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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 22/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3979/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Orazio Stefano Esposito;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Concetto Origlio;
-Resistenti-
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 23.04.2025, parte ricorrente, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202500001028000, relativamente ai seguenti avvisi di addebito e cartella di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 29320130032104669 dell' di Catania, con riferimento CP_1 alla parte di sua competenza, con la quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 2.508,00;
2. Cartella di pagamento n. 2932016005988392 dell' di Catania, con riferimento CP_2 alla parte di sua competenza, con la quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 613,37;
3. Cartella di pagamento n. 29320170024104876 dell' di Catania, con la quale CP_2 viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 804,77;
4. Avviso di addebito n. 59320160008688825 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 1.268.37;
5. Avviso di addebito n. 59320170000045464 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 595,61;
6. Avviso di addebito n. 59320170000766622 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 1.207,10;
7. Avviso di addebito n. 59320170001001546 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 1.209,53;
8. Avviso di addebito n. 59320170001887470 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 2.371,99;
9. Avviso di addebito n. 59320170002531392 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 588,41;
10. Avviso di addebito n. 59320170002763589 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 5.519,13;
11. Avviso di addebito n. 59320170005900727 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 587,49;
2 12. Avviso di addebito n. 59320170006749148 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 585,51;
13. Avviso di addebito n. 59320170007261557 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 784,34.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/95; l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva la resistente a mezzo dei suoi procuratori, eccependo e deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva –
l'inammissibilità dell'odierna opposizione – la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
L' nel costituirsi eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto una CP_2 volta emesso il ruolo, l'azione di riscossione era di competenza dell'agente della riscossione.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 22.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni
3 di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere 4 non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto
5 conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è CP_ naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale dovuti all' con esclusione di tutti gli altri (sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
6 Quanto all'ordine di esibizione relativo alla prova della notifica di eventuali atti interruttivi posti in essere medio tempore dall'Agente della riscossione richiesto da parte opposta va preliminarmente ricordato che l'istanza di esibizione ex art. 210 Cpc è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass., 14 luglio 2004, n.
12997). Ciò implica che l'esibizione non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (cfr. Cass., 10 gennaio 2003, n. 149). Orbene, nel caso di specie l'ente impositore avrebbe potuto, di propria iniziativa, acquisire copia dei “referti di notifica degli atti interruttivi” e produrli CP_ in giudizio. L anche in virtù del principio di vicinanza della prova, al fine di dimostrare l'avvenuta notifica, avrebbe potuto richiedere al Concessionario la documentazione relativa. Alla luce del quadro normativo processualcivilistico, al potere istruttorio di adottare ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve attribuirsi natura sussidiaria e residuale rispetto alla possibilità, pratica o giuridica, che la parte abbia di procurarsi da sé, fuori dal processo, le prove precostituite idonee a dimostrare i fatti da essa allegati ( eventualmente anche attraverso lo strumento dell'accesso agli atti di cui alla Legge 241 del 1990) in quanto i menzionati poteri non possono essere esercitati per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. ( “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421
c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. - Cass. civ. 2 dicembre 2021, n. 38062). Alla luce dei su esposti arresti giurisprudenziali, l'ordine di esibizione richiesto da parte opposta non può trovare accoglimento.
Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, osserva il decidente che, al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è necessario verificare la rituale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
CP_ Dalla documentazione versata in atti dalla resistente si evince che l'ava
59320160008688825000 è stato notificato in data 08/01/2017,l'ava 7 59320170000045464000 è stato notificato in data 12/01/2017, l'ava
59320170000766622000 è stato notificato in data 14/03/2017, l'ava
59320170001001546000 è stato notificato in data 29/03/2017, l'ava
59320170001887470000 è stato notificato in data 10/08/2017, l'ava
59320170002531392000 è stato notificato in data 21/09/2017; l'ava
59320170005900727000 è stato notificato in data 17/10/2017, l'ava
59320170006749148000 è stato notificato in data 24/11/2017, l'ava
59320170007261557000 è stato notificato in data 02/12/2017, l'ava
59320170002763589000 è stato notificato in data 02/10/2017.
Orbene, le notifiche degli avvisi di addebito devono ritenersi ritualmente eseguite.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, da ritenersi tutte effettuate ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica della cartelle – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento
8 che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato,
è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo
9 qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre,
a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n.
335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c..
Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse 10 conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Osserva il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11 comma 9 del DL
183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre poi tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed 11 esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Tuttavia, anche tenuto conto di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata, relativamente agli avvisi di addebito sopra indicate la prescrizione era già maturata.
Osserva, ancora, il decidente che non è stata fornita la prova della notifica delle cartelle esattoriali nn. 29320130032104669, 2932016005988392 e 29320170024104876.
Pertanto, relativamente agli avvisi di addebito nn. 59320160008688825000,
59320170000045464000, 59320170000766622000, 59320170001001546000,
59320170001887470000, 59320170002531392000, 59320170005900727000,
59320170006749148000, 59320170007261557000 e 59320170002763589000 non si rinvengono in atti validi atti interruttivi della prescrizione nel termine quinquennale successivo alla notifica e relativamente alle cartelle esattoriali nn. 29320130032104669,
2932016005988392 e 29320170024104876 non vi è alcuna prova della notifica, per cui, si osserva che il termine di prescrizione quinquennale è maturato e, pertanto, va CP_ dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti ed portati dagli avvisi di CP_2 addebito e dalle cartelle sopra indicate.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
CP_ dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
59320160008688825000, 59320170000045464000, 59320170000766622000,
59320170001001546000, 59320170001887470000, 59320170002531392000,
59320170005900727000, 59320170006749148000, 59320170007261557000 e
59320170002763589000 che annulla e dalla cartella di pagamento n.
29320130032104669 e dei crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. CP_2
12 2932016005988392 e 29320170024104876, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente agli enti impositori per i ridetti crediti;
in conseguenza dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di ipoteca CP_ impugnata per la parte relativa ai crediti ed dichiarati prescritti;
CP_2
liquida le spese di lite da rifondersi all'avv. Orazio Stefano Esposito in complessivi euro
2.697,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna , alla rifusione, in favore dell'avv. Orazio Stefano Esposito, difensore di CP_1
, dichiaratosi antistatario, di 3/4 delle spese di lite come sopra Parte_1 liquidate;
condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Orazio Stefano Esposito, CP_2 difensore di , dichiaratosi antistatario, di 1/4 delle spese di lite Parte_1 come sopra liquidate;
oltre a contributo unificato, pari ad euro 43,00, da dividersi tra le parti nella medesima proporzione di cui sopra.
Catania, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 22/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3979/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Orazio Stefano Esposito;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Concetto Origlio;
-Resistenti-
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 23.04.2025, parte ricorrente, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202500001028000, relativamente ai seguenti avvisi di addebito e cartella di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 29320130032104669 dell' di Catania, con riferimento CP_1 alla parte di sua competenza, con la quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 2.508,00;
2. Cartella di pagamento n. 2932016005988392 dell' di Catania, con riferimento CP_2 alla parte di sua competenza, con la quale viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 613,37;
3. Cartella di pagamento n. 29320170024104876 dell' di Catania, con la quale CP_2 viene richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 804,77;
4. Avviso di addebito n. 59320160008688825 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 1.268.37;
5. Avviso di addebito n. 59320170000045464 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 595,61;
6. Avviso di addebito n. 59320170000766622 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 1.207,10;
7. Avviso di addebito n. 59320170001001546 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 1.209,53;
8. Avviso di addebito n. 59320170001887470 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 2.371,99;
9. Avviso di addebito n. 59320170002531392 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 588,41;
10. Avviso di addebito n. 59320170002763589 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 5.519,13;
11. Avviso di addebito n. 59320170005900727 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 587,49;
2 12. Avviso di addebito n. 59320170006749148 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 585,51;
13. Avviso di addebito n. 59320170007261557 dell' di Catania, con il quale viene CP_1 richiesto dall'ente impositore il pagamento di €. 784,34.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/95; l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: - Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva la resistente a mezzo dei suoi procuratori, eccependo e deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva –
l'inammissibilità dell'odierna opposizione – la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, l'insussistenza dell'invocata prescrizione.
L' nel costituirsi eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto una CP_2 volta emesso il ruolo, l'azione di riscossione era di competenza dell'agente della riscossione.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 22.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni
3 di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare
(in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere 4 non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt.
617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto
5 conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003;
Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n.
16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso,
Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, la giurisdizione e competenza del giudice adito è CP_ naturalmente limitata ai crediti di natura previdenziale dovuti all' con esclusione di tutti gli altri (sanzioni amministrative, tributi vari), avendo, peraltro, ad oggetto la presente impugnativa esclusivamente tali contributi.
6 Quanto all'ordine di esibizione relativo alla prova della notifica di eventuali atti interruttivi posti in essere medio tempore dall'Agente della riscossione richiesto da parte opposta va preliminarmente ricordato che l'istanza di esibizione ex art. 210 Cpc è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass., 14 luglio 2004, n.
12997). Ciò implica che l'esibizione non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (cfr. Cass., 10 gennaio 2003, n. 149). Orbene, nel caso di specie l'ente impositore avrebbe potuto, di propria iniziativa, acquisire copia dei “referti di notifica degli atti interruttivi” e produrli CP_ in giudizio. L anche in virtù del principio di vicinanza della prova, al fine di dimostrare l'avvenuta notifica, avrebbe potuto richiedere al Concessionario la documentazione relativa. Alla luce del quadro normativo processualcivilistico, al potere istruttorio di adottare ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve attribuirsi natura sussidiaria e residuale rispetto alla possibilità, pratica o giuridica, che la parte abbia di procurarsi da sé, fuori dal processo, le prove precostituite idonee a dimostrare i fatti da essa allegati ( eventualmente anche attraverso lo strumento dell'accesso agli atti di cui alla Legge 241 del 1990) in quanto i menzionati poteri non possono essere esercitati per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. ( “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421
c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. - Cass. civ. 2 dicembre 2021, n. 38062). Alla luce dei su esposti arresti giurisprudenziali, l'ordine di esibizione richiesto da parte opposta non può trovare accoglimento.
Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, osserva il decidente che, al fine di delibare sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è necessario verificare la rituale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle la eventuale sussistenza successivamente alla detta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
CP_ Dalla documentazione versata in atti dalla resistente si evince che l'ava
59320160008688825000 è stato notificato in data 08/01/2017,l'ava 7 59320170000045464000 è stato notificato in data 12/01/2017, l'ava
59320170000766622000 è stato notificato in data 14/03/2017, l'ava
59320170001001546000 è stato notificato in data 29/03/2017, l'ava
59320170001887470000 è stato notificato in data 10/08/2017, l'ava
59320170002531392000 è stato notificato in data 21/09/2017; l'ava
59320170005900727000 è stato notificato in data 17/10/2017, l'ava
59320170006749148000 è stato notificato in data 24/11/2017, l'ava
59320170007261557000 è stato notificato in data 02/12/2017, l'ava
59320170002763589000 è stato notificato in data 02/10/2017.
Orbene, le notifiche degli avvisi di addebito devono ritenersi ritualmente eseguite.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, da ritenersi tutte effettuate ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica della cartelle – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento
8 che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato,
è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo
9 qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre,
a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n.
335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c..
Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse 10 conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Osserva il decidente che ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, nonché di cui all'art. 11 comma 9 del DL
183/2020, conv. In L. 21/2021, che dispone “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.”.
Occorre poi tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del d.l. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed 11 esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Tuttavia, anche tenuto conto di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnata, relativamente agli avvisi di addebito sopra indicate la prescrizione era già maturata.
Osserva, ancora, il decidente che non è stata fornita la prova della notifica delle cartelle esattoriali nn. 29320130032104669, 2932016005988392 e 29320170024104876.
Pertanto, relativamente agli avvisi di addebito nn. 59320160008688825000,
59320170000045464000, 59320170000766622000, 59320170001001546000,
59320170001887470000, 59320170002531392000, 59320170005900727000,
59320170006749148000, 59320170007261557000 e 59320170002763589000 non si rinvengono in atti validi atti interruttivi della prescrizione nel termine quinquennale successivo alla notifica e relativamente alle cartelle esattoriali nn. 29320130032104669,
2932016005988392 e 29320170024104876 non vi è alcuna prova della notifica, per cui, si osserva che il termine di prescrizione quinquennale è maturato e, pertanto, va CP_ dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti ed portati dagli avvisi di CP_2 addebito e dalle cartelle sopra indicate.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento nei termini sopra indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
CP_ dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
59320160008688825000, 59320170000045464000, 59320170000766622000,
59320170001001546000, 59320170001887470000, 59320170002531392000,
59320170005900727000, 59320170006749148000, 59320170007261557000 e
59320170002763589000 che annulla e dalla cartella di pagamento n.
29320130032104669 e dei crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. CP_2
12 2932016005988392 e 29320170024104876, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente agli enti impositori per i ridetti crediti;
in conseguenza dichiara l'inefficacia della comunicazione preventiva di ipoteca CP_ impugnata per la parte relativa ai crediti ed dichiarati prescritti;
CP_2
liquida le spese di lite da rifondersi all'avv. Orazio Stefano Esposito in complessivi euro
2.697,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna , alla rifusione, in favore dell'avv. Orazio Stefano Esposito, difensore di CP_1
, dichiaratosi antistatario, di 3/4 delle spese di lite come sopra Parte_1 liquidate;
condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Orazio Stefano Esposito, CP_2 difensore di , dichiaratosi antistatario, di 1/4 delle spese di lite Parte_1 come sopra liquidate;
oltre a contributo unificato, pari ad euro 43,00, da dividersi tra le parti nella medesima proporzione di cui sopra.
Catania, 23 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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