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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8047 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36494/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa AM MO Presidente rel.
Dott.ssa Alima Zana Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36494/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CHIRONE Parte_1 C.F._1 (C.F. – PEC , elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 in VIA INNOCENZO IV, 5/5 16128 GENOVA, presso lo studio del difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati NICOLA Controparte_1 C.F._3 CARAVELLA (C.F. – PEC e C.F._4 Email_2 ENRICA BUSNELLI (C.F. – PEC C.F._5
, elettivamente domiciliato in VIA CERVA N. 1 20122 Email_3 MILANO, presso lo studio dei difensori CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_3 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE Parte_1
pagina 1 di 9
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente azione, reietta ogni avversa eccezione, deduzione, istanza, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accertata la simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civ. dichiarare nulli e/o inesistenti e/o comunque invalidi i seguenti atti, comprese le eventuali modificazioni patrimoniali che fossero nel frattempo intervenute:
- atto di conferimento d'azienda di cui al verbale di assemblea dei soci della del 26 CP_2 gennaio 2022, repertorio n. 30264, raccolta n. 17165, pubblico ufficiale dr. , Notaio Persona_1 in Milano;
- atto di cessione di quota della del 08 marzo 2022, repertorio n. 30422, raccolta n. CP_2
17289, pubblico ufficiale dr. , Notaio in Milano;
Persona_1 IN VIA ALTERNATIVA e/o SUBORDINATA: revocare ex art. 2901 cod. civ. e, per l'effetto dichiarare inefficaci nei confronti della creditrice Pt_1 i seguenti atti;
[...]
- atto di conferimento d'azienda di cui al verbale di assemblea dei soci della del 26 CP_2 gennaio 2022, repertorio n. 30264, raccolta n. 17165, pubblico ufficiale dr. , Notaio Persona_1 in Milano;
- atto di cessione di quota della del 08 marzo 2022, repertorio n. 30422, raccolta n. CP_2 17289, pubblico ufficiale dr. , Notaio in Milano;
Persona_1
IN OGNI CASO emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
Con riserva di precisare la domanda, formulare istanze istruttorie e quant'altro necessario, entro i termini di legge con integrale vittoria di spese di compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Con ampia riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e di formulare istanze istruttorie all'esito dell'avversa memoria.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO Controparte_1
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito rigettare le domande, siccome entrambe infondate e non provate, con vittoria di spese di lite e danni ex art. 96 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27/28 settembre 2022 (1) l'attrice ha convenuto in Parte_1 giudizio e (d'ora in avanti più semplicemente il “sig. CP_3 Controparte_1 Controparte_1
”), nonché la società da questi amministrata, per chiedere l'accertamento della CP_1 CP_2 natura simulata dell'atto di conferimento d'azienda eseguito da in sottoscrizione Controparte_1 dell'aumento di capitale della società e del successivo atto di cessione della quota del 50% CP_2 della suddetta società a vantaggio del figlio domandando, in via alternativa, la revoca dei CP_3 medesimi atti ai sensi dell'art. 2901 c.c., sancendone l'inefficacia nei suoi confronti.
In particolare ha dedotto: Parte_1
• di aver sottoscritto col sig. , in data 20 giugno 2019, un preliminare di Controparte_1 vendita della tabaccheria, di cui era titolare e intestataria, corrente in Savona, presso un locale centro commerciale (cfr. doc. 2, Attrice). La scheda contrattuale prevedeva che il sig. CP_1 sarebbe entrato immediatamente in possesso dell'azienda, prima di diventarne il titolare con la stipula, l'anno seguente, del contratto definitivo. Il contratto stabiliva, tra le altre cose, che fino all'effettivo trasferimento della titolarità avrebbe fatto fronte a tutti i Controparte_1 pagamenti inerenti all'azienda (fornitori, utenze, canone di locazione, ecc.), potendo tuttavia trattenere l'eventuale eccedenza su quanto incassato;
• che il sig. aveva gestito la tabaccheria dal 3 luglio 2019 al 29 gennaio 2020, ma, a CP_1 seguito di contrasti sorti tra le parti sulle modalità di gestione dell'azienda, il contratto era stato risolto per mutuo consenso e l'azienda restituita a convenendo che sarebbero stati Pt_1 effettuati i conteggi relativi al periodo di “gestione ” (3 luglio 2019 – 29 gennaio CP_1 2020), con l'impegno della parte risultante debitrice di saldare il dovuto all'altra (cfr. doc. 3, Attrice). A luglio 2020 le parti avevano concordato che “ora per allora il debitore riconosce di dovere la somma che emergerà dalla perizia”; dunque non trovando le parti un accordo sulle rispettive ragioni di credito la questione era stata devoluta concordemente a un perito terzo, il quale, a seguito di esame contabile, ha stabilito con perizia di agosto 2021, sulla base della documentazione ricevuta, che era creditrice nei confronti di della Pt_1 Controparte_1 somma complessiva di euro 143.741,07 (2);
• nonostante l'impegno di cui all'art. 5 dell'accordo di perizia in virtù del quale “il debitore riconosce[va] di dovere la somma che [sarebbe emersa] dalla perizia”, non ha CP_1 saldato spontaneamente il debito derivante dalla gestione della tabaccheria. Vistasi costretta dalle circostanze ad agire legalmente, l'Attrice ha depositato ricorso monitorio in data 07.02.2022, e si è vista riconoscere, per mezzo di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Savona, il credito di euro 146.722,75 (3), non opposto dall'odierno convenuto. La notifica dell'atto di precetto nei confronti del sig. per l'importo di euro 150.855,41 CP_1 (credito dovuto, oltre interessi, spese di procedura ed esborsi, cfr. pp. 8-10, doc. 6) è risultata tuttavia infruttuosa, rifiutando il convenuto il saldo del dovuto;
il decreto ingiuntivo è stato notificato in uno con il precetto il 12.4.2022;
• il sig. , una volta venuto a conoscenza della volontà dell'Attrice di soddisfare le CP_1 proprie ragioni creditorie, ha eseguito le seguenti operazioni per sottrarre il proprio patrimonio dalla portata delle azioni esecutive dell'Attrice:
➢ AS IT SR (p.i. ) con sede in Milano via Ferrante Aporti n.58 cedeva e P.IVA_2 vendeva al signor l'azienda al prezzo di euro 600.000; pagata solo Controparte_1 in parte;
l'azienda così acquistata dava origine alla AS Parking G.M.G. di NA VI in forma di impresa individuale (p. i. cod. fisc. P.IVA_3
) con data inizio attività in data 01 settembre 2021; C.F._3 ➢ in data 26.01.2022 ha conferito l'azienda di autorimessa- Controparte_1 autolavaggio “AS IT” ( ) di cui era titolare, valutata dal perito euro 43.700,00 (cfr. p. 16, doc. 11) (5), a liberazione dell'aumento di capitale di cinquemila euro deliberato da e sottoscritto (l'eccedenza è stata imputata a riserva da conferimento, cfr. CP_2 verbale delibera, doc. 10) (6); la era partecipata al 50% da CP_2 Controparte_1
e per il restante 50% da , figlio del primo e amministrata da Controparte_3 CP_1 ;
[...]
➢ a distanza di due mesi, l'08.03.2022 ha ceduto al figlio la Controparte_1 CP_3 Contro sua quota del 50% della arricchita del compendio aziendale “AS IT”, al prezzo di 17.000, significativamente inferiore al fair value, mantenendo nella srl la carica di amministratore unico.
Dopo aver esposto il profilo fattuale della vicenda, l'Attrice ha sottolineato come l'operazione fosse stata evidentemente eseguita dal sig. al fine di sottrare i beni in questione alle Controparte_1 legittime azioni esecutive della creditrice. Per tale ragione l'atto di conferimento dell'azienda di Contro autorimessa-autolavaggio e il successivo atto di cessione della quota della al figlio CP_3 dovevano considerarsi simulati o revocabili. In particolare, l'Attrice ha chiesto che venisse accertata la nullità degli atti descritti per essere frutto di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. La natura simulata dell'operazione sarebbe confermata dai seguenti indici sintomatici o elementi presuntivi: (i) lo stato del debitore, , rimasto inadempiente alla sua obbligazione verso l'Attrice anche dopo Controparte_1 la notifica del precetto;
(ii) il conferimento d'azienda e la cessione della quota a valori non di mercato;
(iii) il rapporto di parentela esistente tra i soci della società sui era stata conferita l'azienda; (iv) il mantenimento del potere gestorio in capo al cedente, , anche dopo la cessione Controparte_1 (meramente fittizia) della quota della società (cfr. visura, doc. 7).
L'Attrice, inoltre, ricorrendo nel caso di specie i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ha chiesto, in via alternativa, che gli atti di conferimento e di cessione della quota venissero dichiarati inefficaci nei suoi confronti. Più in particolare essa ha evidenziato che: (i) il conferimento d'azienda e la cessione della quota sociale, successivi al sorgere del credito (7) avevano ridotto qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, , rendendolo, inoltre, più facilmente Controparte_1 disperdibile e difficilmente aggredibile;
(ii) era consapevole del danno arrecato alle ragioni CP_1 dell'Attrice con le operazioni in parola, temporalmente posteriori al sorgere del credito e all'accertamento peritale sul quantum dovuto;
allo stesso modo, consapevole della natura pregiudizievole dell'atto di cessione della quota, a cui aveva partecipato in qualità di cessionario, era il figlio che aveva lavorato assieme al padre nella tabaccheria della sig.ra (cfr. doc. 13) e CP_3 Pt_1 non poteva essere all'oscuro del debito del padre nei confronti dell'Attrice. In data 16.03.2023 si è costituito in giudizio , in vista dell'udienza di prima Controparte_1 trattazione del 28.03.2023 (8) chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto le operazioni contestate al convenuto non integravano né i presupposti della simulazione né quelli dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Egli ha ricordato, per prima cosa, che l'atto di conferimento e l'atto di cessione della quota erano antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta solo nell'aprile 2022, con le relative conseguenze in termini di thema probandum. Il convenuto ha poi evidenziato che entrambi gli atti, lungi dal costituire operazioni in frode ai creditori, erano stati effettuati nella prospettiva della
“sistemazione dei rapporti familiari e lavorativi del ”, ormai prossimo alla pensione. In ogni CP_1 caso, secondo il convenuto, non sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti per revocare gli atti contestati, in assenza di prova alcuna in merito alla c.d. “dolosa preordinazione” del volta a CP_1 pregiudicare le ragioni della creditrice, sig.ra mancando, inoltre, qualsiasi elemento a Pt_1 dimostrazione della partecipatio fraudis del terzo, cessionario della quota del 50% CP_4 della CP_2
Nella prima udienza di trattazione del 28 marzo 2023 sono comparsi i soli difensori di CP_1
ed mentre nessuno è comparso per e Il GI, dopo
[...] Parte_1 Controparte_3 CP_2 aver dichiarato la contumacia di aver disposto la rinnovazione della notifica nei confronti di CP_2
, ha rinviato le parti per il giorno 14 novembre 2023; in quella data il giudice Controparte_3 istruttore, verificata la ritualità della notifica nei confronti del convenuto , ne ha Controparte_3 dichiarato la contumacia, assegnando i termini per il deposito delle memorie intermedie ex art. 183, comma 6, cpc. Successivamente, all'udienza del 27 febbraio 2024, non essendo state presentate istanze istruttorie dalle parti, il GI ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Infine il 18 marzo 2025, le parti hanno precisato le conclusioni ( come da fogli Controparte_1 depositati nel PCT mentre l'Attrice come da prima memoria istruttoria) e il GI ha assegnato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
***
In via preliminare si rileva che l'attrice ha proposto, in via principale e alternativa, azione di simulazione assoluta degli atti di conferimento e di cessione e azione revocatoria dei medesimi atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Avendo proposto l'attrice le due azioni di simulazione e revocatoria in via alternativa ritiene il Collegio di esaminare, anche in applicazione della ratio decidendi della c.d. ragione più liquida, la domanda di revocatoria ex art 2901 c.c.9 che risulta assorbente in quanto fondata.
L'attrice dunque, premesso di essere creditrice di , ha sostenuto che Parte_1 Controparte_1 gli atti dispositivi sopra indicati sono stati posti in essere dal suo debitore al fine di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. e ne ha chiesto la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricondurre nell'area di garanzia generica del creditore beni che ne siano stati fuoriusciti mediante atti dispositivi a ciò preordinati. L'azione in parola non incide sulla validità dell'atto e non ne determina l'espunzione dall'ordinamento, limitandosi a renderlo inopponibile al creditore che agisca vittoriosamente (cfr. Cass. 23891/2013).
L'art. 2901 c.c. prevede i seguenti presupposti per l'accoglimento dell'azione: (i) l'esistenza di un credito in capo all'attore in revocatoria;
(ii) il c.d. eventus damni, consistente nel pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore;
(iii) la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato con l'atto di disposizione e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo avente causa.
È in primo luogo documentata e non controversa la qualità di debitore del sig. Controparte_1 della somma di euro 146.722,75 (oltre interessi, compensi dovuti al perito e spese del procedimento monitorio); infatti il credito oggetto del decreto ingiuntivo n.114/2022 del Tribunale di Savona (doc. 6, Attrice), non opposto e ormai passato in giudicato, non risulta contestato dall'odierno convenuto.
Il debito è sorto con l'accordo del 29 gennaio 2020 di restituzione dell'azienda alla e di Pt_1 risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda, in particolare con le clausole 4 e 9 le parti avevano stabilito che i debiti, crediti e le spese maturati durante la gestione sarebbero rimasti CP_1 in capo a quest'ultimo, riservandosi di effettuare i conteggi del dare e avere (doc. 3 attrice).
Significativo, peraltro, in relazione all'azione proposta, il fatto che sia l'atto di conferimento dell'azienda di autorimessa-autolavaggio in del 26.01.2022 (cfr. verbale delibera di aumento CP_2 del capitale, doc. 10, Attrice), sia la cessione della quota da al figlio , datata CP_1 CP_3 08.03.2022 (doc. 12, Attrice), siano successivi non solo alla maturazione del credito, sorto a gennaio 2020, ma anche alla quantificazione ad opera del perito, alle cui valutazioni entrambe le parti avevano deciso di rimettersi, nell'agosto 2021 (cfr. doc. 4).
Giova rilevare che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge (Cass 22161/2019); nel caso di specie il credito dell'attrice è sorto a gennaio 2020 con l'accordo di risoluzione del contratto di 10
pagina 6 di 9 preliminare di vendita dell'azienda ed è stato accertato nel quantum ad agosto 2021 con il Pt_1 deposito della perizia .
Gli atti dispositivi sono formalmente onerosi anche se con riferimento alla cessione della quota manca la prova del pagamento del prezzo.
Come noto, l'art 2901 c.c. grada l'onere probatorio dell'attore e il thema probandum in modo diverso a seconda della anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto alla data di maturazione del credito, dovendo l'attore in quest'ultimo caso provare la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo del possibile danno derivante dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore e non la dolosa preordinazione dell'operazione.
Le due operazioni, di conferimento dell'azienda e di cessione della quota sociale, sono anche successive alla data del 10.8.2021 quando il terzo arbitratore accertava i rapporti di dare avere tra
[...]
, risultato debitore e risultata creditrice. Per_3 Parte_1
Nel caso di specie concludenti elementi di fatto dimostrano la sussistenza degli elementi richiesti ex lege per la declaratoria di inefficacia relativa sia dell'atto di conferimento sia del successivo atto di cessione di quota.
Gli atti dispositivi compiuti dal sig. hanno determinato una significativa diminuzione CP_1 quantitativa (la fuoriuscita dell'azienda dal patrimonio del ) e qualitativa ( dovuta alla CP_1 collegata cessione della quota sociale con la conversione in denaro, bene assai agevolmente disperdibile, della quota di proprietà della società) della garanzia patrimoniale generica del debitore, odierno convenuto.
Gli atti denunciati dall'attrice, il conferimento dell'azienda di cui era titolare nella srl, Persona_3 partecipata dal medesimo al 50% e amministrata, nonché l'immediata successiva cessione della quota al figlio, abbiano avuto l'effetto di rendere almeno potenzialmente più difficoltosa l'aggressione in executivis del patrimonio del debitore, riducendo le probabilità di soddisfacimento del credito.
Va altresì ricordato che, ai fini della configurabilità dell'eventus damni, non occorre che l'atto dispositivo determini l'integrale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che il soddisfacimento del credito sia reso più incerto o difficile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, che l'onere di dimostrare l'assenza del pericolo in questione, invocando l'esistenza di una residua e capiente consistenza patrimoniale, grava sul debitore convenuto in revocatoria (cfr., ex multis, Cass. civ., 12 agosto 2004, n. 15527; Cass. civ., 30 luglio 2003, n. 11471). Nel caso di specie,
non ha in alcun modo dimostrato, non avendo prodotto alcun documento né Controparte_1 chiesto prove, l'adeguatezza del residuo patrimonio al soddisfacimento del credito di Parte_1 sebbene a ciò fosse processualmente tenuto per impedire la revoca degli atti effettuati.
Parimenti sussiste il requisito soggettivo della consapevolezza che gli atti compiuti arrecano alle ragioni del creditore che secondo la giurisprudenza di legittimità può essere provato anche mediante presunzioni. Orbene, poiché nel caso in esame il sig. ha posto in essere gli atti dispositivi in un Controparte_1 momento successivo al sorgere del credito (luglio 2019- gennaio 2020 (periodo di gestione dell'azienda della da parte di , e luglio 2020 accordo di perizia contrattuale contenente l'impegno a Pt_1 CP_1 versare il dovuto alla parte creditrice, doc. 4 attrice) e al suo accertamento da parte del perito incaricato (agosto 2021, doc. 5 attrice), egli quindi sapeva del debito e conseguentemente non poteva che essere consapevole che con quegli atti il suo patrimonio mutava consistenza quantitativa e qualitativa con pregiudizio alle ragioni creditorie;
infatti l'atto di conferimento e di cessione hanno avuto come effetto quello di far uscire dal suo patrimonio, collocandola nell'ente formalmente terzo srl, l'azienda non più aggredibile dalla sua creditrice.
pagina 7 di 9 La società che ha acquisito l'azienda di era amministrata dal medesimo Controparte_1 CP_1 quindi l'elemento soggettivo della conoscenza del contesto in cui si inquadrava l'atto di conferimento le era noto.
Quanto al figlio cessionario della partecipazione sociale, il rapporto di stretta parentela con CP_3 l'odierno convenuto, la vicinanza di fatto tra i due (medesima residenza come risulta dal certificato di residenza allegato alla notifica della citazione, e unici soci della , la certa conoscenza del CP_2 conferimento in società dell'azienda paterna avendo partecipato all'assemblea del 26 gennaio 2022, la assai probabile conoscenza della situazione debitoria pregressa del padre, avendo egli peraltro lavorato assieme al padre nella tabaccheria della sig.ra (se ne dà atto nell'accordo di risoluzione del Pt_1 preliminare di cessione dell'azienda di Savona doc.3 attrice) , costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti della sua partecipatio fraudis.
In conclusione, ritiene il Collegio che gli atti di disposizione compiuti da , idonei a Controparte_1 ridurre qualitativamente e quantitativamente il suo patrimonio, abbiano arrecato un pregiudizio concreto alle ragioni creditorie di con piena integrazione di tutti i presupposti, oggettivi e Parte_1 soggettivi, richiesti dall'art. 2901 c.c..
Per queste ragioni la domanda di revocatoria ordinaria proposta dall'Attrice deve essere accolta e gli impugnati dichiarati inefficaci nei suoi confronti.
Il comando giudiziale
Va conseguentemente dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dei seguenti Parte_1 atti dispositivi compiuti da : Controparte_1
1) dell'atto di conferimento d'azienda da a di cui al verbale di Controparte_1 CP_2 assemblea dei soci della società del 26 gennaio 2022, repertorio n. 30264, raccolta n. CP_2 17165, dr. , Notaio in Milano;
Persona_1
2) dell'atto di cessione di quota della società dell'8 marzo 2022, repertorio n. 30422, CP_2 raccolta n. 17289, dr. , Notaio in Milano. Persona_1
Le spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (valore della causa di euro 143.000 pari al tutelando credito11) a favore dell'attrice e a carico dei convenuti in solido in € 14.103 per compensi (per fasi 2552,1628, 5670, 4253 euro), in euro 786,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda ex art 2901 c.c. e dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Pt_1
[...]
1) dell'atto di conferimento d'azienda da alla società di cui al Controparte_1 CP_2 verbale di assemblea dei soci della società del 26 gennaio 2022, repertorio n. 30264, CP_2 raccolta n. 17165, pubblico ufficiale dr. , Notaio in Milano;
Persona_1 11Il valore delle cause in materia di azioni revocatorie deve essere determinato in base al credito per cui si agisce in revocazione Cass 2889/1973) pagina 8 di 9 2) dell'atto di cessione da a della quota di nominali euro Controparte_1 Controparte_3 17.000,00 della società del 08 marzo 2022, repertorio n. 30422, raccolta n. 17289, pubblico CP_2 ufficiale dr. , Notaio in Milano;
Persona_1
Condanna i convenuti , e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_3 CP_2 rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, in € Parte_1 786,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 19 giugno 2025
Il Presidente est.
AM MO
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La notifica nei confronti di è avvenuta in data 27/09/2022 a mezzo pec, mentre la notifica nei confronti di CP_2
e è avvenuta il 28/09/2022 a mezzo raccomandata CP_1 Controparte_3 pagina 2 di 9 2 Il perito riferisce di avere utilizzato i seguenti criteri (cfr. perizia contrattuale, doc. 5):
- Gli incassi sono stati attribuiti a vantaggio del sig. (salvo prova del contrario) CP_1
- I pagamenti sono stati attribuiti a vantaggio della sig.ra (salvo prova del contrario) Pt_1 3 Decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n. 114 del 25 febbraio 2022, che ha ingiunto il pagamento di euro 146.722,75, di cui euro 143.741,07 dovuti per la gestione della tabaccheria sulla base dei conteggi effettuati dal perito, ed euro 2.981,68 per compensi dovuti al perito, dott. (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, doc. 6) Per_2 pagina 3 di 9 4 Ramo d'azienda ceduto da AS IT srl con riserva della proprietà a favore della società cedente fino al pagamento del prezzo di euro 600.000, di cui euro 120.000 versati da al momento del rogito e i restanti euro 480.000 da saldarsi CP_1 con pagamento dilazionato in 120 rate (ultima prevista per giugno 2031) 5 Il valore effettivo dell'azienda, secondo l'Attrice, sarebbe invece di euro 129.000 (pari alla differenza tra il prezzo totale di vendita, € 600.000 e il prezzo residuo di € 471.000) (cfr. pp.9-10, atto di citazione) 6 L'Attrice sul punto soggiunge che “non appare prematuro fare notare come l'importo corrisposto in unica soluzione dal
al cessionario [di 120.000 euro, N.d.T.] corrisponda sostanzialmente all'importo che il CTU ha stabilito essere CP_1 il disavanzo a carico del resistente. Ciò a dire, in maniera più esplicita, che il ha, ragionevolmente, pagato CP_1 l'azienda con i soldi che in realtà sarebbero stati di competenza della negli accordi fra loro intercorsi” (cfr. pp. 6-7, Pt_1 atto di citazione) 7 La perizia è datata 10 agosto 2021, mentre il conferimento d'azienda e la cessione della quota sociale sono rispettivamente avvenuti in data 26.01.2022 e 08.03.2022 pagina 4 di 9 8 Fissata in citazione per il 16 gennaio 2023 e differita con decreto del GI del 7 novembre 2022 9 Principio della ragione più liquida, secondo cui “pur essendo [una domanda] logicamente subordinata ad altre (…),
[essa] si present[a] comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio” (cfr. Cass. 693/2024). pagina 5 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa AM MO Presidente rel.
Dott.ssa Alima Zana Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36494/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CHIRONE Parte_1 C.F._1 (C.F. – PEC , elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 in VIA INNOCENZO IV, 5/5 16128 GENOVA, presso lo studio del difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati NICOLA Controparte_1 C.F._3 CARAVELLA (C.F. – PEC e C.F._4 Email_2 ENRICA BUSNELLI (C.F. – PEC C.F._5
, elettivamente domiciliato in VIA CERVA N. 1 20122 Email_3 MILANO, presso lo studio dei difensori CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_3 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE Parte_1
pagina 1 di 9
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente azione, reietta ogni avversa eccezione, deduzione, istanza, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accertata la simulazione assoluta ex art. 1414 cod. civ. dichiarare nulli e/o inesistenti e/o comunque invalidi i seguenti atti, comprese le eventuali modificazioni patrimoniali che fossero nel frattempo intervenute:
- atto di conferimento d'azienda di cui al verbale di assemblea dei soci della del 26 CP_2 gennaio 2022, repertorio n. 30264, raccolta n. 17165, pubblico ufficiale dr. , Notaio Persona_1 in Milano;
- atto di cessione di quota della del 08 marzo 2022, repertorio n. 30422, raccolta n. CP_2
17289, pubblico ufficiale dr. , Notaio in Milano;
Persona_1 IN VIA ALTERNATIVA e/o SUBORDINATA: revocare ex art. 2901 cod. civ. e, per l'effetto dichiarare inefficaci nei confronti della creditrice Pt_1 i seguenti atti;
[...]
- atto di conferimento d'azienda di cui al verbale di assemblea dei soci della del 26 CP_2 gennaio 2022, repertorio n. 30264, raccolta n. 17165, pubblico ufficiale dr. , Notaio Persona_1 in Milano;
- atto di cessione di quota della del 08 marzo 2022, repertorio n. 30422, raccolta n. CP_2 17289, pubblico ufficiale dr. , Notaio in Milano;
Persona_1
IN OGNI CASO emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
Con riserva di precisare la domanda, formulare istanze istruttorie e quant'altro necessario, entro i termini di legge con integrale vittoria di spese di compensi professionali, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Con ampia riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e di formulare istanze istruttorie all'esito dell'avversa memoria.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO Controparte_1
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito rigettare le domande, siccome entrambe infondate e non provate, con vittoria di spese di lite e danni ex art. 96 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27/28 settembre 2022 (1) l'attrice ha convenuto in Parte_1 giudizio e (d'ora in avanti più semplicemente il “sig. CP_3 Controparte_1 Controparte_1
”), nonché la società da questi amministrata, per chiedere l'accertamento della CP_1 CP_2 natura simulata dell'atto di conferimento d'azienda eseguito da in sottoscrizione Controparte_1 dell'aumento di capitale della società e del successivo atto di cessione della quota del 50% CP_2 della suddetta società a vantaggio del figlio domandando, in via alternativa, la revoca dei CP_3 medesimi atti ai sensi dell'art. 2901 c.c., sancendone l'inefficacia nei suoi confronti.
In particolare ha dedotto: Parte_1
• di aver sottoscritto col sig. , in data 20 giugno 2019, un preliminare di Controparte_1 vendita della tabaccheria, di cui era titolare e intestataria, corrente in Savona, presso un locale centro commerciale (cfr. doc. 2, Attrice). La scheda contrattuale prevedeva che il sig. CP_1 sarebbe entrato immediatamente in possesso dell'azienda, prima di diventarne il titolare con la stipula, l'anno seguente, del contratto definitivo. Il contratto stabiliva, tra le altre cose, che fino all'effettivo trasferimento della titolarità avrebbe fatto fronte a tutti i Controparte_1 pagamenti inerenti all'azienda (fornitori, utenze, canone di locazione, ecc.), potendo tuttavia trattenere l'eventuale eccedenza su quanto incassato;
• che il sig. aveva gestito la tabaccheria dal 3 luglio 2019 al 29 gennaio 2020, ma, a CP_1 seguito di contrasti sorti tra le parti sulle modalità di gestione dell'azienda, il contratto era stato risolto per mutuo consenso e l'azienda restituita a convenendo che sarebbero stati Pt_1 effettuati i conteggi relativi al periodo di “gestione ” (3 luglio 2019 – 29 gennaio CP_1 2020), con l'impegno della parte risultante debitrice di saldare il dovuto all'altra (cfr. doc. 3, Attrice). A luglio 2020 le parti avevano concordato che “ora per allora il debitore riconosce di dovere la somma che emergerà dalla perizia”; dunque non trovando le parti un accordo sulle rispettive ragioni di credito la questione era stata devoluta concordemente a un perito terzo, il quale, a seguito di esame contabile, ha stabilito con perizia di agosto 2021, sulla base della documentazione ricevuta, che era creditrice nei confronti di della Pt_1 Controparte_1 somma complessiva di euro 143.741,07 (2);
• nonostante l'impegno di cui all'art. 5 dell'accordo di perizia in virtù del quale “il debitore riconosce[va] di dovere la somma che [sarebbe emersa] dalla perizia”, non ha CP_1 saldato spontaneamente il debito derivante dalla gestione della tabaccheria. Vistasi costretta dalle circostanze ad agire legalmente, l'Attrice ha depositato ricorso monitorio in data 07.02.2022, e si è vista riconoscere, per mezzo di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Savona, il credito di euro 146.722,75 (3), non opposto dall'odierno convenuto. La notifica dell'atto di precetto nei confronti del sig. per l'importo di euro 150.855,41 CP_1 (credito dovuto, oltre interessi, spese di procedura ed esborsi, cfr. pp. 8-10, doc. 6) è risultata tuttavia infruttuosa, rifiutando il convenuto il saldo del dovuto;
il decreto ingiuntivo è stato notificato in uno con il precetto il 12.4.2022;
• il sig. , una volta venuto a conoscenza della volontà dell'Attrice di soddisfare le CP_1 proprie ragioni creditorie, ha eseguito le seguenti operazioni per sottrarre il proprio patrimonio dalla portata delle azioni esecutive dell'Attrice:
➢ AS IT SR (p.i. ) con sede in Milano via Ferrante Aporti n.58 cedeva e P.IVA_2 vendeva al signor l'azienda al prezzo di euro 600.000; pagata solo Controparte_1 in parte;
l'azienda così acquistata dava origine alla AS Parking G.M.G. di NA VI in forma di impresa individuale (p. i. cod. fisc. P.IVA_3
) con data inizio attività in data 01 settembre 2021; C.F._3 ➢ in data 26.01.2022 ha conferito l'azienda di autorimessa- Controparte_1 autolavaggio “AS IT” ( ) di cui era titolare, valutata dal perito euro 43.700,00 (cfr. p. 16, doc. 11) (5), a liberazione dell'aumento di capitale di cinquemila euro deliberato da e sottoscritto (l'eccedenza è stata imputata a riserva da conferimento, cfr. CP_2 verbale delibera, doc. 10) (6); la era partecipata al 50% da CP_2 Controparte_1
e per il restante 50% da , figlio del primo e amministrata da Controparte_3 CP_1 ;
[...]
➢ a distanza di due mesi, l'08.03.2022 ha ceduto al figlio la Controparte_1 CP_3 Contro sua quota del 50% della arricchita del compendio aziendale “AS IT”, al prezzo di 17.000, significativamente inferiore al fair value, mantenendo nella srl la carica di amministratore unico.
Dopo aver esposto il profilo fattuale della vicenda, l'Attrice ha sottolineato come l'operazione fosse stata evidentemente eseguita dal sig. al fine di sottrare i beni in questione alle Controparte_1 legittime azioni esecutive della creditrice. Per tale ragione l'atto di conferimento dell'azienda di Contro autorimessa-autolavaggio e il successivo atto di cessione della quota della al figlio CP_3 dovevano considerarsi simulati o revocabili. In particolare, l'Attrice ha chiesto che venisse accertata la nullità degli atti descritti per essere frutto di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. La natura simulata dell'operazione sarebbe confermata dai seguenti indici sintomatici o elementi presuntivi: (i) lo stato del debitore, , rimasto inadempiente alla sua obbligazione verso l'Attrice anche dopo Controparte_1 la notifica del precetto;
(ii) il conferimento d'azienda e la cessione della quota a valori non di mercato;
(iii) il rapporto di parentela esistente tra i soci della società sui era stata conferita l'azienda; (iv) il mantenimento del potere gestorio in capo al cedente, , anche dopo la cessione Controparte_1 (meramente fittizia) della quota della società (cfr. visura, doc. 7).
L'Attrice, inoltre, ricorrendo nel caso di specie i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. ha chiesto, in via alternativa, che gli atti di conferimento e di cessione della quota venissero dichiarati inefficaci nei suoi confronti. Più in particolare essa ha evidenziato che: (i) il conferimento d'azienda e la cessione della quota sociale, successivi al sorgere del credito (7) avevano ridotto qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, , rendendolo, inoltre, più facilmente Controparte_1 disperdibile e difficilmente aggredibile;
(ii) era consapevole del danno arrecato alle ragioni CP_1 dell'Attrice con le operazioni in parola, temporalmente posteriori al sorgere del credito e all'accertamento peritale sul quantum dovuto;
allo stesso modo, consapevole della natura pregiudizievole dell'atto di cessione della quota, a cui aveva partecipato in qualità di cessionario, era il figlio che aveva lavorato assieme al padre nella tabaccheria della sig.ra (cfr. doc. 13) e CP_3 Pt_1 non poteva essere all'oscuro del debito del padre nei confronti dell'Attrice. In data 16.03.2023 si è costituito in giudizio , in vista dell'udienza di prima Controparte_1 trattazione del 28.03.2023 (8) chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto le operazioni contestate al convenuto non integravano né i presupposti della simulazione né quelli dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Egli ha ricordato, per prima cosa, che l'atto di conferimento e l'atto di cessione della quota erano antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta solo nell'aprile 2022, con le relative conseguenze in termini di thema probandum. Il convenuto ha poi evidenziato che entrambi gli atti, lungi dal costituire operazioni in frode ai creditori, erano stati effettuati nella prospettiva della
“sistemazione dei rapporti familiari e lavorativi del ”, ormai prossimo alla pensione. In ogni CP_1 caso, secondo il convenuto, non sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti per revocare gli atti contestati, in assenza di prova alcuna in merito alla c.d. “dolosa preordinazione” del volta a CP_1 pregiudicare le ragioni della creditrice, sig.ra mancando, inoltre, qualsiasi elemento a Pt_1 dimostrazione della partecipatio fraudis del terzo, cessionario della quota del 50% CP_4 della CP_2
Nella prima udienza di trattazione del 28 marzo 2023 sono comparsi i soli difensori di CP_1
ed mentre nessuno è comparso per e Il GI, dopo
[...] Parte_1 Controparte_3 CP_2 aver dichiarato la contumacia di aver disposto la rinnovazione della notifica nei confronti di CP_2
, ha rinviato le parti per il giorno 14 novembre 2023; in quella data il giudice Controparte_3 istruttore, verificata la ritualità della notifica nei confronti del convenuto , ne ha Controparte_3 dichiarato la contumacia, assegnando i termini per il deposito delle memorie intermedie ex art. 183, comma 6, cpc. Successivamente, all'udienza del 27 febbraio 2024, non essendo state presentate istanze istruttorie dalle parti, il GI ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Infine il 18 marzo 2025, le parti hanno precisato le conclusioni ( come da fogli Controparte_1 depositati nel PCT mentre l'Attrice come da prima memoria istruttoria) e il GI ha assegnato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
***
In via preliminare si rileva che l'attrice ha proposto, in via principale e alternativa, azione di simulazione assoluta degli atti di conferimento e di cessione e azione revocatoria dei medesimi atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Avendo proposto l'attrice le due azioni di simulazione e revocatoria in via alternativa ritiene il Collegio di esaminare, anche in applicazione della ratio decidendi della c.d. ragione più liquida, la domanda di revocatoria ex art 2901 c.c.9 che risulta assorbente in quanto fondata.
L'attrice dunque, premesso di essere creditrice di , ha sostenuto che Parte_1 Controparte_1 gli atti dispositivi sopra indicati sono stati posti in essere dal suo debitore al fine di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. e ne ha chiesto la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricondurre nell'area di garanzia generica del creditore beni che ne siano stati fuoriusciti mediante atti dispositivi a ciò preordinati. L'azione in parola non incide sulla validità dell'atto e non ne determina l'espunzione dall'ordinamento, limitandosi a renderlo inopponibile al creditore che agisca vittoriosamente (cfr. Cass. 23891/2013).
L'art. 2901 c.c. prevede i seguenti presupposti per l'accoglimento dell'azione: (i) l'esistenza di un credito in capo all'attore in revocatoria;
(ii) il c.d. eventus damni, consistente nel pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore;
(iii) la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato con l'atto di disposizione e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo avente causa.
È in primo luogo documentata e non controversa la qualità di debitore del sig. Controparte_1 della somma di euro 146.722,75 (oltre interessi, compensi dovuti al perito e spese del procedimento monitorio); infatti il credito oggetto del decreto ingiuntivo n.114/2022 del Tribunale di Savona (doc. 6, Attrice), non opposto e ormai passato in giudicato, non risulta contestato dall'odierno convenuto.
Il debito è sorto con l'accordo del 29 gennaio 2020 di restituzione dell'azienda alla e di Pt_1 risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda, in particolare con le clausole 4 e 9 le parti avevano stabilito che i debiti, crediti e le spese maturati durante la gestione sarebbero rimasti CP_1 in capo a quest'ultimo, riservandosi di effettuare i conteggi del dare e avere (doc. 3 attrice).
Significativo, peraltro, in relazione all'azione proposta, il fatto che sia l'atto di conferimento dell'azienda di autorimessa-autolavaggio in del 26.01.2022 (cfr. verbale delibera di aumento CP_2 del capitale, doc. 10, Attrice), sia la cessione della quota da al figlio , datata CP_1 CP_3 08.03.2022 (doc. 12, Attrice), siano successivi non solo alla maturazione del credito, sorto a gennaio 2020, ma anche alla quantificazione ad opera del perito, alle cui valutazioni entrambe le parti avevano deciso di rimettersi, nell'agosto 2021 (cfr. doc. 4).
Giova rilevare che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge (Cass 22161/2019); nel caso di specie il credito dell'attrice è sorto a gennaio 2020 con l'accordo di risoluzione del contratto di 10
pagina 6 di 9 preliminare di vendita dell'azienda ed è stato accertato nel quantum ad agosto 2021 con il Pt_1 deposito della perizia .
Gli atti dispositivi sono formalmente onerosi anche se con riferimento alla cessione della quota manca la prova del pagamento del prezzo.
Come noto, l'art 2901 c.c. grada l'onere probatorio dell'attore e il thema probandum in modo diverso a seconda della anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto alla data di maturazione del credito, dovendo l'attore in quest'ultimo caso provare la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo del possibile danno derivante dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore e non la dolosa preordinazione dell'operazione.
Le due operazioni, di conferimento dell'azienda e di cessione della quota sociale, sono anche successive alla data del 10.8.2021 quando il terzo arbitratore accertava i rapporti di dare avere tra
[...]
, risultato debitore e risultata creditrice. Per_3 Parte_1
Nel caso di specie concludenti elementi di fatto dimostrano la sussistenza degli elementi richiesti ex lege per la declaratoria di inefficacia relativa sia dell'atto di conferimento sia del successivo atto di cessione di quota.
Gli atti dispositivi compiuti dal sig. hanno determinato una significativa diminuzione CP_1 quantitativa (la fuoriuscita dell'azienda dal patrimonio del ) e qualitativa ( dovuta alla CP_1 collegata cessione della quota sociale con la conversione in denaro, bene assai agevolmente disperdibile, della quota di proprietà della società) della garanzia patrimoniale generica del debitore, odierno convenuto.
Gli atti denunciati dall'attrice, il conferimento dell'azienda di cui era titolare nella srl, Persona_3 partecipata dal medesimo al 50% e amministrata, nonché l'immediata successiva cessione della quota al figlio, abbiano avuto l'effetto di rendere almeno potenzialmente più difficoltosa l'aggressione in executivis del patrimonio del debitore, riducendo le probabilità di soddisfacimento del credito.
Va altresì ricordato che, ai fini della configurabilità dell'eventus damni, non occorre che l'atto dispositivo determini l'integrale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che il soddisfacimento del credito sia reso più incerto o difficile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, che l'onere di dimostrare l'assenza del pericolo in questione, invocando l'esistenza di una residua e capiente consistenza patrimoniale, grava sul debitore convenuto in revocatoria (cfr., ex multis, Cass. civ., 12 agosto 2004, n. 15527; Cass. civ., 30 luglio 2003, n. 11471). Nel caso di specie,
non ha in alcun modo dimostrato, non avendo prodotto alcun documento né Controparte_1 chiesto prove, l'adeguatezza del residuo patrimonio al soddisfacimento del credito di Parte_1 sebbene a ciò fosse processualmente tenuto per impedire la revoca degli atti effettuati.
Parimenti sussiste il requisito soggettivo della consapevolezza che gli atti compiuti arrecano alle ragioni del creditore che secondo la giurisprudenza di legittimità può essere provato anche mediante presunzioni. Orbene, poiché nel caso in esame il sig. ha posto in essere gli atti dispositivi in un Controparte_1 momento successivo al sorgere del credito (luglio 2019- gennaio 2020 (periodo di gestione dell'azienda della da parte di , e luglio 2020 accordo di perizia contrattuale contenente l'impegno a Pt_1 CP_1 versare il dovuto alla parte creditrice, doc. 4 attrice) e al suo accertamento da parte del perito incaricato (agosto 2021, doc. 5 attrice), egli quindi sapeva del debito e conseguentemente non poteva che essere consapevole che con quegli atti il suo patrimonio mutava consistenza quantitativa e qualitativa con pregiudizio alle ragioni creditorie;
infatti l'atto di conferimento e di cessione hanno avuto come effetto quello di far uscire dal suo patrimonio, collocandola nell'ente formalmente terzo srl, l'azienda non più aggredibile dalla sua creditrice.
pagina 7 di 9 La società che ha acquisito l'azienda di era amministrata dal medesimo Controparte_1 CP_1 quindi l'elemento soggettivo della conoscenza del contesto in cui si inquadrava l'atto di conferimento le era noto.
Quanto al figlio cessionario della partecipazione sociale, il rapporto di stretta parentela con CP_3 l'odierno convenuto, la vicinanza di fatto tra i due (medesima residenza come risulta dal certificato di residenza allegato alla notifica della citazione, e unici soci della , la certa conoscenza del CP_2 conferimento in società dell'azienda paterna avendo partecipato all'assemblea del 26 gennaio 2022, la assai probabile conoscenza della situazione debitoria pregressa del padre, avendo egli peraltro lavorato assieme al padre nella tabaccheria della sig.ra (se ne dà atto nell'accordo di risoluzione del Pt_1 preliminare di cessione dell'azienda di Savona doc.3 attrice) , costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti della sua partecipatio fraudis.
In conclusione, ritiene il Collegio che gli atti di disposizione compiuti da , idonei a Controparte_1 ridurre qualitativamente e quantitativamente il suo patrimonio, abbiano arrecato un pregiudizio concreto alle ragioni creditorie di con piena integrazione di tutti i presupposti, oggettivi e Parte_1 soggettivi, richiesti dall'art. 2901 c.c..
Per queste ragioni la domanda di revocatoria ordinaria proposta dall'Attrice deve essere accolta e gli impugnati dichiarati inefficaci nei suoi confronti.
Il comando giudiziale
Va conseguentemente dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dei seguenti Parte_1 atti dispositivi compiuti da : Controparte_1
1) dell'atto di conferimento d'azienda da a di cui al verbale di Controparte_1 CP_2 assemblea dei soci della società del 26 gennaio 2022, repertorio n. 30264, raccolta n. CP_2 17165, dr. , Notaio in Milano;
Persona_1
2) dell'atto di cessione di quota della società dell'8 marzo 2022, repertorio n. 30422, CP_2 raccolta n. 17289, dr. , Notaio in Milano. Persona_1
Le spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (valore della causa di euro 143.000 pari al tutelando credito11) a favore dell'attrice e a carico dei convenuti in solido in € 14.103 per compensi (per fasi 2552,1628, 5670, 4253 euro), in euro 786,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda ex art 2901 c.c. e dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Pt_1
[...]
1) dell'atto di conferimento d'azienda da alla società di cui al Controparte_1 CP_2 verbale di assemblea dei soci della società del 26 gennaio 2022, repertorio n. 30264, CP_2 raccolta n. 17165, pubblico ufficiale dr. , Notaio in Milano;
Persona_1 11Il valore delle cause in materia di azioni revocatorie deve essere determinato in base al credito per cui si agisce in revocazione Cass 2889/1973) pagina 8 di 9 2) dell'atto di cessione da a della quota di nominali euro Controparte_1 Controparte_3 17.000,00 della società del 08 marzo 2022, repertorio n. 30422, raccolta n. 17289, pubblico CP_2 ufficiale dr. , Notaio in Milano;
Persona_1
Condanna i convenuti , e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_3 CP_2 rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, in € Parte_1 786,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 19 giugno 2025
Il Presidente est.
AM MO
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La notifica nei confronti di è avvenuta in data 27/09/2022 a mezzo pec, mentre la notifica nei confronti di CP_2
e è avvenuta il 28/09/2022 a mezzo raccomandata CP_1 Controparte_3 pagina 2 di 9 2 Il perito riferisce di avere utilizzato i seguenti criteri (cfr. perizia contrattuale, doc. 5):
- Gli incassi sono stati attribuiti a vantaggio del sig. (salvo prova del contrario) CP_1
- I pagamenti sono stati attribuiti a vantaggio della sig.ra (salvo prova del contrario) Pt_1 3 Decreto ingiuntivo del Tribunale di Savona n. 114 del 25 febbraio 2022, che ha ingiunto il pagamento di euro 146.722,75, di cui euro 143.741,07 dovuti per la gestione della tabaccheria sulla base dei conteggi effettuati dal perito, ed euro 2.981,68 per compensi dovuti al perito, dott. (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo, doc. 6) Per_2 pagina 3 di 9 4 Ramo d'azienda ceduto da AS IT srl con riserva della proprietà a favore della società cedente fino al pagamento del prezzo di euro 600.000, di cui euro 120.000 versati da al momento del rogito e i restanti euro 480.000 da saldarsi CP_1 con pagamento dilazionato in 120 rate (ultima prevista per giugno 2031) 5 Il valore effettivo dell'azienda, secondo l'Attrice, sarebbe invece di euro 129.000 (pari alla differenza tra il prezzo totale di vendita, € 600.000 e il prezzo residuo di € 471.000) (cfr. pp.9-10, atto di citazione) 6 L'Attrice sul punto soggiunge che “non appare prematuro fare notare come l'importo corrisposto in unica soluzione dal
al cessionario [di 120.000 euro, N.d.T.] corrisponda sostanzialmente all'importo che il CTU ha stabilito essere CP_1 il disavanzo a carico del resistente. Ciò a dire, in maniera più esplicita, che il ha, ragionevolmente, pagato CP_1 l'azienda con i soldi che in realtà sarebbero stati di competenza della negli accordi fra loro intercorsi” (cfr. pp. 6-7, Pt_1 atto di citazione) 7 La perizia è datata 10 agosto 2021, mentre il conferimento d'azienda e la cessione della quota sociale sono rispettivamente avvenuti in data 26.01.2022 e 08.03.2022 pagina 4 di 9 8 Fissata in citazione per il 16 gennaio 2023 e differita con decreto del GI del 7 novembre 2022 9 Principio della ragione più liquida, secondo cui “pur essendo [una domanda] logicamente subordinata ad altre (…),
[essa] si present[a] comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio” (cfr. Cass. 693/2024). pagina 5 di 9