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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 79/2024 R.G.,
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 79/24, promossa da:
C.F. , in proprio nonché nella già Parte_1 C.F._1 spiegata qualità di legale rappresentante p.t. dell'impresa individuale Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Laura Spinetta,
[...]
C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- OPPONENTE - contro
AVV. , C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3 presso lo studio dell' Avv. Martina Francescato, C.F. (già C.F._4 con Avv. Elena Dus, C.F. , che lo rappresenta e difende C.F._5 giusta procura in atti;
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente, Sig. come da comparsa conclusionale (Rif. atto Parte_1 del 24 dicembre 2024):
• IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: Dichiarare l'improcedibilità dell'avverso ricorso per omesso espletamento del rituale tentativo di mediazione, siccome obbligatorio in materia.
• NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: In virtù dei motivi sopra indicati, considerata la nullità e/o inesistenza e/o nullità delle notifica ex art. 143 c.p.c. destinata al Sig. , nonché l'infondatezza della pretesa creditoria ex Parte_1 adverso azionata, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 650 c.p.c., dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo ivi opposto e per l'effetto revocarlo.
• NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare l'effettivo importo dovuto in favore dell'Avv. ex art. 55/2014, stimato nella somma di € 1.230,21 (tariffe CP_1 minime, scaglione fino ad € 5.200,00 aumento del 25% per la conciliazione), già incassati dall'Avv. in ragione dell'acconto di € 1.500,00 corrisposto dal CP_1 cliente e per l'effetto dichiarare che nulla è più che dovuto dal Sig. in favore Pt_1 dell'Avv. , ovvero liquidare e/o contenere la pretesa creditoria di parte CP_1 ingiungente entro la somma di € 3.321,27 siccome indicato nel preavviso di parcella emesso dall'Avv. in data 10.02.2022. CP_1
• In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge.
Per l'opposto, Avv. , come da comparsa conclusionale (Rif. atto CP_1 del 23 dicembre 2024):
• In via principale: Accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il decreto ingiuntivo n. 1220/2023 del Tribunale di Treviso è stato regolarmente notificato al sig. in data 26 luglio 2023, e quindi che la Parte_1 notifica del predetto provvedimento è valida in quanto eseguita in osservanza di tutte le norme che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari, dichiararsi inammissibile l'opposizione tardiva ex adverso proposta.
• Nel merito, in via subordinata: Accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti in narrativa, il diritto dell'Avv. al pagamento del compenso CP_1 per l'attività difensiva prestata in favore del sig. nella causa Parte_1 promossa dal sig. (Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, R.G. n. Parte_3
908/21) come liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso nel parere espresso in data 27 marzo 2023, confermarsi il decreto ingiuntivo n.
1220/2023 del Tribunale di Treviso, ed in ogni caso condannarsi il sig. Parte_1
a corrispondere all'Avv. la somma complessiva di € 14.475,46,
[...] CP_1 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre ad € 310,17 per le spese sostenute per il parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, ed € 16,00 per la marca da bollo, e quindi complessivi € 14.801,63, oltre interessi al tasso di cui al
D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese e al compenso del procedimento monitorio.
• In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
L'adito Tribunale ritiene inammissibile l'opposizione tardivamente proposta dal
Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 1220/2023, rilevando una Parte_1 manifesta carenza dei presupposti legittimanti l'accesso a tale peculiare rimedio processuale.
La disamina degli atti e delle allegazioni processuali conduce a ritenere che la
2 notificazione del provvedimento monitorio si sia perfezionata ritualmente. Ed invero, emerge come, al tempo delle relative incombenze, il Sig. non risultasse Pt_1 titolare di alcun domicilio digitale validamente censito nei pubblici elenchi designati dalla normativa vigente (segnatamente INIPEC e INAD) e riferibile alla sua persona fisica. L'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'opponente ( afferiva, infatti, all'impresa individuale Email_1
" ", la quale, tuttavia, risultava già cancellata dal Parte_2
Registro delle Imprese in data 25 gennaio 2023, antecedentemente quindi all'emissione (9 maggio 2023) e alla notificazione del decreto ingiuntivo
(perfezionatasi il 26 luglio 2023). Tale circostanza rende detto indirizzo PEC inidoneo a fungere da domicilio digitale valido ai fini della notificazione al Sig. Pt_1 quale persona fisica, non potendosi più considerare giuridicamente operativo per un'entità formalmente estinta e, comunque, non reperibile come tale nei registri pubblici individuali preposti.
A fronte dell'impossibilità di procedere a notifica telematica per assenza di un domicilio digitale legalmente riconosciuto, la parte opposta ha documentato i plurimi tentativi di notificazione presso la residenza anagrafica del Sig. Un Pt_1 primo tentativo a mezzo del servizio postale non si perfezionava stante la dichiarata "irreperibilità del destinatario". Successivamente, l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, adito per la notifica a mani, attestava di non aver rinvenuto il nominativo dell'opponente sui campanelli o sulle cassette postali dell'indirizzo indicato, di aver assunto informazioni da un residente che ne disconosceva la presenza e, all'esito di ulteriori ricerche anagrafiche, di aver appreso della pendenza di accertamenti volti alla declaratoria di irreperibilità del
Sig. Soltanto all'esito di tali infruttuose e documentate attività di ricerca, Pt_1 connotate da ordinaria diligenza, si procedeva, dunque, alla notificazione del decreto ingiuntivo nelle forme prescritte dall'art. 143 c.p.c., ricorrendone i presupposti fattuali e giuridici.
La circostanza che, in epoca successiva, l'atto di precetto sia stato notificato con successo presso la medesima residenza non inficia la regolarità della precedente notificazione del decreto monitorio, atteso che la valutazione della ritualità della notifica deve essere condotta ex ante, con riferimento al contesto esistente al momento del suo esperimento, e non ex post, sulla base di eventi o circostanze sopravvenute che potrebbero aver modificato la situazione di reperibilità del destinatario.
Conseguentemente, non ravvisandosi alcuna nullità nella notificazione del decreto ingiuntivo né la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore che abbiano
3 impedito la tempestiva proposizione dell'opposizione, difettano le condizioni normativamente previste dall'art. 650 c.p.c. per l'ammissibilità del rimedio tardivo.
Tale declaratoria di irricevibilità dell'impugnazione tardiva assume un rilievo dirimente ed assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore disamina, inclusa quella attinente al merito della controversia .
La natura intrinsecamente preclusiva di tale statuizione impedisce, infatti, al giudicante di procedere alla valutazione delle doglianze sollevate dall'opponente in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Per l'effetto, stante la mancata proposizione di una valida e tempestiva opposizione nei termini di legge, il decreto ingiuntivo n. 1220/2023 deve intendersi aver conseguito autorità di cosa giudicata, divenendo irretrattabile e definitivo.
Ogni altra questione sollevata dalle parti, inclusa l'eccezione preliminare di improcedibilità per omesso tentativo di mediazione (peraltro infondata stante l'anteriorità dell'instaurazione del procedimento monitorio rispetto alla vigenza della relativa norma invocata), deve considerarsi assorbita dalla presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 79/24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 1220/2023, emesso dal Tribunale di Parte_1
Treviso, R.G. 2425/23.
2. Per l'effetto, DICHIARA il suddetto decreto ingiuntivo n. 1220/2023, R.G.
2425/23, esecutivo.
3. CONDANNA il Sig. alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'Avv. , che liquida in complessivi Euro 1800,00 , oltre rimborso CP_1 forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Treviso, lì 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 79/2024 R.G.,
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 79/24, promossa da:
C.F. , in proprio nonché nella già Parte_1 C.F._1 spiegata qualità di legale rappresentante p.t. dell'impresa individuale Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Laura Spinetta,
[...]
C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- OPPONENTE - contro
AVV. , C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3 presso lo studio dell' Avv. Martina Francescato, C.F. (già C.F._4 con Avv. Elena Dus, C.F. , che lo rappresenta e difende C.F._5 giusta procura in atti;
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente, Sig. come da comparsa conclusionale (Rif. atto Parte_1 del 24 dicembre 2024):
• IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: Dichiarare l'improcedibilità dell'avverso ricorso per omesso espletamento del rituale tentativo di mediazione, siccome obbligatorio in materia.
• NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: In virtù dei motivi sopra indicati, considerata la nullità e/o inesistenza e/o nullità delle notifica ex art. 143 c.p.c. destinata al Sig. , nonché l'infondatezza della pretesa creditoria ex Parte_1 adverso azionata, in accoglimento della spiegata opposizione ex art. 650 c.p.c., dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo ivi opposto e per l'effetto revocarlo.
• NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare l'effettivo importo dovuto in favore dell'Avv. ex art. 55/2014, stimato nella somma di € 1.230,21 (tariffe CP_1 minime, scaglione fino ad € 5.200,00 aumento del 25% per la conciliazione), già incassati dall'Avv. in ragione dell'acconto di € 1.500,00 corrisposto dal CP_1 cliente e per l'effetto dichiarare che nulla è più che dovuto dal Sig. in favore Pt_1 dell'Avv. , ovvero liquidare e/o contenere la pretesa creditoria di parte CP_1 ingiungente entro la somma di € 3.321,27 siccome indicato nel preavviso di parcella emesso dall'Avv. in data 10.02.2022. CP_1
• In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge.
Per l'opposto, Avv. , come da comparsa conclusionale (Rif. atto CP_1 del 23 dicembre 2024):
• In via principale: Accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il decreto ingiuntivo n. 1220/2023 del Tribunale di Treviso è stato regolarmente notificato al sig. in data 26 luglio 2023, e quindi che la Parte_1 notifica del predetto provvedimento è valida in quanto eseguita in osservanza di tutte le norme che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari, dichiararsi inammissibile l'opposizione tardiva ex adverso proposta.
• Nel merito, in via subordinata: Accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti in narrativa, il diritto dell'Avv. al pagamento del compenso CP_1 per l'attività difensiva prestata in favore del sig. nella causa Parte_1 promossa dal sig. (Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, R.G. n. Parte_3
908/21) come liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso nel parere espresso in data 27 marzo 2023, confermarsi il decreto ingiuntivo n.
1220/2023 del Tribunale di Treviso, ed in ogni caso condannarsi il sig. Parte_1
a corrispondere all'Avv. la somma complessiva di € 14.475,46,
[...] CP_1 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre ad € 310,17 per le spese sostenute per il parere reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, ed € 16,00 per la marca da bollo, e quindi complessivi € 14.801,63, oltre interessi al tasso di cui al
D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alle spese e al compenso del procedimento monitorio.
• In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
L'adito Tribunale ritiene inammissibile l'opposizione tardivamente proposta dal
Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 1220/2023, rilevando una Parte_1 manifesta carenza dei presupposti legittimanti l'accesso a tale peculiare rimedio processuale.
La disamina degli atti e delle allegazioni processuali conduce a ritenere che la
2 notificazione del provvedimento monitorio si sia perfezionata ritualmente. Ed invero, emerge come, al tempo delle relative incombenze, il Sig. non risultasse Pt_1 titolare di alcun domicilio digitale validamente censito nei pubblici elenchi designati dalla normativa vigente (segnatamente INIPEC e INAD) e riferibile alla sua persona fisica. L'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'opponente ( afferiva, infatti, all'impresa individuale Email_1
" ", la quale, tuttavia, risultava già cancellata dal Parte_2
Registro delle Imprese in data 25 gennaio 2023, antecedentemente quindi all'emissione (9 maggio 2023) e alla notificazione del decreto ingiuntivo
(perfezionatasi il 26 luglio 2023). Tale circostanza rende detto indirizzo PEC inidoneo a fungere da domicilio digitale valido ai fini della notificazione al Sig. Pt_1 quale persona fisica, non potendosi più considerare giuridicamente operativo per un'entità formalmente estinta e, comunque, non reperibile come tale nei registri pubblici individuali preposti.
A fronte dell'impossibilità di procedere a notifica telematica per assenza di un domicilio digitale legalmente riconosciuto, la parte opposta ha documentato i plurimi tentativi di notificazione presso la residenza anagrafica del Sig. Un Pt_1 primo tentativo a mezzo del servizio postale non si perfezionava stante la dichiarata "irreperibilità del destinatario". Successivamente, l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, adito per la notifica a mani, attestava di non aver rinvenuto il nominativo dell'opponente sui campanelli o sulle cassette postali dell'indirizzo indicato, di aver assunto informazioni da un residente che ne disconosceva la presenza e, all'esito di ulteriori ricerche anagrafiche, di aver appreso della pendenza di accertamenti volti alla declaratoria di irreperibilità del
Sig. Soltanto all'esito di tali infruttuose e documentate attività di ricerca, Pt_1 connotate da ordinaria diligenza, si procedeva, dunque, alla notificazione del decreto ingiuntivo nelle forme prescritte dall'art. 143 c.p.c., ricorrendone i presupposti fattuali e giuridici.
La circostanza che, in epoca successiva, l'atto di precetto sia stato notificato con successo presso la medesima residenza non inficia la regolarità della precedente notificazione del decreto monitorio, atteso che la valutazione della ritualità della notifica deve essere condotta ex ante, con riferimento al contesto esistente al momento del suo esperimento, e non ex post, sulla base di eventi o circostanze sopravvenute che potrebbero aver modificato la situazione di reperibilità del destinatario.
Conseguentemente, non ravvisandosi alcuna nullità nella notificazione del decreto ingiuntivo né la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore che abbiano
3 impedito la tempestiva proposizione dell'opposizione, difettano le condizioni normativamente previste dall'art. 650 c.p.c. per l'ammissibilità del rimedio tardivo.
Tale declaratoria di irricevibilità dell'impugnazione tardiva assume un rilievo dirimente ed assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore disamina, inclusa quella attinente al merito della controversia .
La natura intrinsecamente preclusiva di tale statuizione impedisce, infatti, al giudicante di procedere alla valutazione delle doglianze sollevate dall'opponente in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Per l'effetto, stante la mancata proposizione di una valida e tempestiva opposizione nei termini di legge, il decreto ingiuntivo n. 1220/2023 deve intendersi aver conseguito autorità di cosa giudicata, divenendo irretrattabile e definitivo.
Ogni altra questione sollevata dalle parti, inclusa l'eccezione preliminare di improcedibilità per omesso tentativo di mediazione (peraltro infondata stante l'anteriorità dell'instaurazione del procedimento monitorio rispetto alla vigenza della relativa norma invocata), deve considerarsi assorbita dalla presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 79/24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 1220/2023, emesso dal Tribunale di Parte_1
Treviso, R.G. 2425/23.
2. Per l'effetto, DICHIARA il suddetto decreto ingiuntivo n. 1220/2023, R.G.
2425/23, esecutivo.
3. CONDANNA il Sig. alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'Avv. , che liquida in complessivi Euro 1800,00 , oltre rimborso CP_1 forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Treviso, lì 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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