Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore
Dott. Maria Giovanna Deceglie Consigliere
Dott. Isabella Calia Consigliere alla pubblica udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1120/2024 R.G. promossa da:
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, CP_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 [...]
, , CP_17 CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
, , , CP_22 CP_23 CP_24 CP_25 Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_10 Parte_11 Parte_12
dall'Avv. DE ANGELIS AURELIO
APPELLANTI
contro
:
ASSISTENZA DIPENDENTI e CP_26 Controparte_28
contumaci
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 9.11.2024 il Tribunale del lavoro di Bari definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1 [...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_28 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, CP_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, , ,
[...] CP_23 CP_24 CP_25 Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2 Pt_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, e , ha dichiarato cessata la materia del Pt_10 Parte_11 Parte_12
contendere con riferimento alla questione della sospensione della trattenuta sullo stipendio posto che l'amministrazione comunale aveva provveduto in tal senso in via cautelativa, dal mese di novembre 2018.
Rigettava le altre domande tra cui quella – che qui risulta reiterata -tesa ad accertare il diritto dei ricorrenti a recedere in via anticipata dalla Cassa Prestanza con contestale sospensione della relativa trattenuta in busta paga (attualmente effettuata solo in via prudenziale, ma non definitiva, dal mese di Novembre 2018, v. sopra) almeno “a far data dal momento della messa in mora (racc. a.r. del 7.4.2017 per CP_3
Per
, , ed e racc. del 6.5.2016 CP_4 CP_7 CP_14 CP_28 CP_10
per tutti gli altri), con conseguente condanna della e del in CP_27 CP_26
proporzione e/o in solido, alla restituzione degli importi trattenuti del momento della messa in mora sopra meglio indicata, con interessi e rivalutazione monetaria”.
2 Ed infatti, i predetti ricorrenti, dipendenti del tutti iscritti alla “Cassa CP_26
di previdenza sovvenzioni ed assistenza tra dipendenti comunali” (d'ora in avanti, per brevità, “Cassa Prestanza”) cui avevano versato, tramite trattenuta operata direttamente dal un contributo pari al 3% dello stipendio mensile, avevano CP_26
proposto ricorso diretto ad ottenere la condanna del medesimo e della alla CP_27
restituzione dei contributi versati alla stessa nel periodo dalla rispettiva assunzione in poi, ovvero in subordine la ridetta condanna della e del in CP_27 CP_26
proporzione e/o in solido, alla restituzione degli importi trattenuti del momento della messa in mora sopra meglio indicata.
In sintesi, il Giudice di prime cure ha fondato la decisione di rigetto delle (sole) domande di natura risarcitoria sui seguenti rilievi:
- la soggetto giuridico distinto dal non è organismo CP_27 CP_26
strumentale di quest'ultimo, poiché non assolve alcuna finalità di natura pubblica, ma offre una forma di previdenza complementare ai dipendenti comunali volontariamente iscritti, sicché deve escludersi la sua natura pubblicistica e va ricondotta nell'alveo delle associazioni non riconosciute;
-non sussistevano per carenza di dolo o colpa i profili di una responsabilità risarcitoria a carico del o della CP_26 CP_27
2. Avverso detta sentenza hanno proposto appello i suddetti lavoratori (fatta eccezione per lo . CP_28
Sebbene attinta da regolare notifica, la Cassa Prestanza ed il non si CP_26
sono costituiti, al pari del predetto (originario ricorrente che ha Controparte_28
revocato il mandato nel corso del giudizio di primo grado conferendolo ad altro difensore).
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Sostengono i lavoratori l'omesso esame da parte del Tribunale della questione afferente l'inquadramento giuridico della fattispecie nell'istituto giuridico della
3 delegazione di pagamento dando atto (v. pag. 4 appello) che la e lo CP_27
“sono evocati in giudizio al solo fine della integrità del contraddittorio”. CP_28
4. L'appello, nei limiti della ridotta questione come sopra devoluta, è fondato.
Con riferimento al primo rilievo e quindi alla possibilità di sospendere il versamento dei contributi mensili pur permanendo l'iscrizione alla e pur mantenendo lo CP_27
status di socio, va innanzitutto rilevato che l'irrevocabilità dell'iscrizione – espressamente sancita dall'art. 10, secondo comma, dello Statuto della – non è CP_27
di per sé illegittima.
Nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, invero, lo statuto ben può contenere clausole che differiscano nel tempo la facoltà di recesso, posto che – è bene rimarcare – la è ente che persegue interessi di natura squisitamente economica CP_27
e, quindi, vengono in rilievo soltanto diritti a contenuto patrimoniale e dunque disponibili (in tema di limiti alla facoltà di recesso da associazioni non riconosciute v.
Cass. n. 5476 del 1998: “Ove un'associazione persegua (anche) finalità connesse al pensiero ed alle ideologie (ad esempio, un sindacato o un partito politico), il differimento della facoltà di recesso può tradursi in una menomazione o compressione della libertà di cui all'art. 21 Cost., comportando il dovere dell'associato di uniformarsi ad idee ed iniziative non più condivise. Quando, invece,
l'associazione abbia compiti e fini esclusivamente economici, la menzionata evenienza deve essere in radice negata, rientrando nell'autonomia contrattuale dei partecipanti la fissazione della durata di diritti ed obblighi disponibili, in armonia con la causa negoziale”).
Resta, comunque, impregiudicato il diritto dell'associato di recedere immediatamente dal vincolo associativo allorquando quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all'associazione (cfr. Cass. n. 4244 del 1997: «… rimane però salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato, come quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all'associazione, ovvero – nel caso di organizzazioni di tendenza (associazioni su base ideologica, politica o religiosa) – allorché l'associato dissenta dalle finalità dell'associazione, dovendo in tal caso
4 prevalere il diritto (costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile ex artt. 2 e 21 Cost.) di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari»), trattandosi di facoltà che è espressione della “libertà negativa” del cittadino di associarsi ex art. 18 Cost.
Lasciando in disparte la questione relativa alla facoltà del dipendente/iscritto di recedere dalla sta di fatto che proprio la configurazione della delegazione CP_27
come operazione a contenuto complesso articolata in una pluralità di negozi distinti ma finalisticamente fra loro collegati, porta ad escludere che dalla previsione dell'irrevocabilità dell'iscrizione possa farsi discendere l'irrevocabilità della delega di pagamento conferita al datore di lavoro. Il pagamento eseguito dal delegato in favore del delegatario, difatti, costituisce atto unilaterale che non richiede l'accettazione del secondo, il cui assenso è invece necessario allo scopo di autorizzare il delegante a conferire la delega al delegato.
In quest'ottica, nell'ambito dei rapporti tra i lavoratori deleganti ed il Comune delegato non rileva affatto la questione concernente la possibilità, per i dipendenti iscritti alla di conservare l'iscrizione sospendendo il versamento delle quote, CP_27
perché tale comportamento rileva sul diverso piano dei rapporti (di valuta) tra i debitori ed il creditore, cui è estraneo il delegato.
A prescindere dalla legittimità o meno della sospensione del pagamento ed anche della revoca dell'adesione ad opera dell'iscritto, sta di fatto che la previsione statutaria non limita il potere di revoca della delega che appartiene in via esclusiva al soggetto delegante.
Quanto alla facoltà di revoca della delega da parte del delegante, di cui al secondo motivo di appello, l'art. 1270 c.c. stabilisce: “Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo. Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante”.
5 In sostanza, l'incarico delegatorio conferito dal delegante al delegato è revocabile, ma solo fino a quando il delegato non abbia pagato ovvero assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario.
Secondo la dottrina maggioritaria il modello delegatorio si articola in una pluralità di negozi distinti, bilaterali e unilaterali (l'incarico delegatorio, l'atto di assegnazione e la promessa del delegato ovvero il pagamento da questi eseguito), ma nessuno di questi tre negozi richiede il necessario concorso di volontà di tutti i soggetti della delegazione: il primo è infatti un accordo tra delegante e delegato che non richiede il consenso del delegatario;
il secondo è un accordo tra delegante e delegatario che non richiede il consenso del delegato;
il terzo è un atto unilaterale che si perfeziona con la sola volontà del delegato. Pur essendo distinti l'uno dall'altro, questi negozi concorrono a formare un'operazione unitaria, costituita dall'incarico delegatorio (in posizione centrale) e dagli altri atti che si collegano ad esso assumendolo al loro presupposto.
La tesi è coerente con la ricostruzione dell'istituto della delegazione operata dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 6387 del 2000; è conforme Cass. n. 1968 del 2004, in motivazione), secondo cui la delegazione può essere realizzata attraverso una pluralità di distinti negozi bilaterali ed unilaterali, dotati ciascuno di una propria causa, pur se tra loro finalisticamente collegati, ossia: a) l'incarico delegatorio, come accordo tra delegante e delegato, che non postula il consenso del delegatario;
b) l'atto di assegnazione, come accordo tra delegante e delegatario, cui ben può rimanere estraneo il delegato;
c) infine, la promessa del delegato, come atto unilaterale, che si perfeziona con la relativa dichiarazione di volontà ed è efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del delegatario, la cui accettazione produce l'effetto del beneficio di escussione a favore del delegante (art. 1268, secondo comma, c.c.).
In dottrina si è anche osservato che la delega, ossia l'incarico conferito dal delegante al delegato, rientra nello schema del mandato e si sostanzia in vero e proprio accordo nel quale il consenso del delegato è necessario anche quando questi sia debitore del delegante;
va conseguentemente escluso che la delega (o incarico delegatorio) abbia
6 struttura di negozio unilaterale, sicché l'accettazione del delegato non è atto di mera conferma degli effetti della delega ma espressione del consenso ad assumere l'incarico conferito dal delegante.
La facoltà di revoca dell'incarico delegatorio è, dunque, conseguenza dell'assimilazione di quest'ultimo al mandato, che è sempre revocabile dal mandante ai sensi dell'art. 1722 n. 2) c.c., ma – si badi – soltanto con efficacia irretroattiva, per cui resta ferma l'attività gestoria compiuta dal mandatario (v. sul punto Cass. n.
10739 del 2000: “la revoca del mandato, di cui al n. 2 dell'art. 1722 cod. civ., ha natura di recesso unilaterale con efficacia ex nunc, priva di effetti estintivi rispetto al rapporto e dotata della capacità di paralizzare l'efficacia del rapporto stesso per il futuro, ossia da quando la relativa dichiarazione di volontà sia stata indirizzata al mandatario e sia decorso l'eventuale preavviso. Ne consegue che la revoca non elimina l'attività gestoria compiuta dal mandatario, restando salvi gli effetti del contratto verificatisi anteriormente alla dichiarazione di revoca, ed il mandante è tenuto a far fronte alle obbligazioni in precedenza contratte per suo conto dal mandatario nei confronti dei terzi, per quanto non ancora eventualmente esigibili”).
Logica conseguenza dell'indicata impostazione è che deve a questo punto ritenersi che, per effetto della diffida inviata dai dipendenti/deleganti in data 1.6.2017 e
7.4.2017 (v. docc. 4 e 7 del fascicolo di primo grado), il Comune/delegato avrebbe dovuto interrompere l'esecuzione dell'incarico delegatorio e, quindi, non effettuare i pagamenti in favore della;
a seguito della revoca dell'incarico, cioè, Persona_2
il era tenuto a non dare corso ai versamenti mensili dei contributi senza CP_26
dover necessariamente attendere l'assenso del soggetto delegatario (intervenuto, come detto, soltanto nel 2018), sicché è legittima la richiesta di rimborso delle somme trattenute sugli stipendi dei dipendenti a partire dalla data di ricezione della diffida.
Né può sostenersi che il tenore letterale dell'art. 1270 c.c. non autorizza la distinzione tra “pagamenti singoli” e “pagamenti che devono avvenire nel tempo”.
7 L'obbligo del delegato di non dar corso alle trattenute ed ai connessi versamenti discende dalla natura stessa dell'incarico delegatorio e dalla configurazione c.d.
“atomistica” della struttura della delegazione, sicché la revoca ad opera del delegante
è da ritenersi pienamente efficace nei confronti del delegato, sia pure soltanto ex nunc.
In sostanza, dunque, i ricorrenti, nella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1461
c.c., hanno correttamente formulato la domanda stragiudiziale di sospensione delle trattenute direttamente nei confronti del soggetto delegato ad effettuare le CP_26
trattenute, in quanto il rapporto intercorso fra le parti (dipendenti iscritti, Cassa
Prestanza e andava qualificato alla stregua di una cd. “delegazione CP_26
di pagamento cumulativa”.
Acclaratane la ricorrenza (si ricorda che tale eccezione può essere opposta da una delle parti allorquando la situazione patrimoniale dell'altro contraente venga a deteriorarsi in maniera tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione cui ha diritto il contraente in bonis), nel caso di specie, occorreva tener comunque conto del fatto che si era al cospetto di un rapporto trilatero, ovverosia di un contratto di delegazione passiva (art 1268 c.c.) in quanto il delegante (lavoratore) delega il delegato (nel caso di specie il datore di lavoro, il a CP_26
trattenere una quota mensile della retribuzione e corrispondere la stessa al delegatario
(nel caso di specie, la Cassa Prestanza).
A tale riguardo va rilevato che la delegazione di pagamento “può concludersi anche oralmente e non necessita di forma scritta” (v. in questo senso Cass. n. 4852 del
2019: “In tema di assunzione dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c. non sono richiesti speciali requisiti di forma, potendosene ammettere l'integrazione anche in virtù di accordi conclusi per facta concludentia ed, in via progressiva, se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo”) e si soggiunge, quanto al caso in scrutinio, che il comportamento dei ricorrenti è sempre stato univoco nel senso di accettare una tale forma di pagamento.
8 Resta comunque impregiudicato il diritto dell'associato di recedere immediatamente dal vincolo associativo allorquando quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all'associazione (cfr. Cass. n. 4244 del 1997: «… rimane però salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato, come quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all'associazione, ovvero – nel caso di organizzazioni di tendenza (associazioni su base ideologica, politica o religiosa) – allorché l'associato dissenta dalle finalità dell'associazione, dovendo in tal caso prevalere il diritto (costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile ex artt. 2 e 21 Cost.) di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari»), trattandosi di facoltà che è espressione della “libertà negativa” del cittadino di associarsi ex art. 18 Cost.
Lasciando in disparte la questione relativa alla facoltà del dipendente/iscritto di recedere dalla sta di fatto che proprio la configurazione della delegazione CP_27
come operazione a contenuto complesso articolata in una pluralità di negozi distinti ma finalisticamente fra loro collegati porta ad escludere che dalla previsione dell'irrevocabilità dell'iscrizione possa farsi discendere l'irrevocabilità della delega di pagamento conferita al datore di lavoro. Il pagamento eseguito dal delegato in favore del delegatario, difatti, costituisce atto unilaterale che non richiede l'accettazione del secondo, il cui assenso è invece necessario allo scopo di autorizzare il delegante a conferire la delega al delegato.
Resta da prendere atto che gli odierni appellati hanno inviato la diffida a sospendere le trattenute in data 1.6.2016 (v. relativa attestazione di ricezione) per
[...]
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 [...]
, , CP_6 CP_8 Controparte_9 Controparte_11 CP_12
, CP_13 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 [...]
, CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22 Parte_1
(n. il 26.5.1970), (n. il 28.9.1954), Parte_2 Parte_2 Pt_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_9
9 , e, in data 7.4.2017, per , Pt_10 Parte_11 Controparte_4 CP_7
, , , , ,
[...] CP_15 Controparte_10 CP_14 CP_23 CP_25
e .
[...] Parte_4 Parte_5
Per cui è a partire da tali date che deve ritenersi efficace nei confronti del la CP_26
revoca dell'incarico delegatorio, con la condanna del a restituire le somme CP_26
trattenute sulla retribuzione nel periodo decorrente dai ridetti periodi fino ad ottobre
2018, come da domanda.
e invece non risulta abbiano inviato CP_24 Parte_3 Parte_12
alcuna diffida in tal senso, per cui la loro domanda non può che essere disattesa.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., tra il e gli appellati suindicati. CP_26
Nulla è dovuto in favore di del (vittorioso quanto alla Controparte_29 CP_26
posizione di e , in quanto non CP_24 Parte_3 Parte_12
costituitisi in giudizio.
La liquidazione delle spese è affidata al dispositivo che segue.
Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del
2014 e successive modifiche (da ultimo, con d.m. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata, seguendo le coordinate ermeneutiche dettate da Cass. n. 10367/2024 in relazione all'individuazione del valore delle cause plurisoggettive caratterizzate da litisconsorzio facoltativo ed alla disciplina delle maggiorazioni indicate al comma 2 dell'art. 4 d.m. 55/14 (30% per ciascuna parte oltre la prima sino alla decima;
10% per ciascuna parte dall'undicesima alla trentesima).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 9.12.2024 da
[...]
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
10 , CP_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, CP_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, , ,
[...] CP_23 CP_24 CP_25 Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_2 Pt_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, e nei confronti del della Pt_10 Parte_11 Parte_12 CP_26
dipendenti comunali e di Controparte_30
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione Controparte_28
lavoro, il 9.11.2024, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il a restituire a CP_26 [...]
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 [...]
, , CP_6 CP_8 Controparte_9 Controparte_11 CP_12
, CP_13 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 [...]
, CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22 Parte_1
(n. il 26.5.1970), (n. il 28.9.1954), Parte_2 Parte_2 Pt_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, ed in data 7.4.2017 per , Pt_10 Parte_11 Controparte_4 CP_7
, , , , ,
[...] CP_15 Controparte_10 CP_14 CP_23 CP_25
e le somme trattenute sulla retribuzione in
[...] Parte_4 Parte_5
relazione al periodo dall'1.6.2016 al 31 ottobre 2018 ed a , Controparte_4
, , , Controparte_7 CP_15 Controparte_10 CP_14 CP_23
, e le somme trattenute sulla
[...] CP_25 Parte_4 Parte_5
retribuzione in relazione al periodo dal 7.4.2017 al 31 ottobre 2018, il tutto oltre interessi come per legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore CP_26
degli appellanti vittoriosi e con distrazione, che liquida in € 5.000,00 per il primo
11 grado ed € 6.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nulla per le spese di gravame quanto al rapporto processuale con la e CP_27
nonché quanto al rapporto processuale tra Controparte_28 CP_24 [...]
, e le altre parti appellate. Parte_3 Parte_12
Così deciso in Bari il 22/05/2025
Il Presidente relatore Dott. Pietro Mastrorilli
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