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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11568/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11568 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/9/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Roma, Largo Trionfale n. 11, presso lo studio dell'avv. Sara Testa Marcelli che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Roma, Via Cremona n. 5, presso lo studio dell'avv. Stefano Fanelli che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dall'avv. Maria Vittoria Vitti per procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ) CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Broccostella (FR), Via Mandrone n. 4/A, presso lo studio dell'avv.
Piercarlo Marchione che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 10 OGGETTO: azione revocatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
ha convenuto in giudizio e al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, nel merito in via principale: - dichiarare simulato ai sensi dell'art. 1414 c.c. l'atto a rogito Notaio Dr.
del 29.12.21 Repertorio n.15394 Raccolta n.12582 trascritto presso la Conservatoria Persona_1 dei Registri Immobiliari di Roma 1 l'11.01.22 Registro generale 1743 Registro Particolare 1224 avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione, facente parte del fabbricato urbano sito in Roma, via Edoardo Jenner, n. 49, […] stipulato in favore del SI. ed in danno della SI.ra , e per l'effetto, dichiararlo CP_2 Controparte_1
revocato e pertanto inefficace nei confronti della SI.ra ; in via subordinata: - Parte_1
Accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio Dr. del 29.12.21 Repertorio n.15394 Persona_1
Raccolta n.12582 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 l'11.01.22
Registro generale 1743 Registro Particolare 1224 avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione, facente parte del fabbricato urbano sito in Roma, via Edoardo Jenner, n. 49, […] stipulato in favore del SI. ed in danno della SI.ra CP_2
, è stato voluto e stipulato in pregiudizio alle ragioni creditorie di Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 10 . e, per l'effetto, dichiararlo revocato ex art. 2901 c.c. e pertanto inefficace nei confronti Parte_1 della stessa parte attrice;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha sostanzialmente rappresentato: 1) che
[...]
con atto del 28/2/2011 a rogito del notaio aveva acquistato la nuda proprietà CP_1 Per_2 dell'immobile sito a Roma, in Via Edoardo Jenner n. 49, sottoscrivendo, in pari data, un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 144.000,00 cointestato con il compagno, , con Controparte_3
conseguente iscrizione di ipoteca sul predetto cespite in data 7/3/2011; 2) che, a seguito della richiesta avanzata nei suoi confronti dalla convenuta al fine di estinguere il mutuo, e in virtù dei rapporti amicali con la stessa intercorrenti, le aveva concesso, a titolo di prestito infruttifero, la somma di € 140.000,00 di cui necessitava – erogatale mediante bonifico effettuato in data 9/11/2012 – da restituirsi in n. 240 rate mensili di importo pari a € 583,34 l'una, di cui la prima con scadenza al 31/10/2012, come risultante dalla scrittura privata sottoscritta in data 16/10/2012 e notificata il 22/10/2012; 2a) che, a seguito dell'estinzione, in data 14/11/2012, del mutuo acceso dalla la Banca aveva CP_1 provveduto all'annotazione dell'avvenuta cancellazione dell'ipoteca il 31/1/2013; 3) di aver sempre confidato, nel corso degli anni, nelle rassicurazioni circa la restituzione di quanto dovuto, ricevute dalla la quale non aveva tuttavia mai provveduto a versare neppure una rata, con la conseguenza CP_1
che il contratto si era risolto di diritto ex art. 6 della citata scrittura privata;
4) che, con missiva del
23/11/2021, ricevuta dalla convenuta in data 7/12/2021, aveva comunicato alla l'intervenuta CP_1
risoluzione del predetto accordo, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, contestualmente intimandole di provvedere alla restituzione della somma di € 140.000,00 in precedenza concessale, oltre interessi e spese;
4a) che, con missiva del 13/1/2022, la aveva contestato la circostanza di aver mai ricevuto CP_1 somme di denaro da parte dell'esponente, pertanto manifestando il chiaro intento di non corrisponderle alcun importo;
5) che, stante l'esito infruttuoso della predetta diffida, aveva dunque agito in sede monitoria per il recupero del proprio credito, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 251/2022 emesso provvisoriamente esecutivo da questo Tribunale in data 7/1/2022, munito di formula esecutiva il
17/1/2022; 5a) di essere, quindi, creditrice della della somma di € 140.000,00, oltre interessi CP_1 legali dalla domanda, spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi ed €
406,50 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, rimborso spese generali e spese successive occorrende;
6) che, con atto del 29/12/20121 a rogito del notaio (Rep. 15394, Racc. 12582), Per_1
aveva trasferito a la piena proprietà dell'immobile sito a Roma, in Controparte_1 CP_2
Via Edoardo Jenner n. 49 (meglio descritto in atti), al prezzo di € 150.000,00, da corrispondere mediante compensazione di un debito di pari importo contratto dalla venditrice nei confronti dello pagina 3 di 10 stesso, e derivante da prestiti infruttiferi da quest'ultimo erogati alla convenuta nel periodo di tempo compreso tra gli anni 2004 e 2021; 6a) che il predetto atto era stato trascritto presso la Conservatoria di
Roma 1, in data 11/1/2022, ovvero appena qualche giorno prima della suddetta risposta della CP_1 inviata con missiva del 13/1/2022; 7) che la natura simulatoria dell'atto dispositivo per cui è causa era resa evidente da diversi fattori, quali: i) la gratuità dell'atto del 29/12/2021 – in ogni caso posto in essere dalla convenuta nella piena consapevolezza dell'esposizione maturata nei propri confronti – atteso che il prezzo di € 150.000,00 convenuto tra le parti non era stato versato, ma compensato con un generico debito di pari importo, derivante da prestiti effettuati dall'acquirente in favore della CP_1 di cui taluni ampiamente prescritti, quali quelli dal 2004 al 2011; ii) l'irrisorietà del prezzo di acquisto pattuito, posto che, nel 2011, la aveva acquistato la sola nuda proprietà dell'immobile de quo CP_1
al prezzo di € 180.000,00, salvo poi rivendere la piena proprietà del medesimo bene al minor prezzo di
€ 150.000,00, a fronte del valore di mercato dello stesso in concreto pari a € 400.000,00/500.000,00;
iii) il rapporto di parentela intercorrente tra e;
8) che era evidente, Controparte_1 CP_2
inoltre, che detto trasferimento fosse stato posto in essere con l'obiettivo di sottrarre alla garanzia del creditore i beni di proprietà del debitore, nonché di ostacolare le successive azioni di recupero, avendo lo stesso depauperato il patrimonio di quest'ultimo; 9) che ricorrevano, in ogni caso, tutti i presupposti richiesti per l'accoglimento dell'azione revocatoria giacché dai documenti prodotti emergevano la sussistenza e l'anteriorità del proprio diritto di credito rispetto all'atto di disposizione, la lesione arrecata allo stesso dalla citata alienazione e la consapevolezza di tale pregiudizio non solo da parte del debitore, ma anche del terzo acquirente;
10) che era infatti pienamente Controparte_1 consapevole dell'esposizione debitoria maturata nei propri confronti e, dunque, dell'obbligo restitutorio su di sé gravante, avendo posto in essere l'atto dispositivo per cui è causa nei giorni immediatamente successivi alla ricezione della missiva di costituzione in mora;
10a) che la “scientia damni” di CP_2
emergeva dal rapporto di parentela intercorrente con (fratelli), in virtù del
[...] Controparte_1 quale lo stesso non poteva ignorare l'esposizione debitoria maturata dalla sorella e l'assoluta incapacità di quest'ultima di farvi fronte.
Si è costituita in giudizio preliminarmente eccependo l'improcedibilità della Controparte_1 domanda proposta dall'attrice per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria,
e chiedendo la sospensione del giudizio stante la pendenza dinanzi a questo Tribunale del giudizio di opposizione n.r.g. 16104/2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2022; nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, sul presupposto della loro infondatezza.
La convenuta, in sintesi, ha eccepito: 1) che il prezzo di € 150.000,00 pattuito con per CP_2
l'acquisto dell'immobile sito a Roma, in Via Edoardo Jenner n. 49, era stato corrisposto mediante pagina 4 di 10 compensazione di un credito di pari importo da quest'ultimo vantato nei propri confronti, derivante da prestiti infruttiferi effettuati in proprio favore dal 2004 al 2021; 1a) che, infatti, a fronte delle difficili vicende personali che l'avevano coinvolta a partire dall'anno 2011, si era trovata costretta ad attingere a ingenti somme di denaro e a ricorrere, tra l'altro, agli aiuti erogati dal fratello;
1b) che, pertanto,
l'alienazione della proprietà dell'immobile de quo in favore del convenuto era stata effettuata CP_1
in adempimento di un debito scaduto e, in particolare, al fine di restituire le somme da quest'ultimo erogatele nel corso degli anni per aiutarla a sostenere le spese affrontate;
1c) la non assoggettabilità ad azione revocatoria, secondo il disposto di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., di un atto dispositivo il cui corrispettivo – come nel caso di specie – sia stato destinato al pagamento di debiti scaduti del venditore
- debitore;
2) l'inesistenza di alcun credito in capo alla , stante l'avvenuto disconoscimento, Parte_1
nel giudizio di opposizione incardinato avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2022, della scrittura privata del 16/10/2012 posta dall'attrice, in sede monitoria, a fondamento della propria pretesa creditoria e l'avvenuta integrale restituzione della somma prestata;
3) l'infondatezza della domanda ex art. 2901
c.c. spiegata dalla , stante la mancata ricorrenza dei presupposti ex lege richiesti e, in Parte_1
particolare, della prova della partecipazione del terzo acquirente alla dolosa preordinazione del debitore alienante, necessariamente richiesta trattandosi di credito sorto successivamente all'atto dispositivo posto in essere (29/12/2021) – e, in particolare, in forza del decreto ingiuntivo n. 251/2022, emesso da questo Tribunale in data 7/1/2022; 4) che l'attrice aveva atteso nove anni prima di avanzare nei propri confronti, solo alla fine dell'anno 2021, richiesta di restituzione della predetta somma.
Si è costituito in giudizio , chiedendo la propria estromissione dal presente giudizio in CP_2
quanto terzo acquirente in buona fede e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
A tal fine, il convenuto ha essenzialmente dedotto: 1) di essere terzo acquirente in buona fede, con conseguente diritto a essere estromesso dal giudizio stante il disposto di cui all'art. 2901, comma 4,
c.c.; 2) che l'atto dispositivo per cui è causa era stata la mera conseguenza di un riconoscimento di debito relativo alla corresponsione di prestiti infruttiferi che aveva elargito in favore di
[...]
tra gli anni 2004 – 2021; 2a) che, per tale ragione, la convenuta aveva dunque inteso CP_1 trasferire in proprio favore la proprietà dell'immobile sito a Roma, in Via Edoardo Jenner n. 49, a totale estinzione del debito contratto – e già frutto di un accordo preliminare – per la complessiva somma di €
150.000,00; 2b) la non assoggettabilità ad azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c.; 3) l'insussistenza dei presupposti richiesti ex art. 2901 c.c. ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria e, in particolare, della dolosa preordinazione della e CP_1
della partecipazione alla stessa del deducente;
3a) di essere, infatti, venuto a conoscenza della pretesa pagina 5 di 10 creditoria vantata dalla solo a seguito della notifica, in data 1/2/2022, dell'atto introduttivo Parte_1
del presente giudizio, vivendo fuori casa da molti anni e non avendo mai avuto con la sorella una confidenza tale da permettergli di avere cognizione di circostanze così personali.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, essendo state rigettate la ctu e le prove orali richieste dalle parti alla stregua dell'ordinanza del 28/12/2022, da intendersi qui integralmente richiamata e confermata;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*** ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento della simulazione o, in via Parte_1 subordinata, la revocatoria dell'atto a rogito del notaio del 29/12/2021, con il quale Persona_1
ha trasferito a , la proprietà dell'immobile sito a Roma, in Via Controparte_1 CP_2
Edoardo Jenner n. 49.
Ebbene, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve esaminarsi prioritariamente l'actio pauliana, essendo meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento dell'azione di simulazione.
Invero la Suprema Corte ha più volte chiarito che il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 e Cass. Civ., Sez. Un., 08/05/2014, n. 9936).
Ciò posto, occorre anzitutto ribadire il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dai convenuti, già espresso all'udienza del 24/5/2022, il cui verbale si ha qui per riprodotto.
Con particolare riferimento alla richiesta di sospensione del giudizio formulata da , Controparte_1
si ritiene altresì opportuno precisare che la Suprema Corte ha chiarito che l'azione revocatoria ordinaria non deve essere sospesa quando il credito da tutelare sia oggetto di contestazione in separato giudizio.
In una tale ipotesi, infatti, non è ravvisabile un conflitto di giudicati. L'accertamento svolto “incidenter tantum” dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato - in particolare - è esclusivamente finalizzato a ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere a esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tale fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può
pagina 6 di 10 procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (cfr.
Cass. Civ. Sez. I, 12/07/2013, n. 17257).
Passando all'esame del merito, occorre ricordare in diritto che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. che possono essere sintetizzati nel modo che segue: 1) esistenza di un rapporto credito tra l'attore e il disponente;
2) atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore;
3) pregiudizio delle ragioni creditorie (cd. eventus damni); 4) elemento soggettivo (cd. scientia damni): in particolare, nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, occorre la consapevolezza - sia da parte del debitore che da parte del terzo acquirente se si tratta di atto a titolo oneroso - di pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.
Va aggiunto, quanto al requisito sub 1), che, per giurisprudenza costante, per esperire l'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito anche se non accertata giudizialmente (cfr.
Cass., Sez. II, 24/02/2000, n. 2104; Cass. Civ. Sez. I, 24/07/2003, n. 11471).
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che la ragione di credito vantata da Parte_1
nei confronti di risale al 16/10/2012, data di sottoscrizione della
[...] Controparte_1
scrittura privata - la cui sottoscrizione non è stata formalmente disconosciuta nel presente giudizio dalla convenuta, che è munita di data certa, essendo stata notificata in data 22/10/2012 e la cui autenticità appare riscontrata dall'ordine di bonifico di pari importo emesso dalla stessa attrice in favore della convenuta in data 9/11/2012 e dalla successiva estinzione del mutuo fondiario e cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile -, con la quale le parti stabilivano la corresponsione in favore della da parte della , della somma di € 140.000,00 a titolo di mutuo infruttifero - credito, CP_1 Parte_1
peraltro, successivamente confermato dal decreto ingiuntivo n. 251/2022 - ed è quindi evidentemente anteriore all'atto di disposizione impugnato, ovvero all'atto di compravendita con cui, in data
29/12/2021, la stessa ha trasferito a la proprietà dell'immobile sito a Roma, in CP_1 CP_2
Via Edoardo Jenner n. 49 (cfr. doc. nn. 1, 2, 3, 8, 6 e 12 acclusi al fascicolo di parte attrice).
Deve altresì evidenziarsi che alcun rilievo possono assumere le contestazioni effettuate dalla convenuta in merito alla circostanza che l'alienazione impugnata per revocatoria sarebbe stata determinata dalla necessità di estinguere il debito contratto con il fratello , derivante dai prestiti da CP_2 quest'ultimo effettuati in suo favore al fine di consentirle di far fronte alle difficoltà economiche riscontrate.
Va chiarito, al riguardo, che ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. non è soggetto a revoca solo l'adempimento di un debito scaduto;
l'esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della pagina 7 di 10 prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., e deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (cfr. Cass. Civile Sez. III,
20/04/2018, n. 9816).
Ebbene, nella specie, la non solo non ha dimostrato che l'alienazione impugnata fosse il solo CP_1
mezzo a sua disposizione per il pagamento dei propri debiti, ma nemmeno che avesse effettivamente dei debiti scaduti da estinguere, non potendo tale circostanza, da provare documentalmente, essere dimostrata mediante la richiesta prova per testi o gli interpelli reciprocamente deferitisi dagli CP_1 stante l'inidoneità di tale mezzo istruttorio a provocare la confessione di fatti agli stessi sfavorevoli, in quanto parti convenute nello stesso giudizio.
Quanto al cosiddetto eventus damni deve osservarsi che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, questo ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 29/10/1999, n. 12144; Cass. Civ. Sez. III, 15/06/1995, n.
6777) e che peraltro può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore
(ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili); tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ.
Sez. III, 06/05/1998, n. 4578, nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I, 24/7/2003, n. 11471).
Nel caso concreto non sembra possano sorgere dubbi in merito alla circostanza che il trasferimento della proprietà del suddetto immobile da parte di comporti un pregiudizio per le Controparte_1 ragioni dell'attrice, che ben più difficilmente potrà procedere al recupero coattivo del credito vantato nei confronti della medesima.
Del resto, nulla ha dimostrato la debitrice in ordine alla capienza del suo patrimonio residuo e all'esistenza, nello stesso, di ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria.
Venendo, infine, alla valutazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo e qualificato il contratto oggetto di revocatoria come a titolo oneroso (trattandosi di compravendita), va precisato che l'attore deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità
pagina 8 di 10 dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni creditorie (c. Cass. Civ., Sez I, 09/05/2008, n. 11577; Cass.
Civ. Sez II, 11/02/2005, n. 2748), ma occorre precisare che tali prove possono essere offerte, in base ad una giurisprudenza più che consolidata, anche tramite presunzioni (v. Cass. Civ., Sez. I, 09/05/2008, n.
11577; Cass. Civ. Sez II, 11 febbraio 2005, n. 2748).
Ebbene, il fatto che avesse sottoscritto, in data 16/10/2012, una scrittura privata – Controparte_1
la cui sottoscrizione, come detto, non è stata disconosciuta dalla stessa in questa sede e che inoltre è munita di data certa, essendo stata notificata in data 22/10/2012 – in forza della quale la si Parte_1 era impegnata a corrisponderle, a titolo di mutuo infruttifero, la somma di € 140.000,00 da restituirsi in n. 240 rate mensili dell'importo di € 583,34, l'una, con scadenza a partire dal 31/10/2012, e la circostanza che, appena qualche giorno dopo la ricezione, in data 7/12/2021, della missiva di costituzione in mora, avesse posto in essere un atto di alienazione (29/12/2021) avente a oggetto l'unico bene aggredibile del proprio patrimonio, conducono a ritenere che la stessa fosse senza dubbio a conoscenza – o comunque fosse nelle condizioni di avere agevole conoscenza – della esposizione debitoria maturata nei confronti della , e dunque del pregiudizio che tale contratto avrebbe Parte_1 potuto arrecare alle ragioni di credito di quest'ultima (cfr. doc. nn. 1, 3, 7 e 12 acclusi al fascicolo di parte attrice).
Quanto a , è sufficiente evidenziare che lo stretto rapporto di parentela che lo lega a CP_2
(fratelli), rende estremamente plausibile la presunzione che lo stesso non potesse Controparte_1 non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria maturata dalla sorella e dell'incapacità della stessa di farvi fronte, nonché, dunque, del pregiudizio che, con l'atto di trasferimento impugnato, veniva arrecato alle ragioni del creditore (sulla rilevanza indiziaria del vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente: cfr. Cass. n. 5359 del 2009; Cass. n. 17327 del 2011 e
Cass. n. 27546 del 2014).
E', poi, appena il caso di evidenziare che l'evidente sproporzione tra il prezzo di € 150.000,00 pattuito dalle parti ai fini dell'acquisto dell'immobile de quo che risulta avere una dimensione di mq 138 (cfr. contratto di compravendita) e il valore di mercato di immobili siti nella medesima zona e dotati di caratteristiche strutturali simili a quelle del cespite oggetto di causa (cfr. doc. n. 13 accluso al fascicolo di parte attrice), rappresenta un ulteriore elemento presuntivo dal quale desumere la consapevolezza, in capo al terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di trasferimento per cui è causa.
Ne discende che, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., la domanda avanzata da Parte_1 di declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato, deve trovare accoglimento.
[...]
pagina 9 di 10 La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014, tenendo presente che la Suprema Corte ha chiarito che il giudizio ex art. 2901 c.c. è relativo a diritti di obbligazione, per cui il valore della causa viene determinato non sulla base dell'atto impugnato, ma con riferimento al credito per cui si agisce in revocatoria (cfr. Cass. Civ. nn. 5402/2004,
2307/88, 7250/86, 3076/81) e con la precisazione che ci si discosta dai valori medi per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda revocatoria proposta da , dichiara l'inefficacia Parte_1 ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto del 29/12/2021 a rogito del notaio
, rep. n. 15394, racc. n. 12582, trascritto in data 11/1/2022, R.g. 1743, R.p. 1224, con Persona_1 il quale ha trasferito a la proprietà dell'immobile sito a Roma, Controparte_1 CP_2
Via Edoardo Jenner n. 49;
2. Condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Controparte_1 CP_2
sostenute da liquidate in € 11.813,00, di cui € 11.268,00 per compensi, oltre Parte_1
spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma in data 3/2/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11568 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/9/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Roma, Largo Trionfale n. 11, presso lo studio dell'avv. Sara Testa Marcelli che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Roma, Via Cremona n. 5, presso lo studio dell'avv. Stefano Fanelli che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dall'avv. Maria Vittoria Vitti per procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ) CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Broccostella (FR), Via Mandrone n. 4/A, presso lo studio dell'avv.
Piercarlo Marchione che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
pagina 1 di 10 OGGETTO: azione revocatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
ha convenuto in giudizio e al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, nel merito in via principale: - dichiarare simulato ai sensi dell'art. 1414 c.c. l'atto a rogito Notaio Dr.
del 29.12.21 Repertorio n.15394 Raccolta n.12582 trascritto presso la Conservatoria Persona_1 dei Registri Immobiliari di Roma 1 l'11.01.22 Registro generale 1743 Registro Particolare 1224 avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione, facente parte del fabbricato urbano sito in Roma, via Edoardo Jenner, n. 49, […] stipulato in favore del SI. ed in danno della SI.ra , e per l'effetto, dichiararlo CP_2 Controparte_1
revocato e pertanto inefficace nei confronti della SI.ra ; in via subordinata: - Parte_1
Accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio Dr. del 29.12.21 Repertorio n.15394 Persona_1
Raccolta n.12582 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 l'11.01.22
Registro generale 1743 Registro Particolare 1224 avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione, facente parte del fabbricato urbano sito in Roma, via Edoardo Jenner, n. 49, […] stipulato in favore del SI. ed in danno della SI.ra CP_2
, è stato voluto e stipulato in pregiudizio alle ragioni creditorie di Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 10 . e, per l'effetto, dichiararlo revocato ex art. 2901 c.c. e pertanto inefficace nei confronti Parte_1 della stessa parte attrice;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha sostanzialmente rappresentato: 1) che
[...]
con atto del 28/2/2011 a rogito del notaio aveva acquistato la nuda proprietà CP_1 Per_2 dell'immobile sito a Roma, in Via Edoardo Jenner n. 49, sottoscrivendo, in pari data, un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 144.000,00 cointestato con il compagno, , con Controparte_3
conseguente iscrizione di ipoteca sul predetto cespite in data 7/3/2011; 2) che, a seguito della richiesta avanzata nei suoi confronti dalla convenuta al fine di estinguere il mutuo, e in virtù dei rapporti amicali con la stessa intercorrenti, le aveva concesso, a titolo di prestito infruttifero, la somma di € 140.000,00 di cui necessitava – erogatale mediante bonifico effettuato in data 9/11/2012 – da restituirsi in n. 240 rate mensili di importo pari a € 583,34 l'una, di cui la prima con scadenza al 31/10/2012, come risultante dalla scrittura privata sottoscritta in data 16/10/2012 e notificata il 22/10/2012; 2a) che, a seguito dell'estinzione, in data 14/11/2012, del mutuo acceso dalla la Banca aveva CP_1 provveduto all'annotazione dell'avvenuta cancellazione dell'ipoteca il 31/1/2013; 3) di aver sempre confidato, nel corso degli anni, nelle rassicurazioni circa la restituzione di quanto dovuto, ricevute dalla la quale non aveva tuttavia mai provveduto a versare neppure una rata, con la conseguenza CP_1
che il contratto si era risolto di diritto ex art. 6 della citata scrittura privata;
4) che, con missiva del
23/11/2021, ricevuta dalla convenuta in data 7/12/2021, aveva comunicato alla l'intervenuta CP_1
risoluzione del predetto accordo, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, contestualmente intimandole di provvedere alla restituzione della somma di € 140.000,00 in precedenza concessale, oltre interessi e spese;
4a) che, con missiva del 13/1/2022, la aveva contestato la circostanza di aver mai ricevuto CP_1 somme di denaro da parte dell'esponente, pertanto manifestando il chiaro intento di non corrisponderle alcun importo;
5) che, stante l'esito infruttuoso della predetta diffida, aveva dunque agito in sede monitoria per il recupero del proprio credito, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 251/2022 emesso provvisoriamente esecutivo da questo Tribunale in data 7/1/2022, munito di formula esecutiva il
17/1/2022; 5a) di essere, quindi, creditrice della della somma di € 140.000,00, oltre interessi CP_1 legali dalla domanda, spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi ed €
406,50 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, rimborso spese generali e spese successive occorrende;
6) che, con atto del 29/12/20121 a rogito del notaio (Rep. 15394, Racc. 12582), Per_1
aveva trasferito a la piena proprietà dell'immobile sito a Roma, in Controparte_1 CP_2
Via Edoardo Jenner n. 49 (meglio descritto in atti), al prezzo di € 150.000,00, da corrispondere mediante compensazione di un debito di pari importo contratto dalla venditrice nei confronti dello pagina 3 di 10 stesso, e derivante da prestiti infruttiferi da quest'ultimo erogati alla convenuta nel periodo di tempo compreso tra gli anni 2004 e 2021; 6a) che il predetto atto era stato trascritto presso la Conservatoria di
Roma 1, in data 11/1/2022, ovvero appena qualche giorno prima della suddetta risposta della CP_1 inviata con missiva del 13/1/2022; 7) che la natura simulatoria dell'atto dispositivo per cui è causa era resa evidente da diversi fattori, quali: i) la gratuità dell'atto del 29/12/2021 – in ogni caso posto in essere dalla convenuta nella piena consapevolezza dell'esposizione maturata nei propri confronti – atteso che il prezzo di € 150.000,00 convenuto tra le parti non era stato versato, ma compensato con un generico debito di pari importo, derivante da prestiti effettuati dall'acquirente in favore della CP_1 di cui taluni ampiamente prescritti, quali quelli dal 2004 al 2011; ii) l'irrisorietà del prezzo di acquisto pattuito, posto che, nel 2011, la aveva acquistato la sola nuda proprietà dell'immobile de quo CP_1
al prezzo di € 180.000,00, salvo poi rivendere la piena proprietà del medesimo bene al minor prezzo di
€ 150.000,00, a fronte del valore di mercato dello stesso in concreto pari a € 400.000,00/500.000,00;
iii) il rapporto di parentela intercorrente tra e;
8) che era evidente, Controparte_1 CP_2
inoltre, che detto trasferimento fosse stato posto in essere con l'obiettivo di sottrarre alla garanzia del creditore i beni di proprietà del debitore, nonché di ostacolare le successive azioni di recupero, avendo lo stesso depauperato il patrimonio di quest'ultimo; 9) che ricorrevano, in ogni caso, tutti i presupposti richiesti per l'accoglimento dell'azione revocatoria giacché dai documenti prodotti emergevano la sussistenza e l'anteriorità del proprio diritto di credito rispetto all'atto di disposizione, la lesione arrecata allo stesso dalla citata alienazione e la consapevolezza di tale pregiudizio non solo da parte del debitore, ma anche del terzo acquirente;
10) che era infatti pienamente Controparte_1 consapevole dell'esposizione debitoria maturata nei propri confronti e, dunque, dell'obbligo restitutorio su di sé gravante, avendo posto in essere l'atto dispositivo per cui è causa nei giorni immediatamente successivi alla ricezione della missiva di costituzione in mora;
10a) che la “scientia damni” di CP_2
emergeva dal rapporto di parentela intercorrente con (fratelli), in virtù del
[...] Controparte_1 quale lo stesso non poteva ignorare l'esposizione debitoria maturata dalla sorella e l'assoluta incapacità di quest'ultima di farvi fronte.
Si è costituita in giudizio preliminarmente eccependo l'improcedibilità della Controparte_1 domanda proposta dall'attrice per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria,
e chiedendo la sospensione del giudizio stante la pendenza dinanzi a questo Tribunale del giudizio di opposizione n.r.g. 16104/2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2022; nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, sul presupposto della loro infondatezza.
La convenuta, in sintesi, ha eccepito: 1) che il prezzo di € 150.000,00 pattuito con per CP_2
l'acquisto dell'immobile sito a Roma, in Via Edoardo Jenner n. 49, era stato corrisposto mediante pagina 4 di 10 compensazione di un credito di pari importo da quest'ultimo vantato nei propri confronti, derivante da prestiti infruttiferi effettuati in proprio favore dal 2004 al 2021; 1a) che, infatti, a fronte delle difficili vicende personali che l'avevano coinvolta a partire dall'anno 2011, si era trovata costretta ad attingere a ingenti somme di denaro e a ricorrere, tra l'altro, agli aiuti erogati dal fratello;
1b) che, pertanto,
l'alienazione della proprietà dell'immobile de quo in favore del convenuto era stata effettuata CP_1
in adempimento di un debito scaduto e, in particolare, al fine di restituire le somme da quest'ultimo erogatele nel corso degli anni per aiutarla a sostenere le spese affrontate;
1c) la non assoggettabilità ad azione revocatoria, secondo il disposto di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., di un atto dispositivo il cui corrispettivo – come nel caso di specie – sia stato destinato al pagamento di debiti scaduti del venditore
- debitore;
2) l'inesistenza di alcun credito in capo alla , stante l'avvenuto disconoscimento, Parte_1
nel giudizio di opposizione incardinato avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2022, della scrittura privata del 16/10/2012 posta dall'attrice, in sede monitoria, a fondamento della propria pretesa creditoria e l'avvenuta integrale restituzione della somma prestata;
3) l'infondatezza della domanda ex art. 2901
c.c. spiegata dalla , stante la mancata ricorrenza dei presupposti ex lege richiesti e, in Parte_1
particolare, della prova della partecipazione del terzo acquirente alla dolosa preordinazione del debitore alienante, necessariamente richiesta trattandosi di credito sorto successivamente all'atto dispositivo posto in essere (29/12/2021) – e, in particolare, in forza del decreto ingiuntivo n. 251/2022, emesso da questo Tribunale in data 7/1/2022; 4) che l'attrice aveva atteso nove anni prima di avanzare nei propri confronti, solo alla fine dell'anno 2021, richiesta di restituzione della predetta somma.
Si è costituito in giudizio , chiedendo la propria estromissione dal presente giudizio in CP_2
quanto terzo acquirente in buona fede e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
A tal fine, il convenuto ha essenzialmente dedotto: 1) di essere terzo acquirente in buona fede, con conseguente diritto a essere estromesso dal giudizio stante il disposto di cui all'art. 2901, comma 4,
c.c.; 2) che l'atto dispositivo per cui è causa era stata la mera conseguenza di un riconoscimento di debito relativo alla corresponsione di prestiti infruttiferi che aveva elargito in favore di
[...]
tra gli anni 2004 – 2021; 2a) che, per tale ragione, la convenuta aveva dunque inteso CP_1 trasferire in proprio favore la proprietà dell'immobile sito a Roma, in Via Edoardo Jenner n. 49, a totale estinzione del debito contratto – e già frutto di un accordo preliminare – per la complessiva somma di €
150.000,00; 2b) la non assoggettabilità ad azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c.; 3) l'insussistenza dei presupposti richiesti ex art. 2901 c.c. ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria e, in particolare, della dolosa preordinazione della e CP_1
della partecipazione alla stessa del deducente;
3a) di essere, infatti, venuto a conoscenza della pretesa pagina 5 di 10 creditoria vantata dalla solo a seguito della notifica, in data 1/2/2022, dell'atto introduttivo Parte_1
del presente giudizio, vivendo fuori casa da molti anni e non avendo mai avuto con la sorella una confidenza tale da permettergli di avere cognizione di circostanze così personali.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, essendo state rigettate la ctu e le prove orali richieste dalle parti alla stregua dell'ordinanza del 28/12/2022, da intendersi qui integralmente richiamata e confermata;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*** ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento della simulazione o, in via Parte_1 subordinata, la revocatoria dell'atto a rogito del notaio del 29/12/2021, con il quale Persona_1
ha trasferito a , la proprietà dell'immobile sito a Roma, in Via Controparte_1 CP_2
Edoardo Jenner n. 49.
Ebbene, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, deve esaminarsi prioritariamente l'actio pauliana, essendo meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento dell'azione di simulazione.
Invero la Suprema Corte ha più volte chiarito che il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 e Cass. Civ., Sez. Un., 08/05/2014, n. 9936).
Ciò posto, occorre anzitutto ribadire il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dai convenuti, già espresso all'udienza del 24/5/2022, il cui verbale si ha qui per riprodotto.
Con particolare riferimento alla richiesta di sospensione del giudizio formulata da , Controparte_1
si ritiene altresì opportuno precisare che la Suprema Corte ha chiarito che l'azione revocatoria ordinaria non deve essere sospesa quando il credito da tutelare sia oggetto di contestazione in separato giudizio.
In una tale ipotesi, infatti, non è ravvisabile un conflitto di giudicati. L'accertamento svolto “incidenter tantum” dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato - in particolare - è esclusivamente finalizzato a ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere a esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tale fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può
pagina 6 di 10 procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (cfr.
Cass. Civ. Sez. I, 12/07/2013, n. 17257).
Passando all'esame del merito, occorre ricordare in diritto che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. che possono essere sintetizzati nel modo che segue: 1) esistenza di un rapporto credito tra l'attore e il disponente;
2) atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore;
3) pregiudizio delle ragioni creditorie (cd. eventus damni); 4) elemento soggettivo (cd. scientia damni): in particolare, nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, occorre la consapevolezza - sia da parte del debitore che da parte del terzo acquirente se si tratta di atto a titolo oneroso - di pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.
Va aggiunto, quanto al requisito sub 1), che, per giurisprudenza costante, per esperire l'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito anche se non accertata giudizialmente (cfr.
Cass., Sez. II, 24/02/2000, n. 2104; Cass. Civ. Sez. I, 24/07/2003, n. 11471).
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che la ragione di credito vantata da Parte_1
nei confronti di risale al 16/10/2012, data di sottoscrizione della
[...] Controparte_1
scrittura privata - la cui sottoscrizione non è stata formalmente disconosciuta nel presente giudizio dalla convenuta, che è munita di data certa, essendo stata notificata in data 22/10/2012 e la cui autenticità appare riscontrata dall'ordine di bonifico di pari importo emesso dalla stessa attrice in favore della convenuta in data 9/11/2012 e dalla successiva estinzione del mutuo fondiario e cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile -, con la quale le parti stabilivano la corresponsione in favore della da parte della , della somma di € 140.000,00 a titolo di mutuo infruttifero - credito, CP_1 Parte_1
peraltro, successivamente confermato dal decreto ingiuntivo n. 251/2022 - ed è quindi evidentemente anteriore all'atto di disposizione impugnato, ovvero all'atto di compravendita con cui, in data
29/12/2021, la stessa ha trasferito a la proprietà dell'immobile sito a Roma, in CP_1 CP_2
Via Edoardo Jenner n. 49 (cfr. doc. nn. 1, 2, 3, 8, 6 e 12 acclusi al fascicolo di parte attrice).
Deve altresì evidenziarsi che alcun rilievo possono assumere le contestazioni effettuate dalla convenuta in merito alla circostanza che l'alienazione impugnata per revocatoria sarebbe stata determinata dalla necessità di estinguere il debito contratto con il fratello , derivante dai prestiti da CP_2 quest'ultimo effettuati in suo favore al fine di consentirle di far fronte alle difficoltà economiche riscontrate.
Va chiarito, al riguardo, che ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. non è soggetto a revoca solo l'adempimento di un debito scaduto;
l'esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della pagina 7 di 10 prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., e deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (cfr. Cass. Civile Sez. III,
20/04/2018, n. 9816).
Ebbene, nella specie, la non solo non ha dimostrato che l'alienazione impugnata fosse il solo CP_1
mezzo a sua disposizione per il pagamento dei propri debiti, ma nemmeno che avesse effettivamente dei debiti scaduti da estinguere, non potendo tale circostanza, da provare documentalmente, essere dimostrata mediante la richiesta prova per testi o gli interpelli reciprocamente deferitisi dagli CP_1 stante l'inidoneità di tale mezzo istruttorio a provocare la confessione di fatti agli stessi sfavorevoli, in quanto parti convenute nello stesso giudizio.
Quanto al cosiddetto eventus damni deve osservarsi che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, questo ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 29/10/1999, n. 12144; Cass. Civ. Sez. III, 15/06/1995, n.
6777) e che peraltro può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore
(ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili); tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ.
Sez. III, 06/05/1998, n. 4578, nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I, 24/7/2003, n. 11471).
Nel caso concreto non sembra possano sorgere dubbi in merito alla circostanza che il trasferimento della proprietà del suddetto immobile da parte di comporti un pregiudizio per le Controparte_1 ragioni dell'attrice, che ben più difficilmente potrà procedere al recupero coattivo del credito vantato nei confronti della medesima.
Del resto, nulla ha dimostrato la debitrice in ordine alla capienza del suo patrimonio residuo e all'esistenza, nello stesso, di ulteriori beni idonei a consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria.
Venendo, infine, alla valutazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo e qualificato il contratto oggetto di revocatoria come a titolo oneroso (trattandosi di compravendita), va precisato che l'attore deve fornire la dimostrazione che, oltre al debitore, anche l'acquirente fosse consapevole dell'idoneità
pagina 8 di 10 dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni creditorie (c. Cass. Civ., Sez I, 09/05/2008, n. 11577; Cass.
Civ. Sez II, 11/02/2005, n. 2748), ma occorre precisare che tali prove possono essere offerte, in base ad una giurisprudenza più che consolidata, anche tramite presunzioni (v. Cass. Civ., Sez. I, 09/05/2008, n.
11577; Cass. Civ. Sez II, 11 febbraio 2005, n. 2748).
Ebbene, il fatto che avesse sottoscritto, in data 16/10/2012, una scrittura privata – Controparte_1
la cui sottoscrizione, come detto, non è stata disconosciuta dalla stessa in questa sede e che inoltre è munita di data certa, essendo stata notificata in data 22/10/2012 – in forza della quale la si Parte_1 era impegnata a corrisponderle, a titolo di mutuo infruttifero, la somma di € 140.000,00 da restituirsi in n. 240 rate mensili dell'importo di € 583,34, l'una, con scadenza a partire dal 31/10/2012, e la circostanza che, appena qualche giorno dopo la ricezione, in data 7/12/2021, della missiva di costituzione in mora, avesse posto in essere un atto di alienazione (29/12/2021) avente a oggetto l'unico bene aggredibile del proprio patrimonio, conducono a ritenere che la stessa fosse senza dubbio a conoscenza – o comunque fosse nelle condizioni di avere agevole conoscenza – della esposizione debitoria maturata nei confronti della , e dunque del pregiudizio che tale contratto avrebbe Parte_1 potuto arrecare alle ragioni di credito di quest'ultima (cfr. doc. nn. 1, 3, 7 e 12 acclusi al fascicolo di parte attrice).
Quanto a , è sufficiente evidenziare che lo stretto rapporto di parentela che lo lega a CP_2
(fratelli), rende estremamente plausibile la presunzione che lo stesso non potesse Controparte_1 non essere a conoscenza dell'esposizione debitoria maturata dalla sorella e dell'incapacità della stessa di farvi fronte, nonché, dunque, del pregiudizio che, con l'atto di trasferimento impugnato, veniva arrecato alle ragioni del creditore (sulla rilevanza indiziaria del vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente: cfr. Cass. n. 5359 del 2009; Cass. n. 17327 del 2011 e
Cass. n. 27546 del 2014).
E', poi, appena il caso di evidenziare che l'evidente sproporzione tra il prezzo di € 150.000,00 pattuito dalle parti ai fini dell'acquisto dell'immobile de quo che risulta avere una dimensione di mq 138 (cfr. contratto di compravendita) e il valore di mercato di immobili siti nella medesima zona e dotati di caratteristiche strutturali simili a quelle del cespite oggetto di causa (cfr. doc. n. 13 accluso al fascicolo di parte attrice), rappresenta un ulteriore elemento presuntivo dal quale desumere la consapevolezza, in capo al terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di trasferimento per cui è causa.
Ne discende che, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., la domanda avanzata da Parte_1 di declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato, deve trovare accoglimento.
[...]
pagina 9 di 10 La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014, tenendo presente che la Suprema Corte ha chiarito che il giudizio ex art. 2901 c.c. è relativo a diritti di obbligazione, per cui il valore della causa viene determinato non sulla base dell'atto impugnato, ma con riferimento al credito per cui si agisce in revocatoria (cfr. Cass. Civ. nn. 5402/2004,
2307/88, 7250/86, 3076/81) e con la precisazione che ci si discosta dai valori medi per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda revocatoria proposta da , dichiara l'inefficacia Parte_1 ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto del 29/12/2021 a rogito del notaio
, rep. n. 15394, racc. n. 12582, trascritto in data 11/1/2022, R.g. 1743, R.p. 1224, con Persona_1 il quale ha trasferito a la proprietà dell'immobile sito a Roma, Controparte_1 CP_2
Via Edoardo Jenner n. 49;
2. Condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Controparte_1 CP_2
sostenute da liquidate in € 11.813,00, di cui € 11.268,00 per compensi, oltre Parte_1
spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma in data 3/2/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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