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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Emanuela FAVARA Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1691/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio”, congiuntamente promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
RR (RG) nella via Della Solidarietà 16/A, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Sittinieri,
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Plebiscito n.22/B, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Cavallo e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 2/10/2024, e Parte_2 CP_1 chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la regolamentazione dell'esercizio della
[...] loro responsabilità genitoriale sui figli (22/04/2018) e (26/12/2019), nati Per_1 Per_2 durante la loro relazione more uxorio e riconosciuti da entrambi i genitori.
Le parti rappresentavano di avere convissuto a Ragusa nella via Archimede e che, interrotta la convivenza, erano tornati ad abitare con i rispettivi genitori, essendo entrambi disoccupati ed alla ricerca di attività lavorativa. Nell'interesse dei minori e , e concordavano Per_1 Per_2 Parte_2 CP_1 la regolamentazione dei rapporti tra loro e con i figli, alle condizioni di seguito riportate:
1. I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per quanto attiene le scelte di ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
pagina 1 di 4 2. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli minori, potrà tenere con sé i figli e , a fine Per_1 Per_2 settimana alternati, dalla mattina del sabato o, fintanto che c'è scuola, da quando termina l'orario scolastico e sino alla domenica sera alle ore 21,30. A tal proposito, i genitori concordano che il padre dovrà recarsi presso l'abitazione materna ovvero presso la scuola al termine dell'orario scolastico per prendere i figli e successivamente, la domenica sera, dovrà riportare i figli presso l'abitazione della madre.
3. Durante la settimana, qualora gli eventuali futuri impegni lavorativi del sig. lo Parte_2 consentiranno, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con le esigenze CP_1 scolastiche dei minori, il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana dalle ore
12,00 alle ore 21,30 o, fintanto che c'è scuola, da quando termina l'orario scolastico e sino alla alle ore 21,30. A tal proposito, i genitori concordano che il padre dovrà recarsi presso l'abitazione materna ovvero presso la scuola al termine dell'orario scolastico per prendere i figli e successivamente, la domenica sera, dovrà riportare i figli presso l'abitazione della madre.
4. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli una settimana durante le vacanze natalizie, trascorrendo con gli stessi ad anni alterni o la sera del 24 dicembre o la giornata del 25 dicembre e o la sera del 31 dicembre o la giornata del 01 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, trascorrendo con i figli o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
5. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli quindici giorni, suddivisi in due periodi di sette/otto giorni continuativi, durante il periodo estivo, dandone preventiva comunicazione alla madre entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno, in modo da consentire anche a quest'ultima di organizzarsi, comunicando la località ed il recapito telefonico del luogo di villeggiatura dove dovesse recarsi con i minori;
i genitori potranno concordare tra loro altri eventuali periodi di vacanza, gite e fine settimana, sempre tenendo in considerazione la volontà dei minori, i loro impegni scolastici.
6. Il padre, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, si impegna a versare, a partire dal mese di maggio 2024, alla
Sig.ra la somma complessiva di Euro 400,00 (quattrocento/00) mensili per dodici CP_1 mensilità, a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT (prima rivalutazione: maggio 2025) purché l'indice sia positivo, e contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie, meglio specificate in ottemperanza alle linee guida del Tribunale di Catania:
- spese extra obbligatorie che non richiedono il previo accordo dei genitori:
a) sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per psicoterapia, fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed pagina 2 di 4 acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi sia sulla base della professionalità che dell'importo della spesa.
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
- Spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori o, in difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso, una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio (sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori) o alla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa, quelle relative a:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari
(specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludicoricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere). pagina 3 di 4 Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
7. I genitori concordano altresì che l'assegno unico familiare, ad oggi percepito in virtù di accordo tra le parti, nella misura del 100 % dalla madre, in ragione dell'entità del contributo economico concordato, continuerà ad essere riscosso in detta misura del 100 % dalla attuale percettrice ossia dalla Sig.ra CP_1
8. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
9. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno fatta eccezione dell'assegno unico familiare regolato secondo quanto previsto al punto 7.
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
depositava note scritte in sostituzione d'udienza, chiedendo al Tribunale Parte_2
l'accoglimento della domanda congiunta di regolamentazione dei rapporti genitori-figli.
Le superiori condizioni, concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse dei minori ed alla legge, sicché possono essere omologate da questo Tribunale, il quale inoltre prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati.
Nulla sulle spese, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1691/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata da e Parte_2 CP_1
Omologa le condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei predetti sui figli minori e , siccome riportate in motivazione. Per_1 Per_2
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 5.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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