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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19476/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Laura Ugoccioni e Alessandro Fontanazza che lo Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio degli avv.ti Elena Bigotti e Ivan Lepore che la Controparte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da note scritte di udienza depositate in data 7.01.2025):
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 22/09/2003 in Torino (Atto trascritto al n. 574 – Parte I – Ufficio 2 - Anno 2003) tra i signori e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di trascrivere la sentenza e di adempiere a tutti i relativi incombenti;
confermare gli accordi di separazione e, di conseguenza:
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso il Per_1 padre;
- dare atto che il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, avrà residenza e Per_2 dimora abituale presso il padre;
pagina 1 di 3 - disporre l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti e relative pertinenze al padre che vi abiterà con i figli;
- disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il libero Per_1 gradimento del ragazzo;
- disporre che la madre corrisponda al padre, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento per i figli l'importo mensile di euro 440,00 (euro 220,00 mensili per figlio), somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a partire da agosto 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da Protocollo del Tribunale di Torino del
26/3/2016;
- dare atto che le parti concordano che l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori;
- dare atto che le parti si impegnano a pagare al 50% il mutuo gravante sulla casa coniugale e le spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale;
- compensare tra le parti le spese della presente procedura.”.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 22/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 574 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 03/07/2005 e , il 28/02/2007. Per_2 Per_1
Con sentenza n. 3021/2024 del 10.5.2024, pubblicata in data 22/05/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter, insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori ed Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 dimora abituale presso il padre;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, avrà residenza e dimora abituale presso il padre;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti e relative pertinenze al padre che vi abiterà con i figli;
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il libero Per_1 gradimento del ragazzo;
DISPONE che la madre corrisponda al padre, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento per i figli l'importo mensile di euro 440,00 (euro 220,00 mensili per figlio), somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a partire da agosto 2024, oltre al
50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 26/3/2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a pagare al 50% il mutuo gravante sulla casa coniugale e le spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19476/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Laura Ugoccioni e Alessandro Fontanazza che lo Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio degli avv.ti Elena Bigotti e Ivan Lepore che la Controparte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti;
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da note scritte di udienza depositate in data 7.01.2025):
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 22/09/2003 in Torino (Atto trascritto al n. 574 – Parte I – Ufficio 2 - Anno 2003) tra i signori e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di trascrivere la sentenza e di adempiere a tutti i relativi incombenti;
confermare gli accordi di separazione e, di conseguenza:
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso il Per_1 padre;
- dare atto che il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, avrà residenza e Per_2 dimora abituale presso il padre;
pagina 1 di 3 - disporre l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti e relative pertinenze al padre che vi abiterà con i figli;
- disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il libero Per_1 gradimento del ragazzo;
- disporre che la madre corrisponda al padre, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento per i figli l'importo mensile di euro 440,00 (euro 220,00 mensili per figlio), somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a partire da agosto 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da Protocollo del Tribunale di Torino del
26/3/2016;
- dare atto che le parti concordano che l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori;
- dare atto che le parti si impegnano a pagare al 50% il mutuo gravante sulla casa coniugale e le spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale;
- compensare tra le parti le spese della presente procedura.”.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 22/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 574 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 03/07/2005 e , il 28/02/2007. Per_2 Per_1
Con sentenza n. 3021/2024 del 10.5.2024, pubblicata in data 22/05/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter, insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo tra le parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori ed Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 dimora abituale presso il padre;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, avrà residenza e dimora abituale presso il padre;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi ivi presenti e relative pertinenze al padre che vi abiterà con i figli;
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il libero Per_1 gradimento del ragazzo;
DISPONE che la madre corrisponda al padre, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento per i figli l'importo mensile di euro 440,00 (euro 220,00 mensili per figlio), somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a partire da agosto 2024, oltre al
50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 26/3/2016;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a pagare al 50% il mutuo gravante sulla casa coniugale e le spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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