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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2022 promossa da:
( C.F.: ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
NZ NI e NZ IA
ATTORE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BONADUCE NI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 23.07.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità,, flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da AS SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all' intestato Tribunale , premettendo di essere Controparte_1 stato aggredito in data 28.04.2013 in Montenero di Bisaccia dal detto convenuto, di cui chiedeva conseguentemente la condanna a risarcire esso attore dei danni subiti per effetto di tale evento.
Precisava il nell' atto introduttivo di essere stato – nel frangente Pt_1 temporale appena richiamato – prima offeso e quindi colpito con un bastone al braccio dal convenuto, e di essersi quindi recato presso il reparto di Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pio di Vasto dove gli veniva diagnosticato un "trauma diretto polso - avambraccio sinistro con ematoma locale e frattura del tubercolo dello scafoide carpale".
Aggiungeva l' attore che il fatto sopra descritto aveva originato un procedimento penale a carico del convenuto dinanzi il Tribunale di Larino (n. 2229/2013 R.G.N.R.) per i reati di cui agli artt. 81,582,585,594 cp, conclusosi con sentenza – confermata in sede di appello – di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile, oltre al pagamento delle spese di costituzione della p.c. e di quelle processuali.
Sulla base di tali presupposti chiedeva l' accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “ accertata e dichiarata con sentenza penale irrevocabile la responsabilità del nelle causazione delle lesioni patite dal signor Controparte_1
, condannarlo al risarcimento dei danni tutti, cagionati all'odierno Parte_1 attore, patrimoniali e non, patiti dallo stesso in conseguenza delle illecite attività poste a suo danni dall'odierno convenuto;
2 - per l'effetto condannare il CP_1
al risarcimento dei danni tutti patiti dal mediante
[...] Parte_1 pagamento, in suo favore, della complessiva somma di €. 9.269,71 (novemiladuecentosessantanove/71), o dell'altra somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, in una con gli interessi di legge a far tempo dal 28.04.20213 alla data dell'effettivo soddisfo;
3 - condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio a mezzo di comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta in cui chiedeva il rigetto della domanda, in primis in quanto improcedibile per non essere stata previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ex art 3 d lgs n 132 /2014, in secondo luogo per “mancata quantificazione dei danni “, ed infine per “ l' inefficacia probatoria degli accertamenti svolti in sede penale”.
All' udienza del 12.01.2023 veniva concesso alle parti termine per potere procedere alla negoziazione assistita ex art 3 d l n. 132/2014; all' udienza del 16.06.2023 la difesa di parte attrice dichiarava l'intervenuto decesso del proprio assistito, e di costituirsi per le eredi , Parte_1 Controparte_2 CP_3
e ; la procedura di mediazione non sortiva esito positivo;
[...] Controparte_4 il procedimento veniva quindi istruito attraverso l' espletamento di prova orale a mezzo di e veniva trattenuto per la decisione all' udienza del Controparte_5
23.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si è detto – e la circostanza è documentata ed incontestata tra le parti – che il
[...]
è stato condannato per i reati commessi contro il PO con sentenza CP_1 passata in giudicato, che rimetteva al giudice civile la liquidazione dei danni subiti dal secondo.
L' obbligo del di risarcire il danno subito dal trova il suo CP_1 Pt_1 fondamento giuridico – come è noto – nell' art 185 cp, secondo cui “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Tuttavia la sentenza emessa in sede penale di condanna e di risarcimento dei danni subiti dalla vittima, da quantificarsi in separata sede, vincola il giudice civile esclusivamente alla statuizione generica di condanna, onerandolo dell' accertamento in concreto dell' esistenza delle conseguenze dannose, del nesso causale e della loro entità (cfr ex aliis AS ord. n. 8477/2020, AS. n. 2040/2023).
Tanto premesso, si osserva che la ctu espletata nell' ambito della procedura di mediazione dal dott – di cui si condivide il metodo d' indagine e Persona_1 le conclusioni in quanto in linea con i principi guida della materia ed immuni da vizi logici – ha accertato la compatibilità delle lesioni riportate dall' attore a seguito del reato commesso in suo danno dal ed ha individuato le dette CP_1 lesioni nella frattura di una porzione laterale dello scafoide, per un danno biologico del 4 %, una inabilità temporanea del 75% di giorni 30, una inabilità temporanea del 50 % per giorni 15 ed una del 25 % per giorni 30, oltre a spese per euro 123,22.
La quantificazione del danno appena descritto viene effettuata applicando i parametri contenuti nella tabella delle micropermanenti del Tribunale di Milano, e quindi, tenendo conto dell' età del danneggiato all' epoca dell' evento dannoso, in euro 5888,60, di cui 3481,17 per danno biologico, 1264,05 per I.T.P. 75%, 421,35 per I.T.P. 50 % , 421,35 per I.T.P. 25%, 123,22 per spese.
Per quel che concerne la richiesta dell' attrice – avversata dal convenuto – di ottenere il risarcimento anche della c.d. personalizzazione del danno , si osserva quanto segue .
Come è noto , l' aumento del risarcimento per effetto della personalizzazione richiede l'individuazione nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
È cioè necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san AR “ (AS. nn. 26972-26976/08 ) .
Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , restando, però, inteso che , in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e " conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" .
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
Dovendo applicare le coordinate giuridiche appena richiamate al caso che ci occupa , si evidenzia che il non ha dato prova di avere subito un danno Pt_1 ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quella riportata da esso attore.
Ed infatti la dichiarazione resa dal teste non appare idonea a Tes_1 dimostrare l' esistenza di un nesso eziologico tra gli asseriti malesseri lamentati dall' attore (rarefazione della vita sociale dell' attore e timore di una nuova aggressione) e l' evento dannoso per cui è causa.
Conseguentemente non è dovuta all' attore , a titolo di personalizzazione del danno , alcuna somma ulteriore rispetto a quella sopra indicata .
Si verte in ipotesi di debito di valore , e quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato .
La rivalutazione , come è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all' evento dannoso , mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione , ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e tanto secondo l' insegnamento di AS. n. 1712/95.
Per effetto di tali calcoli la somma di euro 5888,60 ascende ad euro 8182,82 ed il viene conseguentemente condannato a pagare tale importo in favore del CP_1
. Pt_1
In punto di regolamentazione delle spese di lite occorre accertare se l' offerta transattiva formulata dal durante la procedura di mediazione sia stata CP_1 rifiutata ingiustificatamente rifiutata dal , e quindi se l' importo di euro Pt_1
8000 da esso offerto possa considerarsi satisfattivo di quanto da egli dovuto all' attore per il risarcimento del danno conseguente all' evento avvenuto il 28.04.2013.
Si rileva sul punto che la proposta risarcitoria doveva necessariamente comprendere tutte le somme dovute dal convenuto all' attore in dipendenza del fatto illecito per cui è causa, maturate alla data in cui l' offerta venne effettuata.
E' di tutta evidenza che le somme dovute dal convenuto comprendono non solo quelle costituenti il risarcimento del danno biologico e dell' inabilità temporanea riportate dall' attore (per euro 8182,82) , ma anche – in applicazione del principio della soccombenza virtuale – le spese processuali maturate fino alla data dell' offerta stessa ( ammontanti a circa 1500 euro per il compenso, oltre accessori, ed euro 300 di spese vive) e da tale constatazione deriva l' insufficienza della somma proposta dal (8000 euro) a coprire il quantum dovuto alla parte CP_1 attrice.
Da tale accertamento discende la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali e di quelle di mediazione, che vengono liquidate in base allo scaglione comprendente l' importo pari al decisum.
Le seconde, infatti, devono essere considerarsi dovute (cfr ex aliis Trib Genova III n. 2419/2023) in quanto, attesa la natura prodromica e necessaria della mediazione, assimilabili a quelle del processo, e regolate in base al principio della soccombenza, soluzione peraltro in linea con la ratio dell' istituto, avente natura deflattiva.
Le spese di ctu vengono poste interamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e – quali eredi di Controparte_2 CP_3 Parte_2
– nei confronti di , così decide: Persona_2 Controparte_1
accoglie la domanda e per l' effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore di e di euro 8182,82, Controparte_2 CP_3 Parte_2 maggiorati di interessi nella misura legale a far data dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
condanna alla rifusione delle spese di mediazione e di quelle di Controparte_1 lite in favore di e , liquidate – le Controparte_2 CP_3 Parte_2 prime – in euro 700 per compenso e 667 per mediazione, oltre iva e cap – e – le seconde – in euro 305,88 per spese e 3000 per compenso, oltre iva, cap e rimborso forfetario 15%, ed entrambe distratte in favore dei difensori della parte attrice, avvocati Mastrovincenzo Nicola e Mastrovincenzo Chiara, dichiaratisi antistatari ex art 93 cpc;
spese di ctu definitivamente a carico del convenuto, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti dell' ausiliare.
Larino, 22 novembre 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis