Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 53-1/ / 2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento promosso da nato a [...] il Parte_1
20.10.1967, res.te a Massa e Cozzile, via Toscanini n. 6c.f. , C.F._1 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 27.3.2025, il debitore ha chiesto Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC, I Diritti del
Debitore, dott. Nicola Vezzani sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal sovraindebitato nell'assumere le obbligazioni e sull'esistenza di attivo da distribuire ai creditori.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e la dichiarazione di assenza di atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore.
§§§
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.
2. Il ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. In particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 156.900,00 euro, svolge attività di lavoro dipendente presso la Unicoop di Firenze ed ha una retribuzione annuale, al netto delle imposte, di euro 25.000,00 circa (v. mod. 730/2024). Il ricorrente è proprietario di una vettura, Fiat Panda, immatricolata nel 2020, tg. FZ175RB, e dell'immobile in cui abita, gravato dall'ipoteca rilasciata in favore del mutuante Banca MPS;
a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo, detto istituto di credito ha dichiarato il sig. Pt_1
decaduto dal beneficio del termine ed ha chiesto il pagamento di euro 131.000,00 circa.
Il ricorrente corrisponde alla ex moglie euro 400,00 al mese quale contributo al mantenimento della figlia , non autosufficiente. Sussiste la situazione di Per_1
sovraindebitamento considerato che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e della figlia , non consentono di far Per_1
fronte alla ingente esposizione debitoria e valutata l'azione esecutiva (pignoramento del quinto dello stipendio) avviata dal creditore nel gennaio del 2025. Controparte_1
Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento della debitrice
(di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita del compendio immobiliare distinto al CF del
Comune di Massa e Cozzile al foglio 13, p.lla 973 sub. 29 e p.lla 973 sub. 7; il prezzo ritratto dalla vendita dell'autovettura.
3.2 La relazione del professionista nominato gestore della crisi, dott. Nicola Vezzani, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso motivato giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, la vettura tg. FZ175RB; la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa e per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante al ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare il pignoramento presso il datore di lavoro del quinto dello stipendio operato dal creditore Il Controparte_1
procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art.2741 c.c.
Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144
CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass.
5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.
5. Va, infine, precisato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata
(ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura;
- che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.
6. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...], res.te a Massa e Cozzile, via Toscanini n. 6, c.f.
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore il dott. Nicola Vezzani, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della vettura tg. FZ175RB e dell'immobile di civile abitazione posto in
Massa e Cozzile, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del
Tribunale);
g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 28.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci
Il Giudice est.
Dott. Sergio Garofalo