TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 60
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
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Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
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Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimazione di RY ad impugnare l'atto

    La questione della legittimazione di RY è stata superata dall'esame del merito dei ricorsi, ritenuti infondati.

  • Rigettato
    Difetto motivazionale sull'inapplicabilità delle norme di favore per impianti sportivi

    La SCIA qualificava l'intervento come destinazione commerciale e direzionale, non sportiva. Inoltre, le norme di favore si applicano alle attività sportive, non alla funzione di intrattenimento. Pertanto, la pretesa di applicare i valori di favore è infondata.

  • Rigettato
    Lesione del legittimo affidamento per tardività dell'intervento del Comune

    L'obbligazione di pagamento del contributo di costruzione ha natura personale e non segue il bene. I patti interni tra BN e RY non sono opponibili al Comune in assenza di sua accettazione. L'atto di rideterminazione del contributo non è espressione di un potere pubblicistico soggetto ai termini di inibitoria o autotutela. Il diritto del Comune è soggetto a prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Obbligo di indirizzare le pretese a RY

    L'obbligazione al pagamento del contributo di costruzione è personale e fa capo a chi ha presentato la SCIA (BN Paribas). I patti interni con RY hanno efficacia solo tra le parti e non sono opponibili al Comune in assenza di sua accettazione.

  • Rigettato
    Difetto motivazionale sull'inapplicabilità delle norme di favore per impianti sportivi

    La SCIA qualificava l'intervento come destinazione commerciale e direzionale, non sportiva. Inoltre, le norme di favore si applicano alle attività sportive, non alla funzione di intrattenimento. Pertanto, la pretesa di applicare i valori di favore è infondata.

  • Rigettato
    Lesione del legittimo affidamento per tardività dell'intervento del Comune

    L'obbligazione di pagamento del contributo di costruzione è personale e non segue il bene. I patti interni tra BN e RY non sono opponibili al Comune in assenza di sua accettazione. L'atto di rideterminazione del contributo non è espressione di un potere pubblicistico soggetto ai termini di inibitoria o autotutela. Il diritto del Comune è soggetto a prescrizione decennale.

  • Altro
    Istanza di accesso agli atti

    Il Comune di Milano ha depositato in sede processuale il Rapporto Unità Oneri di Urbanizzazione del 15 febbraio 2024, la cui ostensione era richiesta. Pertanto, è cessata la materia del contendere.

  • Altro
    Istanza di accesso agli atti

    Il Comune di Milano ha depositato in sede processuale il Rapporto Unità Oneri di Urbanizzazione del 15 febbraio 2024, la cui ostensione era richiesta. Pertanto, è cessata la materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 60
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 60
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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