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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2024, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
N. 1447/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1447/2021 R.G., vertente tra , avente sede legale a HONK HONG in Unit A, 12/F, Nathan Parte_1
430-436, Nathan Road, Kowloon, elettivamente domiciliata in Bari alla Controparte_1
via Celefati n. 6, presso lo studio dell'avv. Luigi Giuseppe Decollanz, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore.
ATTRICE
e
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_3
alla via Pasquale Scura 8, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Scognamiglio e Daniela
Matino che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: vendita;
risoluzione per inadempimento.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 16.1.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 16.03.2021, la Parte_2
ha convenuto, dinnanzi all'intestato Tribunale, la
[...] Controparte_2
chiedendo di: 1) accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale tra la società
[...]
e la società si è risolto per grave Parte_2 CP_2 Controparte_2
inadempimento della convenuta venditrice;
2) condannare la società Controparte_2
alla restituzione in favore della società della somma
[...] Parte_2
di € 213.310,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 213/2002 e s.m. e i., a far data dal
25/01/2017 fino al soddisfo;
3) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti
ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita tardivamente in data 29.11.2021 la , la Controparte_2
quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via pregiudiziale di rito
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione;
2. Nella denegata ipotesi di rigetto
dell'eccezione in via pregiudiziale di rito di cui sopra, in via principale, nel merito, dichiarare
il contratto definitivamente risolto per inadempimento di parte acquirente e rigettare la
domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in
narrativa;
3. Nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze nel merito, tenere comunque la
Convenuta indenne per le spese incorse per mantenimento e manutenzione degli aerei in
questione, compensando i costi dovuti da parte attrice con le spese sostenute per hangaraggio
degli aeroplani presso , come stabilito all'articolo 7 lett. E) e da quantificarsi in Euro CP_2
219.300,00; 4. In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei com-pensi
professionali del presente giudizio”.
In particolare, la convenuta ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti del giudice straniero, in forza dell'art. 21 del contratto di dealership
stipulato tra le parti, ove era stato concordemente scelto Bruxelles, in Belgio, come luogo di risoluzione della controversia All'udienza del 16.01.2024, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. In rito.
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione.
2.1. Preliminarmente quanto alla rilevabilità del difetto di giurisdizione va precisato che, se non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, il difetto di giurisdizione può essere rilevato,
in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Se, invece, il convenuto è
contumace, è rilevato dal giudice d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
Come noto, l'ultimo comma del previgente art. 37 del c.p.c. è stato abrogato dall'art. 73 della
L. 218/1995, a decorrere dal 1° settembre 1995.
L'art. 11 della predetta legge ha disposto che il difetto di giurisdizione (del giudice italiano nei confronti dello straniero) possa essere rilevato in qualunque stato e grado del processo soltanto dal convenuto costituito che non abbia, espressamente o tacitamente, accettato la giurisdizione italiana, sollevando l'eccezione nel primo scritto difensivo.
Ne deriva che il convenuto costituitosi tardivamente, quanto all'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti del giudice straniero, non incorre nelle preclusioni e nelle decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.
2.2. Tanto premesso l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è fondata e merita accoglimento.
L'art. 21 del contratto di dealership prevede espressamente che “Questo contratto è regolato,
redatto e interpretato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere, le parti concordano che il foro competente sarà la Corte di Bruxelles, Belgio” (cfr. pag. 7
traduzione giurata in produzione di parte convenuta).
Le parti, infatti, sono libere di derogare alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili (cfr. comma 2 art. 4 l.218/1995).
Pertanto, la devoluzione al giudice belga alla luce delle espressioni utilizzate deve ritenersi obbligatoria e non facoltativa, come si evince dall'utilizzo, nella clausola 21 dell'espressione
"per qualsiasi controversia che dovesse sorgere", ove è previsto quale foro unico la Corte di
Bruxelles.
Secondo la predetta previsione contrattuale, dunque, la controversia deve considerarsi devoluta in forza dell'accordo contrattuale alla giurisdizione del giudice del Belgio.
2.3. Si deve sottolineare che se è vero che il contratto di dealership prodotto in atti è stato originariamente stipulato tra la e la Controparte_2 Org_1
, tuttavia parte convenuta ha fornito prova sufficiente [cfr. nel materiale
[...]
istruttorio in atti in particolar modo dalla missiva inviata dal legale della odierna attrice alla
(cfr. doc. 13 produzione convenuto) nonché dallo stesso documento 7 della stessa CP_2
produzione di parte attrice ] che la è succeduta nel predetto Parte_1
contratto di dealership prodotto in atti alla e pertanto Organizzazione_1
risulta opponibile anche a questa ultima la clausola del contratto sulla giurisdizione.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che nel contratto stipulato tra le parti della presente controversia è stata prevista in forza del principio di autonomia negoziale la devoluzione delle controversie alla giurisdizione del giudice del Belgio
2.4.Per tutto quanto premesso, dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società convenuta, benché la stessa si sia costituita tardivamente.
3. Sulle spese di lite.
Stante la mera pronuncia in rito e la particolare originalità delle questioni trattate si ritengono ricorrenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore di quella belga, così come disciplinato dall'art. 21 del contratto di dealership stipulato tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 2 maggio 2024
Il giudice monocratico
dott. ssa Luisa Zicari
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1447/2021 R.G., vertente tra , avente sede legale a HONK HONG in Unit A, 12/F, Nathan Parte_1
430-436, Nathan Road, Kowloon, elettivamente domiciliata in Bari alla Controparte_1
via Celefati n. 6, presso lo studio dell'avv. Luigi Giuseppe Decollanz, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore.
ATTRICE
e
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_3
alla via Pasquale Scura 8, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Scognamiglio e Daniela
Matino che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: vendita;
risoluzione per inadempimento.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 16.1.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 16.03.2021, la Parte_2
ha convenuto, dinnanzi all'intestato Tribunale, la
[...] Controparte_2
chiedendo di: 1) accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale tra la società
[...]
e la società si è risolto per grave Parte_2 CP_2 Controparte_2
inadempimento della convenuta venditrice;
2) condannare la società Controparte_2
alla restituzione in favore della società della somma
[...] Parte_2
di € 213.310,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 213/2002 e s.m. e i., a far data dal
25/01/2017 fino al soddisfo;
3) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti
ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita tardivamente in data 29.11.2021 la , la Controparte_2
quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via pregiudiziale di rito
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione;
2. Nella denegata ipotesi di rigetto
dell'eccezione in via pregiudiziale di rito di cui sopra, in via principale, nel merito, dichiarare
il contratto definitivamente risolto per inadempimento di parte acquirente e rigettare la
domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in
narrativa;
3. Nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze nel merito, tenere comunque la
Convenuta indenne per le spese incorse per mantenimento e manutenzione degli aerei in
questione, compensando i costi dovuti da parte attrice con le spese sostenute per hangaraggio
degli aeroplani presso , come stabilito all'articolo 7 lett. E) e da quantificarsi in Euro CP_2
219.300,00; 4. In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei com-pensi
professionali del presente giudizio”.
In particolare, la convenuta ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti del giudice straniero, in forza dell'art. 21 del contratto di dealership
stipulato tra le parti, ove era stato concordemente scelto Bruxelles, in Belgio, come luogo di risoluzione della controversia All'udienza del 16.01.2024, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. In rito.
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione.
2.1. Preliminarmente quanto alla rilevabilità del difetto di giurisdizione va precisato che, se non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, il difetto di giurisdizione può essere rilevato,
in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Se, invece, il convenuto è
contumace, è rilevato dal giudice d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
Come noto, l'ultimo comma del previgente art. 37 del c.p.c. è stato abrogato dall'art. 73 della
L. 218/1995, a decorrere dal 1° settembre 1995.
L'art. 11 della predetta legge ha disposto che il difetto di giurisdizione (del giudice italiano nei confronti dello straniero) possa essere rilevato in qualunque stato e grado del processo soltanto dal convenuto costituito che non abbia, espressamente o tacitamente, accettato la giurisdizione italiana, sollevando l'eccezione nel primo scritto difensivo.
Ne deriva che il convenuto costituitosi tardivamente, quanto all'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti del giudice straniero, non incorre nelle preclusioni e nelle decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.
2.2. Tanto premesso l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è fondata e merita accoglimento.
L'art. 21 del contratto di dealership prevede espressamente che “Questo contratto è regolato,
redatto e interpretato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere, le parti concordano che il foro competente sarà la Corte di Bruxelles, Belgio” (cfr. pag. 7
traduzione giurata in produzione di parte convenuta).
Le parti, infatti, sono libere di derogare alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili (cfr. comma 2 art. 4 l.218/1995).
Pertanto, la devoluzione al giudice belga alla luce delle espressioni utilizzate deve ritenersi obbligatoria e non facoltativa, come si evince dall'utilizzo, nella clausola 21 dell'espressione
"per qualsiasi controversia che dovesse sorgere", ove è previsto quale foro unico la Corte di
Bruxelles.
Secondo la predetta previsione contrattuale, dunque, la controversia deve considerarsi devoluta in forza dell'accordo contrattuale alla giurisdizione del giudice del Belgio.
2.3. Si deve sottolineare che se è vero che il contratto di dealership prodotto in atti è stato originariamente stipulato tra la e la Controparte_2 Org_1
, tuttavia parte convenuta ha fornito prova sufficiente [cfr. nel materiale
[...]
istruttorio in atti in particolar modo dalla missiva inviata dal legale della odierna attrice alla
(cfr. doc. 13 produzione convenuto) nonché dallo stesso documento 7 della stessa CP_2
produzione di parte attrice ] che la è succeduta nel predetto Parte_1
contratto di dealership prodotto in atti alla e pertanto Organizzazione_1
risulta opponibile anche a questa ultima la clausola del contratto sulla giurisdizione.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che nel contratto stipulato tra le parti della presente controversia è stata prevista in forza del principio di autonomia negoziale la devoluzione delle controversie alla giurisdizione del giudice del Belgio
2.4.Per tutto quanto premesso, dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società convenuta, benché la stessa si sia costituita tardivamente.
3. Sulle spese di lite.
Stante la mera pronuncia in rito e la particolare originalità delle questioni trattate si ritengono ricorrenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore di quella belga, così come disciplinato dall'art. 21 del contratto di dealership stipulato tra le parti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 2 maggio 2024
Il giudice monocratico
dott. ssa Luisa Zicari