Decreto cautelare 17 agosto 2024
Decreto presidenziale 20 agosto 2024
Decreto cautelare 24 agosto 2024
Decreto presidenziale 30 agosto 2024
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Ordinanza presidenziale 19 ottobre 2024
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 05/05/2026, n. 8324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8324 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8853 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OR NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Mensi, Lavinia Mensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi ELia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ON UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo De Feis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
EL AN, EL AN, TA AT, INN De IS, HE Di OS, IL FL, PP LI, BI LA, AB CI, AN IA ED, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OSlia FF, OSlia FF, IT LA, OL AN, IA RA AZ, LA FF, NA IT, GI CC, CR LI, RA OS, RA IT AR, EL AV, NA EF, IA RA AL, OL IC, UC SG, SA IA VA, RA NE, OSmaria Di BE, PO EL, DA RR, IA EL, EN D'NO, NT BE, AT EL TE, CO De NC, RA LA, AN EL, NN IA AN, TI TT, CI OSria LI D DR, LA LO, TA EO, SA IA IL OR, IA OR, PP L' BB, IS NS, RI IS, LA BO, IA POne, ND RR, IA RR, TA SC, UC AC, IZ RO, IA IT, NN NN, AN NU, RA ZZ, IA Di OS, AT ET, PP AL ZZ, NT SO, NI LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
TI TE, TI TE, MA AN, IA OSria LE, MA RI, UC TT, IL AR, IL IA EL FF, NA UN, NE FF, NT SA, PP AD, IA AL, NN RD, MA CA, NA DI, OS IG, NN PP, UC CA, TA AN, NC RA, HE EL, RG TT, NN IT DU, OL CO, EL OL, RO ST, IA EN D’NG, NA D'NG, AN IT De IO, NN De IA, OR De SI OR, IA PA, AR Di CA, PP Di AT, IZ NI Di RA, MI DR, IT OS, UC AR, EL RA, IA OI PI, NNmaria AN, CA GA, AU BA, RC GA, RA RO, AN NT, IA LE, DR CO, SA GR, IA AN IA GU, IA PI GE, OSria AR, LU La IA, RA NI, AR ZA, EL LO, LI AG, TA AN AI, IA TT OL, OL IN, AR AZ, OS AR, AU RT, OL LO, PP ST, IL MA, IN SI, ON LI, RA OR, BA MO, RI TI RR, AT UL, IA NA CE, MA NE, NN IS PA, LI SI, OS TO, MI UN, SA RO, ER PI, GI LL, MA IA RA NZ, NNrita GL, IA CH, AR RA, NN RE, IN RD, AN IG, NT LA EL SIna, MA ET, IL GN, OR RU, JE AL, CA TO, RA EL, IA IA, IM AL, IN UR, EL NO, AR ET, IC TR, IL SI, TA PI, IA ELto, NNmaria US, IC ED, NA TI, CA SS, RA AN, IT GI GL TT, NA TR, ET OY, IAelena TU, RA TT, MA VA, ON IO, NI VE, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Barboni, NNmaria Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CO AD, LA CA, NNlisa CA, IM ELla LE, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Sandulli, DE Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OS LL, OS NN RI, NN Di LE, US RA, LF La PI, RA ZU, ZA PA ST, OG DO, LE LL, GI IM GI, NN NO, NNlisa BI, IA IT MO, IL IA IN BE, IA SI, NN IT ON, NN IA UN, IE CA, AR NE, IO LÌ, TI IV, VI OV, ON Di RO, IT Di RO, ON Di RO, EF AR, MI SO, AZ EN, IT DI, DR NA RA, CI LI, OR IA MA, NI AR, CA NO, IA TT NO, ANlino AU, IA IT AU, NT LA AU, ON IA AZ, EL LO, OSria IN, CO MU, US IT, SI IT BR LI, IA LI PR, IA ES, SA IT RI, DE VO, LI IE, AN NO, MA NA TR, VI VA, RA IN, CI IO, rappresentati e difesi dagli avvocati US Mingiardi, Ottavia Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BO MB, rappresentato e difeso dall'avvocato IZ Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA OSria De NC, rappresentato e difeso dall'avvocato RE Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ST ID, RA ID, ST AS, AN La VE, AN BA, AN PA, AN AG, AN CH, NN Di TA, NN RT, NNluce CO, NT De ON, ON NO, ON D'ST, MI OSria SE, RI RI, RU VE, EN IA LO, EN AF, CI SP, CI Lo AN, IR IN, AU AN, CO GA, CR NI, EL OR, LA CC, NA GA, AB AZta, MA NO, BI LE, EN OSno, RI IA, RA PO, TAna ZO, GE AN, NA AR, NA RO, NA NT, US Di ST, US UP, RA RAbello, IL LD, LA Di AL, TI GA, RA ER, BO NA, UC IA Di ON, LU NI ER, AR AN, RC OL, IA EL, IA MM, IA IA NG, IA OSria ER, IA EL IG, IA SA NS, RI AR, MI DI, ON AR, TT CC, OL TA, NA IM, PI LO SI, TA La AI, IT FA, RE DA, AR NG, IM AR, EF SA, SA TO, VAna NI, VA LIni, rappresentati e difesi dall'avvocato NC Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
US Lo UE, IA CA, RA LD, CO OL SA, IZ UA, IA TI AL, OS ZO, NC AR, PI RD, IA DA NI, CO DA, IA LU CO, RA MI ZZ, OC BI, EN LV NA, IA SA LIna, rappresentati e difesi dall'avvocato Nadia Spallitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NNlisa NE, NNlisa NE, IL IO, LA AL, NA MO, RA NGni, OR AN, IA IT VE, ID DI, NNrita EG, RT RE, NA IA AR, AU CA, IT AR, LI RÀ, NN IA RR, RT NI NU, NNisa VA, NN HE, RA HI, M. RA NA CH, IA RA NA, IA OSria IO, IG IO, EA CO, EN DI, IA LU D’CO, LO D’NG, TA IA SA D’AN, NA De IS, IN De PIs, BA De PO, IA De AN, EL OG IA PI Di CA, VI Di AI, LU Di IO, INN UR, VAna D’RB, NN IA IN, US DR FI, NA EN, IA NE, AU GA, ZA IO, IA ON RG, OR IC, AN IA LIno, ON IO, EL La AT, BA ND, IT IO, AS IA LI, OM Lo IC, DA ES, AN RD, AB IE, IO GI, ER US, PP AR, GI TI, IA SC, MA IU, AR AN, EL LC, VI LE, EL RÒ, RA PP, LA VA, IA NI, IC ER, AR LO, TA SI, IC EN, UC OR, GE OZ, EO ER, NA CI, NI NT, CA VI IA IO, NT AR, PP PA, PO ET, GI ONtti, LL UG, RI NE, IL SI, IA AR NI, IA NO, OL AS, IZ ER, NE MA TU, IM VE, IA VI, OL OR, AU IS, IA ZU, rappresentati e difesi dagli avvocati ELngelo Fiorentino, IA OSria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente;
3. dell’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;
4. dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
5. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO LO il 18/9/2024:
1. del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002206 del 19/08/2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha disposto la pubblicazione della rettifica della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, nella parte lesiva per la ricorrente;
2.di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente;
3. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO LO il 17\2\2026 :
PER L’ANNULLAMENTO:
1. EL Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 3827 del 18.12.2025 e del relativo allegato, recante la pubblicazione della graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 1.071 con il punteggio di 7,85, nella parte lesiva per la predetta;
2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 18/09/2024:
1. EL Decreto Dipartimentale prot. n. 0002206 del 19/08/2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha disposto la pubblicazione della rettifica della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente;
3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO PRINCIPALE R.G. N. 8853/2024 PROMOSSO PER L’ANNULLAMENTO:
1. EL Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 09/08/2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla ricorrente;
3. ELl’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;
4. Dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di ON UC e di MA LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. MI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Parte ricorrente è una candidata al concorso straordinario per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 che avevano svolto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale.
La ricorrente ha totalizzato il seguente punteggio:
- Prova scritta 6,5;
- Punteggio titoli espresso in trentesimi 13.50;
- Votazione finale indicata dal Ministero 7.85;
- Votazione corretta con tabella titoli convertita in decimi 11.00
Parte ricorrente rileva che lo stesso D.M. 107/2023 stabilisce che il punteggio così ottenuto, va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato.
Venendo alla formulazione della graduatoria finale che integra la precedente graduatoria di cui al DDG n. 1259/20217, parte ricorrente richiama l’art. 9 del D.M. n. 107/2024 che indica quanto segue:
“I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza”.
Ad avviso di parte ricorrente la norma richiamata prevede espressamente che, per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, venga attribuito un punteggio massimo per i titoli pari a 30 punti declinati sulla base della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017.
Difatti, sulla base di quanto indicato, il MIM provvedeva a pubblicare un elenco con l’attribuzione del punteggio riconosciuto ad ogni candidato espresso in trentesimi così come previsto dalla tabella di cui al D.M. n. 138/2017.
Con Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024, il Ministero resistente approvava e pubblicava la graduatoria generale nazionale del concorso riservato di cui al D.M. n. 107/2023, così stabilendo:
<<[...] VISTO l’articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, con il quale si prevede che: “Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11 -quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10”;
VISTO l’articolo 11 del DM n. 107 del 2023, nella parte in cui prevede che: “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (...)”;
VISTO l’articolo 8, comma 2, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nella parte in cui prevede che: “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente ...”;
CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all’articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022. [...]>>.
Con successivo Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito rendeva noto l’avvio della procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 Dirigenti Scolastici collocati in posizione utile all’interno della graduatoria de qua (cfr. doc. 4: Avviso M.I.M. prot. n. 124319 del 09.08.2024).
Preso atto, pertanto, del criterio espresso nel D.D. M.I.M. prot. n. 2187 del 09.08.2024, l’Amministrazione resistente, secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto provvedere alla conversione della graduatoria da trentesimi in decimi per il valore dei titoli.
Pur tuttavia, evidenzia parte ricorrente, tale circostanza non si è verificata, tenuto conto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è erroneamente limitato a dividere per dieci il punteggio dei titoli ottenuto da ogni singolo candidato, laddove avrebbe dovuto applicare la tabella di conversione in decimi, così come di seguito riportato.
E seguendo una semplice proporzione matematica così come già disposto per la conversione in decimi della prova espressa in centesimi.
Riportare in decimi un valore non significa dividere per 10. Riportare in decimi un valore significa fare una proporzione che nel caso specifico diventa:
Valore titoli : 30 = X : 10 (leggasi valore titoli sta a 30 come X sta a 10)
Nel caso della ricorrente 13.50 : 30= X: 10
X= 13.50*10:30= 4.50
Il punteggio pari 4.50 ha un peso ben diverso da 1.35 che è il punteggio attribuito alla ricorrente dividendo per 10.
Secondo parte ricorrente, dunque, nonostante nel Decreto Dipartimentale n. 2187 del 09.08.2024 l’Amministrazione rendeva nota la necessità di procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli dei candidati, tale conversione non veniva correttamente operata, tenuto conto che il Ministero non ha applicato come avrebbe dovuto il sistema di conversione da trentesimi in decimi, limitandosi ad operare una mera divisione per dieci del punteggio dei titoli, in aperta violazione di legge.
L’errore manifesto nel quale è incorso il Ministero è evidente, se solo si raffronta il punteggio relativo ai titoli di parte ricorrente, espresso in trentesimi e in decimi: tra le due valutazioni vi è un macroscopico errore di conversione.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero intimato nonché sono intervenuti ad adiuvandum , AN EL e FF OSlia e ad opponendum LA MM, TE TI, AD CO, LL OS, OR IA, MB BO, UC ON, De NC IA OSria, ID ST, Lo UE US, NE NNlisa.
Con ordinanza n.4586 resa all’esito della camera di consiglio dell’8 ottobre 2024 veniva respinta l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” costituisce una disciplina generale applicabile a tutti i concorsi pubblici;
- con il D.M. n. 107 del 2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inteso indire e disciplinare una procedura concorsuale per titoli ed esami (vedi: Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2019 che ha definito “concorso” la procedura straordinaria perfettamente sovrapponibile a quella in esame ovvero la speciale procedura prevista dalla legge n. 107/2015, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale riservata a coloro che avevano un contenzioso pendente derivante dai precedenti concorsi per dirigenti scolastici), secondo il modello generale previsto dall’art 8 del d.P.R n. 487/1994;
- l’art 11 del D.M. 107 del 2023, a conferma dell’applicazione della disciplina generale dei concorsi pubblici, prevede che “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 89 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche”;
- il d.P.R. n. 487 del 1994, all’art. 8, comma 2, dispone che “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”;
- tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla G.A nel senso che “si ritiene che il comma 2 dell’articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà, proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell’esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all’interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall’altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio ( cfr.Tar Lazio, Roma sent. n. 6611/2014); ed ancora “Ai fini del decidere, premessa fondamentale è la circostanza che nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. 487/1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922). Orbene, sul punto il T.A.R. si è preoccupato di chiarire se tale tetto massimo sia da rapportare al punteggio delle altre prove o al punteggio complessivo finale, concludendo, in termini che questo Collegio non può che condividere, che il punteggio massimo di 10/30 o equivalente sia da rapportare non al punteggio delle altre prove ma al punteggio complessivo, e ciò in base a vari indici interpretativi e precedenti giurisprudenziali. Tale interpretazione, contrariamente da quanto assunto dall'appellante, consente di far proprio un metodo di calcolo e di distribuzione dei punteggi che non attribuisce prevalenza determinante, né ai titoli né alle singole prove d'esame e concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio (vedi: Cons. Stato, Sez. V., sentenza del 3 maggio 2015, n. 1614);
- l’art 9 del D.M. n. 107 del 2023, invocato da parte ricorrente, non introduce affatto una deroga alla disciplina generale sul punteggio da attribuire ai titoli (il citato d.P.R. n. 487 del 1994, all’art. 8, comma 2) ma si limita a richiamare la Tab A allegata al D.M. n. 138 del 2017 ai fini della valutabilità dei singoli titoli (e non della valutazione) senza precisare alcunché sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove;
- risolutivo, al contrario, appare il richiamo contenuto nell’art 9 del D.M. n. 107 del 2023 al D.M. n. 138 del 2017 che all’art. 12 (Valutazione delle prove e dei titoli) prevede che “per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”. Anche secondo questa disciplina, dunque, il peso ponderato dei titoli sul punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale di merito non deve eccedere i 30/230simi pari a 0,13 % quindi al di sotto della soglia prevista dall’art. 8 del d.P.R. n. 487 del 1994;
- l’aver proceduto alla divisione del punteggio dei titoli per 10, risponde all’esigenza di rispettare il limite previsto all’art. 8, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994; ed invero, dividendo invece in decimi, il punteggio totale sarebbe stato pari a 20 e il punteggio dei titoli rispetto al totale sarebbe stato pari a 10/20, ossia superiore al rapporto tra prove/titoli stabilito inderogabilmente in 10/30 dalla citata norma;
- conclusivamente, con il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 n. 2187 e la previsione di procedere alla conversione del punteggio attribuito ai titoli l’amministrazione si è attenuta all’art 8, comma 2, del d.P.R. 487 del 1994, che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi similari”; detta ordinanza non è stata impugnata.
Successivamente con motivi aggiunti veniva impugnata la graduatoria di rettifica pubblicata in data 18 dicembre 2025.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto deciso in sede cautelare.
Invero, l’art. 6 del DM 107/2023, precisava, con riferimento alla prova d’accesso, che: “Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato”.
Ciò in linea con il citato articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, che prevedeva che: “Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10”.
E la tabella A, allegata al DM 138/2017 – rubricata “Tabella di valutazione dei titoli del corso concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” – declinava i titoli valutabili “Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali”.
A sua volta l’art. 11, DM n. 107/ 2023 – “Norme di salvaguardia” - precisava che: “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa (...)”.
Venivano cioè espressamente salvaguardate le norme e i principi generali sullo svolgimento dei concorsi per l’assunzione nei pubblici impieghi di cui al DPR 487/1994, e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, espressamente richiamato nelle premesse del DM 107 de quo.
In particolare, rilevano l’art. 8, comma 2, DPR 487/1994 e s.m.i., che per i concorsi per titoli ed esami prevede: “2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente”; e l’art. 35-quater, d.lgs. 165/2001, al quale rimanda lo stesso DPR 487/1994 richiamato, che del pari sancisce: “che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale”.
Conformemente alle norme declinate, il Ministero resistente con la nota 9/8/2024 prot. 2187 - VISTO l’articolo 8, comma 2, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nella parte in cui prevede che: “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente ...” e “CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all’articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022” – procedeva contestualmente sia alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli, in conformità al voto attribuito alla prova scritta; sia al riconoscimento a detto punteggio così convertito di un peso non superiore ad 1/3 rispetto al punteggio totale.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dapprima procedeva alla conversione su base decimale della valutazione della prova, dividendo per 10 il valore di ciascun punto, in ottemperanza al citato art. 6 del Bando.
Quindi, provvedeva alla conversione su base decimale del punteggio dei titoli, parimenti dividendo per 10 il valore di ciascun punto, come ribadito nel decreto dipartimentale 2187 del 9/8/2024 di approvazione della graduatoria finale.
Infine sommava i punteggi della prova e dei titoli così ottenuti e provvedeva alla compilazione della graduatoria nazionale, ai sensi dall’art. 9 del Bando.
In tal modo, il punteggio massimo complessivo risultava pari a 13 punti, ottenuto dalla somma dei 10 punti massimi per la prova d’accesso, e dei 3 punti massimo per i titoli. Per l’effetto, sul totale 13, il peso massimo dei titoli diventava 3/13. Là dove 3/13, in quanto minore di 10/30, consente di ritenere osservata la previsione di cui all’art.8, comma 2, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 secondo sui “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente”.
Invero, se il Ministero avesse interpretato l’espressione “convertire su base decimale” come “esprimere i voti in decimi”, e avesse poi proceduto alla somma delle valutazioni della prova d’accesso - espressa in decimi -, con quelle dei titoli - del pari espresse in decimi -, il punteggio massimo complessivo sarebbe stato pari a 20, e il peso dei titoli rispetto al totale sarebbe stato pari a 10/20 (la metà), valore superiore al limite di 10/30 previsto dalla norma.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IAN TI, Presidente
RE Gatto Costantino, Consigliere
MI NE, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| MI NE | IAN TI |
IL SEGRETARIO