva riferito che proprio per tale motivo non poteva essere recuperata la tassa di trascrizione;
che la mancata menzione degli adattamenti nella carta di circolazione non era un vizio sussumibile ex art. 1490 c.c. e in ogni caso non era occulto, per quanto testè riferito;
che se da un lato l'acquirente – usando l'ordinaria diligenza - avrebbe potuto e dovuto verificare la regolarità della carta di circolazione rispetto alla propria specifica situazione, dall'altro lato, viceversa, la venditrice – proprietaria del veicolo a seguito del decesso del marito – non conosceva lo stato dell'altrui disabilità e si era comportata secondo buona fede consegnando la documentazione del mezzo con congruo anticipo rispetto alla stipulazione del contratto di compravendita;
che le domande attoree dovevano dunque essere rigettate in quanto infondate;
che la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno era altresì generica e indeterminata;
che la domanda di rifusione dei costi di manutenzioni non era accoglibile perché siffatti esborsi erano conseguenza immediata e diretta non della compravendita asseritamente viziata, ma piuttosto dell'utilizzo per quasi un anno del veicolo da parte dell'acquirente; che la domanda di restituzione del prezzo era errata perché in ogni caso dovrebbe essere decurtata sia la detrazione IRPEF del 19% di cui ha goduto la controparte, sia una somma corrispondente alla diminuzione di valore del bene conseguente all'usura per l'uso e alla svalutazione nel tempo. chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e in subordine la CP_1
riduzione delle relative pretese pecuniarie.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di pagina 3 di 5 comparizione delle parti e trattazione della causa, venivano rigettate le istanze di istruttoria orale formulate dalle parti e, alla successiva udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, rileva innanzitutto il giudicante che non è contestato in causa che tra le parti sia intervenuta in data 27.6.2023 la compravendita di un veicolo appositamente modificato per il trasporto di disabili. lamenta che, non essendo state annotate tali modifiche anche sulla carta di Parte_1
circolazione del veicolo medesimo, lo stesso non potrebbe essere assoggettato alla necessaria revisione e dunque non potrebbe essere destinato all'uso per il quale era stato acquistato.
Tale difetto è in tesi qualificabile alla stregua di un vizio della res venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c.
L'art. 1491 c.c. dispone tuttavia, per quanto di interesse, che: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto … i vizi erano facilmente riconoscibili”.
Ebbene, in perfetta buona fede parte venditrice ha consegnato alla parte acquirente la carta di circolazione del veicolo, dal quale ben avrebbe potuto e dovuto constatare la mancata Parte_1
annotazione delle modifiche in questione.
La circostanza della suddetta consegna documentale, non contestata dall'attore, è tutt'altro che irrilevante (cfr. pag. 2 della prima memoria integrativa) appunto perché esclude il carattere occulto del vizio per cui è lite (con la precisazione che la mancata annotazione de qua non costituisce un vizio in termini assoluti, ma solo in relazione alle specifiche condizioni fisiche dell'attore). Se Parte_1
avesse effettuato tutte le verifiche esigibili in base all'ordinaria diligenza, declinata alla luce “delle particolari circostanze della vendita, della natura della cosa e delle qualità dell'acquirente” (Cass. n.
2756/2020), si sarebbe accordo dell'impossibilità - per lui - di sottoporre il veicolo a revisione e si sarebbe conseguentemente astenuto dall'acquisto, almeno secondo un giudizio di ragionevolezza. D'altronde, egli - insieme con la moglie che risulta averlo coadiuvato nell'operazione negoziale - era a conoscenza del proprio stato fisico e doveva essere a conoscenza di come questo influiva sui requisiti di circolazione dei veicoli di cui si avvaleva per i propri spostamenti. Di certo tale informazione non doveva essergli resa dalla parte venditrice, essendo una condotta di lealtà verso la controparte contrattuale inesigibile alla luce dell'ordinario canone di correttezza e buona fede.
La domanda di risoluzione negoziale formulata dall'attore e le conseguenti domande risarcitorie non pagina 4 di 5 possono dunque essere accolte.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni in fatto e in diritto trattate, per la fase di trattazione, stante il deposito delle sole memorie integrative senza espletamento di ulteriore attività istruttorie, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_1
4.411,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Darfo Boario Terme (BS), Via Parte_1 C.F._1
G. Ghislandi 22, presso e nello studio dell'Avv. PICCINELLI ANDREA del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Viale Riviera CP_1 C.F._2
Berica 105, presso e nello studio dell'Avv. NANI FEDERICO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso richiamando le conclusioni formulate in atti, e quindi come in atto di citazione, così chiedendo:
pagina 1 di 5 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in principalità e nel merito: accertare e dichiarare i vizi del veicolo Volkswaghen Caddy Tg: GF132HH che non lo rendono idoneo all'suo a cui è destinato ex art. 1490 c.c. nonché che tali vizi fossero occulti ex art. 1491 c.c. e per l'effetto dichiarare ex art. 1490 c.c. la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo stipulato tra il sig. e la sig.ra e condannare la stessa sig.ra Parte_1 CP_1 [...]
alla restituzione a favore dell'attore della somma di € 24.5000,00 corrisposta a titolo di prezzo CP_1 dello stesso veicolo, oltre a rimborsare al sig. la somma di € 1.120,00 spesi per Parte_1 manutenzione del veicolo;
condannare altresì la convenuta a corrispondere a favore dell'attore l'ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, o quella somma maggiore o minore, anche da determinarsi in via equitativa, che si riterrà provato ad istruttoria conclusa”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, rigettarsi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuta la fondatezza della domanda di risoluzione promossa dall'odierno attore: rigettarsi comunque ogni richiesta risarcitoria avanzata dal medesimo attore nei confronti dell'odierna convenuta;
rigettarsi ogni richiesta di indennizzo / rimborso delle spese sostenute dall'attore per il bene nel periodo dalla consegna del medesimo (27 Giugno 2023) alla domanda giudiziale (8 Luglio 2024); ridursi l'importo da restituire all'attore anche in ragione dell'utilizzo e della conseguente usura e svalutazione del veicolo (quantomeno fino a Maggio 2024) decurtando altresì quanto fruito dal sig. a titolo di detrazione IRPEF (pari al 19 % del prezzo pattuito e corrisposto), ovvero - ed in ogni Pt_1 caso - ridursi l'importo da restituire a parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
spese e competenze professionali integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver contattato Parte_1 CP_1
per acquistare dalla stessa un veicolo Volkswagen Caddy che la stessa confermava essere stato modificato per il trasporto di invalidi, qualità essenziale in quanto l'aspirante acquirente era affetto da sindrome laterale amiotrofica;
di aver concluso la compravendita in data 27.6.2023 e di aver corrisposto il prezzo pattuito in € 24.500,00 con plurimi bonifici;
di aver portato il veicolo per la revisione, dopo un breve periodo di utilizzo, prezzo l'Officina Fiorini s.n.c. la quale aveva dichiarato l'impossibilità di procedere con l'incombente poiché le modifiche strutturali apportate al mezzo non erano state riportate sulla carta di circolazione;
che tale circostanza rappresenta un vizio occulto ex art. 1490 c.c. in quanto il veicolo, essendone inibita la circolazione, risulta inidoneo all'uso cui era destinato. L'attore chiedeva dunque che, previa risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1492 c.c., la controparte pagina 2 di 5 venisse condannata alla restituzione del prezzo di € 24.500,00 e al rimborso delle spese di manutenzione nel frattempo sostenute nella misura di € 1.120,00 e infine al risarcimento degli ulteriori danni nella misura di € 5.000,00 anche da rideterminare in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, replicava: che il veicolo in questione, immatricolato in Germania CP_1
nel 2016, era stato acquistato nel 2021, con le modifiche già apportate, dal di lei marito, il quale era invalido al 100% e impossibilitato alla deambulazione autonoma;
che in ragione di tali condizioni fisiche, le modifiche potevano non essere riportate sulla carta di circolazione ai sensi dell'art. 30, c. 7, L.
388/2000; che infatti in data il 17.5.2022 il veicolo era stato sottoposto a revisione con esito regolare;
che invece alla controparte era stata riconosciuta un'invalidità che non comportava analoga esenzione;
la carta di circolazione era stata inviata all'acquirente prima dell'acquisto, in data 23.6.2023; che l'attenzione di controparte era stata portata sulla mancata annotazione nella carta di circolazione dell'adattamento per disabili anche dal P.R.A. di Brescia, il quale aveva riferito che proprio per tale motivo non poteva essere recuperata la tassa di trascrizione;
che la mancata menzione degli adattamenti nella carta di circolazione non era un vizio sussumibile ex art. 1490 c.c. e in ogni caso non era occulto, per quanto testè riferito;
che se da un lato l'acquirente – usando l'ordinaria diligenza - avrebbe potuto e dovuto verificare la regolarità della carta di circolazione rispetto alla propria specifica situazione, dall'altro lato, viceversa, la venditrice – proprietaria del veicolo a seguito del decesso del marito – non conosceva lo stato dell'altrui disabilità e si era comportata secondo buona fede consegnando la documentazione del mezzo con congruo anticipo rispetto alla stipulazione del contratto di compravendita;
che le domande attoree dovevano dunque essere rigettate in quanto infondate;
che la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno era altresì generica e indeterminata;
che la domanda di rifusione dei costi di manutenzioni non era accoglibile perché siffatti esborsi erano conseguenza immediata e diretta non della compravendita asseritamente viziata, ma piuttosto dell'utilizzo per quasi un anno del veicolo da parte dell'acquirente; che la domanda di restituzione del prezzo era errata perché in ogni caso dovrebbe essere decurtata sia la detrazione IRPEF del 19% di cui ha goduto la controparte, sia una somma corrispondente alla diminuzione di valore del bene conseguente all'usura per l'uso e alla svalutazione nel tempo. chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e in subordine la CP_1
riduzione delle relative pretese pecuniarie.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di pagina 3 di 5 comparizione delle parti e trattazione della causa, venivano rigettate le istanze di istruttoria orale formulate dalle parti e, alla successiva udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, rileva innanzitutto il giudicante che non è contestato in causa che tra le parti sia intervenuta in data 27.6.2023 la compravendita di un veicolo appositamente modificato per il trasporto di disabili. lamenta che, non essendo state annotate tali modifiche anche sulla carta di Parte_1
circolazione del veicolo medesimo, lo stesso non potrebbe essere assoggettato alla necessaria revisione e dunque non potrebbe essere destinato all'uso per il quale era stato acquistato.
Tale difetto è in tesi qualificabile alla stregua di un vizio della res venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c.
L'art. 1491 c.c. dispone tuttavia, per quanto di interesse, che: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto … i vizi erano facilmente riconoscibili”.
Ebbene, in perfetta buona fede parte venditrice ha consegnato alla parte acquirente la carta di circolazione del veicolo, dal quale ben avrebbe potuto e dovuto constatare la mancata Parte_1
annotazione delle modifiche in questione.
La circostanza della suddetta consegna documentale, non contestata dall'attore, è tutt'altro che irrilevante (cfr. pag. 2 della prima memoria integrativa) appunto perché esclude il carattere occulto del vizio per cui è lite (con la precisazione che la mancata annotazione de qua non costituisce un vizio in termini assoluti, ma solo in relazione alle specifiche condizioni fisiche dell'attore). Se Parte_1
avesse effettuato tutte le verifiche esigibili in base all'ordinaria diligenza, declinata alla luce “delle particolari circostanze della vendita, della natura della cosa e delle qualità dell'acquirente” (Cass. n.
2756/2020), si sarebbe accordo dell'impossibilità - per lui - di sottoporre il veicolo a revisione e si sarebbe conseguentemente astenuto dall'acquisto, almeno secondo un giudizio di ragionevolezza. D'altronde, egli - insieme con la moglie che risulta averlo coadiuvato nell'operazione negoziale - era a conoscenza del proprio stato fisico e doveva essere a conoscenza di come questo influiva sui requisiti di circolazione dei veicoli di cui si avvaleva per i propri spostamenti. Di certo tale informazione non doveva essergli resa dalla parte venditrice, essendo una condotta di lealtà verso la controparte contrattuale inesigibile alla luce dell'ordinario canone di correttezza e buona fede.
La domanda di risoluzione negoziale formulata dall'attore e le conseguenti domande risarcitorie non pagina 4 di 5 possono dunque essere accolte.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni in fatto e in diritto trattate, per la fase di trattazione, stante il deposito delle sole memorie integrative senza espletamento di ulteriore attività istruttorie, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_1
4.411,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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