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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2184/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cumulo) promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Irene Desolina Brolo ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Barbara Maria Lanza e Alessia Cucchetto resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 28 novembre
2024 sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 agosto 2023, la ricorrente – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il sig. in data 9 giugno 2018 in Castello - Molina di CP_1
Fiemme (TN), dalla cui unione sono nati i figli (in data 3 marzo 2018 a Merano) e Per_1
(in data 20 settembre 2021 a Cavalese) – ha chiesto pronunciarsi la separazione Per_2 personale dei coniugi alle condizioni accessorie di cui all'atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare, con diritto di visita paterno come da piano genitoriale (v. doc. 10 allegato al ricorso) e con obbligo a carico del resistente di corrispondere mensilmente € 400,00 a titolo di mantenimento della moglie € 500,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario.
La parte ricorrente ha esposto che, dopo la separazione di fatto, il marito ha fortemente insistito per far pernottare i bambini presso la propria abitazione - nonostante la madre fosse contraria a causa della loro tenera età -, e che in quelle occasioni entrambi i figli hanno vissuto la separazione notturna dalla mamma come un evento traumatico. La sig.ra ha Pt_1
rappresentato che il marito non ha tenuto conto del disagio causato ai figli e non ha neanche voluto incontrare i servizi sociali per addivenire ad una soluzione condivisa nella gestione dei minori.
La ricorrente ha dato atto di svolgere attività lavorativa stagionale come collaboratrice nella gestione dell'agriturismo della madre con un compenso di circa € 600,00 al mese, mentre il sig. ha svolto attività di apprendista falegname alle dipendenze del padre della sig.ra CP_1 con uno stipendio di circa € 1.120,00 mensili - integrato dalla madre della sig.ra Pt_1 Pt_1 con € 700,00 al mese -, e nell'anno 2023-2024 ha firmato un contratto con una squadra svedese di sci nordico agonistico percependo uno stipendio di circa € 4.000,00 mensili oltre ad assegni familiari di € 430,00 mensili.
La sig.ra ha allegato che l'abitazione coniugale è di proprietà del padre, sig. Pt_1 Per_3
e che ella non è proprietaria di immobili, mentre il sig. è proprietario dei
[...] CP_1
beni immobiliari in Castello di Fiemme indicati in ricorso.
2 In data 7 settembre 2023 il G.I., a seguito dell'istanza di parte ricorrente di data 6 settembre
2023, ha adottato i seguenti provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. in punto di regolamentazione delle visite tra il padre e i figli minori: “dispone che i figli minori e Per_1
siano collocati presso la madre, con diritto di visita paterno il martedì e il giovedì Per_2
dalle 16.30 alle 19.30, nonché, a settimane alternate, il sabato dalle 10.00 alle 18.00 o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (una settimana il sabato e quella successiva la domenica e così di seguito). Incarica il servizio sociale territorialmente competente di monitorare il nucleo familiare, supportando il nucleo familiare nell'adozione di scelte condivise nell'interesse dei minori”.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha preso posizione limitatamente alle questioni di cui all'istanza avversaria del 6 settembre 2023 domandando la modifica del decreto di data 7 settembre 2023 in ordine alle modalità di visita dei minori. Il sig. ha contestato quanto esposto dalla sig.ra evidenziando di CP_1 Pt_1
non aver riscontrato difficoltà dei bambini durante i pernottamenti presso la propria casa e che l'opposizione della madre è dovuta, piuttosto, ad una sua difficoltà nell'accettare il distacco dai figli.
Con decreto di data 21 ottobre 2023 il G.I. ha confermato il provvedimento del 7 settembre
2023, ampliando l'orario delle visite paterne.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 8 gennaio 2024 il convenuto ha aderito alla domanda di separazione svolta da controparte ed ha contestato le deduzioni e le domande avversarie, chiedendo disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, il diritto di visite padre-figli da esercitarsi come da calendario in atti, porsi un contributo al mantenimento di entrambi i figli pari a €
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'assegno unico per la prole e l'esclusione di un contributo al mantenimento a favore della moglie.
A sostegno delle proprie domande il sig. ha rappresentato che il rapporto affettivo CP_1
tra i coniugi ha subito negli anni un lento logoramento, con tensioni e litigi della coppia, ed ogni tentativo da parte del marito di intraprendere un percorso terapeutico è stato rifiutato dalla sig.ra Pt_1
In corso di causa i coniugi hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e sono state acquisite le relazioni dei servizi sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare.
3 Con ordinanza di data 25 marzo 2024 il G.I., preso atto della forte conflittualità emersa tra i coniugi nel corso del procedimento, ha nominato l'avv. quale curatore Controparte_2
speciale dei minori ed ha disposto integrazioni al protocollo di visita padre-figli.
Con comparsa di costituzione di data 6 maggio 2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori.
Con ordinanza di data 30 maggio 2024 il G.I. ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“
1. affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione presso la mamma, cui va assegnata la casa familiare;
2. dispone che il padre abbia il diritto di vedere i figli il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle ore 20.00 (in tali giornate il padre va andare a prendere i figli all'uscita dall'asilo) nonché
a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore
20.00. È fatta salva la possibilità per i genitori di concordare, anche a mezzo del servizio sociale sin d'ora incaricato, la possibilità che e , a seconda delle loro diverse Per_1 Per_2
esigenze, possano trascorrere del tempo esclusivo assieme al papà;
3. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra con CP_1 Pt_1
decorrenza dal mese di maggio 2024, la somma mensile di euro 325,00 per ciascun figlio
(650,00 euro complessivi), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
4. pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00;
5. rinvia all'udienza del 16 luglio 2024, ore 12.00 al fine di verificare l'andamento delle visite tra padre e figli e l'avvio/andamento del percorso di mediazione familiare;
6. chiede al servizio sociale incaricato di depositare una relazione di aggiornamento entro il 10 luglio 2024.”
Con istanza di data 4 giugno 2024 la parte resistente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status e all'udienza del 16 luglio 2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni limitatamente a tale domanda.
Il Tribunale di Trento, con sentenza parziale n. 783/2024 di data 24 luglio 2024, pubblicata il 2 agosto 2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per le determinazioni sui provvedimenti accessori.
4 Con ordinanza di data 27 luglio 2024 il G.I. ha provveduto sulle richieste avanzate dalle parti all'udienza del 16 luglio 2024 in merito alle vacanze estive dei minori con il sig. CP_1
alle modalità di ripartizione degli assegni familiari ed alla valutazione del percorso di mediazione familiare.
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sia in ordine alla separazione che al divorzio, ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni sulle condizioni di separazione, come già precisate con note depositate in data 27 novembre 2024:
“1. Darsi atto che rinuncia alla domanda di addebito e che Parte_1 CP_1
accetta a spese compensate.
2. Disporsi che entrambi i minori siano affidati ai genitori in modo condiviso con prosecuzione come consigliato nella relazione socio informativa, del monitoraggio della AS
Lona per il periodo di un anno, e con domiciliazione degli stessi presso l'abitazione materna.
2.1 Turni di responsabilità
Disporsi che il padre abbia i seguenti turni di responsabilità:
− dal 30 aprile al 30 ottobre di ogni anno: ogni settimana, il martedì pomeriggio fino alle ore 20:00, oltre ad un ulteriore pomeriggio di giovedì fino alle ore 20:00 quando i minori non sono con il padre nel fine settimana, nonché due fine settimana al mese alternati dal venerdì alla domenica fino alle ore 20:00;
− dal 30 ottobre al 30 aprile di ogni anno: previa comunicazione dei periodi di permanenza di in Italia, ogni settimana, il martedì pomeriggio fino alle ore 20:00, oltre ad CP_1
un ulteriore pomeriggio di giovedì fino alle ore 20:00 quando i minori non sono con il padre nel fine settimana, nonché due fine settimana alternati dal venerdì alla domenica alle ore
20:00.
2.2. Disporsi che, in caso di impedimento lavorativo, il padre abbia la possibilità di recuperare i giorni persi, compatibilmente con gli impegni della mamma e dei minori, dandone comunicazione con sette giorni di anticipo.
2.3 Periodi di vacanza e festività.
Disporsi che, compatibilmente con l'assetto sopra indicato, i due genitori alternino i seguenti periodi:
5 − la festività di Natale nei periodi dal 23 al 30 dicembre alle 18:00 e dalle 18:00 del 30 dicembre sino al termine delle vacanze natalizie dando atto che per il corrente anno la settimana di Natale sarà trascorsa con la madre e viceversa negli anni successivi;
− le festività pasquali, di carnevale, e le ulteriori festività religiose o nazionali;
− tre settimane durante il periodo estivo, non consecutive da concordare entro il mese di maggio.
2.4. Darsi atto che i giorni corrispondenti ai compleanni dei genitori e le feste del papà e della mamma, potranno essere trascorsi con il genitore festeggiato, con onere di entrambi i genitori di accordarsi sulla modalità e il dove, di prelevare e di riaccompagnare i figli.
2.5. Disporsi che il padre, nei giorni infrasettimanali di sua competenza compreso il fine settimana (da venerdì) prelevi i figli all'uscita di scuola ( alle 12.45 e alle 12.45 Per_2 Per_1
o al termine del rientro pomeridiano, se previsto) riaccompagnandoli all'abitazione materna al termine della visita ore 20:00
3. Assegnarsi l'abitazione destinata a domicilio familiare a che l'abiterà con Parte_1
i figli.
4. Disporsi che concorra al mantenimento di entrambi i figli corrispondendo CP_1
a da dicembre 2024 la somma di € 700,00 mensili, da versarsi in via Parte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, calcolandosi sempre la rivalutazione sull'assegno base corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno a decorrere da luglio 2025.
5. Disporsi che entrambi i genitori concorrano pariteticamente, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti voci di spesa accessorie
5.1 spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco
5.2 spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
6
5.3 spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
5.4 spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
5.5 spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
5.6 spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
5.7. Disporsi che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV
e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con
l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.8 Disporsi che in caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote di spettanza di ciascun genitore e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6. Darsi atto che entrambi i coniugi godono di un reddito da lavoro autonomo o dipendente sufficiente a far mantenere loro un decoroso tenore di vita e pertanto nulla disporsi a carico od a favore di ciascuno a titolo di contributo al mantenimento.
7. Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse dei minori, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
7 visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49
c.p.c..
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Adriana De Tommaso
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2184/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cumulo) promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Irene Desolina Brolo ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Barbara Maria Lanza e Alessia Cucchetto resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 28 novembre
2024 sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 agosto 2023, la ricorrente – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il sig. in data 9 giugno 2018 in Castello - Molina di CP_1
Fiemme (TN), dalla cui unione sono nati i figli (in data 3 marzo 2018 a Merano) e Per_1
(in data 20 settembre 2021 a Cavalese) – ha chiesto pronunciarsi la separazione Per_2 personale dei coniugi alle condizioni accessorie di cui all'atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare, con diritto di visita paterno come da piano genitoriale (v. doc. 10 allegato al ricorso) e con obbligo a carico del resistente di corrispondere mensilmente € 400,00 a titolo di mantenimento della moglie € 500,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario.
La parte ricorrente ha esposto che, dopo la separazione di fatto, il marito ha fortemente insistito per far pernottare i bambini presso la propria abitazione - nonostante la madre fosse contraria a causa della loro tenera età -, e che in quelle occasioni entrambi i figli hanno vissuto la separazione notturna dalla mamma come un evento traumatico. La sig.ra ha Pt_1
rappresentato che il marito non ha tenuto conto del disagio causato ai figli e non ha neanche voluto incontrare i servizi sociali per addivenire ad una soluzione condivisa nella gestione dei minori.
La ricorrente ha dato atto di svolgere attività lavorativa stagionale come collaboratrice nella gestione dell'agriturismo della madre con un compenso di circa € 600,00 al mese, mentre il sig. ha svolto attività di apprendista falegname alle dipendenze del padre della sig.ra CP_1 con uno stipendio di circa € 1.120,00 mensili - integrato dalla madre della sig.ra Pt_1 Pt_1 con € 700,00 al mese -, e nell'anno 2023-2024 ha firmato un contratto con una squadra svedese di sci nordico agonistico percependo uno stipendio di circa € 4.000,00 mensili oltre ad assegni familiari di € 430,00 mensili.
La sig.ra ha allegato che l'abitazione coniugale è di proprietà del padre, sig. Pt_1 Per_3
e che ella non è proprietaria di immobili, mentre il sig. è proprietario dei
[...] CP_1
beni immobiliari in Castello di Fiemme indicati in ricorso.
2 In data 7 settembre 2023 il G.I., a seguito dell'istanza di parte ricorrente di data 6 settembre
2023, ha adottato i seguenti provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. in punto di regolamentazione delle visite tra il padre e i figli minori: “dispone che i figli minori e Per_1
siano collocati presso la madre, con diritto di visita paterno il martedì e il giovedì Per_2
dalle 16.30 alle 19.30, nonché, a settimane alternate, il sabato dalle 10.00 alle 18.00 o la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (una settimana il sabato e quella successiva la domenica e così di seguito). Incarica il servizio sociale territorialmente competente di monitorare il nucleo familiare, supportando il nucleo familiare nell'adozione di scelte condivise nell'interesse dei minori”.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha preso posizione limitatamente alle questioni di cui all'istanza avversaria del 6 settembre 2023 domandando la modifica del decreto di data 7 settembre 2023 in ordine alle modalità di visita dei minori. Il sig. ha contestato quanto esposto dalla sig.ra evidenziando di CP_1 Pt_1
non aver riscontrato difficoltà dei bambini durante i pernottamenti presso la propria casa e che l'opposizione della madre è dovuta, piuttosto, ad una sua difficoltà nell'accettare il distacco dai figli.
Con decreto di data 21 ottobre 2023 il G.I. ha confermato il provvedimento del 7 settembre
2023, ampliando l'orario delle visite paterne.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 8 gennaio 2024 il convenuto ha aderito alla domanda di separazione svolta da controparte ed ha contestato le deduzioni e le domande avversarie, chiedendo disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, il diritto di visite padre-figli da esercitarsi come da calendario in atti, porsi un contributo al mantenimento di entrambi i figli pari a €
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'assegno unico per la prole e l'esclusione di un contributo al mantenimento a favore della moglie.
A sostegno delle proprie domande il sig. ha rappresentato che il rapporto affettivo CP_1
tra i coniugi ha subito negli anni un lento logoramento, con tensioni e litigi della coppia, ed ogni tentativo da parte del marito di intraprendere un percorso terapeutico è stato rifiutato dalla sig.ra Pt_1
In corso di causa i coniugi hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. e sono state acquisite le relazioni dei servizi sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare.
3 Con ordinanza di data 25 marzo 2024 il G.I., preso atto della forte conflittualità emersa tra i coniugi nel corso del procedimento, ha nominato l'avv. quale curatore Controparte_2
speciale dei minori ed ha disposto integrazioni al protocollo di visita padre-figli.
Con comparsa di costituzione di data 6 maggio 2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori.
Con ordinanza di data 30 maggio 2024 il G.I. ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“
1. affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione presso la mamma, cui va assegnata la casa familiare;
2. dispone che il padre abbia il diritto di vedere i figli il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle ore 20.00 (in tali giornate il padre va andare a prendere i figli all'uscita dall'asilo) nonché
a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore
20.00. È fatta salva la possibilità per i genitori di concordare, anche a mezzo del servizio sociale sin d'ora incaricato, la possibilità che e , a seconda delle loro diverse Per_1 Per_2
esigenze, possano trascorrere del tempo esclusivo assieme al papà;
3. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra con CP_1 Pt_1
decorrenza dal mese di maggio 2024, la somma mensile di euro 325,00 per ciascun figlio
(650,00 euro complessivi), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
4. pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00;
5. rinvia all'udienza del 16 luglio 2024, ore 12.00 al fine di verificare l'andamento delle visite tra padre e figli e l'avvio/andamento del percorso di mediazione familiare;
6. chiede al servizio sociale incaricato di depositare una relazione di aggiornamento entro il 10 luglio 2024.”
Con istanza di data 4 giugno 2024 la parte resistente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status e all'udienza del 16 luglio 2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni limitatamente a tale domanda.
Il Tribunale di Trento, con sentenza parziale n. 783/2024 di data 24 luglio 2024, pubblicata il 2 agosto 2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per le determinazioni sui provvedimenti accessori.
4 Con ordinanza di data 27 luglio 2024 il G.I. ha provveduto sulle richieste avanzate dalle parti all'udienza del 16 luglio 2024 in merito alle vacanze estive dei minori con il sig. CP_1
alle modalità di ripartizione degli assegni familiari ed alla valutazione del percorso di mediazione familiare.
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sia in ordine alla separazione che al divorzio, ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni sulle condizioni di separazione, come già precisate con note depositate in data 27 novembre 2024:
“1. Darsi atto che rinuncia alla domanda di addebito e che Parte_1 CP_1
accetta a spese compensate.
2. Disporsi che entrambi i minori siano affidati ai genitori in modo condiviso con prosecuzione come consigliato nella relazione socio informativa, del monitoraggio della AS
Lona per il periodo di un anno, e con domiciliazione degli stessi presso l'abitazione materna.
2.1 Turni di responsabilità
Disporsi che il padre abbia i seguenti turni di responsabilità:
− dal 30 aprile al 30 ottobre di ogni anno: ogni settimana, il martedì pomeriggio fino alle ore 20:00, oltre ad un ulteriore pomeriggio di giovedì fino alle ore 20:00 quando i minori non sono con il padre nel fine settimana, nonché due fine settimana al mese alternati dal venerdì alla domenica fino alle ore 20:00;
− dal 30 ottobre al 30 aprile di ogni anno: previa comunicazione dei periodi di permanenza di in Italia, ogni settimana, il martedì pomeriggio fino alle ore 20:00, oltre ad CP_1
un ulteriore pomeriggio di giovedì fino alle ore 20:00 quando i minori non sono con il padre nel fine settimana, nonché due fine settimana alternati dal venerdì alla domenica alle ore
20:00.
2.2. Disporsi che, in caso di impedimento lavorativo, il padre abbia la possibilità di recuperare i giorni persi, compatibilmente con gli impegni della mamma e dei minori, dandone comunicazione con sette giorni di anticipo.
2.3 Periodi di vacanza e festività.
Disporsi che, compatibilmente con l'assetto sopra indicato, i due genitori alternino i seguenti periodi:
5 − la festività di Natale nei periodi dal 23 al 30 dicembre alle 18:00 e dalle 18:00 del 30 dicembre sino al termine delle vacanze natalizie dando atto che per il corrente anno la settimana di Natale sarà trascorsa con la madre e viceversa negli anni successivi;
− le festività pasquali, di carnevale, e le ulteriori festività religiose o nazionali;
− tre settimane durante il periodo estivo, non consecutive da concordare entro il mese di maggio.
2.4. Darsi atto che i giorni corrispondenti ai compleanni dei genitori e le feste del papà e della mamma, potranno essere trascorsi con il genitore festeggiato, con onere di entrambi i genitori di accordarsi sulla modalità e il dove, di prelevare e di riaccompagnare i figli.
2.5. Disporsi che il padre, nei giorni infrasettimanali di sua competenza compreso il fine settimana (da venerdì) prelevi i figli all'uscita di scuola ( alle 12.45 e alle 12.45 Per_2 Per_1
o al termine del rientro pomeridiano, se previsto) riaccompagnandoli all'abitazione materna al termine della visita ore 20:00
3. Assegnarsi l'abitazione destinata a domicilio familiare a che l'abiterà con Parte_1
i figli.
4. Disporsi che concorra al mantenimento di entrambi i figli corrispondendo CP_1
a da dicembre 2024 la somma di € 700,00 mensili, da versarsi in via Parte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, calcolandosi sempre la rivalutazione sull'assegno base corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno a decorrere da luglio 2025.
5. Disporsi che entrambi i genitori concorrano pariteticamente, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti voci di spesa accessorie
5.1 spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco
5.2 spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
6
5.3 spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
5.4 spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
5.5 spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
5.6 spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
5.7. Disporsi che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV
e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con
l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5.8 Disporsi che in caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote di spettanza di ciascun genitore e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6. Darsi atto che entrambi i coniugi godono di un reddito da lavoro autonomo o dipendente sufficiente a far mantenere loro un decoroso tenore di vita e pertanto nulla disporsi a carico od a favore di ciascuno a titolo di contributo al mantenimento.
7. Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse dei minori, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
7 visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49
c.p.c..
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Adriana De Tommaso
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