Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2962 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. Margherita Bossi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 2962/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Strazzulla per Parte_1 mandato depositato nel fascicolo telematico.
-RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti, in atti
-CONVENUTO-
Conclusioni:
come in ricorso e da verbale dell'udienza odierna
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato telematicamente il21/6/2021, il sig. ha chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento nei confronti Parte_1 dell' delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, accogliere in ogni sua parte e motivo il superiore ricorso e per
l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità e conseguente disapplicazione dei provvedimenti illegittimi posti in essere dall' di Varese Controparte_2
- Accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari a partire dalla prima richiesta del 2019/2020, formulata all' - CP_1 CP_ Condannare l' al risarcimento del danno consistente nell'impossibilità di versare cinque anni di contributi a seguito della condotta inerte dell'Istituto di Previdenza, nella somma minore e maggiore di giustizia.
Si è costituito ritualmente l' chiedendo la reiezione delle pretese attoree per CP_1 intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 D.p.r. 639/70 e in subordine e il rigettare le domande azionate in ricorso e in quanto infondato e non provate.
Istruita in via esclusivamente documentale, all'esito della discussione orale e delle repliche, all'odierna udienza la causa viene decisa dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Sull'eccezione dell' di decadenza sostanziale CP_1
E' fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_1
Deve premettersi che dichiarazioni qualificate dal ricorrente come domande di ricongiungimento contributivo, presentate il 02.07.2019 e il 11.07.2019, costituiscono mere missive contenenti richieste di informazione rivolte all' prive sia dei CP_1 requisiti formali sia dei contenuti minimi necessari per potere integrare domande amministrative.
La prima ed unica domanda amministrativa di ricongiunzione dei contributi versati nella Gestione Pubblica al Fondo Volo contributiva è quella presentata il 07.04.2020 (cfr. doc. 5 ricorso, doc. 1 memoria).
Il deposito del ricorso in cancelleria è avvenuto in data 20.06.2024, ovvero oltre il termine triennale di decadenza dall'azione giudiziaria stabilito in materia dall'art. 47 del DPR 639/70 .
Il termine decadenziale, per espressa previsione normativa, deve essere computato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione
(cfr. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17792 del 26/08/2020).
Anche tenendo conto della sospensione dei termini di decadenza durante il periodo emergenziale Covid-19, per effetto dell'art 34 del D.L. n.18/2020, convertito nella L.
n.27/2020, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 1°giugno 2020, la decadenza risulta maturata. Infatti, essendo stata la domanda presentata il 7/4/2020, durante il periodo di sospensione, il termine triennale di decadenza ha iniziato a decorrere dal 2 giugno
2020. A tale termine deve essere aggiunto il periodo massimo previsto dalla legge per l'esaurimento del procedimento amministrativo, pari a 300 giorni (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto, 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, e ulteriori 90 giorni per la decisione del ricorso in via amministrativa da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 7 l.n. 533/1973; art. 46 commi 5 e 6 l.
n.88/1989).
Ne consegue che il termine utile per proporre ricorso giudiziario è scaduto in data 28 marzo 2024 (2 giugno 2020 + 3 anni + 300 giorni).
Il ricorso introduttivo è stato depositato in data 21 giugno 2024, quindi oltre il limite massimo previsto dalla normativa vigente.
Si evidenzia, altresì, che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la tardiva decisione dell' sulla domanda amministrativa, o CP_1
l'eventuale inerzia della parte, non costituiscono circostanze idonee a far slittare la decorrenza del termine decadenziale, trattandosi di decadenza di ordine pubblico, inderogabile e non suscettibile di dilazione per effetto di condotte omissive (cfr. Cass.,
Sez. Lav., n. 26163/2017; Cass., Sez. Un., nn. 12718 e 1992/2009; Cass., Sez. Lav., n.
15969/2017; Cass., n. 7527/2010).
Le prime due domande devono essere pertanto respinte per intervenuta decadenza.
Sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente
Il ricorrente chiede la condanna dell' al risarcimento del danno che assume CP_1 derivante dall'impossibilità di procedere al versamento di cinque anni di contribuzione nel Fondo Volo, a causa, a suo dire, della condotta inerte dell'Istituto.
Anche tale pretesa non può trovare accoglimento, sol che si consideri che la domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari risulta agli atti espressamente rigettata con provvedimento del 23 giugno 2020, debitamente comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e che a tale provvedimento è seguita l'inerzia del ricorrente. Non è ravvisabile alcuna inerzia imputabile all'Amministrazione, atteso che, in relazione alla domanda di ricongiunzione del
07.04.2020, si è formato il silenzio-rifiuto ex art. 7 L.533/1973.
Il ricorso deve essere pertanto integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo opportunamente diminuite (opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Genova, il 22/05/2025 Il Giudice
Margherita Bossi