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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 19748 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.1.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, piazza Gondar 11, presso lo Parte_1
studio degli avv.ti Paolo Patucchi e Daniela Basile che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Sistina n. 42, presso lo studio dell'Avv. Michele
Venturiello e Alberto Palmeri, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RE
, in persona del legale Controparte_2
rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato, per procura in atti
RE
OGGETTO: richiesta accertamento rapporto di lavoro e differenze retributive
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.6.2023 il ricorrente, esponeva quanto segue:
- che la società resistente, all'epoca dei fatti per cui è Controparte_1 processo gestiva la pizzeria “Al Gallo ”, sita in Roma, via Giulio Antamoro n. 56 con oltre CP_1
300 coperti, di cui circa 190 nella sola parte interna;
- che esso esponente, prossimo al compimento del quindicesimo anno di età, era stato assunto quale lavoratore subordinato a decorrere dal 27.4.2001;
- che dall'assunzione fino al 31.12.2009 aveva svolto le mansioni di preparazione e sistemazione dei condimenti per le pizze, preparazione delle palline di pizza e stesura, condimento, preparazione del forno, pulizia, sotto le indicazioni e il controllo del cuoco detto ” e talvolta CP_3 CP_4
del titolare;
Controparte_1
- che nei mesi di giugno, luglio e agosto e se le condizioni meteo lo consentivano, anche nei mesi di maggio e settembre, nonché nel mese di dicembre lavorava 6 giorni alla settimana con orario
18.00/1.00-1.30 e riposo settimanale che all'epoca era di lunedì in concomitanza con la chiusura settimanale del locale;
mentre nei restanti mesi dell'anno lavorava nei fine settimana dal venerdì alla domenica con il medesimo orario;
- che dall'assunzione fino al 19.6.2010 il rapporto non era regolarizzato e percepiva la retribuzione in contanti (di lire 35.000 (€ 18,76) per ogni giornata di lavoro da aprile-dicembre 2001; € 40,00 al giorno da gennaio 2002-dicembre 2004; € 50,00 al giorno per il periodo successivo fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2022), senza essere retribuito nel periodo di ferie coincidenti con la chiusura del locale per circa 10-15 giorni nel mese di agosto, né in caso di malattia e permessi e senza percepire la tredicesima e quattordicesima mensilità;
- che dall'inizio del 2010 operava in totale autonomia senza alcuna indicazione o supervisione, formava personale di cucina (es. e ), supervisionava le Testimone_1 Persona_1
tre fasi del lavoro (come detto preparazione, servizio e pulizia), controllava le giacenze e indicava i nuovi ordini, sostituiva integralmente quando questi era assente (ossia tutti i lunedì del CP_3 periodo estivo, in agosto e nel mese di dicembre, periodi quest'ultimi in cui il si recava in CP_3
Macedonia);
- che il 20.6.2010 sottoscriveva un contratto di lavoro subordinato a chiamata a tempo indeterminato quale operaio livello V del CCNL turismo, mantenendo le stesse mansioni e orario espletati in precedenza;
- che il 1.3.2015 la società gli faceva sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale e indeterminato, per complessive 20 ore settimanali (giovedì, venerdì,
2 sabato e domenica dalle 18.30 alle 23.30) e inquadramento livello V, con qualifica di aiuto cuoco, mantenendo le stesse mansioni e orario espletati in precedenza;
- che il 28.10.2015 la società gli faceva sottoscrivere una modifica del contratto, per complessive 26 ore e 40 minuti settimanali, articolati nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle ore
18.00 alle ore 24.40 e retribuzione mensile di € 912,25, mantenendo le stesse mansioni e orario espletati in precedenza salvo il tra giovedì e lunedì nel periodo da ottobre a maggio mentre nel restante periodo continuava a lavorare 6 giorni su 7;
- che le buste paga, pur se sottoscritte da esso esponente, non riportavano dati veritieri, atteso che la società gli aveva imposto il modus operandi per cui alla fine del mese il gli consegnava un CP_1
assegno tratto su Banca Popolare di Sondrio di importo corrispondente alla busta paga del periodo, ma l'assegno veniva riscosso presso la suddetta banca e l'intero importo veniva riconsegnato al
CP_1
- che non aveva lavorato, a causa dell'emergenza sanitaria pandemica, da marzo-maggio 2020 e da ottobre 2020-giugno 2021, percependo la cassa integrazione quantificata in misura inferiore al dovuto;
- che a causa del trattamento ricevuto, aveva rassegnato le dimissioni con raccomandata a mani del
22.5.2022, lavorando nel periodo di preavviso sino al 10.6.2022;
- che aveva dunque lavorato ininterrottamente dal 27.4.2001 al 10.6.2022, come lavoratore subordinato a tempo indeterminato;
- che il rapporto di lavoro era regolato da due contratti collettivi, il CCNL Turismo del 20.02.2010 e
CCNL Pubblici Esercizi del 08.02.2018;
- che le mansioni espletate da esso esponente dal 27.4.2001 al 31.12.2009 erano inquadrabili al livello quinto a cui appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, quali a titolo esemplificativo l'aiuto cuoco o secondo cuoco;
- che mentre le mansioni espletate dal 1.1.2010 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, erano inquadrabili al livello quarto dei suddetti CCNL, a cui appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, tra cui il pizzaiolo;
- che aveva quindi diritto al pagamento di differenze retributive, per tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie e permessi non goduti, lavoro domenicale, lavoro notturno, straordinario diurno e notturno, importi una tantum e TFR, nonché per il minore importo percepito durante la
3 pandemia quando era in cassa integrazione, per un totale complessivo di € 176.606,61 come da conteggi in atti;
- che gli spettava inoltre la regolarizzazione contributiva dal 27.4.2001.
Concludeva chiedendo di: “-accertare e dichiarare che tra il Sig. e la Parte_1 CP_1
2 di è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...] CP_1 CP_1 CP_1
indeterminato continuativo ed ininterrotto iniziato il 27.04.2001 e terminato il 10.06.2022 a seguito di dimissioni del dipendente;
-accertare e dichiarare che dal 27.04.2001 al 31.12.2009, il ricorrente ha svolto mansioni alle dipendenze della Controparte_1
inquadrabili nel livello quinto del CCNL turismo del 20.02.2010 o nel livello ritenuto idoneo dal
Tribunale, e dal 01.01.2010 fino al 10.06.2022 il ricorrente ha svolto mansioni inquadrabili del livello quarto del CCNL turismo del 20.02.2010 e del CCNL pubblici esercizi del 08.02.2018, o nel livello ritenuto idoneo dall'Ecc.mo Tribunale, e per l'effetto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente, delle competenze maturate a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, lavoro domenicale, lavoro notturno, straordinario diurno e notturno, una tantum e TFR, nella misura complessiva di € 176.606,61, o al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
-condannare la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione contributiva del Sig. presso Pt_1
l'INPS sulla base di quanto verrà riconosciuto al ricorrente”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società (d'ora innanzi anche Controparte_1 CP_1
) contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
Deduceva in particolare che il ricorrente solo mese di settembre 2002 aveva iniziato a lavorare nella pizzeria, per un solo giorno a settimana quale aiuto pizzaiolo e addetto al servizio ai tavoli;
che dal mese di maggio aveva iniziato a lavorare tre giorni a settimana (venerdì, sabato e domenica), sempre quale aiuto pizzaiolo sotto la supervisione di con orario dalle 18 sino alle CP_3
00.40; che il rapporto era poi cessato a dicembre del 2009 dopo le festività natalizie;
che il rapporto riprendeva ex novo il 20.6.2010 con un nuovo contratto a chiamata, con mansioni di cui al V livello del CCNL turismo e pubblici esercizi minori; che aveva sempre ricevuto la retribuzione dovuta;
che dal marzo 2015 il rapporto era regolato da un nuovo accordo sull'orario part-time verticale;
che aveva lavorato nei giorni e per le ore, sempre così come risultanti dalle buste paga;
che a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il ricorrente era posto in cassa integrazione;
che il rapporto era poi cessato il 10.6.2022 e il ricorrente era stato invitato a ritirare gli assegni a titolo di TFR, ma non si era presentato;
che era infondata la domanda relativa allo svolgimento di mansioni superiori,
4 non avendo il ricorrente mai espletato attività di pizzaiolo;
che l'orario osservato era quello stabilito e le eventuali ore di straordinario sempre pagate.
Eccepiva, quindi, la prescrizione dei diritti maturati anteriormente al dicembre del 2009 e contestava che i conteggi erano inattendibili (non tenendo conto, ad esempio, dei periodi di malattia) e contabilmente errati perché il dovuto era calcolato al lordo e il percepito al netto.
Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio con CP_ l' il quale si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare – ove accertata la fondatezza del ricorso - l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione e quindi di dichiarare il datore di lavoro tenuto al versamento della contribuzione previdenziale su tutti gli importi eventualmente riconosciuti a titolo retributivo e/o di differenze, anche a titolo di trattamenti accessori, nei limiti della prescrizione quinquennale, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' . CP_2
Espletata la prova testimoniale e la c.t.u. contabile, la causa era decisa il 15.1.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Come noto grava su colui che agisce in giudizio fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, della sua durata, delle mansioni e dell'orario (art. 2697 c.c.).
2. Partendo subito dal primo elemento controverso, vale a dire quello dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, il ricorrente sostiene di avere lavorato nel locale gestito dalla resistente dal 27.4.2001 al 10.6.2022, data in cui sono divenute efficaci le dimissioni, senza soluzione di continuità.
La società non nega l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, che deve quindi ritenersi pacifico, ma sostiene che il ricorrente ha cominciato a lavorare solo nel settembre del 2002; che in un primo periodo lavorava solo un giorno a settimana;
che in un secondo periodo a decorrere dal
2003 lavorava tre volte a settimana;
che in ogni caso il ricorrente si è volontariamente dimesso nel
2009, ponendo fine al rapporto di lavoro.
Eccepisce quindi la prescrizione dei crediti retributivi maturati fino a quel momento.
Sostiene che successivamente in data 20.6.2010 il ricorrente è stato nuovamente assunto, con contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato (produce in tal senso il doc. 3, comunicazione
Unilav recante contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con decorrenza 20.6.2010 e inquadramento nel livello 5° del CCNL Pubblici Esercizi), omette di dedurre nella memoria che esso è cessato per risoluzione consensuale il 28.2.2015, ma produce il relativo documento (doc. 4
5 certificato Unilav, attestante risoluzione consensuale del 28.2.2015) e non eccepisce neppure la prescrizione dei crediti relativi a questo secondo rapporto di lavoro.
Deduce ancora e documenta che il 1.3.2015 le parti stipulavano un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time verticale di 20 ore, nei giorni di giovedì, venerdì sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 23.30 (docc. 5 e 6 fasc. res.).
2.a. Tanto premesso e partendo dalla disamina delle emergenze testimoniali relative alla data di inizio del rapporto di lavoro, il teste di parte ricorrente – che ha riferito di avere Testimone_2
svolto nella pizzeria le mansioni di cameriere dal 1999 al 2004 - ha dichiarato che “Il ricorrente è venuto a lavorare nel ristorante intorno al 2001, mi pare prima dell'estate”.
Tuttavia il testimone afferma anche che il lavorasse sei giorni su sette in ogni periodo Pt_1 dell'anno, circostanza negata dallo stesso ricorrente oltre che da tutti gli altri testi escussi, sicchè ciò fa dubitare della sua piena attendibilità anche quando riferisce della data di inizio del rapporto e fa ritenere che la sua deposizione, probabilmente a causa del lungo tempo trascorso, sia viziata da una confusione nei ricordi.
Pertanto – in difetto di altre deposizioni chiare e attendibili sul punto - non può ritenersi complessivamente provato che il ricorrente abbia iniziato a lavorare proprio il 27.4.2001, come dedotto nel ricorso, ma deve farsi coincidere la data di inizio del rapporto con quella indicata dalla società (1.9.2002).
2.b. Ritiene poi l'Ufficio che – a decorrere dal settembre 2002 - l'istruttoria orale abbia dimostrato che il ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità, ad onta della dedotta cessazione e della formale risoluzione consensuale.
Il teste già cameriere della pizzeria nel periodo dal 2006 al 2021, da ritenere Testimone_3
credibile e indifferente (avendo conciliato una pregressa vertenza con la società), ha così dichiarato:
“A me risulta che il ricorrente ha lavorato in modo continuativo dal 2006 in poi. Non mi risultano interruzioni” e anche il teste di parte resistente ha smentito le circostanze di cui al Testimone_4
cap. 10 della memoria in merito alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente dopo le festività natalizie del 2009, dichiarando: “Cap 10) a me questo non risulta. Il ricorrente ha sempre lavorato ininterrottamente per tutto il periodo che io ricordo”.
La deposizione del teste appare particolarmente qualificata ed è determinante nel Testimone_4 presente giudizio, sia perché egli può essere considerato la “memoria storica” del locale essendone il pizzaiolo dal 1991 e tuttora, sia perché avendo un rapporto di lavoro ancora in corso con la parte resistente non avrebbe interesse a fornire una versione contrastante con quella rappresentata nelle difese di quest'ultima.
6 Infine anche il teste cameriere della pizzeria dal marzo del 2009 e anche Testimone_5
attualmente, ha riferito sul cap. 10 della memoria, di non ricordare che vi sia stata alcuna interruzione del rapporto di lavoro del ricorrente a dicembre del 2009 fino a giugno del 2010, così ulteriormente confermando che esso è stato ininterrotto e senza soluzione di continuità, come affermato dagli altri testi di parte ricorrente e resistente.
3. In merito, poi, alle mansioni il ricorrente afferma di avere diritto all'inquadramento nel livello 5° quale aiuto pizzaiolo dall'inizio del rapporto (2001) fino al 31.12.2009 e di avere diritto all'inquadramento nel livello 4° a partire dal 1.1.2010 fino al 2022, quale pizzaiolo.
Le mansioni di 5° livello devono ritenersi provate perché sono incontestate dalla società (art. 115
c.p.c.), che infatti gli ha riconosciuto tale livello nei contratti in atti (cfr. doc 3, 5, 6 fasc. resistente).
Le mansioni di 4° livello a decorrere dal 1.1.2010, invece, sono state specificamente contestate ed esse – all'esito dell'istruttoria – devono ritenersi non dimostrate.
Come noto il procedimento logico-giuridico volto a tale accertamento si dipana in tre fasi successive, quella di verifica delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, quella di individuazione delle declaratorie previste dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso di specie, quella di confronto tra i due precedenti accertamenti.
Orbene partendo subito dall'individuazione delle mansioni proprie del 4° livello invocato ad esso appartengono, in base alla declaratoria contrattuale “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, tra cui il pizzaiolo.
Mentre nel quinto livello rientrano “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, quali a titolo esemplificativo l'aiuto cuoco o secondo cuoco e cioè il personale che presta la propria attività nell'ambito di processi operativi standardizzati e che sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, … al riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature.
Ora per un verso il ricorrente non allega nell'atto introduttivo, né si offre di provare gli elementi che connotano il superiore livello invocato, vale a dire l'autonomia esecutiva, l'essere preposto a gruppi, lo svolgere l'attività di pizzaiolo.
Egli stesso nel ricorso, anzi, allega di avere svolto dopo il 2010 le attività di pizzaiolo, con i relativi compiti di coordinamento e l'autonomia esecutiva che lo contraddistingue, solo per sostituire il piazzaiolo quando era assente per ferie o nel giorno di riposo settimanale e dunque non in via CP_3
7 esclusiva o in modo prevalente, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, rispetto alla propria prestazione lavorativa.
Per altro verso ciò è stato anche confermato dai testi escussi, sia di parte ricorrente che di parte resistente.
Così il teste di parte ricorrente indifferente e credibile, già aiuto Testimone_1 pizzaiolo nel periodo dal settembre del 2017 al giugno 2022, ha dichiarato: “Il era il primo CP_3 pizzaiolo nei giorni normali e quando non c'era il il sig. era la persona incaricata a CP_3 Pt_1 prendersi le responsabilità… andava in ferie durante il periodo estivo, ma non in periodi CP_3
prestabiliti ma variabili. In quei periodi di ferie di lo sostituiva il sig. In questi CP_3 Pt_1
periodi vi era comunque anche il sig. , che non coordinava il lavoro ma fungeva da punto di CP_1 riferimento del locale, in quanto era il titolare”.
Così il teste di parte ricorrente “una volta che il ricorrente ha imparato il lavoro, Testimone_3
sostituiva completamente il quando lui era assente e cioè durante il periodo estivo nelle CP_3 settimane di ferie e anche durante il periodo delle vacanze natalizie … non si occupava Pt_1 anche di fare gli ordini ai fornitori”.
Così il teste di parte resistente ha affermato: “) io vedevo che il sig. Testimone_5 Pt_1 stendeva le pizze, le condiva a volte, perché vi era un'altra persona che fa questo tipo di funzione che si chiama poi quando mancava il che poteva succedere una settimana all'anno, Pt_2 CP_3 sostituiva il andava in ferie 3 settimane all'anno però lo sostituiva solo una CP_3 CP_3 Pt_1 settimana perché nelle altre il locale chiudeva… per quello che io ho visto nell'intero periodo a mia conoscenza il ricorrente ha svolto sempre le stesse mansioni… ADR nel periodo in cui non vi era vi era a coordinare? Sì vi era e anche l'altro socio che si chiamava CP_3 CP_1 CP_1 Per_2
supervisionava in quanto era il titolare. Gli ordini ai fornitori li faceva il titolare,
[...] CP_1 chiedendo a noi cosa mancasse, non faceva gli ordini ai fornitori”, dichiarando altresì che Pt_1
“nell'intero periodo a mia conoscenza il ricorrente ha svolto sempre le stesse mansioni”.
Così lo stesso teste di parte resistente “il compito principale del ricorrente era Testimone_4 stendere le pizze. Faceva anche le pulizie finali. A volte condiva le pizze. Faceva il mio aiuto… il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di aiuto. Nei primi anni no, ma successivamente mi sostituiva quando io non c'ero. Io andavo in ferie tre settimane ad agosto e due settimane a natale, ma non tutti gli anni. Durante le settimane di agosto in cui ero in ferie il locale non era aperto
l'intero periodo ma chiudeva penso due settimane. Io andavo in ferie intorno al periodo dal 23 al 7 gennaio. Durante questo periodo la pizzeria è chiusa nei giorni del 24, 25, 26 e altri tre giorni a capodanno non ricordo quali anzi i giorni erano 31, 1, 2… il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di aiuto”.
8 Insomma l'attività di pizzaiolo era svolta dal solo in via sostitutiva di un lavoratore assente, Pt_1 per un limitato periodo temporale (un giorno a settimana e poche settimane all'anno), mentre nella restante parte della settimana e dell'anno il ricorrente era un aiuto pizzaiolo, addetto a condire le pizze e a preparare il materiale della linea, a pulire e a preparare il forno;
non dirigeva in modo sistematico né svolgeva attività di coordinamento di un gruppo di altri lavoratori;
non si occupava degli ordini della merce e dei rifornimenti (circostanza questa espressamente negata dal teste di parte ricorrente e dai testi di parte resistente e , ma ha svolto per Testimone_3 Tes_5 CP_3
l'intero periodo controverso fino alle dimissioni, mansioni pienamente coerenti con il livello 5° di inquadramento formale.
4. Quanto all'orario di lavoro, il ricorrente deduce che esso è stato:
- dall'inizio del rapporto fino al febbraio 2015:
o per i mesi estivi (giugno, luglio, agosto, compresi maggio e settembre), dalle 18 all'una e trenta, sei giorni su sette;
o per i restanti mesi dalle 18 all'una e trenta, tre giorni su sette (venerdì, sabato e domenica);
- dal marzo al settembre 2015:
o per i mesi estivi (ut supra), dalle 18 all'una e trenta, sei giorni su sette;
o per i restanti mesi dalle 18 all'una e trenta, quattro giorni su sette (giovedì, venerdì, sabato e domenica);
- dall'ottobre 2015 alla fine del rapporto:
o per i mesi estivi (ut supra), dalle 18 all'una e trenta, sei giorni su sette;
o per i restanti mesi dalle 18 all'una e trenta, quattro giorni su sette (venerdì, sabato, domenica, lunedì).
In sostanza il ricorrente deduce che per l'intero arco del suo periodo lavorativo ha sempre lavorato almeno tre giorni a settimana (venerdì, sabato e domenica) e dal 2015 quattro giorni a settimana, con periodi nel corso dell'anno in cui i giorni lavorati divenivano sei a settimana.
La società afferma invece che l'orario di lavoro è sempre stato dalle ore 18 alle 00,40:
- dal 2002 al 2009 (per un giorno a settimana e dal 2003 per tre giorni a settimana coincidenti con il venerdì, sabato e domenica);
- dal 2010 in poi, secondo le modalità del contratto a chiamata, con integrale remunerazione dell'orario svolto concretamente, come risultante dalle buste paga.
Come sopra chiarito, l'onere della prova dell'orario effettivamente osservato, di periodo in periodo, grava sul ricorrente che la deve fornire in modo rigoroso e chiaro.
9 Sul punto questi gli esiti dell'istruttoria.
I testi di parte ricorrente hanno riferito:
- (relativamente al periodo di sua conoscenza, dal settembre del 2017 al Testimone_1 giugno del 2022) che il ricorrente lavorava dalle 18 all'1.30 (mediamente) per sei giorni a settimana nel periodo estivo e per 4 quattro giorni a settimana (venerdì, sabato, domenica, lunedì) negli altri mesi (“posso dire che nel periodo dal 2017 in poi, a mia conoscenza,
l'orario di lavoro del ricorrente era dalle 18 fino a quando non chiudeva il locale che era mediamente l'una e trenta di notte. Sia nel periodo estivo che durante le festività natalizie lavorava per 6 giorni su sette, non ricordo esattamente quali giorni della settimana, molte volte eravamo chiusi di lunedì. Nei restanti periodi dell'anno, diversi dal periodo estivo, lavorava il venerdì, sabato, domenica e lunedì sempre con gli orari che ho detto cioè dalle
18 alle 1.30”);
- (relativamente al periodo di sua conoscenza dal 2006 al giugno 2021) che il Tes_3
ricorrente lavorava fisso tre giorni a settimana (venerdì, sabato e domenica) tutto l'anno e poi da un certo periodo anche di lunedì (e quindi quattro giorni fissi tutto l'anno) e che l'orario di lavoro era formalmente dalle 18 alle 24.40 ma che si finiva dopo mezzanotte e quaranta, senza però indicare un orario di fine neanche approssimativo (“da contratto avevamo l'orario dalle 18 a mezzanotte e quaranta … Si finiva sempre dopo la mezzanotte e quaranta. Ricordo che lavorava venerdì, sabato e domenica sempre tutto l'anno. Poi quando abbiano aperto di lunedì il ricorrente sostituiva e lavorava anche il lunedì. CP_3
Non ricordo se lavorasse anche di giovedì”);
- (relativamente al periodo di sua conoscenza fino al 2004) che nel locale “Noi Tes_2
iniziavamo a lavorare alle 18.00 e si finiva intorno all'una / una e mezza, questo per sei giorni alla settimana perché in quel periodo il ristorante aveva un giorno di chiusura che era il lunedì. Anche il ricorrente faceva questo stesso orario. L'orario del ricorrente era lo stesso che ho detto, sia nei mesi estivi che nei mesi invernali…”: non si può tenere conto della deposizione di questo testimone, in quanto inattendibile per le ragioni sopra precisate.
I testi di parte resistente hanno riferito:
- che dal marzo del 2009 il ricorrente ha sempre e solo lavorato tre giorni a Tes_5
settimana (venerdì, sabato, domenica) che diventavano quattro in alta stagione (giovedì, venerdì, sabato e domenica), cioè nel periodo estivo che va da maggio a settembre e che comunque l'orario era per lui, come per tutti, dalle 18 alle 24.40 (“mediamente veniva tre giorni a settimana dal marzo del 2009 periodo a mia conoscenza fino alla fine del suo rapporto di lavoro. Veniva venerdì sabato e domenica. In alta stagione veniva anche
10 giovedì. L'alta stagione va da maggio fino a settembre. …. Iniziava alle 18 e terminava alle
24.40, questo è l'orario di lavoro di tutti”);
- a conoscenza dei fatti di causa per l'intero periodo controverso: “Cap 5) non Testimone_4
ricordo esattamente da quando ha cominciato a lavorare 3 giorni a settimana. Penso che 3 giorni a settimana li ha fatti sempre: erano venerdì sabato e domenica. Questo l'inverno.
L'estate lavorava tutti i giorni tranne il lunedì. Questo da quando ricordo io, da sempre.”
“L'orario era dalle 18 all'una circa. D'inverno usciamo anche prima. Non vi è un orario fisso. D'estate l'orario era quello che ho detto 18 - 1.00.”
Ora in tale cornice istruttoria, appare dirimente la deposizione del teste come già chiarito CP_3
egli non solo è la memoria storica del locale perché vi lavorava come pizzaiolo dal 1991, ma è anche un dipendente della resistente e quindi, in ipotesi interessato a fornire una versione compiacente alle ragioni datoriali, di talchè le sue dichiarazioni contrarie agli assunti della società appaiono particolarmente attendibili.
Appare, quindi, complessivamente emerso che il ricorrente abbia fin dall'inizio del rapporto
(settembre 2002) osservato il seguente orario di lavoro:
- per l'intero arco del rapporto, l'orario giornaliero era dalle 18 all'una di notte;
- per l'intero arco del rapporto, turni di sei giorni a settimana, nel periodo estivo da maggio a settembre (perché, come chiarisce il teste l'alta stagione va da maggio a Tes_3
settembre);
- per l'intero arco del rapporto, nel restante periodo dell'anno, turni di tre giorni a settimana
(venerdì, sabato, domenica) fino al 28.2.2015 (come riferito da tutti i testi) e di quattro giorni a settimana (compresi il venerdì, sabato e domenica) dal 1.3.2015 alla cessazione del rapporto del 10.6.2022 come dedotto dal ricorrente, comprovato dal contratto del 1.3.2015
(doc. 5 fasc. resistente) ove si legge lo specifico riferimento ai giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica e confermato dal teste Tes_1
Infatti è lo stesso teste che ammette che il ricorrente nel periodo estivo dell'intero arco di CP_3 durata del rapporto lavorasse 6 giorni su sette e che l'orario di lavoro si protraesse oltre 24.40 fino all'una di notte, deposizione che appare coerente e linea con quando dichiarato dai testi di parte ricorrente circa il fatto che l'orario giornaliero si protraesse oltre quello formale indicato nel contratto delle 00.40.
D'altro canto non essendovi convergenza di tutti i testi sull'orario delle 1.30 riferito dal teste
[...]
deve ritenersi provato l'orario dell'una indicato dal teste Tes_1 CP_3
11 5. Pertanto, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro subordinato inter partes come accertata in giudizio (1.9.2002 – 10.6.2022), delle mansioni svolte riconducibili per l'intero periodo al livello
5° del CCNL di categoria Pubblici Esercizi Minori, dell'orario di lavoro come sopra ricostruito (tre giorni a settimana venerdì, sabato, domenica fino al 28.2.2015 e quattro giorni a settimana compresi venerdì, sabato, domenica dal 1.3.2015 alla cessazione del rapporto del 10.6.2022; nel periodo estivo da maggio a settembre, per l'intero arco del rapporto, sei giorni a settimana tranne il lunedì; orario giornaliero dalle 18,00 all'una di notte), è stato affidato al c.t.u. contabile il compito di determinare le differenze retributive del ricorrente – tenuto conto di quanto percepito – a titolo di paga base, tredicesima, quattordicesima, lavoro domenicale, notturno, straordinario diurno e notturno.
Aderendo ai condivisibili conteggi elaborati dal c.t.u. nella relazione peritale depositata in atti – la quale è immune da vizi e fondata su condivisibili criteri – e tenuto altresì conto dei rilievi critici sviluppati dal c.t.p. di parte resistente a cui il c.t.u. ha risposto con esaustive e complete argomentazioni, alle quali si rimanda perché pienamente recepibili, spetta al ricorrente -tenuto conto del periodo in cui il lavoratore è stato posto in Cassa integrazione durante l'emergenza pandemica
(all. 7) - la somma di euro 97.648,37 a titolo di differenze retributive e di euro 28.087,29 a titolo di t.f.r..
Su tale importo devono essere calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 terzo comma c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
6. Va, quindi, accolta la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva.
7. Le spese di lite, tra il ricorrente e la società resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente
CP_ le spese tra il ricorrente e l' Le spese di c.t.u. sono a definitivo carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso accerta che tra il ricorrente e la società resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continuativo ed ininterrotto dal 1.9.2002 al 10.6.2022 con diritto all'inquadramento nell'intero periodo nel
12 livello quinto del CCNL Pubblici Esercizi Minori, con orario come in parte motiva e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
97.648,36 a titolo di differenze retributive e di € 28.087,29 a titolo di t.f.r. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna la alla regolarizzazione contributiva di Controparte_1
presso l' nei limiti della prescrizione quinquennale;
Parte_1 CP_2
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 6.700,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, nonché al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto;
CP_
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'
Roma, 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 19748 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.1.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, piazza Gondar 11, presso lo Parte_1
studio degli avv.ti Paolo Patucchi e Daniela Basile che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Sistina n. 42, presso lo studio dell'Avv. Michele
Venturiello e Alberto Palmeri, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RE
, in persona del legale Controparte_2
rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato, per procura in atti
RE
OGGETTO: richiesta accertamento rapporto di lavoro e differenze retributive
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.6.2023 il ricorrente, esponeva quanto segue:
- che la società resistente, all'epoca dei fatti per cui è Controparte_1 processo gestiva la pizzeria “Al Gallo ”, sita in Roma, via Giulio Antamoro n. 56 con oltre CP_1
300 coperti, di cui circa 190 nella sola parte interna;
- che esso esponente, prossimo al compimento del quindicesimo anno di età, era stato assunto quale lavoratore subordinato a decorrere dal 27.4.2001;
- che dall'assunzione fino al 31.12.2009 aveva svolto le mansioni di preparazione e sistemazione dei condimenti per le pizze, preparazione delle palline di pizza e stesura, condimento, preparazione del forno, pulizia, sotto le indicazioni e il controllo del cuoco detto ” e talvolta CP_3 CP_4
del titolare;
Controparte_1
- che nei mesi di giugno, luglio e agosto e se le condizioni meteo lo consentivano, anche nei mesi di maggio e settembre, nonché nel mese di dicembre lavorava 6 giorni alla settimana con orario
18.00/1.00-1.30 e riposo settimanale che all'epoca era di lunedì in concomitanza con la chiusura settimanale del locale;
mentre nei restanti mesi dell'anno lavorava nei fine settimana dal venerdì alla domenica con il medesimo orario;
- che dall'assunzione fino al 19.6.2010 il rapporto non era regolarizzato e percepiva la retribuzione in contanti (di lire 35.000 (€ 18,76) per ogni giornata di lavoro da aprile-dicembre 2001; € 40,00 al giorno da gennaio 2002-dicembre 2004; € 50,00 al giorno per il periodo successivo fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2022), senza essere retribuito nel periodo di ferie coincidenti con la chiusura del locale per circa 10-15 giorni nel mese di agosto, né in caso di malattia e permessi e senza percepire la tredicesima e quattordicesima mensilità;
- che dall'inizio del 2010 operava in totale autonomia senza alcuna indicazione o supervisione, formava personale di cucina (es. e ), supervisionava le Testimone_1 Persona_1
tre fasi del lavoro (come detto preparazione, servizio e pulizia), controllava le giacenze e indicava i nuovi ordini, sostituiva integralmente quando questi era assente (ossia tutti i lunedì del CP_3 periodo estivo, in agosto e nel mese di dicembre, periodi quest'ultimi in cui il si recava in CP_3
Macedonia);
- che il 20.6.2010 sottoscriveva un contratto di lavoro subordinato a chiamata a tempo indeterminato quale operaio livello V del CCNL turismo, mantenendo le stesse mansioni e orario espletati in precedenza;
- che il 1.3.2015 la società gli faceva sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale e indeterminato, per complessive 20 ore settimanali (giovedì, venerdì,
2 sabato e domenica dalle 18.30 alle 23.30) e inquadramento livello V, con qualifica di aiuto cuoco, mantenendo le stesse mansioni e orario espletati in precedenza;
- che il 28.10.2015 la società gli faceva sottoscrivere una modifica del contratto, per complessive 26 ore e 40 minuti settimanali, articolati nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle ore
18.00 alle ore 24.40 e retribuzione mensile di € 912,25, mantenendo le stesse mansioni e orario espletati in precedenza salvo il tra giovedì e lunedì nel periodo da ottobre a maggio mentre nel restante periodo continuava a lavorare 6 giorni su 7;
- che le buste paga, pur se sottoscritte da esso esponente, non riportavano dati veritieri, atteso che la società gli aveva imposto il modus operandi per cui alla fine del mese il gli consegnava un CP_1
assegno tratto su Banca Popolare di Sondrio di importo corrispondente alla busta paga del periodo, ma l'assegno veniva riscosso presso la suddetta banca e l'intero importo veniva riconsegnato al
CP_1
- che non aveva lavorato, a causa dell'emergenza sanitaria pandemica, da marzo-maggio 2020 e da ottobre 2020-giugno 2021, percependo la cassa integrazione quantificata in misura inferiore al dovuto;
- che a causa del trattamento ricevuto, aveva rassegnato le dimissioni con raccomandata a mani del
22.5.2022, lavorando nel periodo di preavviso sino al 10.6.2022;
- che aveva dunque lavorato ininterrottamente dal 27.4.2001 al 10.6.2022, come lavoratore subordinato a tempo indeterminato;
- che il rapporto di lavoro era regolato da due contratti collettivi, il CCNL Turismo del 20.02.2010 e
CCNL Pubblici Esercizi del 08.02.2018;
- che le mansioni espletate da esso esponente dal 27.4.2001 al 31.12.2009 erano inquadrabili al livello quinto a cui appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, quali a titolo esemplificativo l'aiuto cuoco o secondo cuoco;
- che mentre le mansioni espletate dal 1.1.2010 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, erano inquadrabili al livello quarto dei suddetti CCNL, a cui appartengono “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, tra cui il pizzaiolo;
- che aveva quindi diritto al pagamento di differenze retributive, per tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie e permessi non goduti, lavoro domenicale, lavoro notturno, straordinario diurno e notturno, importi una tantum e TFR, nonché per il minore importo percepito durante la
3 pandemia quando era in cassa integrazione, per un totale complessivo di € 176.606,61 come da conteggi in atti;
- che gli spettava inoltre la regolarizzazione contributiva dal 27.4.2001.
Concludeva chiedendo di: “-accertare e dichiarare che tra il Sig. e la Parte_1 CP_1
2 di è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...] CP_1 CP_1 CP_1
indeterminato continuativo ed ininterrotto iniziato il 27.04.2001 e terminato il 10.06.2022 a seguito di dimissioni del dipendente;
-accertare e dichiarare che dal 27.04.2001 al 31.12.2009, il ricorrente ha svolto mansioni alle dipendenze della Controparte_1
inquadrabili nel livello quinto del CCNL turismo del 20.02.2010 o nel livello ritenuto idoneo dal
Tribunale, e dal 01.01.2010 fino al 10.06.2022 il ricorrente ha svolto mansioni inquadrabili del livello quarto del CCNL turismo del 20.02.2010 e del CCNL pubblici esercizi del 08.02.2018, o nel livello ritenuto idoneo dall'Ecc.mo Tribunale, e per l'effetto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente, delle competenze maturate a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, lavoro domenicale, lavoro notturno, straordinario diurno e notturno, una tantum e TFR, nella misura complessiva di € 176.606,61, o al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
-condannare la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione contributiva del Sig. presso Pt_1
l'INPS sulla base di quanto verrà riconosciuto al ricorrente”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società (d'ora innanzi anche Controparte_1 CP_1
) contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
Deduceva in particolare che il ricorrente solo mese di settembre 2002 aveva iniziato a lavorare nella pizzeria, per un solo giorno a settimana quale aiuto pizzaiolo e addetto al servizio ai tavoli;
che dal mese di maggio aveva iniziato a lavorare tre giorni a settimana (venerdì, sabato e domenica), sempre quale aiuto pizzaiolo sotto la supervisione di con orario dalle 18 sino alle CP_3
00.40; che il rapporto era poi cessato a dicembre del 2009 dopo le festività natalizie;
che il rapporto riprendeva ex novo il 20.6.2010 con un nuovo contratto a chiamata, con mansioni di cui al V livello del CCNL turismo e pubblici esercizi minori; che aveva sempre ricevuto la retribuzione dovuta;
che dal marzo 2015 il rapporto era regolato da un nuovo accordo sull'orario part-time verticale;
che aveva lavorato nei giorni e per le ore, sempre così come risultanti dalle buste paga;
che a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il ricorrente era posto in cassa integrazione;
che il rapporto era poi cessato il 10.6.2022 e il ricorrente era stato invitato a ritirare gli assegni a titolo di TFR, ma non si era presentato;
che era infondata la domanda relativa allo svolgimento di mansioni superiori,
4 non avendo il ricorrente mai espletato attività di pizzaiolo;
che l'orario osservato era quello stabilito e le eventuali ore di straordinario sempre pagate.
Eccepiva, quindi, la prescrizione dei diritti maturati anteriormente al dicembre del 2009 e contestava che i conteggi erano inattendibili (non tenendo conto, ad esempio, dei periodi di malattia) e contabilmente errati perché il dovuto era calcolato al lordo e il percepito al netto.
Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio con CP_ l' il quale si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare – ove accertata la fondatezza del ricorso - l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo al periodo ed alla retribuzione accertanda e non coperta da prescrizione e quindi di dichiarare il datore di lavoro tenuto al versamento della contribuzione previdenziale su tutti gli importi eventualmente riconosciuti a titolo retributivo e/o di differenze, anche a titolo di trattamenti accessori, nei limiti della prescrizione quinquennale, con aggravio di sanzioni ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' . CP_2
Espletata la prova testimoniale e la c.t.u. contabile, la causa era decisa il 15.1.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Come noto grava su colui che agisce in giudizio fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, della sua durata, delle mansioni e dell'orario (art. 2697 c.c.).
2. Partendo subito dal primo elemento controverso, vale a dire quello dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, il ricorrente sostiene di avere lavorato nel locale gestito dalla resistente dal 27.4.2001 al 10.6.2022, data in cui sono divenute efficaci le dimissioni, senza soluzione di continuità.
La società non nega l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, che deve quindi ritenersi pacifico, ma sostiene che il ricorrente ha cominciato a lavorare solo nel settembre del 2002; che in un primo periodo lavorava solo un giorno a settimana;
che in un secondo periodo a decorrere dal
2003 lavorava tre volte a settimana;
che in ogni caso il ricorrente si è volontariamente dimesso nel
2009, ponendo fine al rapporto di lavoro.
Eccepisce quindi la prescrizione dei crediti retributivi maturati fino a quel momento.
Sostiene che successivamente in data 20.6.2010 il ricorrente è stato nuovamente assunto, con contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato (produce in tal senso il doc. 3, comunicazione
Unilav recante contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con decorrenza 20.6.2010 e inquadramento nel livello 5° del CCNL Pubblici Esercizi), omette di dedurre nella memoria che esso è cessato per risoluzione consensuale il 28.2.2015, ma produce il relativo documento (doc. 4
5 certificato Unilav, attestante risoluzione consensuale del 28.2.2015) e non eccepisce neppure la prescrizione dei crediti relativi a questo secondo rapporto di lavoro.
Deduce ancora e documenta che il 1.3.2015 le parti stipulavano un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time verticale di 20 ore, nei giorni di giovedì, venerdì sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 23.30 (docc. 5 e 6 fasc. res.).
2.a. Tanto premesso e partendo dalla disamina delle emergenze testimoniali relative alla data di inizio del rapporto di lavoro, il teste di parte ricorrente – che ha riferito di avere Testimone_2
svolto nella pizzeria le mansioni di cameriere dal 1999 al 2004 - ha dichiarato che “Il ricorrente è venuto a lavorare nel ristorante intorno al 2001, mi pare prima dell'estate”.
Tuttavia il testimone afferma anche che il lavorasse sei giorni su sette in ogni periodo Pt_1 dell'anno, circostanza negata dallo stesso ricorrente oltre che da tutti gli altri testi escussi, sicchè ciò fa dubitare della sua piena attendibilità anche quando riferisce della data di inizio del rapporto e fa ritenere che la sua deposizione, probabilmente a causa del lungo tempo trascorso, sia viziata da una confusione nei ricordi.
Pertanto – in difetto di altre deposizioni chiare e attendibili sul punto - non può ritenersi complessivamente provato che il ricorrente abbia iniziato a lavorare proprio il 27.4.2001, come dedotto nel ricorso, ma deve farsi coincidere la data di inizio del rapporto con quella indicata dalla società (1.9.2002).
2.b. Ritiene poi l'Ufficio che – a decorrere dal settembre 2002 - l'istruttoria orale abbia dimostrato che il ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità, ad onta della dedotta cessazione e della formale risoluzione consensuale.
Il teste già cameriere della pizzeria nel periodo dal 2006 al 2021, da ritenere Testimone_3
credibile e indifferente (avendo conciliato una pregressa vertenza con la società), ha così dichiarato:
“A me risulta che il ricorrente ha lavorato in modo continuativo dal 2006 in poi. Non mi risultano interruzioni” e anche il teste di parte resistente ha smentito le circostanze di cui al Testimone_4
cap. 10 della memoria in merito alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente dopo le festività natalizie del 2009, dichiarando: “Cap 10) a me questo non risulta. Il ricorrente ha sempre lavorato ininterrottamente per tutto il periodo che io ricordo”.
La deposizione del teste appare particolarmente qualificata ed è determinante nel Testimone_4 presente giudizio, sia perché egli può essere considerato la “memoria storica” del locale essendone il pizzaiolo dal 1991 e tuttora, sia perché avendo un rapporto di lavoro ancora in corso con la parte resistente non avrebbe interesse a fornire una versione contrastante con quella rappresentata nelle difese di quest'ultima.
6 Infine anche il teste cameriere della pizzeria dal marzo del 2009 e anche Testimone_5
attualmente, ha riferito sul cap. 10 della memoria, di non ricordare che vi sia stata alcuna interruzione del rapporto di lavoro del ricorrente a dicembre del 2009 fino a giugno del 2010, così ulteriormente confermando che esso è stato ininterrotto e senza soluzione di continuità, come affermato dagli altri testi di parte ricorrente e resistente.
3. In merito, poi, alle mansioni il ricorrente afferma di avere diritto all'inquadramento nel livello 5° quale aiuto pizzaiolo dall'inizio del rapporto (2001) fino al 31.12.2009 e di avere diritto all'inquadramento nel livello 4° a partire dal 1.1.2010 fino al 2022, quale pizzaiolo.
Le mansioni di 5° livello devono ritenersi provate perché sono incontestate dalla società (art. 115
c.p.c.), che infatti gli ha riconosciuto tale livello nei contratti in atti (cfr. doc 3, 5, 6 fasc. resistente).
Le mansioni di 4° livello a decorrere dal 1.1.2010, invece, sono state specificamente contestate ed esse – all'esito dell'istruttoria – devono ritenersi non dimostrate.
Come noto il procedimento logico-giuridico volto a tale accertamento si dipana in tre fasi successive, quella di verifica delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, quella di individuazione delle declaratorie previste dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso di specie, quella di confronto tra i due precedenti accertamenti.
Orbene partendo subito dall'individuazione delle mansioni proprie del 4° livello invocato ad esso appartengono, in base alla declaratoria contrattuale “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, tra cui il pizzaiolo.
Mentre nel quinto livello rientrano “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, quali a titolo esemplificativo l'aiuto cuoco o secondo cuoco e cioè il personale che presta la propria attività nell'ambito di processi operativi standardizzati e che sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, … al riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature.
Ora per un verso il ricorrente non allega nell'atto introduttivo, né si offre di provare gli elementi che connotano il superiore livello invocato, vale a dire l'autonomia esecutiva, l'essere preposto a gruppi, lo svolgere l'attività di pizzaiolo.
Egli stesso nel ricorso, anzi, allega di avere svolto dopo il 2010 le attività di pizzaiolo, con i relativi compiti di coordinamento e l'autonomia esecutiva che lo contraddistingue, solo per sostituire il piazzaiolo quando era assente per ferie o nel giorno di riposo settimanale e dunque non in via CP_3
7 esclusiva o in modo prevalente, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, rispetto alla propria prestazione lavorativa.
Per altro verso ciò è stato anche confermato dai testi escussi, sia di parte ricorrente che di parte resistente.
Così il teste di parte ricorrente indifferente e credibile, già aiuto Testimone_1 pizzaiolo nel periodo dal settembre del 2017 al giugno 2022, ha dichiarato: “Il era il primo CP_3 pizzaiolo nei giorni normali e quando non c'era il il sig. era la persona incaricata a CP_3 Pt_1 prendersi le responsabilità… andava in ferie durante il periodo estivo, ma non in periodi CP_3
prestabiliti ma variabili. In quei periodi di ferie di lo sostituiva il sig. In questi CP_3 Pt_1
periodi vi era comunque anche il sig. , che non coordinava il lavoro ma fungeva da punto di CP_1 riferimento del locale, in quanto era il titolare”.
Così il teste di parte ricorrente “una volta che il ricorrente ha imparato il lavoro, Testimone_3
sostituiva completamente il quando lui era assente e cioè durante il periodo estivo nelle CP_3 settimane di ferie e anche durante il periodo delle vacanze natalizie … non si occupava Pt_1 anche di fare gli ordini ai fornitori”.
Così il teste di parte resistente ha affermato: “) io vedevo che il sig. Testimone_5 Pt_1 stendeva le pizze, le condiva a volte, perché vi era un'altra persona che fa questo tipo di funzione che si chiama poi quando mancava il che poteva succedere una settimana all'anno, Pt_2 CP_3 sostituiva il andava in ferie 3 settimane all'anno però lo sostituiva solo una CP_3 CP_3 Pt_1 settimana perché nelle altre il locale chiudeva… per quello che io ho visto nell'intero periodo a mia conoscenza il ricorrente ha svolto sempre le stesse mansioni… ADR nel periodo in cui non vi era vi era a coordinare? Sì vi era e anche l'altro socio che si chiamava CP_3 CP_1 CP_1 Per_2
supervisionava in quanto era il titolare. Gli ordini ai fornitori li faceva il titolare,
[...] CP_1 chiedendo a noi cosa mancasse, non faceva gli ordini ai fornitori”, dichiarando altresì che Pt_1
“nell'intero periodo a mia conoscenza il ricorrente ha svolto sempre le stesse mansioni”.
Così lo stesso teste di parte resistente “il compito principale del ricorrente era Testimone_4 stendere le pizze. Faceva anche le pulizie finali. A volte condiva le pizze. Faceva il mio aiuto… il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di aiuto. Nei primi anni no, ma successivamente mi sostituiva quando io non c'ero. Io andavo in ferie tre settimane ad agosto e due settimane a natale, ma non tutti gli anni. Durante le settimane di agosto in cui ero in ferie il locale non era aperto
l'intero periodo ma chiudeva penso due settimane. Io andavo in ferie intorno al periodo dal 23 al 7 gennaio. Durante questo periodo la pizzeria è chiusa nei giorni del 24, 25, 26 e altri tre giorni a capodanno non ricordo quali anzi i giorni erano 31, 1, 2… il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di aiuto”.
8 Insomma l'attività di pizzaiolo era svolta dal solo in via sostitutiva di un lavoratore assente, Pt_1 per un limitato periodo temporale (un giorno a settimana e poche settimane all'anno), mentre nella restante parte della settimana e dell'anno il ricorrente era un aiuto pizzaiolo, addetto a condire le pizze e a preparare il materiale della linea, a pulire e a preparare il forno;
non dirigeva in modo sistematico né svolgeva attività di coordinamento di un gruppo di altri lavoratori;
non si occupava degli ordini della merce e dei rifornimenti (circostanza questa espressamente negata dal teste di parte ricorrente e dai testi di parte resistente e , ma ha svolto per Testimone_3 Tes_5 CP_3
l'intero periodo controverso fino alle dimissioni, mansioni pienamente coerenti con il livello 5° di inquadramento formale.
4. Quanto all'orario di lavoro, il ricorrente deduce che esso è stato:
- dall'inizio del rapporto fino al febbraio 2015:
o per i mesi estivi (giugno, luglio, agosto, compresi maggio e settembre), dalle 18 all'una e trenta, sei giorni su sette;
o per i restanti mesi dalle 18 all'una e trenta, tre giorni su sette (venerdì, sabato e domenica);
- dal marzo al settembre 2015:
o per i mesi estivi (ut supra), dalle 18 all'una e trenta, sei giorni su sette;
o per i restanti mesi dalle 18 all'una e trenta, quattro giorni su sette (giovedì, venerdì, sabato e domenica);
- dall'ottobre 2015 alla fine del rapporto:
o per i mesi estivi (ut supra), dalle 18 all'una e trenta, sei giorni su sette;
o per i restanti mesi dalle 18 all'una e trenta, quattro giorni su sette (venerdì, sabato, domenica, lunedì).
In sostanza il ricorrente deduce che per l'intero arco del suo periodo lavorativo ha sempre lavorato almeno tre giorni a settimana (venerdì, sabato e domenica) e dal 2015 quattro giorni a settimana, con periodi nel corso dell'anno in cui i giorni lavorati divenivano sei a settimana.
La società afferma invece che l'orario di lavoro è sempre stato dalle ore 18 alle 00,40:
- dal 2002 al 2009 (per un giorno a settimana e dal 2003 per tre giorni a settimana coincidenti con il venerdì, sabato e domenica);
- dal 2010 in poi, secondo le modalità del contratto a chiamata, con integrale remunerazione dell'orario svolto concretamente, come risultante dalle buste paga.
Come sopra chiarito, l'onere della prova dell'orario effettivamente osservato, di periodo in periodo, grava sul ricorrente che la deve fornire in modo rigoroso e chiaro.
9 Sul punto questi gli esiti dell'istruttoria.
I testi di parte ricorrente hanno riferito:
- (relativamente al periodo di sua conoscenza, dal settembre del 2017 al Testimone_1 giugno del 2022) che il ricorrente lavorava dalle 18 all'1.30 (mediamente) per sei giorni a settimana nel periodo estivo e per 4 quattro giorni a settimana (venerdì, sabato, domenica, lunedì) negli altri mesi (“posso dire che nel periodo dal 2017 in poi, a mia conoscenza,
l'orario di lavoro del ricorrente era dalle 18 fino a quando non chiudeva il locale che era mediamente l'una e trenta di notte. Sia nel periodo estivo che durante le festività natalizie lavorava per 6 giorni su sette, non ricordo esattamente quali giorni della settimana, molte volte eravamo chiusi di lunedì. Nei restanti periodi dell'anno, diversi dal periodo estivo, lavorava il venerdì, sabato, domenica e lunedì sempre con gli orari che ho detto cioè dalle
18 alle 1.30”);
- (relativamente al periodo di sua conoscenza dal 2006 al giugno 2021) che il Tes_3
ricorrente lavorava fisso tre giorni a settimana (venerdì, sabato e domenica) tutto l'anno e poi da un certo periodo anche di lunedì (e quindi quattro giorni fissi tutto l'anno) e che l'orario di lavoro era formalmente dalle 18 alle 24.40 ma che si finiva dopo mezzanotte e quaranta, senza però indicare un orario di fine neanche approssimativo (“da contratto avevamo l'orario dalle 18 a mezzanotte e quaranta … Si finiva sempre dopo la mezzanotte e quaranta. Ricordo che lavorava venerdì, sabato e domenica sempre tutto l'anno. Poi quando abbiano aperto di lunedì il ricorrente sostituiva e lavorava anche il lunedì. CP_3
Non ricordo se lavorasse anche di giovedì”);
- (relativamente al periodo di sua conoscenza fino al 2004) che nel locale “Noi Tes_2
iniziavamo a lavorare alle 18.00 e si finiva intorno all'una / una e mezza, questo per sei giorni alla settimana perché in quel periodo il ristorante aveva un giorno di chiusura che era il lunedì. Anche il ricorrente faceva questo stesso orario. L'orario del ricorrente era lo stesso che ho detto, sia nei mesi estivi che nei mesi invernali…”: non si può tenere conto della deposizione di questo testimone, in quanto inattendibile per le ragioni sopra precisate.
I testi di parte resistente hanno riferito:
- che dal marzo del 2009 il ricorrente ha sempre e solo lavorato tre giorni a Tes_5
settimana (venerdì, sabato, domenica) che diventavano quattro in alta stagione (giovedì, venerdì, sabato e domenica), cioè nel periodo estivo che va da maggio a settembre e che comunque l'orario era per lui, come per tutti, dalle 18 alle 24.40 (“mediamente veniva tre giorni a settimana dal marzo del 2009 periodo a mia conoscenza fino alla fine del suo rapporto di lavoro. Veniva venerdì sabato e domenica. In alta stagione veniva anche
10 giovedì. L'alta stagione va da maggio fino a settembre. …. Iniziava alle 18 e terminava alle
24.40, questo è l'orario di lavoro di tutti”);
- a conoscenza dei fatti di causa per l'intero periodo controverso: “Cap 5) non Testimone_4
ricordo esattamente da quando ha cominciato a lavorare 3 giorni a settimana. Penso che 3 giorni a settimana li ha fatti sempre: erano venerdì sabato e domenica. Questo l'inverno.
L'estate lavorava tutti i giorni tranne il lunedì. Questo da quando ricordo io, da sempre.”
“L'orario era dalle 18 all'una circa. D'inverno usciamo anche prima. Non vi è un orario fisso. D'estate l'orario era quello che ho detto 18 - 1.00.”
Ora in tale cornice istruttoria, appare dirimente la deposizione del teste come già chiarito CP_3
egli non solo è la memoria storica del locale perché vi lavorava come pizzaiolo dal 1991, ma è anche un dipendente della resistente e quindi, in ipotesi interessato a fornire una versione compiacente alle ragioni datoriali, di talchè le sue dichiarazioni contrarie agli assunti della società appaiono particolarmente attendibili.
Appare, quindi, complessivamente emerso che il ricorrente abbia fin dall'inizio del rapporto
(settembre 2002) osservato il seguente orario di lavoro:
- per l'intero arco del rapporto, l'orario giornaliero era dalle 18 all'una di notte;
- per l'intero arco del rapporto, turni di sei giorni a settimana, nel periodo estivo da maggio a settembre (perché, come chiarisce il teste l'alta stagione va da maggio a Tes_3
settembre);
- per l'intero arco del rapporto, nel restante periodo dell'anno, turni di tre giorni a settimana
(venerdì, sabato, domenica) fino al 28.2.2015 (come riferito da tutti i testi) e di quattro giorni a settimana (compresi il venerdì, sabato e domenica) dal 1.3.2015 alla cessazione del rapporto del 10.6.2022 come dedotto dal ricorrente, comprovato dal contratto del 1.3.2015
(doc. 5 fasc. resistente) ove si legge lo specifico riferimento ai giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica e confermato dal teste Tes_1
Infatti è lo stesso teste che ammette che il ricorrente nel periodo estivo dell'intero arco di CP_3 durata del rapporto lavorasse 6 giorni su sette e che l'orario di lavoro si protraesse oltre 24.40 fino all'una di notte, deposizione che appare coerente e linea con quando dichiarato dai testi di parte ricorrente circa il fatto che l'orario giornaliero si protraesse oltre quello formale indicato nel contratto delle 00.40.
D'altro canto non essendovi convergenza di tutti i testi sull'orario delle 1.30 riferito dal teste
[...]
deve ritenersi provato l'orario dell'una indicato dal teste Tes_1 CP_3
11 5. Pertanto, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro subordinato inter partes come accertata in giudizio (1.9.2002 – 10.6.2022), delle mansioni svolte riconducibili per l'intero periodo al livello
5° del CCNL di categoria Pubblici Esercizi Minori, dell'orario di lavoro come sopra ricostruito (tre giorni a settimana venerdì, sabato, domenica fino al 28.2.2015 e quattro giorni a settimana compresi venerdì, sabato, domenica dal 1.3.2015 alla cessazione del rapporto del 10.6.2022; nel periodo estivo da maggio a settembre, per l'intero arco del rapporto, sei giorni a settimana tranne il lunedì; orario giornaliero dalle 18,00 all'una di notte), è stato affidato al c.t.u. contabile il compito di determinare le differenze retributive del ricorrente – tenuto conto di quanto percepito – a titolo di paga base, tredicesima, quattordicesima, lavoro domenicale, notturno, straordinario diurno e notturno.
Aderendo ai condivisibili conteggi elaborati dal c.t.u. nella relazione peritale depositata in atti – la quale è immune da vizi e fondata su condivisibili criteri – e tenuto altresì conto dei rilievi critici sviluppati dal c.t.p. di parte resistente a cui il c.t.u. ha risposto con esaustive e complete argomentazioni, alle quali si rimanda perché pienamente recepibili, spetta al ricorrente -tenuto conto del periodo in cui il lavoratore è stato posto in Cassa integrazione durante l'emergenza pandemica
(all. 7) - la somma di euro 97.648,37 a titolo di differenze retributive e di euro 28.087,29 a titolo di t.f.r..
Su tale importo devono essere calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 terzo comma c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
6. Va, quindi, accolta la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva.
7. Le spese di lite, tra il ricorrente e la società resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente
CP_ le spese tra il ricorrente e l' Le spese di c.t.u. sono a definitivo carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso accerta che tra il ricorrente e la società resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continuativo ed ininterrotto dal 1.9.2002 al 10.6.2022 con diritto all'inquadramento nell'intero periodo nel
12 livello quinto del CCNL Pubblici Esercizi Minori, con orario come in parte motiva e per l'effetto condanna la società al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
97.648,36 a titolo di differenze retributive e di € 28.087,29 a titolo di t.f.r. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna la alla regolarizzazione contributiva di Controparte_1
presso l' nei limiti della prescrizione quinquennale;
Parte_1 CP_2
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 6.700,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, nonché al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto;
CP_
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l'
Roma, 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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