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Sentenza 12 agosto 2024
Sentenza 12 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/08/2024, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino nella causa iscritta al n. 11149/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to DI GESARO Parte_1
TOMMASO e dall'avv. FAZIO LAURA ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei difensori, in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
Contro
, in persona Controparte_1
del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARRAS MARIA CHIARA ed elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/07/2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Nulla sulle spese. Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_2
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/09/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno ordinario di invalidità).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_2
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e le note, viene pronunciata la presente sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P.. La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta invalidità, che va valutata avere ridotto in misure inferiore ai due terzi la capacità lavorativa del ricorrente in attività confacenti alle sue attitudini.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda non risulta manifestamente infondata e temeraria.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 11/08/2024 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/07/2024
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino nella causa iscritta al n. 11149/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to DI GESARO Parte_1
TOMMASO e dall'avv. FAZIO LAURA ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei difensori, in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
Contro
, in persona Controparte_1
del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARRAS MARIA CHIARA ed elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n. 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/07/2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Nulla sulle spese. Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_2
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/09/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno ordinario di invalidità).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_2
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e le note, viene pronunciata la presente sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P.. La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta invalidità, che va valutata avere ridotto in misure inferiore ai due terzi la capacità lavorativa del ricorrente in attività confacenti alle sue attitudini.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda non risulta manifestamente infondata e temeraria.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 11/08/2024 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/07/2024
LA GIUDICE
Paola Marino