Articolo 3 della Legge 31 dicembre 1991, n. 429
Articolo 2
Versione
25 gennaio 1992
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e in lire 69.000 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:
a) quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili";
b) quanto a lire 32.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale";
c) quanto a lire 69.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili".
Entrata in vigore il 25 gennaio 1992