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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/07/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 5779 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Rimo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Controparte_1 C.F._2
Calò e Chiara Manni, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione effetti civili).
All'udienza del 5 giugno 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.9.2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con il 4.7.2015 in Taviano (LE), in regime Controparte_1
Per_ economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nate due figlie e, cioè, il 23.11.2016
e l'1.3.2020; che i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in Taviano, dapprima e sino a Per_2 novembre 2023 in un immobile di proprietà del padre del convenuto, costituente una vera e propria dependance dell'abitazione dei genitori di quest'ultimo, e, successivamente, in un immobile acquistato in costanza di matrimonio dal convenuto, poi ampliato e ultimato con l'aiuto della ricorrente;
che l'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, era naufragata per le continue invadenze della famiglia d'origine del convenuto nonché per l'utilizzo eccessivo di alcolici da parte di questo, il quale sovente teneva condotte irascibili e violente, come più ampiamente esposto in atti;
che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, per le ragioni riportate in atti, affido condiviso delle figlie minori e collocamento prevalente presso di sé, disciplina del diritto di vista in favore del padre come riportata in atti, assegno mensile a carico del convenuto a titolo di mantenimento per ciascuna delle due figlie pari ad euro 350,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, come specificate in atti, assegno mensile a carico del convenuto a titolo di contributo per il suo mantenimento pari ad euro 200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT. si è costituito, con comparsa depositata l'11.11.2024, aderendo alla Controparte_1 declaratoria richiesta dalla ricorrente ma contestando fermamente le avverse deduzioni e richieste. Ha dedotto, quindi: che la vera causa della crisi coniugale era da ricondursi alla scelta della ricorrente di intraprendere una relazione extraconiugale, a partire dal marzo/aprile 2023; che i coniugi, pertanto, vivevano separati di fatto da dicembre 2023, allorquando i sospetti di una relazione extramatrimoniale avevano trovato conferma e la ricorrente aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi, insieme alle due figlie, presso l'abitazione della sorella;
che, in seguito alla rottura dell'unione coniugale, aveva cercato di costruire un rapporto equilibrato con le figlie, prendendosene cura e venendo incontro a tutte le loro esigenze;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, quella dettagliatamente specificata in memoria. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi che la separazione era da addebitarsi alla ricorrente, per le ragioni specificate in memoria, l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre, diritto, per la ricorrente, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per le due figlie, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento delle due figlie mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a complessivi euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, come specificate in memoria, esercizio del diritto di visita in favore di entrambi i genitori tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, da concordarsi con ragionevolezza e, comunque, secondo le modalità specificate in memoria, che nulla fosse disposto a titolo di mantenimento reciproco l'uno nei confronti nell'altro, nonché le ulteriori condizioni riportate in atti.
Ha chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice alle udienze del 12.12.2024 (all'esito della quale le parti hanno chiesto un breve rinvio al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata)
e del 18.12.2024, nel corso della quale le parti hanno dichiarato di voler concordare il seguente calendario di permanenza delle figlie con il padre, ma di non aver potuto raggiungere un accordo sui profili economici: “i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 18 alle 21,30 (dopo cena) nel periodo scolastico e dalle 16 alle 22 nel periodo extrascolastico e inoltre a fine settimana alterni dal sabato all'uscita da scuola oppure dalle 16 se la scuola è chiusa e fino alle 21,30 o 22 d'estate della domenica.
Per le festività secondo un criterio di alternanza annuale per i giorni del 25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio. Quest'anno:
25 dicembre e 6 gennaio con la madre, 26 dicembre e 1 gennaio col padre.”.
All'esito della stessa udienza la Presidente relatrice ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con ordinanza resa in data 7.2.2025 ha adottato, nei seguenti termini, i provvedimenti temporanei e urgenti, anche in relazione all'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. depositata dalla ricorrente in data 5.2.2025 (con cui ha chiesto, in particolare: “i) assumere
d'ufficio i provvedimenti relativi al calendario di visita delle minori da parte del padre disponendo che le minori non pernottino presso quest'ultimo a weekend alternati e che, viceversa, il padre possa a weekend alterni prelevare le minori il pomeriggio del sabato e ricondurle presso la casa della madre in serata entro le 22:00; ii) stabilire che il sig. relevi le bambine CP_1 due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì dalle 18: 00 alle 21:30 (dopo cena); iii) adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a tutelare gli interessi della prole”):
“a) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori delle parti ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e calendario di incontri tra padre e figlie così come concordato tra le parti all'udienza del 18.12.2024;
b) pone a carico di 'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di CP_1 euro 650,00 per i titoli indicati in premesse, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per le figlie a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce,
l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
d) demanda ai S.S. di Taviano e al C.F. territorialmente competente, in collaborazione con il SERD e, ove necessario, con i Servizi d'Ambito, l'attivazione di percorsi di sostegno alle funzioni genitoriali in favore di ciascuna delle parti, nonché un attento monitoraggio sulla condizione delle figlie minori delle parti e sull'attuazione del calendario di permanenza delle figlie presso il padre concordato tra le parti all'udienza del 18.12.2024 e la verifica dell'assenza di abuso di alcool da parte del resistente;
e) richiede ai Servizi indicati sub d) (a cui sarà inviata, a cura della cancelleria, anche copia dei verbali di udienza del 12 e 18.12.2024) di far pervenire entro il 5.5.2025 una relazione di aggiornamento sulla condizione delle minori, sugli interventi attivati e sui loro esiti, con indicazioni progettuali in ordine alla eventuale prosecuzione degli interventi;
invita, in ogni caso, i medesimi Servizi a segnalare senza ritardo eventuali circostanze, riscontrate nel corso dell'attività loro demandata, che richiedano, nell'interesse delle minori, modifiche urgenti della regolamentazione provvisoria già adottata.”.
Alla successiva udienza del 15.5.2025 la parte ricorrente ha fatto presente: che era stato proposto reclamo avverso i provvedimenti temporanei per quanto riguarda l'assegno per sé, mai versato;
che aveva avuto difficoltà ad interloquire con i S.S. in ordine ai profili economici della regolamentazione in atto;
di Per_ non essere contraria a posticipare all'anno prossimo l'ingresso nella scuola primaria della figlia ma di avere necessità di maggiore collaborazione poiché la frequenza scolastica in corso era in Comune diverso da quello di residenza. È stata fissata, quindi, altra udienza di comparizione al fine di cercare un calendario concordato in ordine alla permanenza delle figlie minori presso ciascuno dei genitori anche per il periodo estivo e al fine di proseguire le attività demandate ai Servizi delegati (in relazione ai risultati positivi complessivamente raggiunti, così come dichiarato dai difensori delle parti all'udienza del
15.5.2025), con il coinvolgimento, nel percorso di sostegno alle funzioni genitoriali, anche della competenza di uno psicologo, ove non già avvenuto.
All'udienza del 5.6.2025, infine, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle restanti questioni controverse sin qui richiamate, come da separato atto, sottoscritto personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori e allegato al verbale d'udienza, nei seguenti termini: Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti hanno chiesto di dichiarare con sentenza non definitiva sullo status la separazione personale tra i coniugi, hanno precisato le rispettive conclusioni richiamando le richieste formulate in atti e hanno fatto presente, su richiesta della relatrice, che la decisione sul reclamo in Corte di appello era stata rinviata a ottobre 2025.
La causa è stata, pertanto, riservata per la decisione ai fini della pronuncia sullo status.
Nel corso del giudizio sono proseguite le attività demandate ai Servizi delegati, i quali hanno fatto pervenire relazione di aggiornamento acquisita in data 7.5.2025.
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Rileva il Tribunale che le deduzioni delle parti confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale, così come concordemente richiesto dalle parti, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, necessario al fine di proseguire le attività demandate ai Servizi delegati, nell'interesse delle figlie minori delle parti, e vagliare le ulteriori richieste formulate in atti, oltre che ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con la memoria di costituzione di parte resistente.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 9.9.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Taviano (LE) il 4.7.2015 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 11 parte II serie A anno 2015), autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore