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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11209/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11209/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO), Parte_1 C.F._1
VIA CASALIS 68, presso lo studio dell'avv. BAGLIONI CHIARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
TORINO (TO), VIA CASALIS 68, presso lo studio dell'avv. GARDI CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
ALMESE (TO) il 31/08/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALMESE (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico fra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
AUTORIZZA I CONIUGI A Controparte_2
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALMESE (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto.
DÀ ATTO che la moglie resterà nella casa familiare, già rilasciata dal marito, facendosi carico dal mese di giugno 2024 del canone di locazione e delle utenze. Il SI. rinuncia alla caparra versata alla Pt_2 proprietà, nonché ad eventuali somme riconosciute a favore dei conduttori alla conclusione del contratto in essere per le migliorie apportate all'immobile.
DISPONE Il SI. con decorrenza da giugno 2024 concorrerà al mantenimento della moglie CP_1 versandole mensilmente, entro il giorno 5, la somma di euro 750,00, annualmente rivalutabile secondo indice Istat.
DÀ ATTO che per la mensilità di maggio continuerà a sostenere l'affitto e le spese della casa coniugale.
DÀ ATTO che il SI. si impegna a versare alla SI.ra il 50% del trattamento netto di CP_1 Pt_1 fine rapporto, senza contare le minorazioni e le penali conseguenti al mancato preavviso, che percepirà dalla società Accenture. I coniugi concorderanno tempi e modalità di tale versamento che potrà avvenire anche ratealmente, ma entro e non oltre 18 mesi dalla effettiva percezione.
DÀ ATTO che il saldo attivo alla data di sottoscrizione dei presenti accordi del conto cointestato Inquiry
OI42037 resterà in capo alla moglie, la quale rinuncia invece alla propria quota di spettanza sui conti intestati in via esclusiva al marito.
DÀ ATTO che i coniugi sosterranno congiuntamente le spese di carattere straordinario (veterinario) che si dovessero rendere necessarie per il cane di famiglia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024 pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11209/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO), Parte_1 C.F._1
VIA CASALIS 68, presso lo studio dell'avv. BAGLIONI CHIARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
TORINO (TO), VIA CASALIS 68, presso lo studio dell'avv. GARDI CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
ALMESE (TO) il 31/08/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALMESE (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico fra le parti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
AUTORIZZA I CONIUGI A Controparte_2
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALMESE (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto.
DÀ ATTO che la moglie resterà nella casa familiare, già rilasciata dal marito, facendosi carico dal mese di giugno 2024 del canone di locazione e delle utenze. Il SI. rinuncia alla caparra versata alla Pt_2 proprietà, nonché ad eventuali somme riconosciute a favore dei conduttori alla conclusione del contratto in essere per le migliorie apportate all'immobile.
DISPONE Il SI. con decorrenza da giugno 2024 concorrerà al mantenimento della moglie CP_1 versandole mensilmente, entro il giorno 5, la somma di euro 750,00, annualmente rivalutabile secondo indice Istat.
DÀ ATTO che per la mensilità di maggio continuerà a sostenere l'affitto e le spese della casa coniugale.
DÀ ATTO che il SI. si impegna a versare alla SI.ra il 50% del trattamento netto di CP_1 Pt_1 fine rapporto, senza contare le minorazioni e le penali conseguenti al mancato preavviso, che percepirà dalla società Accenture. I coniugi concorderanno tempi e modalità di tale versamento che potrà avvenire anche ratealmente, ma entro e non oltre 18 mesi dalla effettiva percezione.
DÀ ATTO che il saldo attivo alla data di sottoscrizione dei presenti accordi del conto cointestato Inquiry
OI42037 resterà in capo alla moglie, la quale rinuncia invece alla propria quota di spettanza sui conti intestati in via esclusiva al marito.
DÀ ATTO che i coniugi sosterranno congiuntamente le spese di carattere straordinario (veterinario) che si dovessero rendere necessarie per il cane di famiglia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024 pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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