Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11271 /2021 RG
Alla udienza del 14.02.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 11271 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
1
, C.F. , avv. Rosa Galante
[...] C.F._2
OPPONENTI
CONTRO
La in persona dell'Amministratore delegato pro- Controparte_1
tempore, (cod.fisc./P.IVA: , avv.ti Vittorio Colomba e Zanni P.IVA_1
Valentina
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Rigetta integralmente la spiegata opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 2976/2021,
emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Pone le spese legali a carico di parte opponente soccombente, in favore di parte opposta, quantificate in 3.200,00 euro oltre IVA, CP e rimborso forfettario come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata da parte opponente, alla luce delle svolte argomentazioni,
della documentazione versata in atti dalle parti, appare infondata e va respinta.
Preliminarmente necessita sottolineare che parte opponente, ha eccepito in sede di opposizione e decreto ingiuntivo, e poi ribadito nelle note conclusive, a seguito della disposta esibizione del contratto redatto in doppio originale, con carta autoricalcante, che la copia rilasciata al cliente presentava evidenti difformità in
2 ordine a taluni elementi (quali la data, il numero di pratica, ma soprattutto l'indicazione del TAN e del TAEG), circostanza quest'ultima ritenuta prova del rimaneggiamento del modulo contrattuale dopo l'apposizione della firma da parte dell'odierno opponente.
Ciò posto, all'esito di una attenta disamina del contratto di finanziamento in originale, esibito da parte opposta in giudizio, e conservato in cassaforte, a parere di questo Decidente le contestazioni spiegate da parte opponente appaiono prive di pregio, e possono ritenersi superate dalla documentazione depositate dalla stessa opponente. Ed invero, è sufficiente consultare il documento di sintesi prodotto dagli stessi opponenti (pag. 7, doc. 1 allegato ad atto di citazione) e anche la copia in possesso dei sig.ri che indica Parte_1
, in maniera precisa e puntuale, l'importo finanziato (€ 15.509,67), i tassi TAN e
TAEG (rispettivamente 7,76% e 9%), il numero delle rate (60) e il loro ammontare
(€ 312,70, oltre € 2,50 di spese di incasso), nonché la data di scadenza della prima e dell'ultima (18/2/2009 e 18/1/2014).
Peraltro, occorre evidenziare che le medesime condizioni sono riportate anche nella lettera di accettazione della richiesta, anch'essa prodotta dagli opponenti a pag. 10 del proprio doc. 1 e vengono perfettamente confermate dal piano di ammortamento prodotto da parte opposta (doc. 7). È evidente che non v'è nulla di indeterminato o indeterminato.
Ed ancora, circostanza assai rilevante ai fini del decidere è costituita dal fatto che i sigg.ri , a fronte della esibizione in giudizio del contratto in originale, Parte_1
avvenuto in udienza non hanno disconosciuto la loro sottoscrizione (doc. 6
monitorio), ne tanto meno l'estratto conto certificato che indica la composizione
3 del credito (doc. 7 monitorio), la prova di erogazione della somma (doc. 6) e il piano di ammortamento (doc. 7).
Ed ancora, come è noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore
– avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto –
quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass. Civ.,
sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Ed invero, generiche appaiono le contestazioni in ordine alla produzione dell'estratto conto ritenute insufficienti ai fini della prova del credito. A tal uopo,
sono del tutto condivise le argomentazioni espresse dalla opposta in ragione delle quali per i finanziamenti personali come quello azionato da parte opposta
(similmente ai mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito)
non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende –
4 come nelle aperture di credito in c/c – dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli e/c.
Sulla non necessità della produzione dell'estratto conto ex art 50 Tub per i prestiti personali [Trib. Foggia, 9/2/2017, n. 339: “Nel caso di specie il decreto ingiuntivo
è stato correttamente emesso sulla base del contratto di finanziamento
sottoscritto dall'opponente e dal connesso piano finanziario e scheda di conto,
atteso che, traendo origine il credito, non già da un'apertura di credito in conto
corrente bensì da un mutuo, la non aveva alcun onere di produrre a CP_2
conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.,
essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento con l'allegato
piano di ammortamento (cfr. Tribunale Bari, sez. IV, 22/03/2012)”; Trib.
Campobasso, 13/12/2017, n. 713: “l'estratto conto ex art. 50 TUB ai fini della
concessione del decreto ingiuntivo non è necessario, risultando sufficiente la
produzione del solo contratto e del piano finanziario”.
Sulla scorta delle sopra esaminate argomentazioni, l'opposizione va ritenuta infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente va respinta.
In merito alle spese legali, vanno poste a carico di parte opponente soccombente, in favore di parte opposta, e si rimanda al dispositivo per la determinazione
Pa, lì 14.02. 2025
Dott.ssa Valentina Cimino
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