Art. 2.
Il personale che presti servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non intenda avvalersi del diritto ai trattamento di quiescenza o di liquidazione eventualmente gia' maturato e' assegnato, a domanda, al comune di Reggio Calabria o all'istituto autonomo per le case popolari.
Il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, stabilira' le modalita' e i termini dell'assegnazione del personale, che sara' ripartito in proporzione al numero e alla entita' degli immobili assegnati ai due predetti enti.
Il personale che presti servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non intenda avvalersi del diritto ai trattamento di quiescenza o di liquidazione eventualmente gia' maturato e' assegnato, a domanda, al comune di Reggio Calabria o all'istituto autonomo per le case popolari.
Il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, stabilira' le modalita' e i termini dell'assegnazione del personale, che sara' ripartito in proporzione al numero e alla entita' degli immobili assegnati ai due predetti enti.