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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/06/2024, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 17/06/2024 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA nel proc. n. 686/2023 R.G. Lav. tra
- , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. GARASSINI Controparte_1
ELISABETTA, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MICELI WALTER,
RINALDI GIOVANNI e ZAMPIERI NICOLA, in forza di mandati in atti
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. RINALDI GIOVANNI, che la Parte_4
rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO e
ZAMPIERI NICOLA, in forza di mandato in atti ricorrenti
e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_2
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti e nell'odierno verbale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, Parte_1 Parte_2
e premesso di aver prestato Parte_3 Controparte_1 Parte_4 attività lavorativa in favore del quali docenti in forza dei plurimi Controparte_2
contratti a tempo determinato citati in atti senza mai ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, hanno chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo accertarsi il loro diritto a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici oggetto di domanda o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Controparte_2
ad assegnare loro, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento
[...] equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale. In via di subordine, i ricorrenti hanno chiesto, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo Controparte_2
formativo sullo stesso gravante, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il tramite i suoi Controparte_2
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. eccependo la prescrizione in relazione al beneficio richiesto dal ricorrente per le annualità precedenti l'a.s. 2018/19, contestando la fondatezza delle Pt_3
domande e chiedendone la reiezione.
All'udienza del 6.5.2024 il difensore dei ricorrenti ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dal il docente limitatamente all'annualità CP_3 Pt_3
2017/18.
Riuniti i procedimenti e depositate note autorizzate, nel corso dell'odierna udienza il difensore dei ricorrenti ha chiesto l'accoglimento delle domande ed ha insistito, per il docente
, al riconoscimento del beneficio anche per l'anno scolastico in corso, mentre il Pt_3
rappresentante del si è richiamato alle memorie ed ha concluso come in esse. CP_2
2 Le domande attoree così come precisate nel corso dell'odierna udienza sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
E' pacifico (e comunque dimostrato dalla documentazione in atti) che i ricorrenti abbiano prestato servizio quali docenti alle dipendenze del in forza Controparte_2
di contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in atti e non abbiano ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
In particolare risulta dagli stati matricolari prodotti dal che: CP_2
- (oggi docente di ruolo) ha prestato servizio nell'a.s. 2019/20 in forza Parte_1
di più incarichi di supplenza breve e saltuaria per complessivi 206 giorni, negli aa.ss.
2020/21 e 2021/22 con incarico annuale, nell'a.s. 2022/23 in forza di più incarichi di supplenza, uno dei quali di durata annuale con formazione e prova D.L. 73/2021;
- (attualmente in servizio con incarico fino al 31.8.2024) ha prestato Parte_2 servizio nell'a.s. 2018/19 in forza di plurimi incarichi di supplenze brevi conferiti per sostituzione di personale in congedo per complessivi 239 gg., negli aa.ss. 2019/20,
2020/21 e 2022/23 fino al termine delle attività didattiche e nell'a.s. 2021/22 con incarico annuale;
- (attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2024) ha prestato Parte_3
servizio nell'a.s. 2017/18 fino al termine delle attività didattiche per 2 ore settimanali, nell'a.s. 2018/19 fino al 12.6.2019, ma “fino al termine delle attività didattiche”, negli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2022/23 fino al termine delle attività didattiche, nell'a.s.
2021/22 con incarico annuale;
- (attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2024) ha Controparte_1
prestato servizio nell'a.s. 2020/21 fino al 9 giugno in forza di incarico di supplenza breve, nell'a.s. 2021/22 fino al termine delle attività didattiche e nell'a.s. 2022/23 con incarico annuale;
- (attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2024) ha prestato Parte_4
servizio nell'a.s. 2020/21 fino al 6 giugno in forza di plurimi incarichi di sostituzione di
3 personale in congedo, e negli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 fino al termine delle attività didattiche.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_5
I ricorrenti sostengono che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepiscono la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate nei limiti di cui infra.
4 In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_2
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato “la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così
è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della
Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_2
5 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_2
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_1
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
6 - alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_2
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_2
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- anche se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto
7 gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 10072/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le
8 supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe dovuto, Controparte_2
quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente a tutto il personale, anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come gli odierni ricorrenti per le annualità di cui infra.
Il ha formulato eccezione di prescrizione parziale Controparte_2
in relazione alla posizione del docente . Pt_3
Come noto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta.
9 La prescrizione dell'azione di adempimento, infatti, decorre “dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (Cass. n. 10072/2023)
L'amministrazione ha consentito ai docenti di ruolo di registrarsi sull'apposita piattaforma web dal 30.11.2016 per l'a.s. 2016/2017 e poi dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno (art. 5 DPCM 28.11.2016).
Il ricorrente per l'annualità 2017/2018 avrebbe, quindi, potuto richiedere sin Pt_3
da subito il beneficio oggetto di domanda e ciò anche ai fini del decorso della prescrizione, interrotta solo con la diffida del 10.3.2023 (doc. 7).
La Corte di Cassazione, da ultimo, ha riconosciuto la natura pecuniaria dell'obbligazione gravante sul : è, quindi, applicabile il termine quinquennale in forza di quanto disposto CP_2
dall'art. 2948 n. 4 c.c. per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
L'eccezione di prescrizione parziale è quindi fondata, tanto che all'udienza del 6.5.2024 la difesa attorea vi ha aderito.
Occorre ora valutare la spettanza del beneficio per le annualità in cui i ricorrenti non hanno prestato servizio in forza di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22552/16), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE.
In tale pronuncia la Corte ha rilevato la differenza tra tali supplenze, “conferite per ogni altra necessità” (come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi), e quelle annuali o fino al termine delle attività didattiche ed ha affermato che per le supplenze temporanee l'abusivo ricorso ai contratti a termine “non può configurarsi…. salvo che non sia
10 allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la CP_2
sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, poi, la medesima Corte nella sentenza n.
29961/23 ha sottolineato come il legislatore abbia riferito la percezione della Carta docenti all'“anno scolastico”: poiché, quindi, secondo la discrezionale scelta del legislatore tale beneficio spetta ai docenti che abbiano assicurato un servizio di docenza “annua”, lo stesso deve essere riconosciuto anche ai docenti assunti a termine comunque chiamati, ex ante, ad un impegno annuale quantomeno fino al termine delle attività didattiche.
Il principio di non discriminazione non consente, infatti, di “escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”: infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo, appunto, “analoga taratura”, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche sono “destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Proprio alla luce dei criteri orientativi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità si ritiene che la Carta in esame non possa, invece, essere riconosciuta ai docenti a tempo assunti per supplenze brevi e saltuarie, non chiamati ad assicurare, ex ante, una didattica “annua” e quindi non in posizione comparabile con i docenti di ruolo.
Non ricorre, infatti, quella “sovrapponibilità di condizioni” che sola giustifica il ricorso allo strumento antidiscriminatorio.
11 Non può invocarsi il principio di parità di trattamento operando raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali: non rileva, dunque, a tali fini il riconoscimento del beneficio ai docenti di ruolo in part time, posto che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”, mentre il part time verticale su periodi diversi è ammesso solo “su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico”.
Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato) in cui la
Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico: in tali situazioni peculiari, infatti, il riconoscimento del beneficio “trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone”.
Appare inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico riguardanti specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
In sintesi, “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso” (Cass. n. 29961/23).
12 La dimensione annuale dell'attività di docenza, derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, deve quindi essere individuabile ex ante e non ex post per la mera sommatoria dei distinti periodi di servizio prestati: va, infatti, “tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua"”.
Per poter essere comparabile a quello di ruolo, poi, il servizio a tempo determinato deve essere continuativo e deve protrarsi quantomeno fino al termine delle attività didattiche, e non è tale una supplenza avente scadenza prima del 30 giugno: il docente assunto fino al termine delle lezioni, infatti, non partecipa alle operazioni di scrutinio o di esame, quindi non concorre alle valutazioni finali.
E', poi, errato fare leva sulla Carta docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico: il riconoscimento del beneficio ai soli docenti chiamati ad un impegno annuo non compromette, quindi, in sé il diritto dei lavoratori alla formazione.
Nel caso in esame: nell'a.s. 2019/20 ha prestato servizio in forza di più Parte_1
incarichi di supplenza breve e saltuaria, non continuativi, fino al 30 giugno, ma con interruzioni dal 21.12.2019 al 6.1.2020, dal 9 al 14.4.2020 e dal 10 al 14.6.2020; ell'a.s. 2018/19 Pt_2
ha ricevuto ripetuti incarichi di supplenza in sostituzione di personale in congedo, ma solo fino all'11 giugno;
nell'a.s. 2020/21 ha prestato servizio solo fino al 9 giugno;
CP_1
nell'a.s. 2020/21 ha prestato servizio fino al 9 giugno in forza di ripetuti incarichi di Pt_4
supplenza in sostituzione di personale in congedo.
Nulla, poi, la difesa ha attorea ha tempestivamente dedotto, e tantomeno provato, circa l'eventuale abusivo ricorso da parte dell'amministrazione alle supplenze brevi.
Nemmeno appare applicabile, per le supplenze brevi e saltuarie, la regola del pro rata temporis, difettando per le ragioni anzidette l'assimilabilità tra tali supplenze e quelle annuali o fino al termine delle attività didattiche che sola giustifica il ricorso allo strumento antidiscriminatorio.
13 Il beneficio oggetto di causa, quindi, non spetta al ricorrente er l'annualità Parte_1
2019/20, alla ricorrente per l'annualità 2018/19, alle ricorrenti e Pt_2 CP_1
per l'annualità 2020/21. Pt_4
Il ricorrente nell'a.s. 2018/2019, invece, risulta aver prestato comunque Pt_3 servizio “fino al termine delle attività didattiche”, come espressamente riportato nello stato matricolare.
Ora, nonostante sia cessato dal servizio prima del 30.6.2019, di fronte a tale Pt_3
indicazione confessoria riportata in un documento rilasciato dalla stessa amministrazione convenuta (la quale, peraltro, nulla ha dedotto sul punto), non può non ritenersi soddisfatto per tale annualità il requisito della supplenza “fino al termine delle attività didattiche” che secondo i principi dettati dalla Corte di Cassazione giustifica il riconoscimento della Carta docente.
Alcuni tra i ricorrenti, poi, hanno talvolta prestato servizio annuale o fino al termine delle attività didattiche, ma per un numero di ore inferiore al tempo pieno.
La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ritenendo che la stessa esulasse dal thema decidendum del ricorso pregiudiziale.
In ogni caso, dato che il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte dei ricorrenti di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore (ed i servizi pre-ruolo sono valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento).
Nel caso in esame i ricorrenti risultano aver prestato servizio per un numero di ore quantomeno pari al 50% dell'orario completo previsto per la cattedra di riferimento e si sono,
14 quindi, trovati in concreto in una situazione comparabile con quella di un docente di ruolo in part time.
Per la sola annualità 2020/21 il ricorrente ha ricevuto un incarico fino al Pt_3
termine delle attività didattiche quale docente di scuola superiore (assicurando, quindi, un insegnamento di carattere “annuo” nel senso precisato dalla Suprema Corte) per sole 8 ore settimanali, ma ha di fatto lavorato presso la medesima scuola anche per ulteriori 9 ore settimanali dal 16.11.2020 al 9.6.2021.
Il servizio prestato dal docente in tale annualità in forza di un secondo contratto di supplenza breve e saltuaria per quasi tutto l'anno scolastico, valutato unitamente al contemporaneo servizio fino al termine delle attività didattiche, ha in concreto elevato l'impegno del docente fino ad una misura prossima al tempo pieno (8+9).
Si ritiene, quindi, che anche per l'annualità 2020/21 spetti al ricorrente la Pt_3
Carta docenti.
In definitiva, le domande dei ricorrenti vanno parzialmente accolte e va affermato il diritto degli stessi (tuttora dipendenti del ) alla assegnazione della Carta Controparte_2 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del Controparte_2
al rilascio in loro favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di
[...]
cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
In particolare, hanno diritto all'assegnazione della carta docente per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_1
- per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_2
- per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e Parte_3
2023/24;
- per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24; Controparte_1
- per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Parte_4
15 Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, il non integrale accoglimento delle domande e la breve durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dell'unicità della discussione, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto dei ricorrenti alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- quanto a per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23, Parte_1
- quanto a per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, Parte_2
- quanto a per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 Parte_3
e 2023/24,
- quanto a per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24, Controparte_1
- quanto a per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24, Parte_4
oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in loro favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i Controparte_2
criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2
favore delle parti ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 98,00 per esborsi ed € 2.300,00 per onorari, oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione.
Savona, 17.6.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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