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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/10/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di malattia professionale, iscritta al n. 438 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
, IN QUALITÀ DI VEDOVA ED EREDE DI SOLETO Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pt_2 Parte_3
Appellante
E
Controparte_1
, rappr. e dif. dall'avv. TAFURO MAURIZIO
[...]
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 30/11/2021, , quale erede di ha Parte_1 Persona_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1460 dell'08.06.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di
Taranto ha rigetto la domanda proposta dal de cuius volta al riconoscimento della malattia professionale di cui era affetto (carcinoma marginale linguale dx), avendo lavorato quale operaio carpentiere ed esposto a sostanze cancerogene (bitume, catrame e pece di catrame, amine aromatiche, fumi di scarico, solventi, vernici, idrocarburi policiclici aromatici, benzo(a)pirene, particolato e ossidi di azoto.
Il giudice di prime cure ha, in particolare, recepito le conclusioni della relazione di CTU medico legale in forza della quale, tenuto conto della letteratura scientifica sulla etiopatogenesi di neoplasie correlate a esposizione professionale a fumi e vapori durante il processo di asfaltatura e dell'anamnesi positiva per tabagismo, con elevato grado di probabilità è stato attribuito ruolo determinante a fattori extralavorativi alla malattia tumorale della lingua di cui era affetto il OL.
1.2. L'appellante ha ritenuto la sentenza erronea, illogica, viziata essendosi basata unicamente sulle conclusioni della espletata Ctu medico legale, peraltro, senza tenere conto della istruttoria orale, delle concause della patologia tumorale essendo stato il – che, peraltro, non risulta fumatore Per_1
- esposto a sostanze nocive tra cui gli IPA presenti anche nel tabacco, dei più recenti studi in materia di tumori del cavo orale ed ha evidenziato che dai documenti sanitari non è emersa la pratica tabagica.
1.3. Parte appellata, ritualmente costituita, ha contestato il ricorso in appello chiedendone il rigetto.
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. L'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1 Deve rimarcarsi che per giurisprudenza consolidata “In materia di malattia professionale, per
l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre
l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni” (Cass. Sez. L, n. 1135 del
19.1.2011).
Più di recente si è sostenuto che “Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il nesso causale solo sulla base della potenziale idoneità delle sostanze con cui il lavoratore era entrato in contatto a favorire la malattia neoplastica di cui era portatore)” (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 13814 del 31.5.2017).
2.2. Nel caso di specie, correttamente è stato escluso il nesso causale, secondo il criterio maggiormente probabilistico, tra l'attività lavorativa e la patologia tumorale.
Come ha ben spiegato il ctu incaricato in primo grado – il quale ha tenuto conto nell'espletamento dell'incarico anche delle prove orali svolte in primo grado -, non vi è prova scientifica allo stato attuale, nemmeno al livello di elevato grado di probabilità, che lasci ritenere che il carcinoma della lingua sia riconducibile all'attività lavorativa svolta. Invero il tumore del cavo orale è dalla scienza medica ricondotto al consumo di alcol o fumo di sigaretta, effetti di traumi della superficie interna della bocca, scarsa igiene orale, masticazione di tabacco.
Peraltro, nell'aggiornamento delle tabelle nel 2014(DM 10/6/2014), il tumore del cavo orale CP_1 non è collegato alla esposizione a pece di catrame di carbone e catrame di carbone.
Insomma non è allo stato possibile accertare la natura professionale della patologia in questione, perché nessuna delle sostanze a cui è stato esposto il nello svolgimento della sua attività di Per_1 carpentiere sono possono ritenersi con elevato grado di probabilità responsabili di tale tipo di tumore.
Inoltre, correttamente il CTU ha considerato l'anamnesi positiva per tabagismo, risultando, dalla stessa cartella clinica richiamata nel ricorso in appello lo stato di ex tabagista del (v. pag. 8, Per_1 parte anamnesi fisiologica della Cartella Clinica Ospedale Miulli del novembre 2015 prodotta nel fascicolo di parte appellante).
Gli studi scientifici richiamati in ricorso riguardano gli studi da esposizione a sostanze cancerogene da tabacco.
Come ricordato dalla Suprema Corte “nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n.36259).
2.3. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Spese irripetibili ex artt. 152 disp. att. cpc
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - rigetta l'appello; - spese irripetibili.
Taranto, 22.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di malattia professionale, iscritta al n. 438 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
, IN QUALITÀ DI VEDOVA ED EREDE DI SOLETO Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pt_2 Parte_3
Appellante
E
Controparte_1
, rappr. e dif. dall'avv. TAFURO MAURIZIO
[...]
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 30/11/2021, , quale erede di ha Parte_1 Persona_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1460 dell'08.06.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di
Taranto ha rigetto la domanda proposta dal de cuius volta al riconoscimento della malattia professionale di cui era affetto (carcinoma marginale linguale dx), avendo lavorato quale operaio carpentiere ed esposto a sostanze cancerogene (bitume, catrame e pece di catrame, amine aromatiche, fumi di scarico, solventi, vernici, idrocarburi policiclici aromatici, benzo(a)pirene, particolato e ossidi di azoto.
Il giudice di prime cure ha, in particolare, recepito le conclusioni della relazione di CTU medico legale in forza della quale, tenuto conto della letteratura scientifica sulla etiopatogenesi di neoplasie correlate a esposizione professionale a fumi e vapori durante il processo di asfaltatura e dell'anamnesi positiva per tabagismo, con elevato grado di probabilità è stato attribuito ruolo determinante a fattori extralavorativi alla malattia tumorale della lingua di cui era affetto il OL.
1.2. L'appellante ha ritenuto la sentenza erronea, illogica, viziata essendosi basata unicamente sulle conclusioni della espletata Ctu medico legale, peraltro, senza tenere conto della istruttoria orale, delle concause della patologia tumorale essendo stato il – che, peraltro, non risulta fumatore Per_1
- esposto a sostanze nocive tra cui gli IPA presenti anche nel tabacco, dei più recenti studi in materia di tumori del cavo orale ed ha evidenziato che dai documenti sanitari non è emersa la pratica tabagica.
1.3. Parte appellata, ritualmente costituita, ha contestato il ricorso in appello chiedendone il rigetto.
1.4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. L'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1 Deve rimarcarsi che per giurisprudenza consolidata “In materia di malattia professionale, per
l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre
l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni” (Cass. Sez. L, n. 1135 del
19.1.2011).
Più di recente si è sostenuto che “Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il nesso causale solo sulla base della potenziale idoneità delle sostanze con cui il lavoratore era entrato in contatto a favorire la malattia neoplastica di cui era portatore)” (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 13814 del 31.5.2017).
2.2. Nel caso di specie, correttamente è stato escluso il nesso causale, secondo il criterio maggiormente probabilistico, tra l'attività lavorativa e la patologia tumorale.
Come ha ben spiegato il ctu incaricato in primo grado – il quale ha tenuto conto nell'espletamento dell'incarico anche delle prove orali svolte in primo grado -, non vi è prova scientifica allo stato attuale, nemmeno al livello di elevato grado di probabilità, che lasci ritenere che il carcinoma della lingua sia riconducibile all'attività lavorativa svolta. Invero il tumore del cavo orale è dalla scienza medica ricondotto al consumo di alcol o fumo di sigaretta, effetti di traumi della superficie interna della bocca, scarsa igiene orale, masticazione di tabacco.
Peraltro, nell'aggiornamento delle tabelle nel 2014(DM 10/6/2014), il tumore del cavo orale CP_1 non è collegato alla esposizione a pece di catrame di carbone e catrame di carbone.
Insomma non è allo stato possibile accertare la natura professionale della patologia in questione, perché nessuna delle sostanze a cui è stato esposto il nello svolgimento della sua attività di Per_1 carpentiere sono possono ritenersi con elevato grado di probabilità responsabili di tale tipo di tumore.
Inoltre, correttamente il CTU ha considerato l'anamnesi positiva per tabagismo, risultando, dalla stessa cartella clinica richiamata nel ricorso in appello lo stato di ex tabagista del (v. pag. 8, Per_1 parte anamnesi fisiologica della Cartella Clinica Ospedale Miulli del novembre 2015 prodotta nel fascicolo di parte appellante).
Gli studi scientifici richiamati in ricorso riguardano gli studi da esposizione a sostanze cancerogene da tabacco.
Come ricordato dalla Suprema Corte “nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n.36259).
2.3. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Spese irripetibili ex artt. 152 disp. att. cpc
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - rigetta l'appello; - spese irripetibili.
Taranto, 22.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Monica Sgarro