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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/08/2025, n. 4873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4873 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2851/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Roma alla via G. Grezar 14, in persona del Dott. Parte_2
, giusta procura speciale conferitale per atto del Notaio
[...] in data 25.02.2021 rep. 46100 racc. 26703, Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n. 39 presso lo studio dell'avv. Daniela De Paoli , che la C.F._1 rappresenta e difende, giusto mandato in calce all'atto d'appello,
p.e.c. ; Appellante Email_1
contro
), residente in [...]alla CP_1 C.F._2
Via BO n. 200/L, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Potito Flagella, ) del Foro di Foggia, in C.F._3
Roma, Via del Casale Strozzi n. 33, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel proc. di primo grado RG n.
928/2017 Appellata Email_2 nonché in persona del Sindaco p.t., elettivamente CP_2 domiciliato in Via Quintino Sella n. 40, presso lo studio CP_2 dell'Avv. Marco Cantatore;
p.e.c. ; Email_3
Appellato nonchè
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliato in primo grado in Casalecchio di Reno
(BO), Via dei Mille 9, presso lo studio dell'Avv. Mario Gioia;
p.e.c.
Appellato-contumace Email_4 nonchè
, in persona del Sindaco p.t., dom.to presso Controparte_4 la Casa Comunale sede in BO, Piazza Liber Paradisus n 6;
Appellato – contumace nonchè
, in persona del Prefetto, elett.te Controparte_5 domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura Generale dello
Stato, in Roma alla Via dei Portoghesin.12; p.e.c.
Appellata – contumace Email_5 nonchè
in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_6
IO (LU), Piazza S. Bernardino da Siena n.1, p.e.c. E
; Appellato – contumace Email_6 nonchè
, in persona del Prefetto, elettivamente Controparte_7 domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in
Roma in Via dei Portoghesi n. 12, p.e.c.:
; Appellata– contumace Email_5
pag. 2/16 CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per le parti parte appellate, costituite, quelle rese nelle rispettive comparse di costituzione per tutte quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 18.06.2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 517/2020 il Tribunale di Rieti, nel procedimento Rg.
928/2017 avente ad opposizione ex art. 615 c.p.c., ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: a) accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto dell'agente della riscossione di iscrivere ipoteca relativamente al credito non tributario portato dalle cartelle di pagamento indicate in premessa e, per l'effetto, dispone l'annullamento in parte qua dell'intervenuta iscrizione ipotecaria n. 0202141460000616001 -FASC. 2014/156671;
b) accoglie l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, dichiara che in relazione al credito non tributario portato dalle cartelle di pagamento indicante in premessa non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno di c) dichiara la compensazione CP_1 integrale delle spese di lite tra le parti. Rieti, 19 novembre 2020 f.to Il
Giudice”.
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal Tribunale: “ Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato – all'esito della sentenza di incompetenza per valore depositata dal GDP di Poggio
Mirteto in data 23/2/2017, la sig.ra ha convenuto in CP_1 giudizio l'allora (oggi Controparte_8 [...]
), unitamente al , Controparte_9 Controparte_4 [...]
, , Controparte_10 Controparte_6 Controparte_5
pag. 3/16 Camune di Bari, , per vedere accertare e dichiarare Controparte_7
l'illegittimità, l'inefficacia e la nullità dell' iscrizione ipotecaria n.
0202141460000616001 -FASC. 2014/156671 nonché accertare e dichiarare la prescrizione e/o l'inesistenza delle indicate cartelle di pagamento n.02020110002237377000, n.02020110074-
200272000,n.02020110076665580000, n.02020120002093113000,
02020120016815518000. Esponeva l'opponente che: il 26/9/2016 le veniva notificata, presso il luogo di residenza in IA NO (via
BO n. 200/L), la comunicazione dell'anzidetta iscrizione ipotecaria eseguita in data 30/03/2016 sull'immobile di sua proprietà sito in
BO, Via Zamboni n. 57, presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di BO dell'Agenzia del Territorio, fg. 0190, p.lla 00148 sub. 0022, emessa da Equitalia Centro S.p.A., quale Agente della riscossione per la
Provincia di BO, per un valore pari al doppio della somma di presunti crediti erariali determinati in Euro 246.695,01, di cui €
1.094,92 a titolo di spese di procedura;
-che l'anzidetta iscrizione ipotecaria costituiva il primo atto con cui parte attrice veniva a conoscenza della pretesa creditoria dell'agente della riscossione;
-
(già Equitalia Centro S.p.A.) Controparte_8 comunicava di aver provveduto all'iscrizione ipotecaria in forza dell'asserito mancato pagamento da parte della odierna ricorrente di n.
10 cartelle di pagamento, per crediti di vari enti impositori di varia natura tributaria, amministrativo sanzionatoria e contributiva;
-avverso detta comunicazione di iscrizione ipotecaria, la Sig.ra CP_1 proponeva il 10 ottobre successivo, quindi appena 13 giorni dopo la ricezione della comunicazione, opposizione mediante atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Poggio
Mirteto, quale Giudice competente per materia e territorio relativamente ai crediti relativi a sanzioni amministrative, evocando in giudizio ciascuno degli enti creditori interessati e l'Agente per la riscossione e
pag. 4/16 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in accoglimento della domanda proposta dal deducente: - in via principale, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso, accertare e dichiarare la prescrizione e/o l'inesistenza delle indicate cartelle di pagamento nonché della nullità della notifica delle stesse e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del relativo credito;
- sempre in via principale, accertata l'inesistenza del credito, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente agli enti creditori e all'Agente della Riscossione e per l'effetto annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati e/o successivi, qui impugnati, per quanto di competenza;
- in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02020141460000616001, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dalla ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio”; -il Giudice di Pace di Poggio Mirteto, con sentenza del
23.2.2017, si dichiarava incompetente per valore, concedendo termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Rieti.
L'opponente provvedeva alla riassunzione del giudizio innanzi a Codesto
Tribunale, insistendo nelle richieste formulate e nelle eccezioni già sollevate avverso gli atti di costituzione degli opposti che si erano già costituiti nella fase innanzi al Giudice di pace. A fondamento dell'opposizione deduce: 1) l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in violazione dell'art. 77, comma 2-bis
DPR 602/73; 2) la prescrizione del credito portato dalle prefate cinque cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada risalenti agli anni 2008, 2009 e 2010;
3) la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per difetto di prova sia dell'esistenza delle ridette cartelle di pagamento sia della loro
pag. 5/16 rituale notifica;
4) la carenza di motivazione con riferimento all'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi. Si costituiva
che contestava la fondatezza degli Controparte_9 assunti avversati, rilevando, in particolare, che il preavviso di iscrizione ipotecaria veniva regolarmente notificato, in data 24/1/2015, secondo il disposto dell'articolo 49 del DPR 602/73. Eccepiva, inoltre, la tardività e improponibilità della domanda in relazione ai dedotti vizi di forma della comunicazione di iscrizione ipotecaria per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. Rilevava, in ogni caso, la rituale notificazione delle ridette cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria. Si costituiva il che contestava la fondatezza CP_2 degli assunti avversari instando per il rigetto della domanda. Si costituiva il che contestava la fondatezza Controparte_3 degli assunti avversari instando per il rigetto della domanda.
Gli EN , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , pur ritualmente evocati in giudizio, restavano Controparte_7 contumaci.
All'udienza del 10/9/2020, dopo plurimi rinvii per assicurare il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo a ciascuno dei contraddittori, la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Seguiva sentenza gravata.
L' proponeva gravame avverso Parte_3 detta sentenza contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva che impugnava il ricorso d'appello CP_1 chiedendone il rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Si costituiva il in adesione all'appellante chiedendo in via CP_2 principale l'accoglimento dell'appello ed in via subordinata la salvezza pag. 6/16 di spese in considerazione che il non poteva rispondere CP_2 dei vizi di notifica della cartella esattoriale e della comunicazione d'iscrizione ipotecaria.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 18.06.2025 e la Corte si è riservata per la decisione fissando i termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§. 1— Deduce l'appellante che la sentenza gravata è erronea, e dovrà essere riformata, innanzitutto nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione di omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in violazione dell'art. 77, comma 2- bis D.P.R. 602/73.
Deduce inoltre che dalla documentazione di primo grado si evidenzia che la comunica-zione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02076201400001090000 – fascicolo n. 2014/156671 è stata ritualmente notificata mediante messo notificatore, il quale, constatata la temporanea assenza della destinataria presso il proprio domicilio, ha provveduto, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73, al deposito dell'atto presso la Casa Comunale in data 23.01.2015, con contestuale affissione del relativo avviso, e successiva spedizione di raccomandata informativa, che è stata restituita al mittente in seguito al decorso del periodo di compiuta giacenza presso l'ufficio postale, non avendo la destinataria curato il ritiro del plico nei relativi termini .
L'appellante si duole là dove la sentenza gravata ha ritenuta nulla tale notificazione in quanto “nel caso di specie, dalla disamina delle risultanze documentali prodotte emerge che l'Agente per la riscossione ha notificato il ridetto preavviso di iscrizione ipotecaria nei confronti di tale “ ”, presso l'immobile sito in BO, via Zamboni n. Parte_4
57, immobile di proprietà dell'odierna opponente e CP_1
pag. 7/16 oggetto della successiva iscrizione ipotecaria”, posto che, per come si evince dalla certificazione di cambio di cognome rilasciata dal CP_2
“la sig.ra … è la stessa persona fisica di
[...] Parte_4 CP_1
”.
[...]
§. 2 – L'appellante deduce in virtù dell'avvenuta rituale notificazione della suindicata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (in data 23.01.2015) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente, con conseguente erroneità della pronuncia appellata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto tale motivo di opposizione.
L'appellante richiama la Cassazione con Ordinanza Cass. Civ., Sez. 5 n.
19010 del 16.07.2019, che afferma che “l'eccezione di prescrizione del credito per avvenuto decorso del termine quinquennale dalla contestazione delle singole infrazioni alla data di notifica delle cartelle di pagamento, va precisato che tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di impugnazione delle cartelle di pagamento, non apparendo pertanto in questa sede – opposizione a iscrizione ipotecaria – ammissibile”; ritiene inoltre che Tale principio appare applicabile in via analogica alla presente fattispecie, dovendo ritenersi che, alla luce dell'avvenuta notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201400001090000 – fascicolo n.
2014/156671, ed in assenza di sua autonoma impugnazione,
l'eccezione di prescrizione debba ritenersi inammissibile con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria.
§. 3— L'appellante deduce la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento n. 02020110002237377000, n.02020110074200272000,
n.020201100766655800000, n.02020120002093113000 e n.
02020120016815518000 tutte ritualmente notificate, rispettivamente, nelle seguenti date: 04.06.2011, 25.02.2014, 25.02.2014, 22.02.2014 e
25.02.2014 in quanto la ha modificato il proprio Parte_4
pag. 8/16 cognome in (cfr certificazione cambio cognome rilasciata dal CP_1
– v. doc. 4) in data 12.03.2013, e successivamente, CP_2 nell'agosto del 2013, ha trasferito la propria residenza in IA NO, rendendosi di fatto irreperibile all'ultimo indirizzo risultante da anagrafe tributaria con il vecchio nominativo . Parte_4
Le cartelle relative a somme iscritte a ruolo in annualità pregresse al detto cambio risultano correttamente intestate alla contribuente con indicazione del cognome originario (“Arezzo”) e del relativo codice fiscale ) e notificate per irreperibilità all'indirizzo di C.F._4 residenza conosciuto ovvero via Zamboni 57 BO.
§.4 – L'appellante deduce l'infondatezza dell'eccezione di nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0202141460000616001 – fascicolo n. 2014/156671, sotto il profilo della pretesa carenza di motivazione.
Tale atto della riscossione deve infatti ritenersi congruamente motivato in quanto reca l'indicazione delle cartelle presupposte, regolarmente notificate alla contribuente con cui la stessa è stata resa edotta in ordine alla natura delle singole pretese impositive azionate nei propri confronti, peraltro correttamente individuate.
§.5— L'appellante deduce inoltre la nullità dei motivi d'opposizione per la dedotta nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta, sotto il profilo dell'omessa indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Tale motivo di ricorso non è stato oggetto d'esame nella motivazione della sentenza per essere stato di fatto assorbito.
La Corte così ragiona
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle seguenti parti:
, Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6
, regolarmente Controparte_11 Controparte_5 citati e non comparsi.
pag. 9/16 I motivi d'appello sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Osserva la Corte che come da pacifico orientamento della Cass. Civ.,
Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667 e della sentenza n. 5577 del
26.02.2019 della Corte di Cassazione: “ … in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere
l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972
(nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del
2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità”.
Secondo la prospettazione difensiva dell' “la Controparte_9 comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria 0207620140000-
1090000 è stata correttamente notificata in data 24.01.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.” al vecchio nominativo di che, come Parte_4 da esibita certificazione rilasciata dal in data 12.03.2013 CP_2 ha cambiato cognome e successivamente, nell'agosto del 2013, ha trasferito la propria residenza in IA NO, rendendosi di fatto irreperibile all'ultimo indirizzo in BO, via Zamboni 57; indirizzo al quale col vecchio nominativo venivano di fatto effettuate , ai sensi del pag. 10/16 140 c.p.c., tutte le notifiche che il Tribunale , secondo l'appellante, avrebbe dovuto ritenerle rituali .
Ritiene la Corte che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve ritenersi invalida, ai sensi dell'articolo 60 del
DPR n. 600 del 29/09/1973, poiché le variazioni anagrafiche hanno effetto dopo trenta giorni dall'avvenuta richiesta di cambio di residenza.
Secondo l'art. 43 del Codice Civile, il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi interessi, mentre la residenza è il luogo in cui ha la dimora abituale. Ai fini delle imposte,
“ogni soggetto si intende domiciliato in un Comune dello Stato” (DPR
29.9.1973, n. 600 - “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, art. 58), e secondo il successivo art. 60, “Le variazioni e le modifiche dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notifiche, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica” (Cass. Sez. Trib. N.41137/21).
La notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, avvenuta ai sensi del 140 c.p.c. il 23.1.2015, deve essere considerata nulla, in quanto intempestivamente avvenuta al vecchio indirizzo una volta decorso il termine di trenta giorni dalla variazione anagrafica del
12.3.2013.
Il Tribunale ha nella sua motivazione rilevato che “l'opponente nel giudizio , innanzi al G.d.P., produceva la certificazione anagrafica attestante la sua residenza nel Comune di IA NO a far data dal
28.03.2013, di talché la notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria, effettuata nella prospettazione dell' in data Controparte_9
24.1.2015 presso il suddetto immobile sito in BO, sarebbe in ogni caso nulla, anche tenuto conto che l'agente della riscossione nulla osserva al riguardo”.
Non sono state effettuate precisazioni in ordine alle indagini effettuate dalla parte richiedente e dal messo notificatore ai fini del rintraccio del pag. 11/16 destinatario da effettuarsi con la dovuta diligenza, infatti solo in sede di notifica della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria in data
26.09.2016, attività ritenuta non idonea ai fini della rituale notifica ai sensi degli art. 140 c.p.c...
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c..
È nulla, infatti, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove ed il notificante o l'ufficiale giudiziario ne conosca, ovvero, usando l'orinaria diligenza avrebbe potuto conoscere, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa (Cass. 4/5/1993 n.
5178, 25/11/1988 n. 6344, 7/10/1982 n. 5137, 16/3/1982 n. 1714).
Per l'esatta individuazione di detto luogo occorre far riferimento a quello dove in realtà il destinatario dimora “di fatto” in modo abituale, corrispondente alla “casa di abitazione (v. pronuncia S.U. n. 5753 del
1978, che definì le condizioni legittimanti il ricorso agli artt. 140 e 143
c.p.c. e Cass. 1854/1989)
Nella fattispecie in esame ha prodotto innanzi al G.d.P. la CP_1 certificazione attestante la sua residenza anagrafica nel Comune di
IA NO a far data dal 20.08.2013 di talché la notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria effettuata in BO il 24.1.2015 deve ritenersi affetta da nullità.
Come nulle devono ritenersi le notifiche delle cartelle esattoriali poste a base dell'iscrizione ipotecaria non erano state correttamente notificate”
e va esaminata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito pag. 12/16 vantato dall'amministrazione procedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 L. 689/81.
Tali cartelle risultano oggetto di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. poiché si contesta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per loro omessa notifica e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, adducendo l'avvenuta prescrizione per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Opposizione regolarmente effettuata in virtù dell'avvenuta conoscenza col primo atto impositivo la notifica dell'iscrizione della ipoteca.
In tal senso la Cassazione civile sez. II, 05/05/2014, n.9617: “In caso di ricordare che, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada come nel caso in esame .. sono ammissibili: a)
l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora” .
Osserva il Collegio che le seguenti cartelle : 1)
n.02020110074200272000, notificata il 25.02.2014: 2)
n.02020110074200272000 notificata il 25.02.2014: 3) n.0202011007-
6665580000, notificata il 25.02.2014 ; 4)n.02020120002093113000 del 22.02.2014; n.02020120016815518000 notifica del 25.02.2014, risultano tutte notificate , per quanto si evince dalla produzione dell' , mediante compiuta giacenza postale Controparte_9 ad un indirizzo di BO (Via Mario Fantini, 25) e non presso il domicilio di residenza in IA NO .
La notifica è dunque nulla alla luce di quanto sopra esposto, considerato che dalla certificazione anagrafica depositata risulta che l'opponente pag. 13/16 aveva la residenza nel Comune di IA NO a far data dal
20/8/2013.
La cartella di pagamento n.02020110002237377000 notificata, ex art. 140 c.p.c., ad aprile 2011 deve ritenersi prescritta in mancanza di validi atti interruttivi fino a tutto aprile 2016, non potendosi riconoscere tale efficacia al preavviso di iscrizione ipotecaria del 2015 siccome invalidamento notificato per gli indicati motivi
Ritualmente il Tribunale ha rilevato che l'eccezione di prescrizione va qualificata come motivo di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. trattandosi di fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, richiamando l'art. 28 L. 689/1981 “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Orbene, nel caso di specie, alla comunicazione di iscrizione ipotecaria qui impugnata sottendono cinque cartelle di pagamento afferenti a violazioni del codice della strada risalenti agli anni 2008, 2009 e 2010, per la cui riscossione risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto della acclarata nullità delle notificazioni delle indicate cartelle di pagamento.
Più in particolare come da consolidato orientamento giurisprudenziale l'atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, qualora sia stato notificato invalidamente, non può produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto, anche in considerazione del fatto che il mancato compimento delle formalità del procedimento notificatorio inficia la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima (Cass. civ. n. 7847/2017).
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
pag. 14/16 L'appello è infondato e va quindi respinto ed i rimanenti motivi vanno assorbiti.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza, con la condanna solidale dell'appellante come in atti, Parte_3
e del litisconsorte necessario (Cass. 26262/20), e sono CP_2 liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa € 6.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.906,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, Controparte_12
in atti, di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Controparte_9 CP_1
e del e nella contumacia del
[...] CP_2 CP_4
,
[...] Controparte_7 Controparte_6 [...]
, avverso la sentenza del Controparte_11 Controparte_5
Tribunale di Rieti n. 517/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l' ed il Controparte_9 CP_2
solidalmente, al pagamento in favore di delle
[...] CP_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A.
3) Dichiara l' tenuta al versamento Controparte_9 in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 15/16 Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
27/08/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2851/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, ) con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Roma alla via G. Grezar 14, in persona del Dott. Parte_2
, giusta procura speciale conferitale per atto del Notaio
[...] in data 25.02.2021 rep. 46100 racc. 26703, Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n. 39 presso lo studio dell'avv. Daniela De Paoli , che la C.F._1 rappresenta e difende, giusto mandato in calce all'atto d'appello,
p.e.c. ; Appellante Email_1
contro
), residente in [...]alla CP_1 C.F._2
Via BO n. 200/L, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Potito Flagella, ) del Foro di Foggia, in C.F._3
Roma, Via del Casale Strozzi n. 33, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel proc. di primo grado RG n.
928/2017 Appellata Email_2 nonché in persona del Sindaco p.t., elettivamente CP_2 domiciliato in Via Quintino Sella n. 40, presso lo studio CP_2 dell'Avv. Marco Cantatore;
p.e.c. ; Email_3
Appellato nonchè
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliato in primo grado in Casalecchio di Reno
(BO), Via dei Mille 9, presso lo studio dell'Avv. Mario Gioia;
p.e.c.
Appellato-contumace Email_4 nonchè
, in persona del Sindaco p.t., dom.to presso Controparte_4 la Casa Comunale sede in BO, Piazza Liber Paradisus n 6;
Appellato – contumace nonchè
, in persona del Prefetto, elett.te Controparte_5 domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura Generale dello
Stato, in Roma alla Via dei Portoghesin.12; p.e.c.
Appellata – contumace Email_5 nonchè
in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_6
IO (LU), Piazza S. Bernardino da Siena n.1, p.e.c. E
; Appellato – contumace Email_6 nonchè
, in persona del Prefetto, elettivamente Controparte_7 domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in
Roma in Via dei Portoghesi n. 12, p.e.c.:
; Appellata– contumace Email_5
pag. 2/16 CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per le parti parte appellate, costituite, quelle rese nelle rispettive comparse di costituzione per tutte quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 18.06.2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 517/2020 il Tribunale di Rieti, nel procedimento Rg.
928/2017 avente ad opposizione ex art. 615 c.p.c., ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: a) accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto dell'agente della riscossione di iscrivere ipoteca relativamente al credito non tributario portato dalle cartelle di pagamento indicate in premessa e, per l'effetto, dispone l'annullamento in parte qua dell'intervenuta iscrizione ipotecaria n. 0202141460000616001 -FASC. 2014/156671;
b) accoglie l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, dichiara che in relazione al credito non tributario portato dalle cartelle di pagamento indicante in premessa non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno di c) dichiara la compensazione CP_1 integrale delle spese di lite tra le parti. Rieti, 19 novembre 2020 f.to Il
Giudice”.
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal Tribunale: “ Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato – all'esito della sentenza di incompetenza per valore depositata dal GDP di Poggio
Mirteto in data 23/2/2017, la sig.ra ha convenuto in CP_1 giudizio l'allora (oggi Controparte_8 [...]
), unitamente al , Controparte_9 Controparte_4 [...]
, , Controparte_10 Controparte_6 Controparte_5
pag. 3/16 Camune di Bari, , per vedere accertare e dichiarare Controparte_7
l'illegittimità, l'inefficacia e la nullità dell' iscrizione ipotecaria n.
0202141460000616001 -FASC. 2014/156671 nonché accertare e dichiarare la prescrizione e/o l'inesistenza delle indicate cartelle di pagamento n.02020110002237377000, n.02020110074-
200272000,n.02020110076665580000, n.02020120002093113000,
02020120016815518000. Esponeva l'opponente che: il 26/9/2016 le veniva notificata, presso il luogo di residenza in IA NO (via
BO n. 200/L), la comunicazione dell'anzidetta iscrizione ipotecaria eseguita in data 30/03/2016 sull'immobile di sua proprietà sito in
BO, Via Zamboni n. 57, presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di BO dell'Agenzia del Territorio, fg. 0190, p.lla 00148 sub. 0022, emessa da Equitalia Centro S.p.A., quale Agente della riscossione per la
Provincia di BO, per un valore pari al doppio della somma di presunti crediti erariali determinati in Euro 246.695,01, di cui €
1.094,92 a titolo di spese di procedura;
-che l'anzidetta iscrizione ipotecaria costituiva il primo atto con cui parte attrice veniva a conoscenza della pretesa creditoria dell'agente della riscossione;
-
(già Equitalia Centro S.p.A.) Controparte_8 comunicava di aver provveduto all'iscrizione ipotecaria in forza dell'asserito mancato pagamento da parte della odierna ricorrente di n.
10 cartelle di pagamento, per crediti di vari enti impositori di varia natura tributaria, amministrativo sanzionatoria e contributiva;
-avverso detta comunicazione di iscrizione ipotecaria, la Sig.ra CP_1 proponeva il 10 ottobre successivo, quindi appena 13 giorni dopo la ricezione della comunicazione, opposizione mediante atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Poggio
Mirteto, quale Giudice competente per materia e territorio relativamente ai crediti relativi a sanzioni amministrative, evocando in giudizio ciascuno degli enti creditori interessati e l'Agente per la riscossione e
pag. 4/16 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in accoglimento della domanda proposta dal deducente: - in via principale, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso, accertare e dichiarare la prescrizione e/o l'inesistenza delle indicate cartelle di pagamento nonché della nullità della notifica delle stesse e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del relativo credito;
- sempre in via principale, accertata l'inesistenza del credito, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente agli enti creditori e all'Agente della Riscossione e per l'effetto annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati e/o successivi, qui impugnati, per quanto di competenza;
- in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02020141460000616001, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dalla ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio”; -il Giudice di Pace di Poggio Mirteto, con sentenza del
23.2.2017, si dichiarava incompetente per valore, concedendo termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Rieti.
L'opponente provvedeva alla riassunzione del giudizio innanzi a Codesto
Tribunale, insistendo nelle richieste formulate e nelle eccezioni già sollevate avverso gli atti di costituzione degli opposti che si erano già costituiti nella fase innanzi al Giudice di pace. A fondamento dell'opposizione deduce: 1) l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in violazione dell'art. 77, comma 2-bis
DPR 602/73; 2) la prescrizione del credito portato dalle prefate cinque cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada risalenti agli anni 2008, 2009 e 2010;
3) la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per difetto di prova sia dell'esistenza delle ridette cartelle di pagamento sia della loro
pag. 5/16 rituale notifica;
4) la carenza di motivazione con riferimento all'omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi. Si costituiva
che contestava la fondatezza degli Controparte_9 assunti avversati, rilevando, in particolare, che il preavviso di iscrizione ipotecaria veniva regolarmente notificato, in data 24/1/2015, secondo il disposto dell'articolo 49 del DPR 602/73. Eccepiva, inoltre, la tardività e improponibilità della domanda in relazione ai dedotti vizi di forma della comunicazione di iscrizione ipotecaria per il decorso del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. Rilevava, in ogni caso, la rituale notificazione delle ridette cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria. Si costituiva il che contestava la fondatezza CP_2 degli assunti avversari instando per il rigetto della domanda. Si costituiva il che contestava la fondatezza Controparte_3 degli assunti avversari instando per il rigetto della domanda.
Gli EN , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , pur ritualmente evocati in giudizio, restavano Controparte_7 contumaci.
All'udienza del 10/9/2020, dopo plurimi rinvii per assicurare il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo a ciascuno dei contraddittori, la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Seguiva sentenza gravata.
L' proponeva gravame avverso Parte_3 detta sentenza contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva che impugnava il ricorso d'appello CP_1 chiedendone il rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Si costituiva il in adesione all'appellante chiedendo in via CP_2 principale l'accoglimento dell'appello ed in via subordinata la salvezza pag. 6/16 di spese in considerazione che il non poteva rispondere CP_2 dei vizi di notifica della cartella esattoriale e della comunicazione d'iscrizione ipotecaria.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 18.06.2025 e la Corte si è riservata per la decisione fissando i termini abbreviati del 190 c.p.c. di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§. 1— Deduce l'appellante che la sentenza gravata è erronea, e dovrà essere riformata, innanzitutto nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione di omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in violazione dell'art. 77, comma 2- bis D.P.R. 602/73.
Deduce inoltre che dalla documentazione di primo grado si evidenzia che la comunica-zione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02076201400001090000 – fascicolo n. 2014/156671 è stata ritualmente notificata mediante messo notificatore, il quale, constatata la temporanea assenza della destinataria presso il proprio domicilio, ha provveduto, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73, al deposito dell'atto presso la Casa Comunale in data 23.01.2015, con contestuale affissione del relativo avviso, e successiva spedizione di raccomandata informativa, che è stata restituita al mittente in seguito al decorso del periodo di compiuta giacenza presso l'ufficio postale, non avendo la destinataria curato il ritiro del plico nei relativi termini .
L'appellante si duole là dove la sentenza gravata ha ritenuta nulla tale notificazione in quanto “nel caso di specie, dalla disamina delle risultanze documentali prodotte emerge che l'Agente per la riscossione ha notificato il ridetto preavviso di iscrizione ipotecaria nei confronti di tale “ ”, presso l'immobile sito in BO, via Zamboni n. Parte_4
57, immobile di proprietà dell'odierna opponente e CP_1
pag. 7/16 oggetto della successiva iscrizione ipotecaria”, posto che, per come si evince dalla certificazione di cambio di cognome rilasciata dal CP_2
“la sig.ra … è la stessa persona fisica di
[...] Parte_4 CP_1
”.
[...]
§. 2 – L'appellante deduce in virtù dell'avvenuta rituale notificazione della suindicata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (in data 23.01.2015) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente, con conseguente erroneità della pronuncia appellata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto tale motivo di opposizione.
L'appellante richiama la Cassazione con Ordinanza Cass. Civ., Sez. 5 n.
19010 del 16.07.2019, che afferma che “l'eccezione di prescrizione del credito per avvenuto decorso del termine quinquennale dalla contestazione delle singole infrazioni alla data di notifica delle cartelle di pagamento, va precisato che tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di impugnazione delle cartelle di pagamento, non apparendo pertanto in questa sede – opposizione a iscrizione ipotecaria – ammissibile”; ritiene inoltre che Tale principio appare applicabile in via analogica alla presente fattispecie, dovendo ritenersi che, alla luce dell'avvenuta notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201400001090000 – fascicolo n.
2014/156671, ed in assenza di sua autonoma impugnazione,
l'eccezione di prescrizione debba ritenersi inammissibile con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria.
§. 3— L'appellante deduce la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento n. 02020110002237377000, n.02020110074200272000,
n.020201100766655800000, n.02020120002093113000 e n.
02020120016815518000 tutte ritualmente notificate, rispettivamente, nelle seguenti date: 04.06.2011, 25.02.2014, 25.02.2014, 22.02.2014 e
25.02.2014 in quanto la ha modificato il proprio Parte_4
pag. 8/16 cognome in (cfr certificazione cambio cognome rilasciata dal CP_1
– v. doc. 4) in data 12.03.2013, e successivamente, CP_2 nell'agosto del 2013, ha trasferito la propria residenza in IA NO, rendendosi di fatto irreperibile all'ultimo indirizzo risultante da anagrafe tributaria con il vecchio nominativo . Parte_4
Le cartelle relative a somme iscritte a ruolo in annualità pregresse al detto cambio risultano correttamente intestate alla contribuente con indicazione del cognome originario (“Arezzo”) e del relativo codice fiscale ) e notificate per irreperibilità all'indirizzo di C.F._4 residenza conosciuto ovvero via Zamboni 57 BO.
§.4 – L'appellante deduce l'infondatezza dell'eccezione di nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0202141460000616001 – fascicolo n. 2014/156671, sotto il profilo della pretesa carenza di motivazione.
Tale atto della riscossione deve infatti ritenersi congruamente motivato in quanto reca l'indicazione delle cartelle presupposte, regolarmente notificate alla contribuente con cui la stessa è stata resa edotta in ordine alla natura delle singole pretese impositive azionate nei propri confronti, peraltro correttamente individuate.
§.5— L'appellante deduce inoltre la nullità dei motivi d'opposizione per la dedotta nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta, sotto il profilo dell'omessa indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Tale motivo di ricorso non è stato oggetto d'esame nella motivazione della sentenza per essere stato di fatto assorbito.
La Corte così ragiona
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle seguenti parti:
, Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6
, regolarmente Controparte_11 Controparte_5 citati e non comparsi.
pag. 9/16 I motivi d'appello sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Osserva la Corte che come da pacifico orientamento della Cass. Civ.,
Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667 e della sentenza n. 5577 del
26.02.2019 della Corte di Cassazione: “ … in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere
l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972
(nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del
2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità”.
Secondo la prospettazione difensiva dell' “la Controparte_9 comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria 0207620140000-
1090000 è stata correttamente notificata in data 24.01.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.” al vecchio nominativo di che, come Parte_4 da esibita certificazione rilasciata dal in data 12.03.2013 CP_2 ha cambiato cognome e successivamente, nell'agosto del 2013, ha trasferito la propria residenza in IA NO, rendendosi di fatto irreperibile all'ultimo indirizzo in BO, via Zamboni 57; indirizzo al quale col vecchio nominativo venivano di fatto effettuate , ai sensi del pag. 10/16 140 c.p.c., tutte le notifiche che il Tribunale , secondo l'appellante, avrebbe dovuto ritenerle rituali .
Ritiene la Corte che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve ritenersi invalida, ai sensi dell'articolo 60 del
DPR n. 600 del 29/09/1973, poiché le variazioni anagrafiche hanno effetto dopo trenta giorni dall'avvenuta richiesta di cambio di residenza.
Secondo l'art. 43 del Codice Civile, il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi interessi, mentre la residenza è il luogo in cui ha la dimora abituale. Ai fini delle imposte,
“ogni soggetto si intende domiciliato in un Comune dello Stato” (DPR
29.9.1973, n. 600 - “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, art. 58), e secondo il successivo art. 60, “Le variazioni e le modifiche dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notifiche, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica” (Cass. Sez. Trib. N.41137/21).
La notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, avvenuta ai sensi del 140 c.p.c. il 23.1.2015, deve essere considerata nulla, in quanto intempestivamente avvenuta al vecchio indirizzo una volta decorso il termine di trenta giorni dalla variazione anagrafica del
12.3.2013.
Il Tribunale ha nella sua motivazione rilevato che “l'opponente nel giudizio , innanzi al G.d.P., produceva la certificazione anagrafica attestante la sua residenza nel Comune di IA NO a far data dal
28.03.2013, di talché la notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria, effettuata nella prospettazione dell' in data Controparte_9
24.1.2015 presso il suddetto immobile sito in BO, sarebbe in ogni caso nulla, anche tenuto conto che l'agente della riscossione nulla osserva al riguardo”.
Non sono state effettuate precisazioni in ordine alle indagini effettuate dalla parte richiedente e dal messo notificatore ai fini del rintraccio del pag. 11/16 destinatario da effettuarsi con la dovuta diligenza, infatti solo in sede di notifica della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria in data
26.09.2016, attività ritenuta non idonea ai fini della rituale notifica ai sensi degli art. 140 c.p.c...
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c..
È nulla, infatti, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove ed il notificante o l'ufficiale giudiziario ne conosca, ovvero, usando l'orinaria diligenza avrebbe potuto conoscere, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa (Cass. 4/5/1993 n.
5178, 25/11/1988 n. 6344, 7/10/1982 n. 5137, 16/3/1982 n. 1714).
Per l'esatta individuazione di detto luogo occorre far riferimento a quello dove in realtà il destinatario dimora “di fatto” in modo abituale, corrispondente alla “casa di abitazione (v. pronuncia S.U. n. 5753 del
1978, che definì le condizioni legittimanti il ricorso agli artt. 140 e 143
c.p.c. e Cass. 1854/1989)
Nella fattispecie in esame ha prodotto innanzi al G.d.P. la CP_1 certificazione attestante la sua residenza anagrafica nel Comune di
IA NO a far data dal 20.08.2013 di talché la notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria effettuata in BO il 24.1.2015 deve ritenersi affetta da nullità.
Come nulle devono ritenersi le notifiche delle cartelle esattoriali poste a base dell'iscrizione ipotecaria non erano state correttamente notificate”
e va esaminata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito pag. 12/16 vantato dall'amministrazione procedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 L. 689/81.
Tali cartelle risultano oggetto di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. poiché si contesta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per loro omessa notifica e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, adducendo l'avvenuta prescrizione per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Opposizione regolarmente effettuata in virtù dell'avvenuta conoscenza col primo atto impositivo la notifica dell'iscrizione della ipoteca.
In tal senso la Cassazione civile sez. II, 05/05/2014, n.9617: “In caso di ricordare che, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada come nel caso in esame .. sono ammissibili: a)
l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora” .
Osserva il Collegio che le seguenti cartelle : 1)
n.02020110074200272000, notificata il 25.02.2014: 2)
n.02020110074200272000 notificata il 25.02.2014: 3) n.0202011007-
6665580000, notificata il 25.02.2014 ; 4)n.02020120002093113000 del 22.02.2014; n.02020120016815518000 notifica del 25.02.2014, risultano tutte notificate , per quanto si evince dalla produzione dell' , mediante compiuta giacenza postale Controparte_9 ad un indirizzo di BO (Via Mario Fantini, 25) e non presso il domicilio di residenza in IA NO .
La notifica è dunque nulla alla luce di quanto sopra esposto, considerato che dalla certificazione anagrafica depositata risulta che l'opponente pag. 13/16 aveva la residenza nel Comune di IA NO a far data dal
20/8/2013.
La cartella di pagamento n.02020110002237377000 notificata, ex art. 140 c.p.c., ad aprile 2011 deve ritenersi prescritta in mancanza di validi atti interruttivi fino a tutto aprile 2016, non potendosi riconoscere tale efficacia al preavviso di iscrizione ipotecaria del 2015 siccome invalidamento notificato per gli indicati motivi
Ritualmente il Tribunale ha rilevato che l'eccezione di prescrizione va qualificata come motivo di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. trattandosi di fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, richiamando l'art. 28 L. 689/1981 “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Orbene, nel caso di specie, alla comunicazione di iscrizione ipotecaria qui impugnata sottendono cinque cartelle di pagamento afferenti a violazioni del codice della strada risalenti agli anni 2008, 2009 e 2010, per la cui riscossione risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto della acclarata nullità delle notificazioni delle indicate cartelle di pagamento.
Più in particolare come da consolidato orientamento giurisprudenziale l'atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, qualora sia stato notificato invalidamente, non può produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto, anche in considerazione del fatto che il mancato compimento delle formalità del procedimento notificatorio inficia la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima (Cass. civ. n. 7847/2017).
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
pag. 14/16 L'appello è infondato e va quindi respinto ed i rimanenti motivi vanno assorbiti.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza, con la condanna solidale dell'appellante come in atti, Parte_3
e del litisconsorte necessario (Cass. 26262/20), e sono CP_2 liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa € 6.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.906,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, Controparte_12
in atti, di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti di Controparte_9 CP_1
e del e nella contumacia del
[...] CP_2 CP_4
,
[...] Controparte_7 Controparte_6 [...]
, avverso la sentenza del Controparte_11 Controparte_5
Tribunale di Rieti n. 517/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l' ed il Controparte_9 CP_2
solidalmente, al pagamento in favore di delle
[...] CP_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A.
3) Dichiara l' tenuta al versamento Controparte_9 in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 15/16 Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
27/08/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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