Sentenza 19 maggio 2014
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria del bene, pattuita tra espropriante ed espropriato in epoca successiva alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei criteri indennitari di cui alla legge 29 luglio 1980, n. 385, e nella quale non risultino indicati i legittimi criteri di determinazione del prezzo, costituisce espressione di autonomia negoziale, a norma dell'art. 1322 cod. civ. e, pertanto, non consente al privato né la richiesta di un non configurabile conguaglio, né la richiesta di una rideterminazione del prezzo alla stregua del valore venale del bene in applicazione del criterio di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e previa declaratoria di nullità del prezzo pattuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/2014, n. 10952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10952 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2014 |
Testo completo
CONTRIBUTO UNIFICATO 10952/14 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cessione volontaria. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 13087/2008 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. 10952 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 1797 Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente - Ud. 05/03/2014 Rel. Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO PU Consigliere Dott. STEFANO BENINI Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere Dott. GUIDO MERCOLINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13087-2008 proposto da: RE OS (C.F. RCCRS031°65M088W), IO IA (C.F. [...]), IO NN (C. F. CRSNNA66°51M088E), IO LI (C.F. [...]), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato PALERMO GIANFRANCO, rappresentate e difese dall'avvocato LO 2014 procura a margine delGIUDICE VITTORINO, giusta 547 ricorso;
ricorrenti
contro
COMUNE DI MAZZARRONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIPOLITANIA 115, presso l'avvocato LI ROSI PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente -
contro
CAMPO SALVATORE, CAMPO IA GRAZIA, CAMPO GIOVNN, CAMPO VINCENZO;
intimati avversO la sentenza n. 973/2007 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/10/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per le ricorrenti, l'Avvocato LO GIUDICE Н VITTORINO che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3 ottobre 2007 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza in data 13 giugno 2001 del Tribunale di Caltagirone, rigettava le domande proposte da IA e IA RI e proseguite dai loro eredi, dirette ad ottenere la rideterminazione del prezzo di un'area di mq 1.545 da essi ceduta volontariamente al Comune di Mazzarrone, all'esito di una procedura espropriativa. In particolare, la Corte di appello Osservava che: 1) l'eccezione di nullità dell'atto di appello, sollevata dagli eredi di IA RI, era infondata;
non sussisteva, infatti, alcuna incertezza sulla persona fisica che con firma illeggibile aveva conferito la procura ad litem, dato che la firma corrispondeva perfettamente con quella che UN SA, sindaco del Comune di Mazzarrone, aveva apposto nella determinazione sindacale, allegata al fascicolo dell'appellante, con la quale l'avv. Paolo Li Rosi era stato incaricato per la rappresentanza nel giudizio di appello;
2) il contratto di cessione non prevedeva il diritto al conguaglio del corrispettivo di lire 679.806 e non risultava che quest'ultimo fosse stato determinato secondo i parametri legali previsti dall'art. 16 della legge n. 865/1971, già dichiarati in parte n. 5/1980, costituzionalmente illegittimi da Corte cost. 3 al momento (11 aprile 1984) della stipula della cessione;
ne conseguiva che il previsto corrispettivo era il frutto dell'autonomia negoziale delle parti e che gli appellati non avevano il diritto di chiederne la rideterminazione. AR ed DA RI nonché OS CA,Anna, tutte eredi di IA RI, propongono ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. Il Comune di Mazzarrone resiste con controricorso. AL, AR IA, AN e IN PO, tutti eredi di IA RI, non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE deducono laCon il primo motivo le ricorrenti violazione degli artt. 75, 83, 112 e 157 c.p.C. nonché dell'art. 2697 c.c., lamentando che, a seguito della loro 女 eccezione di nullità della procura, il Comune non aveva assolto l'onere d'integrare con la prima replica la chiara e non più lacunosità dell'appello, mediante dell'autorerettificabile notizia del nome della firma illeggibile;
a tale integrazione aveva, invece, inammissibilmente proceduto d'ufficio la stessa Corte di appello. Il motivo è infondato. Dall'intestazione dell'atto di appello risultava, infatti, che il Comune di Mazzarrone agiva in giudizio in persona del sindaco. Si deve, pertanto, escludere che nella specie ricorresse una ipotesi di nullità relativa della procura con conseguente onere di integrazione dei relativi elementi a carico del Comune di Mazzarrone (v. e plurimis Cass. s.u. 7 novembre 2013, n. 25036; Cass. 16 marzo 2012, n. 4199). Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., lamentando che, malgrado l'appellante avesse dedotto soltanto l'inapplicabilità dell'art. 1419 C.C. e non avesse affatto contestato la determinazione del prezzo della cessione sulla base di criteri dichiarati costituzionalmente illegittimi, la Corte di appello, trascurando il giudicato formatosi sulla nullità assoluta affermato che il corrispettivo della cessione, aveva previsto era il frutto dell'autonomia negoziale delle parti. Il motivo è infondato. L'interpretazione dell'atto di 女 appello è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito (e plurimis Cass. 6 ottobre 2005, n. 19513) e nella specie tale interpretazione non è stata oggetto di alcuna censura, da parte del ricorrente, sotto il profilo della motivazione. Ne consegue che il motivo di ricorso in esame deve essere valutato in relazione al quarto motivo di appello, come interpretato dalla Corte territoriale. Al riguardo, la sentenza impugnata ha ritenuto che con il quarto motivo di gravame l'appellante ha contestato la nullità parziale del contratto di cessione (come ritenuto in sentenza a norma 5 dell'art. 1419 c.c.) adducendo che nell'atto di cessione volontaria il corrispettivo pattuito non risulta determinato secondo i parametri previsti dalla legge n. 865/71, dichiarati costituzionalmente illegittimi;
che vertendosi in tema di cessione definitiva per atto pubblico (e non provvisoria) il prezzo è stato convenuto a titolo definitivo e pertanto non è consentito alcun conguaglio». Ne consegue che si deve escludere la formazione di un giudicato interno sulla illegittimità della pattuizione del prezzo e si deve anche escludere che la Corte di appello abbia pronunziato sul punto in assenza di uno specifico motivo di appello. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 12 della legge n. 865/1971 e 女 dell'art. 39 della legge n. 2359/1865, lamentando che la Corte di appello aveva supposto un fatto, e cioè la trattativa tra le parti per la determinazione del prezzo, che non aveva avuto luogo, che non era stato dedotto dal Comune e che si poneva in contrasto con l'art. 12 cit., che consente la determinazione del prezzo soltanto sulla base della normativa vigente. Il motivo è infondato. L'art. 12 della legge n. 865/1971 stabilisce che il proprietario espropriando ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dell'indennità provvisoria>>; pertanto, detta 6 disposizione pone un tetto entro il quale può essere maggiorazione stabilita la del prezzo rispetto provvisoria, all'indennità lasciando comunque l'espropriando libero di accettare quale prezzo, con ○ senza una maggiorazione, l'indennità che gli viene offerta. Inoltre, nella fattispecie in esame, la cessione volontaria venne pattuita dopo la dichiarazione e 2, e 2 di incostituzionalità degli artt. 1, commi 1 della legge n. 385/1980 (Corte Cost. 19 luglio 1983, n. 223) che, a seguito della declaratoria di criteri di determinazioneincostituzionalità dei dell'indennità di espropriazione stabiliti dall'art. 16 della legge n. 865/1971, avevano previsto il meccanismo del conguaglio rinviato all'esito dell'emanazione di una nuova normativa. Coerentemente con tale quadro normativo, la cessione volontaria de qua, secondo l'interpretazione data dalla sentenza impugnata e non specificamente riferimento, quanto alcensurata, non faceva alcun prezzo, ad un eventuale conguaglio;
la cessione, inoltre, secondo la stessa interpretazione, non faceva alcun riferimento ai parametri legali dichiarati incostituzionali. Ne consegue che non sono invocabili nella fattispecie i precedenti nei quali questa Corte in ipotesi nelle quali le parti avevano fatto espresso riferimento a specifici parametri legali già dichiarati 7 costituzionalmente illegittimi ha affermato il carattere imperativo dell'art. 12 della legge n. 865/1971, laddove individua, quale criterio per la ladeterminazione del prezzo della cessione volontaria, misura dell'indennità di esproprio secondo la normativa vigente al momento della procedura (Cass. 7 marzo 1997, n. 2091; Cass. 21 luglio 2000, n. 9560; Cass. 17 novembre 2000, n. 14901; Cass. 9 ottobre 2001, n. 12351). Invero, alla stregua di detta giurisprudenza è illegittima la esplicitato pattuizione del prezzo sulla base di un provvisoria criterio di determinazione dell'indennità diverso da quello legale, ma non può considerarsi illegittima anche la pattuizione del prezzo sulla base di una erronea o insufficiente determinazione dell'indennità provvisoria, quando il parametro legale non sia indicato ovvero sia indicato e sia quello vigente. Invero, è connaturato al sistema di determinazione dell'indennità di espropriazione, e quindi al sistema del prezzo della cessione volontaria che ad essa fa riferimento, il fatto che l'indennità provvisoria concretamente determinata possa essere inferiore a quella astrattamente dovuta per legge e possa, ciò nonostante, essere accettata dal privato. In conclusione, il prezzo della cessione volontaria è nullo, e trova applicazione l'art. 1419, secondo comma, soltanto quando sia stato determinato sulla base diC. C., 8 criteri diversi da quello legale e non anche quando sia stato fissato sulla base del criterio legale, ma in modo erroneo. Nella specie, pertanto, al cedente non è consentito chiedere un conguaglio del prezzo, non previsto dal contratto e neppure configurabile per le cessioni stipulate dopo la citata sentenza n. 223/1983 della Corte costituzionale;
al cedente, inoltre, nella specie non è neppure consentito chiedere una rideterminazione del prezzo, stabilito in misura pari all'indennità provvisoria, senza però che quest'ultima sia risultata determinata in applicazione di criteri dichiarati costituzionalmente illegittimi. Esattamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la cessione volontaria de qua costituisce espressione di autonomia negoziale, a norma dell'art. 1322 C.C. e, pertanto, non consente al privato di invocare, successivamente alla cessione, quale criterio integrativo del pattuito corrispettivo, quello del valore venale del bene di cui al disposto dell'art. 39 della legge n. 2359/1865 (v. per fattispecie analoghe Cass. 7 novembre 2011, n. 10945; Cass. 25 giugno 2002, n. 9242). In conclusione, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria del bene, pattuita tra espropriante ed espropriato in ероса successiva alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei criteri 9 indennitari di cui alla legge n. 385 del 1980, e nella quale non risultino indicati illegittimi criteri di costituisce espressione di determinazione del prezzo, autonomia negoziale, а norma dell'art. 1322 cod. civ. e, pertanto, non consente al privato né la richiesta di un configurabile conguaglio né la richiesta di una non del prezzo, alla stregua del valorerideterminazione venale del bene, in applicazione del criterio di cui all'art. 39 della legge n. 2359/1865 e previa declaratoria di nullità del prezzo pattuito. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata non aveva condannato il Comune al rimborso delle spese del giudizio di appello. Il motivo è infondato, atteso che l'onere delle spese ha seguito il criterio della soccombenza. P . Q . M . rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al rimborso, in di lite favore del Comune di Mazzarrano, delle spese liquidate in € 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2014. il cons. estensore il presidente Depositato in Cancelleria Sexy, wo 19 MAG 2011 10 CALCANCELLIERE % Alfonso Madafferi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 43.3.1.6... versate € 217.50 it 30.8.17 IL FUNZIONARIO