Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7179/2024 promossa da:
nato a AN AO in [...] in data [...] Parte_1
nata a AN AO in BRASILE in [...] Parte_2
31/07/1961
nata a AN AO in [...] in data [...] Parte_3 ato a AN AO in BRASILE in data 07/03/1995 Parte_4
nata a AN AO in [...] in data [...] Parte_5
nato a AN AO in [...] in data [...] Parte_6
nato a AN AO in [...] in data [...] Parte_7
nata a AN AO in BRASILE in [...] Parte_8
19/02/1976 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, congiuntamente a sul figlio minore Controparte_1 Persona_1
nato a AN AO in BRASILE in [...]/02/2009
[...]
nato a AN AO in BRASILE in [...] Parte_9
19/12/2000 rappresentati e difesi dall'Avv. BONATO GIOVANNI Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale dell'udienza del 10.4.2025
pagina 1 di 7
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini brasiliani;
- Di essere discendenti diretti dell'avo (o o Persona_2 Persona_2
), nato a [...] il [...], il quale, dopo aver Persona_2 contratto matrimonio con la sig.ra il 17/11/1894, Persona_3 emigrava in Brasile, dove nasceva il figlio (o o Persona_4 Persona_5 Per_5
), nato nel comune di Jundiaí il giorno 05/09/1908 (cfr. docc. 2-6);
[...]
- Che il figlio dell'avo, si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_4 Pt_10
il 23/11/1926 nel comune di Palmares Paulista, in Brasile, e dal matrimonio
[...] nascevano tre figli: in data 17/01/1930, ; in data 08/12/1933, Persona_6 Pt_11
e, infine, in data 01/09/1942, (cfr. docc. 7, 8, 10 e 12);
[...] Parte_12
- Che dall'unione tra o , unione celebratasi in data Persona_6 Persona_7
28/07/1951 nel distretto di ANto Anastácio, nascevano in Brasile due figlie: in data
20/12/1956, e, in data 30/10/1958, (cfr. docc. 9, Persona_8 Parte_13
14 e 16);
- Che dal matrimonio tra e da nasceva in Persona_8 Per_9 Persona_10
Brasile la ricorrente , nata il giorno 17/02/1983 nella città di Parte_3
AN AO, dove si univa in matrimonio con il sig. Persona_11 in data 05/11/2022 (cfr. docc. 18 e 19);
[...]
- Che dall'unione coniugale tra e nasceva Parte_13 Persona_12 in Brasile il ricorrente nato a [...] il [...] Parte_4
(cfr. doc. 20);
- Che dalla relazione tra e nascevano a AN Parte_11 Controparte_3
AO, in Brasile, tre figli: in data 11/08/1958, ; in data Parte_14
31/07/1961, la ricorrente e, infine, in data 03/01/1966, il Parte_2 ricorrente (cfr. docc. 21, 23 e 25); Parte_1
- Che si sposava con la sig.ra il Parte_14 Persona_13
05/03/1983 nella città di AN AO e la coppia generava il ricorrente
[...]
, nato il [...] nella città di AN AO, dove contraeva Parte_7 matrimonio con la sig.ra il 23/02/2019 (cfr. docc. 22, 27 e 28); Persona_14
- Che dall'unione tra la ricorrente e Parte_2 Persona_15
, matrimonio celebratosi il 04/05/2000, nasceva in territorio brasiliano il
[...] figlio, ricorrente, , nato il [...] a [...] (cfr. Parte_6 docc. 24 e 29); pagina 2 di 7 - Che dal matrimonio tra il ricorrente e Parte_1 Controparte_4 nasceva in Brasile la figlia, ricorrente, , nata il [...], Parte_5
a AN AO (cfr. doc. 30);
- Che si univa in matrimonio con la sig.ra il Parte_12 Persona_16
19/07/1969 e la coppia generava la figlia, ricorrente, , nata il Parte_8
19/02/1976, a AN AO, dove in seguito sposava il giorno Controparte_1
25/09/1999, dalla cui unione nascevano in Brasile due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 19/12/2000, e, in Parte_9 data 14/02/2009, il minore (cfr. docc. 13, 31, 32, Persona_1
33 e 34). Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_5 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. All'esito dell'udienza del 10/04/2025 precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato Persona_2
a LU il 16/01/1874 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e Persona_4 Persona_2
e poi tramite i sig.ri , e Persona_3 Persona_6 Parte_11 Pt_12
.
[...]
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
pagina 3 di 7 Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo riguardanti la richiesta di appuntamento presso il di AN AO tramite il servizio online “Prenota@Mi” - in relazione alle Pt_15 richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che non vi era una data disponibile per prenotare un appuntamento (cfr. docc. 35-43). Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli
Consolati/Ambasciate, tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, come confermato nel caso specifico dai messaggi comparsi sul sito in occasione dei tentativi di prenotazione (cfr. docc. 35-43). Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante pagina 4 di 7 peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] Persona_2 nell'anno 1874, coniugatosi in territorio italiano e successivamente trasferitosi in Brasile, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , nonno dei ricorrenti più Persona_4 longevi e . Parte_2 Parte_1
In primo luogo, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. In ogni caso, nel caso di specie, l'ava italiano all'epoca si trovava ancora in territorio italiano in quanto si sposava in Italia, nel comune italiano di origine di LU, il giorno 17/11/1894, come si evince dal certificato di matrimonio (cfr. doc. 5). In secondo luogo, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Persona_2 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 4).
pagina 5 di 7 Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato nel comune di Persona_4
Jundiaí, in territorio brasilaino, il giorno 05/09/1908. Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto Persona_2 nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1874 (n. 16/01/1874), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile. Il figlio nasceva, infatti, il giorno 05/09/1908, nel comune di Jundiai, Persona_4
Stato di AN AO, in Brasile.
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché nonno dei ricorrenti Persona_2 Parte_2
e ) poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza
[...] Parte_1 Persona_4 italiana ai figli , e . Persona_6 Parte_11 Parte_12
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 14/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Carosio
pagina 7 di 7