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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2836 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 07.04.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente ad Acri (CS) in Parte_1
Contrada Scuva n. 55, (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Nicola Rendace;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] ivi residente a[...]
Mancini, n.31, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa C.F._2
Servino;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge , con Parte_1 CP_1 la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 12.08.1987 in Ari (CS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al registro n. 13, Serie
A, parte 2 anno 1987 , dalla cui unione sono nati tre figli, tre figli, in Persona_1
data 13.12.1989, in data 16.09.1991 e in data 27.10.1993, Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente indipendenti, deducendo che il rapporto coniugale si era deteriorato tanto da rendere intollerabile la convivenza. Il ricorrente chiedeva altresì la pronuncia di addebito ex art. 151 c.c. comma 2 in capo della sig.ra , l'assegnazione della casa coniugale e, in via subordinata, CP_1 in caso di rigetto della pronuncia di addebito, di stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla domanda di separazione, contestando la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente, e chiedendo il rigetto della domanda di addebito, il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare, nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili da porsi a carico del ricorrente.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Pag. 2 di 3 La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
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